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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 10233/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, con l'avvocato Eduardo Daniel Dromi Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. La ricorrente ha chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendente di
[...]
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Argentina. Persona_1
Ha rappresentato come segue la linea di discendenza: “Il Sig. , cittadino Persona_1 italiano, nasceva a Pianico (BG), in data 15.5.1886, come dall'atto di nascita che si allega (All.1). -
In data 18.4.1918 a Buenos Aires (Argentina) il Sig. con la Sig.ra Persona_1
, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.2). - Il Sig. Parte_2 Persona_1
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina. Infatti, il suo
[...] nominativo (con relativi alias) non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori
(Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (come risulta dall'allegato certificato negativo del 24.11.2023 (All.3). - Dal matrimonio del Sig.
[...]
contraeva matrimonio con la Sig.ra , nasceva a Buenos Persona_1 Parte_2
Aires (Argentina), in data 12.4.1921, , come dall'atto di nascita che si Persona_2
allega (All.4). - In data 6.11.1943 a Buenos Aires (Argentina) la Sig.ra Persona_2 contraeva matrimonio con il Sig. , cittadino argentino, come dall'atto di matrimonio Parte_3
che si allega (All.5) e da questo matrimonio nasceva a Buenos Aires (Argentina), in data 28.9.1946,
, come dall'atto di nascita che si allega (All.6). - In data 17.7.1970 a Buenos Persona_3
Aires (Argentina) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_3 Parte_4
, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.7) e da questo matrimonio nasceva a
[...]
Buenos Aires (Argentina), in data 19.12.1970, , come dall'atto di nascita che Persona_4 si allega (All.8). - Dall'unione del Sig. con la Sig.ra Persona_4 Persona_5
nasceva a Buenos Aires (Argentina), in data 17.10.1996, , odierna Parte_1 ricorrente, come dall'atto di nascita che si allega (All.9)”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] il [...] Persona_1
(doc. 1 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dalla ricorrente, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata. 4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che è cittadina italiana. Parte_1
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 3.4.25
Il giudice
Christian Colombo