Sentenza 28 agosto 2003
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- 1. Licenziamento in maternità o in conseguenza di matrimonioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Questa voce è stata curata da Isabella Digiesi e aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica La legge tutela le lavoratrici contro i licenziamenti intimati a causa del matrimonio o durante la maternità al fine di proteggere la funzione familiare della donna. Pertanto è vietato il licenziamento della lavoratrice: dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione stessa. Il divieto di licenziamento, dall'inizio dell'astensione fino al compimento di un anno di età del bambino, si applica anche al padre lavoratore che si astenga dal lavoro nei primi tre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/2003, n. 12596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12596 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
1 2 5 96 / 0 3 • R.G.N. 3157/01 Ud. 18/3/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. 26478 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. 3333 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere Dott. IU MARZIALE Cons. relatore ha pronunciato la seguente: Società cooperativa/Bilancio/ Impugnazione SENTENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA IRPINA soc. a r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia Nuova n. 381, presso la dott.ssa Anna Tecce, unitamente all'avv. Raffaele Martone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OS LE;
IU MA h 680 2003
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2550/99 del 7 dicembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo 2003 relatore, cons. dott. IU MA;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto che, con atto notificato il 19 dicembre 1992, la società - Cooperativa Irpina a r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, il proprio socio signor AR PO, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 13.635.607, oltre interessi e rivalutazione;
che la Cooperativa esponeva: o che dal bilancio di esercizio regolarmente approvato erano emerse perdite ammontanti, complessivamente, a L. 530.685.762; che l'art. 37 dello statuto sociale poneva a carico dei о singoli soci l'obbligo di rimborsare annualmente alla società le spese e gli oneri affrontati per lo svolgimento IU rziale 2 dell'attività sociale;
che la quota dovuta dal convenuto era di L. 14.666.257; ° che il PO si opponeva all'accoglimento della domanda assumendo: 0 la nullità della clausola statutaria in relazione al disposto degli artt. 2513 e 2514 c.c.; la nullità della delibera di approvazione del bilancio per о violazione dell'art. 2432, u.c., c.c. [ora art. 2429, terzo comma, c.c.]; che il convenuto chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, la - condanna della Cooperativa al risarcimento dei danni subiti "a causa della dedotta nullità ed incongruità del bilancio di esercizio"; che il Tribunale, mentre escludeva la nullità della clausola riconosceva fondate le censure sollevate nei confronti della validità della delibera;
che la domanda attrice era conseguentemente rigettata;
- che la riconvenzionale era del pari respinta;
che la Cooperativa proponeva appello, deducendo che le prescrizioni dettate dall'ultimo comma dell'art. 2432 c.c. erano state puntualmente osservate, in quanto il bilancio era rimasto 3 Ch IU MA depositato presso la sede sociale per tutto il tempo stabilito da quest'ultima disposizione;
che il PO si opponeva all'accoglimento del gravame e - proponeva, a sua volta, appello incidentale;
che la Corte territoriale rigettava l'appello principale e -> \ ciscit dichiarava inammissibile quello incidentale, doleti del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale;
che la Cooperativa chiede la cassazione di detta sentenza con due motivi;
che il PO, al quale il ricorso stato notificato il 19 gennaio 2001, non resiste. Considerato in diritto che, con il primo motivo, la Cooperativa - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2432, ultimo comma, c.c. [nella sua formulazione originaria] censura la sentenza impugnata per aver rigettato l'appello senza considerare: a) che "la clausola contenuta nell'art. 37 dello Statuto sociale" è "valida ed efficace"; b) che il proprio liquidatore era (ed è) legittimato a chiedere ai singoli soci, ai sensi del citato art. 37 dello statuto sociale, il versamento delle somme necessarie a "ripianare" le perdite risultanti dal bilancio approvato;
IU 4 ch : - che la censura è palesemente inammissibile, in quanto i rilievi sopra puntualizzati alle lettere “a” e “b” sono del tutto estranei (non solo al contenuto della norma denunziata, che attiene alla disciplina del procedimento di approvazione del bilancio, ma anche) alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, incentrate unicamente sull'incidenza della violazione del predetto art. 2432, ultimo comma, c.c. in ordine alla validità della delibera di approvazione del bilancio;
che a non diverse conclusioni deve pervenirsi per il secondo motivo di gravame, con il quale la sentenza impugnata viene censurata per "insufficiente valutazione delle risultanze processuali in ordine al quantum debeatur", assumendo che il riparto contabile “è il frutto dell'analisi tecnico-contabile effettuata dal commercialista sulla scorta di tutte le scritture contabili", dal momento che anche tale doglianza completamente estranea al contenuto di tale decisione e che, in ogni caso, la valutazione delle risultanze processuali è devoluta al giudice del merito, il cui apprezzamento, conseguentemente, può essere censurato, in sede di legittimità, solo sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, e quindi (non per il fatto che il convincimento espresso sia difforme da quello IU MA 5 conforme alle aspettative della parte, ma) mediante la precisa indicazione di carenze o di lacune, ovvero di errori giuridici, nelle argomentazioni poste a base della decisione (o della statuizione) impugnata (Cass. 23 marzo 1994, n. 2808; 6 ottobre 1999, n. 11121; 30 marzo 2000, n. 3904; 5 gennaio 2001, n. 83); che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile;
che, non avendo l'intimato svolto in questa sede alcuna attività difensiva, non vi è luogo alla condanna alle spese della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2003. Presidente e imple er W e) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE un t e r Prima Sezione Civile s ijonien N Depositato in Cancelleria ZIO N U 28 AGO 2003 F r. F IL (D IL CANCELLIERE (Dr. Filomena Perrone) IL FUNZIONASSO IU MA 6