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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 738/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 738/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
UMBERTO I, 354 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. GIACONA SANTI PIERPAOLO
giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 8 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
VIALE LIBERTA' 221 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. GERVASI FRANCESCO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12/4/2017 la conveniva Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la per sentirne pronunziare la Controparte_2
condanna alla ripetizione delle somme che asseriva essere state percepite sine titulo dalla banca in dipendenza dell'intercorso rapporto di conto corrente.
A sostegno delle proprie domande parte attrice deduceva di avere intrattenuto con la il rapporto di CP_2
conto corrente n. 10535.17 ed affermava che <
esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito de quo sia stata negativamente influenzata>>;
riferiva di avere conferito mandato ad un esperto al fine di rielaborare i rapporti di dare/avere nascenti da siffatto rapporto ed il predetto consulente aveva rideterminato il saldo effettivo. Pertanto, previa declaratoria di invalidità delle clausole mediante le quali erano stati computati interessi debitori in misura ultralegale pur in mancanza di idonea pattuizione scritta, peraltro in violazione della normativa anti usura,
e consentita, altresì, la capitalizzazione trimestrale degli stessi, nonché l'applicazione della commissione di massimo scoperto, la postergazione delle valute sugli accrediti e l'addebito di oneri mai convenuti,
pagina 2 di 8 parte attrice chiedeva al Tribunale di Catania di accertare il saldo effettivo del rapporto bancario oggetto di causa e di condannare alla restituzione delle somme percepite Controparte_3
in eccesso durante lo svolgersi del rapporto contrattuale.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'azione, essendo Controparte_2
incontroverso che il c/c dedotto in lite risultava ancora aperto alla data della notifica della citazione e, per altro verso, non avendo l'attrice individuato i singoli pagamenti di cui invocava la restituzione;
la prescrizione dell'eventuale diritto alla ripetizione del presunto indebito;
il mancato assolvimento dell'onere della prova;
l'infondatezza di tutte le domande e pretese avanzate dall'attrice.
Disposta una consulenza contabile d'ufficio, il Tribunale di Catania pronunciava la sentenza n.1175/21,
con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore, così statuiva: “1. accerta che il conto 10535.17 alla data del 30.6.2016 presentava un saldo di - € 30469.91 anziché di - € 152115.02
come riportato dall'estratto conto della banca;
2. condanna la banca al rimborso delle spese processuali in favore della attrice, liquidate – e distratte in favore dell'Avv. Gervasi antistatario – in complessivi €
9418.00 di cui € 4518.00 per spese (ivi compresi € 4000.00 per compensi ctu), ed € 5000.00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la articolando una serie Controparte_2
di motivi che verranno nel prosieguo analizzati.
Si è costituita la società appellata per eccepire l'infondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto,
con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 4.12.2022 questa Corte d'appello ha disposto il richiamo del CTU affinchè procedesse al ricalcolo del saldo “ma con le modifiche necessarie determinate dalle doglianze oggetto del proposto appello e ritenute allo stato fondate”.
pagina 3 di 8 Acquisito l'elaborato peritale, la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è parzialmente fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti e merita, quindi, di essere accolto per quanto di giustizia.
Con il primo motivo parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito atteso che alla data della introduzione del giudizio il rapporto n. 10535.17 intrattenuto dalla società appellata era ancora aperto.
Ritiene questa Corte che la censura sia infondata.
Se, per un verso, è pacifico in giurisprudenza che la domanda di ripetizione di indebito presuppone, nel caso di rapporti bancari, l'avvenuta chiusura del rapporto poiché soltanto dopo la chiusura è possibile accertare e calcolare gli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti, è del pari incontestabile che tale tipo di domanda presuppone, quale antecedente logico-giuridico, l'accertamento dell'effettivo saldo del rapporto,
ottenuto depurando quello indicato dalla banca dagli effetti provocati dall'applicazione di clausole nulle o dall'inserimento di voci non previste in contratto. La domanda di accertamento negativo deve, quindi,
ritenersi implicitamente inclusa nella domanda di ripetizione di indebito avanzata nei confronti di un istituto di credito, in quanto costituisce presupposto della stessa.
Ne consegue che, in caso di conto ancora aperto, la declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito non travolge anche la implicita domanda di accertamento negativo, con riferimento alla quale sussiste l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca” (v. Cass., sez. unite, 24418/20). Tale accertamento, infatti, secondo la Suprema Corte, “mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non pagina 4 di 8 attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”.
Con il secondo motivo di appello la banca ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui,
aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, ha proceduto ad una errata rideterminazione del saldo del rapporto alla data del 30.6.2016 quantificandolo in - € 30.469,91 a debito della società correntista, in luogo del saldo, sempre debitore, ma di - € 108.008,10 risultante dagli estratti conto.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, per come già sopra esposto, ha ritenuto necessario disporre il richiamo del CTU nominato nel corso del primo grado di giudizio affidandole l'incarico, tenendo conto dei rilievi articolati dall'appellante, di: “accertare (limitatamente al periodo in cui gli estratti conto sono stati prodotti senza
soluzione di continuità) se la convenuta abbia percepito somme in eccesso rispetto alle previsioni CP_2
legali con riferimento al rapporto indicato in citazione, verificando se la banca abbia applicato il tasso
convenzionale ovvero, in caso di tasso superiore, ricondurlo a quello convenzionale, accertando, in ogni
caso, il rispetto dei tassi ex legge 108/96 nei termini sopra indicati e mantenendo la capitalizzazione
reciproca solo se applicata dalla banca in conformità alla delibera CICR del 9.2.2000 (in osservanza
della previsione dell'art. 120 comma II T.UB.), il tutto procedendo ad eseguire il ricalcolo senza
applicazione del disposto dell'art. 1194 c.c; rilevato, quanto alla metodologia da seguire per
l'individuazione delle rimesse solutorie prescritte (e, cioè, ultradecennali, effettuate dal 12.4.2007 fino
alla data di notifica dell'atto di citazione innanzi al Tribunale avvenuta in data 12.4.2017), che il c.t.u.
dovrà: a) preliminarmente, rideterminare il saldo “reale” del conto applicando i criteri già indicati nel
precedente capoverso;
b) successivamente, individuare le rimesse ripristinatorie della provvista e le
rimesse che possono definirsi solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse
pagina 5 di 8 in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo);
detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale del conto (e, dunque, del saldo
epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che dà la misura
dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno
lo scopo di riespandere il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in
tal senso cfr. sentenza SS.UU. 24418/10); d) individuate le rimesse solutorie, procedere alla
quantificazione dell'indebito prescritto (ultradecennale) operando il confronto tra l'ammontare degli
originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca - pagati con le rimesse solutorie
prescritte - e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato,
imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) al saldo eventualmente
accertato in esito alla rielaborazione del conto”.
Il CTU, procedendo al ricalcolo nel rispetto delle indicazioni fornite da questa Corte con la citata ordinanza istruttoria, ha accertato che alla data del 30.6.2016 il saldo del rapporto risultava a debito per il correntista per €. 32.039,41, con un lieve incremento, quindi, rispetto a quanto accertato in primo grado.
Le conclusioni rassegnate dal CTU, per vero solo genericamente contestate dall'appellante in seno alla comparsa conclusionale, appaiono pienamente condivisibili in quanto rispettose dei quesiti riformulati da questa Corte e scevre da vizi logico-giuridici.
Il motivo di appello in esame va, quindi, accolto nei termini sopra indicati, specificando che alla data del
30.6.2016 il conto corrente intestato alla società appellata presentava un saldo a debito pari ad -
€.32.029,41.
Con l'ultimo motivo di appello la banca ha chiesto, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la riforma della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado.
pagina 6 di 8 Al riguardo, va osservato che il Giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass.
24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda di accertamento negativo e del rigetto della domanda di ripetizione di indebito, stimasi equo compensare per 1/3 tra le parti le spese processuali, condannando la società appellata al pagamento dei restanti 2/3 in favore della appellante nella misura indicata nel dispositivo. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della società Controparte_4
In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, questa Corte
accerta che il saldo del conto corrente n.10535.17 intestato alla società appellata era pari, alla data del
30.6.2016, a - €.32.039,41.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza n.1175/21 del Tribunale di Catania, accerta che alla data del 30.6.2016 il saldo del rapporto n.10535.17 intrattenuto dalla società era pari a - Controparte_1
€.32.039,41 a debito della società correntista;
compensa per 1/3 tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna la società
[...]
al pagamento in favore della controparte del restanti 2/3 liquidati, Controparte_4
per il giudizio di primo grado, in €.3.335,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e, per il pagina 7 di 8 secondo grado di giudizio, in €.777,00 per esborsi ed €.6.600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA;
pone definitivamente a carico della società il pagamento Controparte_4
delle somme liquidate in favore del CTU nel corso di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
6.2.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 738/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
UMBERTO I, 354 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. GIACONA SANTI PIERPAOLO
giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 8 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
VIALE LIBERTA' 221 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. GERVASI FRANCESCO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12/4/2017 la conveniva Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la per sentirne pronunziare la Controparte_2
condanna alla ripetizione delle somme che asseriva essere state percepite sine titulo dalla banca in dipendenza dell'intercorso rapporto di conto corrente.
A sostegno delle proprie domande parte attrice deduceva di avere intrattenuto con la il rapporto di CP_2
conto corrente n. 10535.17 ed affermava che <
esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito de quo sia stata negativamente influenzata>>;
riferiva di avere conferito mandato ad un esperto al fine di rielaborare i rapporti di dare/avere nascenti da siffatto rapporto ed il predetto consulente aveva rideterminato il saldo effettivo. Pertanto, previa declaratoria di invalidità delle clausole mediante le quali erano stati computati interessi debitori in misura ultralegale pur in mancanza di idonea pattuizione scritta, peraltro in violazione della normativa anti usura,
e consentita, altresì, la capitalizzazione trimestrale degli stessi, nonché l'applicazione della commissione di massimo scoperto, la postergazione delle valute sugli accrediti e l'addebito di oneri mai convenuti,
pagina 2 di 8 parte attrice chiedeva al Tribunale di Catania di accertare il saldo effettivo del rapporto bancario oggetto di causa e di condannare alla restituzione delle somme percepite Controparte_3
in eccesso durante lo svolgersi del rapporto contrattuale.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'azione, essendo Controparte_2
incontroverso che il c/c dedotto in lite risultava ancora aperto alla data della notifica della citazione e, per altro verso, non avendo l'attrice individuato i singoli pagamenti di cui invocava la restituzione;
la prescrizione dell'eventuale diritto alla ripetizione del presunto indebito;
il mancato assolvimento dell'onere della prova;
l'infondatezza di tutte le domande e pretese avanzate dall'attrice.
Disposta una consulenza contabile d'ufficio, il Tribunale di Catania pronunciava la sentenza n.1175/21,
con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore, così statuiva: “1. accerta che il conto 10535.17 alla data del 30.6.2016 presentava un saldo di - € 30469.91 anziché di - € 152115.02
come riportato dall'estratto conto della banca;
2. condanna la banca al rimborso delle spese processuali in favore della attrice, liquidate – e distratte in favore dell'Avv. Gervasi antistatario – in complessivi €
9418.00 di cui € 4518.00 per spese (ivi compresi € 4000.00 per compensi ctu), ed € 5000.00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la articolando una serie Controparte_2
di motivi che verranno nel prosieguo analizzati.
Si è costituita la società appellata per eccepire l'infondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto,
con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 4.12.2022 questa Corte d'appello ha disposto il richiamo del CTU affinchè procedesse al ricalcolo del saldo “ma con le modifiche necessarie determinate dalle doglianze oggetto del proposto appello e ritenute allo stato fondate”.
pagina 3 di 8 Acquisito l'elaborato peritale, la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è parzialmente fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti e merita, quindi, di essere accolto per quanto di giustizia.
Con il primo motivo parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito atteso che alla data della introduzione del giudizio il rapporto n. 10535.17 intrattenuto dalla società appellata era ancora aperto.
Ritiene questa Corte che la censura sia infondata.
Se, per un verso, è pacifico in giurisprudenza che la domanda di ripetizione di indebito presuppone, nel caso di rapporti bancari, l'avvenuta chiusura del rapporto poiché soltanto dopo la chiusura è possibile accertare e calcolare gli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti, è del pari incontestabile che tale tipo di domanda presuppone, quale antecedente logico-giuridico, l'accertamento dell'effettivo saldo del rapporto,
ottenuto depurando quello indicato dalla banca dagli effetti provocati dall'applicazione di clausole nulle o dall'inserimento di voci non previste in contratto. La domanda di accertamento negativo deve, quindi,
ritenersi implicitamente inclusa nella domanda di ripetizione di indebito avanzata nei confronti di un istituto di credito, in quanto costituisce presupposto della stessa.
Ne consegue che, in caso di conto ancora aperto, la declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito non travolge anche la implicita domanda di accertamento negativo, con riferimento alla quale sussiste l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca” (v. Cass., sez. unite, 24418/20). Tale accertamento, infatti, secondo la Suprema Corte, “mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non pagina 4 di 8 attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”.
Con il secondo motivo di appello la banca ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui,
aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, ha proceduto ad una errata rideterminazione del saldo del rapporto alla data del 30.6.2016 quantificandolo in - € 30.469,91 a debito della società correntista, in luogo del saldo, sempre debitore, ma di - € 108.008,10 risultante dagli estratti conto.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, per come già sopra esposto, ha ritenuto necessario disporre il richiamo del CTU nominato nel corso del primo grado di giudizio affidandole l'incarico, tenendo conto dei rilievi articolati dall'appellante, di: “accertare (limitatamente al periodo in cui gli estratti conto sono stati prodotti senza
soluzione di continuità) se la convenuta abbia percepito somme in eccesso rispetto alle previsioni CP_2
legali con riferimento al rapporto indicato in citazione, verificando se la banca abbia applicato il tasso
convenzionale ovvero, in caso di tasso superiore, ricondurlo a quello convenzionale, accertando, in ogni
caso, il rispetto dei tassi ex legge 108/96 nei termini sopra indicati e mantenendo la capitalizzazione
reciproca solo se applicata dalla banca in conformità alla delibera CICR del 9.2.2000 (in osservanza
della previsione dell'art. 120 comma II T.UB.), il tutto procedendo ad eseguire il ricalcolo senza
applicazione del disposto dell'art. 1194 c.c; rilevato, quanto alla metodologia da seguire per
l'individuazione delle rimesse solutorie prescritte (e, cioè, ultradecennali, effettuate dal 12.4.2007 fino
alla data di notifica dell'atto di citazione innanzi al Tribunale avvenuta in data 12.4.2017), che il c.t.u.
dovrà: a) preliminarmente, rideterminare il saldo “reale” del conto applicando i criteri già indicati nel
precedente capoverso;
b) successivamente, individuare le rimesse ripristinatorie della provvista e le
rimesse che possono definirsi solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse
pagina 5 di 8 in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo);
detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale del conto (e, dunque, del saldo
epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che dà la misura
dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno
lo scopo di riespandere il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in
tal senso cfr. sentenza SS.UU. 24418/10); d) individuate le rimesse solutorie, procedere alla
quantificazione dell'indebito prescritto (ultradecennale) operando il confronto tra l'ammontare degli
originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca - pagati con le rimesse solutorie
prescritte - e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato,
imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) al saldo eventualmente
accertato in esito alla rielaborazione del conto”.
Il CTU, procedendo al ricalcolo nel rispetto delle indicazioni fornite da questa Corte con la citata ordinanza istruttoria, ha accertato che alla data del 30.6.2016 il saldo del rapporto risultava a debito per il correntista per €. 32.039,41, con un lieve incremento, quindi, rispetto a quanto accertato in primo grado.
Le conclusioni rassegnate dal CTU, per vero solo genericamente contestate dall'appellante in seno alla comparsa conclusionale, appaiono pienamente condivisibili in quanto rispettose dei quesiti riformulati da questa Corte e scevre da vizi logico-giuridici.
Il motivo di appello in esame va, quindi, accolto nei termini sopra indicati, specificando che alla data del
30.6.2016 il conto corrente intestato alla società appellata presentava un saldo a debito pari ad -
€.32.029,41.
Con l'ultimo motivo di appello la banca ha chiesto, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la riforma della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado.
pagina 6 di 8 Al riguardo, va osservato che il Giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass.
24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda di accertamento negativo e del rigetto della domanda di ripetizione di indebito, stimasi equo compensare per 1/3 tra le parti le spese processuali, condannando la società appellata al pagamento dei restanti 2/3 in favore della appellante nella misura indicata nel dispositivo. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della società Controparte_4
In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, questa Corte
accerta che il saldo del conto corrente n.10535.17 intestato alla società appellata era pari, alla data del
30.6.2016, a - €.32.039,41.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza n.1175/21 del Tribunale di Catania, accerta che alla data del 30.6.2016 il saldo del rapporto n.10535.17 intrattenuto dalla società era pari a - Controparte_1
€.32.039,41 a debito della società correntista;
compensa per 1/3 tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna la società
[...]
al pagamento in favore della controparte del restanti 2/3 liquidati, Controparte_4
per il giudizio di primo grado, in €.3.335,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e, per il pagina 7 di 8 secondo grado di giudizio, in €.777,00 per esborsi ed €.6.600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA;
pone definitivamente a carico della società il pagamento Controparte_4
delle somme liquidate in favore del CTU nel corso di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
6.2.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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