TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3014/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Martina BIANCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 3014/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. VALERIA NORIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. ricorrente
e
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
9.2.1972, rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA NORIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. ricorrente
con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16/01/2025.
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
pagina 1 di 8 Il ricorso congiunto depositato in data 18/12/2024 da e Parte_1 [...]
, al fine di ottenere la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito civile CP_1
in Alessandria il 12/06/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n. 59, Parte 1,
Serie /, Ufficio 1, Anno 2010, alle condizioni di cui al ricorso e, in particolare,
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute annotazioni;
2. dare atto che i coniugi si impegnano a mantenere un rapporto di mutuo rispetto;
3. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1
genitoriale sul medesimo in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, concordando i genitori le decisioni più importanti in materia di salute, istruzione ed educazione del figlio medesimo nella considerazione e rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni di quest'ultimo;
4. disporre che il padre tenga con sé il figlio a settimane alterne dal sabato mattina alla Per_1
domenica sera oltre, ad ulteriori momenti e giornate infrasettimanali, previo accordo tra i genitori ed il minore medesimo, già quindicenne, compatibilmente agli impegni scolastici ed eIGenze del ragazzo;
5. disporre che il figlio minore trascorra i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Per_1
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
durante le vacanze scolastiche natalizie ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minore un periodo, segnatamente dal 27.12 sino al 31.12 ovvero dal 2.01 sino al 6.1 ovvero altro da concordarsi, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo. Il tutto salvo diversi accordi, disponendosi che ciascun genitore possa inoltre portare il ragazzo in vacanza in ulteriori periodi durante l'anno da concordarsi preventivamente con l'altro e che quanto previsto anche ai precedenti punti avvenga sempre nel rispetto delle eIGenze di salute, scolastiche, di educazione del figlio medesimo e del suo stato emotivo, salvo diversi accordi tra i coniugi e compatibilmente agli impegni lavorativi di ciascun genitore;
6. dare atto che il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, abiterà presso Per_2
l'abitazione materna, frequentando il padre secondo accordi da assumersi direttamente tra lo stesso ed
i genitori;
6. assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva della IG.ra , alla medesima Parte_1 con gli arredi ivi esistenti per abitarci unitamente ai figli. Il marito ha già rilasciato l'immobile asportando i propri effetti personali e beni di sua proprietà;
pagina 2 di 8
7. disporre l'obbligo per il IG. di corrispondere alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento di ciascun figlio un assegno mensile dell'importo di euro 500,00 (cinquecento), per complessivi euro 1.000,00 (mille/00), da versarsi entro il giorno 15 di ogni a mezzo bonifico bancario
e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
8. disporre che, dal momento in cui il figlio avrà reperito una occupazione lavorativa tale da Per_2 renderlo economicamente autosufficiente e quindi venga meno l'obbligo per il padre di versargli il contributo al suo mantenimento previsto al precedente punto n.7, l'importo del contributo al mantenimento del figlio indicato al precedente punto n.7 verrà ridiscusso tra le parti;
Per_1
9. disporre che le spese straordinarie necessarie ai figli siano sostenute al 50% da ciascun genitore secondo quanto disposto nel Protocollo 20/7/2016 in uso presso il Tribunale di Alessandria e segnatamente:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eIGenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
pagina 3 di 8 d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra di libera scelta
e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
10. dare atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico riguardante i figli sarà percepito interamente dalla madre, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie ai medesimi saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
11. dare atto che il IG. si obbliga a pagare il rateo del finanziamento intestato alla IG.ra CP_1
acceso per l'acquisto della motocicletta alla stessa intestata ma in uso al figlio , Parte_1 Per_2 pari ad euro 180,00 mensili, sino all'estinzione;
12. dare atto che i coniugi dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
13. dare atto che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti relativamente al figlio minore;
14. spese della procedura integralmente sostenute dalla IG.ra .” Parte_1
viste le note scritte in sostituzione d'udienza depositate dalle parti in data 28/01/2025, con le quali i coniugi hanno confermato la domanda di separazione personale consensuale, alle condizioni in epigrafe trascritte;
vista
la documentazione prodotta;
rilevato
in particolare, che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Alessandria il 12/06/2010;
- dall'unione sono nati il 25/08/2006, oggi maggiorenne ma economicamente non Per_3
autosufficiente, e minorenne, e non vi sono figli legittimati o adottati;
Per_1
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi,
pagina 4 di 8 giungendo pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse dei figli e con norme imperative di legge;
in particolare viene previsto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di euro 500,00 mensili, adeguato alla situazione economica e reddituale delle parti;
ritenuta
conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
viste
le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la separazione personale dei coniugi codice fiscale Parte_1
, nata ad [...], e , codice fiscale C.F._1 Controparte_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio con rito civile in C.F._2
Alessandria il 12/06/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n. 59, Parte 1,
Serie /, Ufficio 1, Anno 2010;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 59, Parte 1, Serie /, Ufficio 1, Anno
2010,);
dispone che
il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1
genitoriale sul medesimo in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, concordando i genitori le decisioni più importanti in materia di salute, istruzione ed educazione del figlio medesimo nella considerazione e rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni di quest'ultimo;
il padre terrà con sé il figlio a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera oltre, ad Per_1
pagina 5 di 8 ulteriori momenti e giornate infrasettimanali, previo accordo tra i genitori ed il minore medesimo, già quindicenne, compatibilmente agli impegni scolastici ed eIGenze del ragazzo;
il figlio minore trascorrerà i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e Lunedì Per_1
dell'Angelo, nonché ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
durante le vacanze scolastiche natalizie ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minore un periodo, segnatamente dal 27.12 sino al 31.12 ovvero dal 2.01 sino al 6.1 ovvero altro da concordarsi, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo. Il tutto salvo diversi accordi, disponendosi che ciascun genitore possa inoltre portare il ragazzo in vacanza in ulteriori periodi durante l'anno da concordarsi preventivamente con l'altro e che quanto previsto anche ai precedenti punti avvenga sempre nel rispetto delle eIGenze di salute, scolastiche, di educazione del figlio medesimo e del suo stato emotivo, salvo diversi accordi tra i coniugi e compatibilmente agli impegni lavorativi di ciascun genitore;
il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, abiterà presso l'abitazione Per_2
materna, frequentando il padre secondo accordi da assumersi direttamente tra lo stesso ed i genitori;
dispone l'obbligo per il IG. di corrispondere alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento di ciascun figlio un assegno mensile dell'importo di euro 500,00 (cinquecento), per complessivi euro 1.000,00 (mille/00), da versarsi entro il giorno 15 di ogni a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
che, dal momento in cui il figlio avrà reperito una occupazione lavorativa tale da renderlo Per_2 economicamente autosufficiente e quindi venga meno l'obbligo per il padre di versargli il contributo al suo mantenimento previsto al precedente punto n.7, l'importo del contributo al mantenimento del figlio indicato al precedente punto n.7 verrà ridiscusso tra le parti;
Per_1
che le spese straordinarie necessarie ai figli siano sostenute al 50% da ciascun genitore secondo quanto disposto nel Protocollo 20/7/2016 in uso presso il Tribunale di Alessandria e segnatamente:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
pagina 6 di 8 - spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eIGenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
10. dare atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico riguardante i figli sarà percepito interamente dalla madre, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie ai medesimi saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
assegna la casa coniugale, di proprietà esclusiva della IG.ra , alla medesima con gli arredi ivi Parte_1
esistenti per abitarci unitamente ai figli, dando atto che il marito ha già rilasciato l'immobile asportando i propri effetti personali e beni di sua proprietà; prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti:
pagina 7 di 8 i coniugi si impegnano a mantenere un rapporto di mutuo rispetto;
che il IG. si obbliga a pagare il rateo del finanziamento intestato alla IG.ra acceso CP_1 Parte_1 per l'acquisto della motocicletta alla stessa intestata ma in uso al figlio , pari ad euro 180,00 Per_2 mensili, sino all'estinzione;
che i coniugi dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti relativamente al figlio minore;
che le spese della procedura sono state integralmente sostenute dalla IG.ra . Parte_1
Così deciso in Alessandria, lì 18 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Martina BIANCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 3014/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. VALERIA NORIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. ricorrente
e
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
9.2.1972, rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA NORIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. ricorrente
con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16/01/2025.
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
pagina 1 di 8 Il ricorso congiunto depositato in data 18/12/2024 da e Parte_1 [...]
, al fine di ottenere la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito civile CP_1
in Alessandria il 12/06/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n. 59, Parte 1,
Serie /, Ufficio 1, Anno 2010, alle condizioni di cui al ricorso e, in particolare,
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute annotazioni;
2. dare atto che i coniugi si impegnano a mantenere un rapporto di mutuo rispetto;
3. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1
genitoriale sul medesimo in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, concordando i genitori le decisioni più importanti in materia di salute, istruzione ed educazione del figlio medesimo nella considerazione e rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni di quest'ultimo;
4. disporre che il padre tenga con sé il figlio a settimane alterne dal sabato mattina alla Per_1
domenica sera oltre, ad ulteriori momenti e giornate infrasettimanali, previo accordo tra i genitori ed il minore medesimo, già quindicenne, compatibilmente agli impegni scolastici ed eIGenze del ragazzo;
5. disporre che il figlio minore trascorra i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Per_1
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
durante le vacanze scolastiche natalizie ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minore un periodo, segnatamente dal 27.12 sino al 31.12 ovvero dal 2.01 sino al 6.1 ovvero altro da concordarsi, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo. Il tutto salvo diversi accordi, disponendosi che ciascun genitore possa inoltre portare il ragazzo in vacanza in ulteriori periodi durante l'anno da concordarsi preventivamente con l'altro e che quanto previsto anche ai precedenti punti avvenga sempre nel rispetto delle eIGenze di salute, scolastiche, di educazione del figlio medesimo e del suo stato emotivo, salvo diversi accordi tra i coniugi e compatibilmente agli impegni lavorativi di ciascun genitore;
6. dare atto che il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, abiterà presso Per_2
l'abitazione materna, frequentando il padre secondo accordi da assumersi direttamente tra lo stesso ed
i genitori;
6. assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva della IG.ra , alla medesima Parte_1 con gli arredi ivi esistenti per abitarci unitamente ai figli. Il marito ha già rilasciato l'immobile asportando i propri effetti personali e beni di sua proprietà;
pagina 2 di 8
7. disporre l'obbligo per il IG. di corrispondere alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento di ciascun figlio un assegno mensile dell'importo di euro 500,00 (cinquecento), per complessivi euro 1.000,00 (mille/00), da versarsi entro il giorno 15 di ogni a mezzo bonifico bancario
e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
8. disporre che, dal momento in cui il figlio avrà reperito una occupazione lavorativa tale da Per_2 renderlo economicamente autosufficiente e quindi venga meno l'obbligo per il padre di versargli il contributo al suo mantenimento previsto al precedente punto n.7, l'importo del contributo al mantenimento del figlio indicato al precedente punto n.7 verrà ridiscusso tra le parti;
Per_1
9. disporre che le spese straordinarie necessarie ai figli siano sostenute al 50% da ciascun genitore secondo quanto disposto nel Protocollo 20/7/2016 in uso presso il Tribunale di Alessandria e segnatamente:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eIGenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
pagina 3 di 8 d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra di libera scelta
e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
10. dare atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico riguardante i figli sarà percepito interamente dalla madre, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie ai medesimi saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
11. dare atto che il IG. si obbliga a pagare il rateo del finanziamento intestato alla IG.ra CP_1
acceso per l'acquisto della motocicletta alla stessa intestata ma in uso al figlio , Parte_1 Per_2 pari ad euro 180,00 mensili, sino all'estinzione;
12. dare atto che i coniugi dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
13. dare atto che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti relativamente al figlio minore;
14. spese della procedura integralmente sostenute dalla IG.ra .” Parte_1
viste le note scritte in sostituzione d'udienza depositate dalle parti in data 28/01/2025, con le quali i coniugi hanno confermato la domanda di separazione personale consensuale, alle condizioni in epigrafe trascritte;
vista
la documentazione prodotta;
rilevato
in particolare, che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Alessandria il 12/06/2010;
- dall'unione sono nati il 25/08/2006, oggi maggiorenne ma economicamente non Per_3
autosufficiente, e minorenne, e non vi sono figli legittimati o adottati;
Per_1
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi,
pagina 4 di 8 giungendo pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse dei figli e con norme imperative di legge;
in particolare viene previsto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di euro 500,00 mensili, adeguato alla situazione economica e reddituale delle parti;
ritenuta
conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
viste
le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la separazione personale dei coniugi codice fiscale Parte_1
, nata ad [...], e , codice fiscale C.F._1 Controparte_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio con rito civile in C.F._2
Alessandria il 12/06/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n. 59, Parte 1,
Serie /, Ufficio 1, Anno 2010;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 59, Parte 1, Serie /, Ufficio 1, Anno
2010,);
dispone che
il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1
genitoriale sul medesimo in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, concordando i genitori le decisioni più importanti in materia di salute, istruzione ed educazione del figlio medesimo nella considerazione e rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni di quest'ultimo;
il padre terrà con sé il figlio a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera oltre, ad Per_1
pagina 5 di 8 ulteriori momenti e giornate infrasettimanali, previo accordo tra i genitori ed il minore medesimo, già quindicenne, compatibilmente agli impegni scolastici ed eIGenze del ragazzo;
il figlio minore trascorrerà i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e Lunedì Per_1
dell'Angelo, nonché ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
durante le vacanze scolastiche natalizie ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minore un periodo, segnatamente dal 27.12 sino al 31.12 ovvero dal 2.01 sino al 6.1 ovvero altro da concordarsi, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo. Il tutto salvo diversi accordi, disponendosi che ciascun genitore possa inoltre portare il ragazzo in vacanza in ulteriori periodi durante l'anno da concordarsi preventivamente con l'altro e che quanto previsto anche ai precedenti punti avvenga sempre nel rispetto delle eIGenze di salute, scolastiche, di educazione del figlio medesimo e del suo stato emotivo, salvo diversi accordi tra i coniugi e compatibilmente agli impegni lavorativi di ciascun genitore;
il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, abiterà presso l'abitazione Per_2
materna, frequentando il padre secondo accordi da assumersi direttamente tra lo stesso ed i genitori;
dispone l'obbligo per il IG. di corrispondere alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento di ciascun figlio un assegno mensile dell'importo di euro 500,00 (cinquecento), per complessivi euro 1.000,00 (mille/00), da versarsi entro il giorno 15 di ogni a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
che, dal momento in cui il figlio avrà reperito una occupazione lavorativa tale da renderlo Per_2 economicamente autosufficiente e quindi venga meno l'obbligo per il padre di versargli il contributo al suo mantenimento previsto al precedente punto n.7, l'importo del contributo al mantenimento del figlio indicato al precedente punto n.7 verrà ridiscusso tra le parti;
Per_1
che le spese straordinarie necessarie ai figli siano sostenute al 50% da ciascun genitore secondo quanto disposto nel Protocollo 20/7/2016 in uso presso il Tribunale di Alessandria e segnatamente:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
pagina 6 di 8 - spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eIGenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
10. dare atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico riguardante i figli sarà percepito interamente dalla madre, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie ai medesimi saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
assegna la casa coniugale, di proprietà esclusiva della IG.ra , alla medesima con gli arredi ivi Parte_1
esistenti per abitarci unitamente ai figli, dando atto che il marito ha già rilasciato l'immobile asportando i propri effetti personali e beni di sua proprietà; prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti:
pagina 7 di 8 i coniugi si impegnano a mantenere un rapporto di mutuo rispetto;
che il IG. si obbliga a pagare il rateo del finanziamento intestato alla IG.ra acceso CP_1 Parte_1 per l'acquisto della motocicletta alla stessa intestata ma in uso al figlio , pari ad euro 180,00 Per_2 mensili, sino all'estinzione;
che i coniugi dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti relativamente al figlio minore;
che le spese della procedura sono state integralmente sostenute dalla IG.ra . Parte_1
Così deciso in Alessandria, lì 18 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 8 di 8