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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2879 del R.G. 2023, ed avente ad oggetto:
altri istituti di diritto di famiglia
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Boccassini Flaviano, come da Parte_1
mandato in atti, ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Dipierro Angelica, come da CP_1
mandato in atti,
CONVENUTA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 26.05.2023, , premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione sentimentale con e che dalla loro unione erano nate le figlie CP_1
1 e adiva questo Tribunale, chiedendo regolamentarsi il Per_1 Per_2 Per_3
regime di affidamento, collocazione e mantenimento delle figlie minori;
deduceva che,
a causa delle crescenti difficoltà economiche, l'intero nucleo familiare era stato costretto a trasferirsi presso l'abitazione dei suoi genitori in Taranto e che la convivenza forzata e le incompatibilità caratteriali avevano compromesso ulteriormente l'unione sentimentale, al punto che, nell'aprile del 2023, la si era allontanata CP_1
arbitrariamente con le figlie presso altra abitazione;
lamentava, pertanto, il comportamento della convenuta fortemente lesivo dell'interesse delle minori ed insisteva per la loro collocazione presso di sé con la contestuale previsione di un assegno di mantenimento pari a euro 450,00 complessivi, da porre a carico della resistente quale contributo utile al mantenimento della prole.
Costituitasi in giudizio, la resistente contestava la ricostruzione in fatto ed in diritto articolata nel ricorso;
riconduceva la crisi sentimentale al comportamento del , Pt_1
il quale non si era mai adoperato per sostenere economicamente il nucleo familiare,
mancando di versare qualsivoglia somma utile al mantenimento delle minori anche successivamente al reperimento di una nuova attività lavorativa;
dichiarava di aver prontamente comunicato all'ex compagno l'intenzione di trasferirsi in altra abitazione,
sottolineando, a riprova di quanto affermato, di aver ottenuto la sua autorizzazione al cambio della residenza delle figlie;
chiedeva, pertanto, l'affidamento condiviso delle minori, la loro collocazione presso di sé e la previsione di un assegno a carico del ricorrente pari ad euro 600,00 per il loro mantenimento.
All'udienza dell'08.05.2024 il Giudice delegato adottava i provvedimenti temporanei prevendendo l'obbligo del di versare la somma mensile di euro 320,00 alla Pt_1
resistente quale contributo per il mantenimento delle figlie minori, oltre al versamento
2 dell'intero assegno unico.
All'udienza del 20.11.2024 il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa,
proponendo la corresponsione da parte del di un assegno mensile di euro 450,00 Pt_1
complessivi per il mantenimento delle minori e Per_1 Per_2 Per_3
Precisate le conclusioni, all'udienza del 12.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione del collegio.
Passando all'esame del merito, vanno decise in primo luogo le questioni relative al regime di affidamento e collocazione delle figlie minori e Per_1 Per_2 Per_3
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità
del minore (Cass. n. 28244/2019, conf. Cass. n. 27348/2022).
I Giudici di legittimità hanno, altresì, enunciato il principio di diritto secondo cui alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore
(Cass. n. 6535 del 06/03/2019).
Nel caso di specie, il collegio, attenendosi al costante insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene
3 di dover regolare l'affidamento delle minori in conformità alla soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
Va infatti rilevato che le criticità emerse nel corso del giudizio, tanto in ordine all'
esercizio discontinuo del diritto di visita del Giusto, quanto al mancato o tardivo pagamento delle spese sostenute per le minori, si alimentano perlopiù a causa della mancanza di una funzionale comunicazione tra le parti, ed appaiono, quindi, superabili nell'esclusivo interesse delle minori.
Per tali motivi, sussistono comunque i presupposti per affidare il nucleo familiare ai servizi sociali competenti, affinché la loro opera di mediazione possa agevolare la distensione dei rapporti e avviare le parti ad un percorso di genitorialità consapevole.
Quanto alla collocazione della prole, è opportuno confermare il consolidato e risalente regime di prevalente convivenza delle figlie con la madre, non sussistendo motivi per modificare un assetto di vita che ormai da tempo pare corrispondere al loro interesse.
Il diritto di visita del genitore non collocatario sarà disciplinato come da dispositivo,
accogliendo le indicazioni concordemente formulate delle parti all'udienza del
20.11.2024.
Quanto agli aspetti economici della controversia, occorre rilevare che la CP_1
percepisce, attualmente, redditi da lavoro dipendente pari a circa 10.000,00 euro annui
(CUD 2021 euro 2.886,54; CUD 2022 euro 3.175,75; CUD 2024 euro 11.582,22),
mentre il percepisce redditi da lavoro dipendente pari a circa 4.000,00 euro Pt_1
annui (CUD 2023 euro 4.952,37; CUD 2024 euro 3.683,40).
In considerazione della documentazione prodotta nonché delle esigenze di vita e di relazione delle figlie, ritiene il Collegio di determinare in euro 450,00 l'assegno
4 mensile complessivo che il verserà alla quale contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento delle tre figlie, in ragione di euro 150,00 per ciascuna di esse, oltre all'intero Assegno Unico come sin qui previsto.
Il ricorrente dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse delle figlie, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma alle evenienze regolate dal Protocollo
attualmente in vigore presso questo tribunale.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa tra e Parte_1 CP_1
ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) affida le figlie minori e congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
2) riconosce il diritto ed il dovere del padre di incontrare le figlie e tenerle con sé, salvo diverso accordo fra le parti:
a. nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 13,30 (con prelievo dall'istituto scolastico) alle ore 19,30;
b. dalle ore 17,30 del sabato alle ore 21.00 della domenica, a settimane alterne;
c. nel periodo estivo (luglio-agosto), per dieci giorni consecutivi, previo accordo tra i coniugi da concludersi entro il 30 giugno di ogni anno;
d. nel periodo natalizio di quest'anno dalle ore 10.00 del 30 dicembre alle ore 20.00 del 6 gennaio;
l'anno prossimo, dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, e così, alternativamente, di seguito;
e. nel periodo pasquale, alternativamente, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro;
5 3) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma Pt_1 CP_1
mensile di euro 450,00 complessivi, quale contributo per il mantenimento delle tre figlie minori, in ragione di euro 150,00 per ciascuna di esse;
oltre rivalutazione annuale ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le minori ed oltre all'intero assegno unico;
4) affida il nucleo familiare ai Servizi Sociali del Comune di Taranto, i quali si adopereranno per agevolare una distensione dei rapporti tra le parti;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, 4.03.2025
IL PRESIENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2879 del R.G. 2023, ed avente ad oggetto:
altri istituti di diritto di famiglia
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Boccassini Flaviano, come da Parte_1
mandato in atti, ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Dipierro Angelica, come da CP_1
mandato in atti,
CONVENUTA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 26.05.2023, , premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione sentimentale con e che dalla loro unione erano nate le figlie CP_1
1 e adiva questo Tribunale, chiedendo regolamentarsi il Per_1 Per_2 Per_3
regime di affidamento, collocazione e mantenimento delle figlie minori;
deduceva che,
a causa delle crescenti difficoltà economiche, l'intero nucleo familiare era stato costretto a trasferirsi presso l'abitazione dei suoi genitori in Taranto e che la convivenza forzata e le incompatibilità caratteriali avevano compromesso ulteriormente l'unione sentimentale, al punto che, nell'aprile del 2023, la si era allontanata CP_1
arbitrariamente con le figlie presso altra abitazione;
lamentava, pertanto, il comportamento della convenuta fortemente lesivo dell'interesse delle minori ed insisteva per la loro collocazione presso di sé con la contestuale previsione di un assegno di mantenimento pari a euro 450,00 complessivi, da porre a carico della resistente quale contributo utile al mantenimento della prole.
Costituitasi in giudizio, la resistente contestava la ricostruzione in fatto ed in diritto articolata nel ricorso;
riconduceva la crisi sentimentale al comportamento del , Pt_1
il quale non si era mai adoperato per sostenere economicamente il nucleo familiare,
mancando di versare qualsivoglia somma utile al mantenimento delle minori anche successivamente al reperimento di una nuova attività lavorativa;
dichiarava di aver prontamente comunicato all'ex compagno l'intenzione di trasferirsi in altra abitazione,
sottolineando, a riprova di quanto affermato, di aver ottenuto la sua autorizzazione al cambio della residenza delle figlie;
chiedeva, pertanto, l'affidamento condiviso delle minori, la loro collocazione presso di sé e la previsione di un assegno a carico del ricorrente pari ad euro 600,00 per il loro mantenimento.
All'udienza dell'08.05.2024 il Giudice delegato adottava i provvedimenti temporanei prevendendo l'obbligo del di versare la somma mensile di euro 320,00 alla Pt_1
resistente quale contributo per il mantenimento delle figlie minori, oltre al versamento
2 dell'intero assegno unico.
All'udienza del 20.11.2024 il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa,
proponendo la corresponsione da parte del di un assegno mensile di euro 450,00 Pt_1
complessivi per il mantenimento delle minori e Per_1 Per_2 Per_3
Precisate le conclusioni, all'udienza del 12.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione del collegio.
Passando all'esame del merito, vanno decise in primo luogo le questioni relative al regime di affidamento e collocazione delle figlie minori e Per_1 Per_2 Per_3
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità
del minore (Cass. n. 28244/2019, conf. Cass. n. 27348/2022).
I Giudici di legittimità hanno, altresì, enunciato il principio di diritto secondo cui alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore
(Cass. n. 6535 del 06/03/2019).
Nel caso di specie, il collegio, attenendosi al costante insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene
3 di dover regolare l'affidamento delle minori in conformità alla soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
Va infatti rilevato che le criticità emerse nel corso del giudizio, tanto in ordine all'
esercizio discontinuo del diritto di visita del Giusto, quanto al mancato o tardivo pagamento delle spese sostenute per le minori, si alimentano perlopiù a causa della mancanza di una funzionale comunicazione tra le parti, ed appaiono, quindi, superabili nell'esclusivo interesse delle minori.
Per tali motivi, sussistono comunque i presupposti per affidare il nucleo familiare ai servizi sociali competenti, affinché la loro opera di mediazione possa agevolare la distensione dei rapporti e avviare le parti ad un percorso di genitorialità consapevole.
Quanto alla collocazione della prole, è opportuno confermare il consolidato e risalente regime di prevalente convivenza delle figlie con la madre, non sussistendo motivi per modificare un assetto di vita che ormai da tempo pare corrispondere al loro interesse.
Il diritto di visita del genitore non collocatario sarà disciplinato come da dispositivo,
accogliendo le indicazioni concordemente formulate delle parti all'udienza del
20.11.2024.
Quanto agli aspetti economici della controversia, occorre rilevare che la CP_1
percepisce, attualmente, redditi da lavoro dipendente pari a circa 10.000,00 euro annui
(CUD 2021 euro 2.886,54; CUD 2022 euro 3.175,75; CUD 2024 euro 11.582,22),
mentre il percepisce redditi da lavoro dipendente pari a circa 4.000,00 euro Pt_1
annui (CUD 2023 euro 4.952,37; CUD 2024 euro 3.683,40).
In considerazione della documentazione prodotta nonché delle esigenze di vita e di relazione delle figlie, ritiene il Collegio di determinare in euro 450,00 l'assegno
4 mensile complessivo che il verserà alla quale contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento delle tre figlie, in ragione di euro 150,00 per ciascuna di esse, oltre all'intero Assegno Unico come sin qui previsto.
Il ricorrente dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse delle figlie, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma alle evenienze regolate dal Protocollo
attualmente in vigore presso questo tribunale.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa tra e Parte_1 CP_1
ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) affida le figlie minori e congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
2) riconosce il diritto ed il dovere del padre di incontrare le figlie e tenerle con sé, salvo diverso accordo fra le parti:
a. nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 13,30 (con prelievo dall'istituto scolastico) alle ore 19,30;
b. dalle ore 17,30 del sabato alle ore 21.00 della domenica, a settimane alterne;
c. nel periodo estivo (luglio-agosto), per dieci giorni consecutivi, previo accordo tra i coniugi da concludersi entro il 30 giugno di ogni anno;
d. nel periodo natalizio di quest'anno dalle ore 10.00 del 30 dicembre alle ore 20.00 del 6 gennaio;
l'anno prossimo, dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, e così, alternativamente, di seguito;
e. nel periodo pasquale, alternativamente, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro;
5 3) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma Pt_1 CP_1
mensile di euro 450,00 complessivi, quale contributo per il mantenimento delle tre figlie minori, in ragione di euro 150,00 per ciascuna di esse;
oltre rivalutazione annuale ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le minori ed oltre all'intero assegno unico;
4) affida il nucleo familiare ai Servizi Sociali del Comune di Taranto, i quali si adopereranno per agevolare una distensione dei rapporti tra le parti;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, 4.03.2025
IL PRESIENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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