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Sentenza 22 dicembre 2024
Sentenza 22 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2024, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4329/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA VENERO 91 MONREALE, presso lo studio dell'Avv. SCIORTINO ANTONINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata in [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA VENERO 91 90046 MONREALE, presso lo studio dell'Avv. SCIORTINO ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta del 13 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 1 ottobre 2024 e sottoscritto il 27 settembre 2024, (matrimonio celebrato in Monreale, il 22 luglio 1999); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 13 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)-Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, potendo ciascuno di essi portare la propria residenza ove ritenga più opportuno. In tal senso i coniugi prestano sin d'ora il proprio personale consenso all'eventuale espatrio dell'altro;
2)- DISPORRE l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra
; Parte_2
3)-Il sig. si obbliga a corrispondere in favore della Parte_1 moglie entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, la Parte_2 somma di Euro 150,00=, a titolo di contributo al mantenimento della medesima, somma da rivalutarsi annualmente alla luce dei vigenti Indici
ISTAT;
4)- Non viene previsto alcun mantenimento in favore della prole. Invero le sigg.re e , figlie degli odierni ricorrenti, Parte_3 Parte_4 hanno già da tempo lasciato il nucleo familiare di origine, dispongono di una propria indipendenza economica e hanno dato vita a propri distinti nuclei familiari, diversi da quello di origine.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Monreale (atto n. 40, P. II, S. A, Anno 1989) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
2 Tribunale, il 20/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4329/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA VENERO 91 MONREALE, presso lo studio dell'Avv. SCIORTINO ANTONINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata in [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA VENERO 91 90046 MONREALE, presso lo studio dell'Avv. SCIORTINO ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta del 13 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 1 ottobre 2024 e sottoscritto il 27 settembre 2024, (matrimonio celebrato in Monreale, il 22 luglio 1999); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 13 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)-Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, potendo ciascuno di essi portare la propria residenza ove ritenga più opportuno. In tal senso i coniugi prestano sin d'ora il proprio personale consenso all'eventuale espatrio dell'altro;
2)- DISPORRE l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra
; Parte_2
3)-Il sig. si obbliga a corrispondere in favore della Parte_1 moglie entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, la Parte_2 somma di Euro 150,00=, a titolo di contributo al mantenimento della medesima, somma da rivalutarsi annualmente alla luce dei vigenti Indici
ISTAT;
4)- Non viene previsto alcun mantenimento in favore della prole. Invero le sigg.re e , figlie degli odierni ricorrenti, Parte_3 Parte_4 hanno già da tempo lasciato il nucleo familiare di origine, dispongono di una propria indipendenza economica e hanno dato vita a propri distinti nuclei familiari, diversi da quello di origine.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Monreale (atto n. 40, P. II, S. A, Anno 1989) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
2 Tribunale, il 20/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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