Art. 67. Articolo 67.
1. All' articolo 559 del codice di procedura penale , nella rubrica e nel primo periodo le parole: "liberta' provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "rimessione in liberta'".
Nota all'art. 67:
La rubrica e il testo vigente dell' art. 559 del codice di procedura penale , come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti:
"Art. 559 (Rimessione in liberta'). - La corte di cassazione puo' sempre e anche prima di aver deliberato definitivamente sull'istanza di revisione, concedere all'interessato a domanda o di ufficio la rimessione in liberta'. La corte puo' egualmente concederla con la sentenza di rinvio a nuovo giudizio o successivamente, con ordinanza. Non la puo' concedere in alcun caso il giudice di rinvio".
1. All' articolo 559 del codice di procedura penale , nella rubrica e nel primo periodo le parole: "liberta' provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "rimessione in liberta'".
Nota all'art. 67:
La rubrica e il testo vigente dell' art. 559 del codice di procedura penale , come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti:
"Art. 559 (Rimessione in liberta'). - La corte di cassazione puo' sempre e anche prima di aver deliberato definitivamente sull'istanza di revisione, concedere all'interessato a domanda o di ufficio la rimessione in liberta'. La corte puo' egualmente concederla con la sentenza di rinvio a nuovo giudizio o successivamente, con ordinanza. Non la puo' concedere in alcun caso il giudice di rinvio".