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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/03/2024, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
N. 2713/2012 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2713/2012 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso la quale è ope legis elett.te dom.to in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 58
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c..c., presso il proprio Controparte_1
studio elett.te dom.to in Montecorvino Rovella (SA), alla via Diaz n. 42
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 171/12, emesso dal Tribunale di Salerno in data 24/01/12
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 25/10/23 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata il 06/04/12, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 171/12, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore di della somma di € 63.763,98, oltre interessi e Controparte_1 spese processuali, a vari titoli, ossia: € 12.956,56 quale antistatario delle spese giudiziali liquidate con sentenza del Tribunale di Salerno n. 671/77 nel giudizio tra e Controparte_2 CP_3
pagina 1 di 5 , somma corretta con sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 72/80; € 1.680,25 quale CP_4 antistatario delle spese giudiziali liquidate con sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 72/80;
€ 2.221,88 quale antistatario delle spese giudiziali liquidate nel giudizio promosso da CP_2
contro la società e;
€ 40.505,37, comprensivo di interessi e spese,
[...] CP_5 CP_6
quale cessionario del credito vantato da nei confronti della società e Controparte_2 CP_5 CP_6
; € 6.377,92 per spese di procedura esecutiva nei confronti del .
[...] Controparte_7
Il opponente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo di essere Parte_1
mero gestore delle somme consegnate alla Cassa e presso la quale risultava Org_1 Org_2 depositata la sola somma di € 17.286,95 versata dal a favore della Controparte_7 [...]
e di;
che lo , pur consapevole del minor importo versato Org_3 CP_6 CP_1 presso la aveva tratto in inganno sia la controparte che l'ufficio Organizzazione_4 giudiziario che aveva emesso l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarandosi creditore di un importo di gran lunga superiore sulla base di una documentazione (sentenze e provvedimenti giudiziari) che solo apparentemente configurava lo come creditore dell'importo indicato nel ricorso CP_1 monitorio;
che tali condotte giustificavano l'applicazione degli artt. 396 e 656 c.p.c.; che ulteriore motivo di revocazione del decreto ingiuntivo era quello di cui al n. 5 dell'art. 395 c.p.c., posto che il decreto ingiuntivo opposto contrastava con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1793/02, passata in giudicato, da cui risultava che la somma depositata dal presso la Controparte_7
Cassa Depositi e Prestiti in favore di ammontava a £ 33.472.000, e non al Controparte_2 maggior importo preteso dall'opposto; che il contrasto era ravvisabile anche con la sentenza della
Cassazione n. 4580/11; che, in subordine, il decreto ingiuntivo era affetto da errore materiale, in quanto era stato intimato il pagamento di € 63.741,98 in luogo della minor somma di € 52.000,00 richiesta dallo . CP_1
Tanto premesso, l'opponente chiedeva che, in accoglimento dell'opposizione o della domanda di revocazione del decreto ingiuntivo ex artt. 656 e 395, nn. 1, 2 e 5, c.p.c., venisse revocato il provvedimento monitorio;
in subordine, chiedeva che la condanna venisse limitata alla minor somma di € 17.286,95 o, in via ancor più gradata, alla somma di € 52.000,00 previa correzione dell'errore materiale contenuto nel provvedimento monitorio.
Con comparsa di risposta, depositata il 29/11/12, si costituiva il quale chiedeva Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva proposizione della stessa, con vittoria di spese giudiziali.
pagina 2 di 5 Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 25/10/23 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I. assegnava la causa in decisione, con i termini dell'art. 190
c.p.c.
Preliminarmente l'opposizione va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che il decreto ingiuntivo n. 171/12 è stato notificato al
, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, Parte_1 in data 02/02/12, come pacificamente ammesso anche a pag. 2 dell'atto di opposizione, mentre quest'ultimo è stato notificato con atto consegnato all'ufficiale giudiziario in data 06/04/12, ossia ben oltre il termine di 40 giorni previsto dal citato art. 641 c.p.c.
All'inammissibilità dell'opposizione consegue la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo, il cui importo, tuttavia, come richiesto dall'opponente, deve essere emendato dall'errore materiale commesso dal giudice della fase monitoria, posto che, sebbene lo avesse limitato la CP_1 propria pretesa creditoria alla minor somma di € 52.000,00, il provvedimento monitorio è stato emesso per l'importo di € 63.741,98. Pertanto, la sorte capitale del decreto ingiuntivo va corretta in
€ 52.000,00 in luogo di quella di € 63.741,98.
Altresì infondata è la domanda di revocazione del decreto ingiuntivo esecutivo, proposta dal ai sensi degli artt. 656 e 395, nn. 1, 2 e 5, c.p.c. Parte_1
Invero, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dai nn. 1 (“se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra”), 2 (“se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza”) e 5 (“se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”) dell'art. 395 c.p.c.
In particolare, il ha incentrato le proprie doglianze sul Parte_1
fatto che lo avrebbe fatto valere una pretesa creditoria di entità superiore a quella effettiva, CP_1 posto che presso la Cassa Depositi e Prestiti risulterebbe depositata la sola somma di € 17.286,95 versata dal a titolo di indennità espropriativa spettante a , la Controparte_7 Controparte_2
quale avrebbe poi ceduto il proprio credito allo . CP_1
Ebbene, per la configurabilità del dolo processuale, di cui al n. 1 dell'art. 395 cit., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, in quanto tali fatti non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, ma è invece richiesta un'attività (“macchinazione”)
pagina 3 di 5 intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento (Cass. n. 31211/22, n. 41792/21). Di tali circostanze, ossia degli artifici o raggiri fraudolentemente posti in essere, non vi è alcuna prova in atti, essendosi lo limitato ad avanzare una pretesa creditoria di importo asseritamente superiore CP_1
a quello effettivo, producendo i provvedimenti giudiziali posti a base del proprio diritto, senza alcuna “macchinazione” volta ad immutare la realtà dei fatti.
E', inoltre, lo stesso a dichiarare, a pag. 2 dell'atto di citazione, di aver appreso già in Parte_1 data 01/03/12 (ossia in tempo utile per la proposizione dell'opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo), tramite nota prot. n. 17367 del 29/02/12, emessa dalla Controparte_8
, che presso la Cassa Depositi e Prestiti risultava un accantonamento di soli € 17.286,85,
[...] peraltro impignorabile, tanto che con la predetta nota, sottolineata l'infondatezza della pretesa vantata dallo con il decreto ingiuntivo per cui è causa, si invitava l'Avvocatura CP_1
Distrettuale dello Stato di Salerno a proporre opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo: non è, quindi, giustificabile, sotto tale profilo, il ritardo con cui la predetta opposizione è stata invece formulata.
Né rileva la carenza di legittimazione passiva eccepita dal opponente per essere questo Parte_1
mero gestore delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, atteso che tale eccezione è anch'essa fondata su circostanza già rientrante nella sfera di conoscibilità dell'opponente al momento della notifica del decreto ingiuntivo, sicchè la stessa andava fatta valere con la proposizione tempestiva dell'opposizione ex art. 645 c.p.c.
In generale, si è rilevato che la revocazione del decreto ingiuntivo non è ammissibile quando il debitore ingiunto si sia astenuto dal proporre tempestiva opposizione, pur essendo venuto a conoscenza, nella pendenza del termine di cui all'art. 641, co. 1, c.p.c., dei motivi di revocazione
(Cass. n. 22308/16).
Per quanto attiene all'asserito contrasto tra il decreto ingiuntivo “de quo” e l'accertamento compiuto nella sentenza n. 1793/02 del Tribunale di Salerno, asseritamente passata in giudicato, non può che rilevarsi il mancato deposito di tale sentenza e della relativa certificazione attestante il passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c., sicchè il contrasto di giudicati non è verificabile.
In ordine, infine, al contrasto tra il decreto ingiuntivo “de quo” e la sentenza della Cass. n. 4580/11, trattasi di deduzione del tutto generica operata a pag. 4 dell'atto di opposizione, ove non viene minimamente indicato l'oggetto del contrasto di giudicati.
In definitiva, anche la domanda di revocazione va rigettata.
pagina 4 di 5 Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), attesa la semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 2713/12 R.G., così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 171/12, emesso dal Tribunale di Salerno in data 24/01/12, con correzione della sorte capitale in € 52.000,00 in luogo di € 63.741,98;
b) rigetta la domanda di revocazione del predetto decreto ingiuntivo;
c) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese giudiziali, che si liquidano in € 30,00 per spese vive ed € 3.809,00
[...]
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 6 marzo 2024
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2713/2012 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso la quale è ope legis elett.te dom.to in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 58
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c..c., presso il proprio Controparte_1
studio elett.te dom.to in Montecorvino Rovella (SA), alla via Diaz n. 42
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 171/12, emesso dal Tribunale di Salerno in data 24/01/12
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 25/10/23 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata il 06/04/12, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 171/12, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore di della somma di € 63.763,98, oltre interessi e Controparte_1 spese processuali, a vari titoli, ossia: € 12.956,56 quale antistatario delle spese giudiziali liquidate con sentenza del Tribunale di Salerno n. 671/77 nel giudizio tra e Controparte_2 CP_3
pagina 1 di 5 , somma corretta con sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 72/80; € 1.680,25 quale CP_4 antistatario delle spese giudiziali liquidate con sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 72/80;
€ 2.221,88 quale antistatario delle spese giudiziali liquidate nel giudizio promosso da CP_2
contro la società e;
€ 40.505,37, comprensivo di interessi e spese,
[...] CP_5 CP_6
quale cessionario del credito vantato da nei confronti della società e Controparte_2 CP_5 CP_6
; € 6.377,92 per spese di procedura esecutiva nei confronti del .
[...] Controparte_7
Il opponente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo di essere Parte_1
mero gestore delle somme consegnate alla Cassa e presso la quale risultava Org_1 Org_2 depositata la sola somma di € 17.286,95 versata dal a favore della Controparte_7 [...]
e di;
che lo , pur consapevole del minor importo versato Org_3 CP_6 CP_1 presso la aveva tratto in inganno sia la controparte che l'ufficio Organizzazione_4 giudiziario che aveva emesso l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarandosi creditore di un importo di gran lunga superiore sulla base di una documentazione (sentenze e provvedimenti giudiziari) che solo apparentemente configurava lo come creditore dell'importo indicato nel ricorso CP_1 monitorio;
che tali condotte giustificavano l'applicazione degli artt. 396 e 656 c.p.c.; che ulteriore motivo di revocazione del decreto ingiuntivo era quello di cui al n. 5 dell'art. 395 c.p.c., posto che il decreto ingiuntivo opposto contrastava con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1793/02, passata in giudicato, da cui risultava che la somma depositata dal presso la Controparte_7
Cassa Depositi e Prestiti in favore di ammontava a £ 33.472.000, e non al Controparte_2 maggior importo preteso dall'opposto; che il contrasto era ravvisabile anche con la sentenza della
Cassazione n. 4580/11; che, in subordine, il decreto ingiuntivo era affetto da errore materiale, in quanto era stato intimato il pagamento di € 63.741,98 in luogo della minor somma di € 52.000,00 richiesta dallo . CP_1
Tanto premesso, l'opponente chiedeva che, in accoglimento dell'opposizione o della domanda di revocazione del decreto ingiuntivo ex artt. 656 e 395, nn. 1, 2 e 5, c.p.c., venisse revocato il provvedimento monitorio;
in subordine, chiedeva che la condanna venisse limitata alla minor somma di € 17.286,95 o, in via ancor più gradata, alla somma di € 52.000,00 previa correzione dell'errore materiale contenuto nel provvedimento monitorio.
Con comparsa di risposta, depositata il 29/11/12, si costituiva il quale chiedeva Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva proposizione della stessa, con vittoria di spese giudiziali.
pagina 2 di 5 Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 25/10/23 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I. assegnava la causa in decisione, con i termini dell'art. 190
c.p.c.
Preliminarmente l'opposizione va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che il decreto ingiuntivo n. 171/12 è stato notificato al
, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, Parte_1 in data 02/02/12, come pacificamente ammesso anche a pag. 2 dell'atto di opposizione, mentre quest'ultimo è stato notificato con atto consegnato all'ufficiale giudiziario in data 06/04/12, ossia ben oltre il termine di 40 giorni previsto dal citato art. 641 c.p.c.
All'inammissibilità dell'opposizione consegue la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo, il cui importo, tuttavia, come richiesto dall'opponente, deve essere emendato dall'errore materiale commesso dal giudice della fase monitoria, posto che, sebbene lo avesse limitato la CP_1 propria pretesa creditoria alla minor somma di € 52.000,00, il provvedimento monitorio è stato emesso per l'importo di € 63.741,98. Pertanto, la sorte capitale del decreto ingiuntivo va corretta in
€ 52.000,00 in luogo di quella di € 63.741,98.
Altresì infondata è la domanda di revocazione del decreto ingiuntivo esecutivo, proposta dal ai sensi degli artt. 656 e 395, nn. 1, 2 e 5, c.p.c. Parte_1
Invero, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dai nn. 1 (“se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra”), 2 (“se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza”) e 5 (“se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”) dell'art. 395 c.p.c.
In particolare, il ha incentrato le proprie doglianze sul Parte_1
fatto che lo avrebbe fatto valere una pretesa creditoria di entità superiore a quella effettiva, CP_1 posto che presso la Cassa Depositi e Prestiti risulterebbe depositata la sola somma di € 17.286,95 versata dal a titolo di indennità espropriativa spettante a , la Controparte_7 Controparte_2
quale avrebbe poi ceduto il proprio credito allo . CP_1
Ebbene, per la configurabilità del dolo processuale, di cui al n. 1 dell'art. 395 cit., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, in quanto tali fatti non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, ma è invece richiesta un'attività (“macchinazione”)
pagina 3 di 5 intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento (Cass. n. 31211/22, n. 41792/21). Di tali circostanze, ossia degli artifici o raggiri fraudolentemente posti in essere, non vi è alcuna prova in atti, essendosi lo limitato ad avanzare una pretesa creditoria di importo asseritamente superiore CP_1
a quello effettivo, producendo i provvedimenti giudiziali posti a base del proprio diritto, senza alcuna “macchinazione” volta ad immutare la realtà dei fatti.
E', inoltre, lo stesso a dichiarare, a pag. 2 dell'atto di citazione, di aver appreso già in Parte_1 data 01/03/12 (ossia in tempo utile per la proposizione dell'opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo), tramite nota prot. n. 17367 del 29/02/12, emessa dalla Controparte_8
, che presso la Cassa Depositi e Prestiti risultava un accantonamento di soli € 17.286,85,
[...] peraltro impignorabile, tanto che con la predetta nota, sottolineata l'infondatezza della pretesa vantata dallo con il decreto ingiuntivo per cui è causa, si invitava l'Avvocatura CP_1
Distrettuale dello Stato di Salerno a proporre opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo: non è, quindi, giustificabile, sotto tale profilo, il ritardo con cui la predetta opposizione è stata invece formulata.
Né rileva la carenza di legittimazione passiva eccepita dal opponente per essere questo Parte_1
mero gestore delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, atteso che tale eccezione è anch'essa fondata su circostanza già rientrante nella sfera di conoscibilità dell'opponente al momento della notifica del decreto ingiuntivo, sicchè la stessa andava fatta valere con la proposizione tempestiva dell'opposizione ex art. 645 c.p.c.
In generale, si è rilevato che la revocazione del decreto ingiuntivo non è ammissibile quando il debitore ingiunto si sia astenuto dal proporre tempestiva opposizione, pur essendo venuto a conoscenza, nella pendenza del termine di cui all'art. 641, co. 1, c.p.c., dei motivi di revocazione
(Cass. n. 22308/16).
Per quanto attiene all'asserito contrasto tra il decreto ingiuntivo “de quo” e l'accertamento compiuto nella sentenza n. 1793/02 del Tribunale di Salerno, asseritamente passata in giudicato, non può che rilevarsi il mancato deposito di tale sentenza e della relativa certificazione attestante il passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c., sicchè il contrasto di giudicati non è verificabile.
In ordine, infine, al contrasto tra il decreto ingiuntivo “de quo” e la sentenza della Cass. n. 4580/11, trattasi di deduzione del tutto generica operata a pag. 4 dell'atto di opposizione, ove non viene minimamente indicato l'oggetto del contrasto di giudicati.
In definitiva, anche la domanda di revocazione va rigettata.
pagina 4 di 5 Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), attesa la semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 2713/12 R.G., così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 171/12, emesso dal Tribunale di Salerno in data 24/01/12, con correzione della sorte capitale in € 52.000,00 in luogo di € 63.741,98;
b) rigetta la domanda di revocazione del predetto decreto ingiuntivo;
c) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese giudiziali, che si liquidano in € 30,00 per spese vive ed € 3.809,00
[...]
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 6 marzo 2024
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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