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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 445/2023 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
C.F. e IT , con sede legale in Parte_1 ITIVA_1
TORINO (TO) Via Gaspare Vera e Libera Arduino 4 CAP 10134, in persona del L.R.P.T., sig. , nato a [...] il Controparte_1
13.02.1966, rappresentata e difesa dall'Avv. Gino M.D. ARNONE del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso
Vittorio Emanuele II 96;
ATTORE contro
C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
28.7.1957, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Giada Basso del Foro di Imperia ed elettivamente domiciliato in Torino, C.so A. Tassoni n° 14;
CONVENUTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e condannare il sig. alla Controparte_2
Pag. 1 a 7 restituzione di quanto corrisposto in esito alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del sig.
[...]
e dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti CP_2 per fatto a lui imputabile;
- con vittoria di spese e competenze di rito. Salvo ogni altro diritto”.
Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reiectis adversis, previe le declaratorie del caso e di rito:
- nel merito: rigettare la svolta opposizione al decreto ingiuntivo n° 1504/
2022, e, per l'effetto, confermare il medesimo portante condanna dell'opponente al pagamento della somma di €. 6.000,00, a titolo di restituzione di quanto versato in osservanza del contratto di compravendita invece poi risolto, oltre interessi al tasso di legge (al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dal 4.7.2022 alla data del deposito del ricorso per ingiunzione;
al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla data del deposito del ricorso fino all'effettivo saldo) ed oltre alle spese del procedimento, sì come liquidate, e successive occorrende, per i motivi di cui in narrativa, dando atto che la condanna portata dal decreto ingiuntivo opposto è stata assolta dall'opponente (esclusa l'imposta di registrazione) nelle more del giudizio a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
- sempre nel merito: rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in subordine, come conseguenza della predetta domanda riconvenzionale: ribadire
l'obbligo di versamento al convenuto opposto della somma di €. 6.000,00 oltre interessi, quale effetto restitutorio conseguente alla richiesta risoluzione per inadempimento senza allegazione di alcun danno;
- in ogni caso: con il favore delle spese e competenze legali del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
1504/2022 emesso (non provvisoriamente esecutivo) in data 22/12/2022 nei confronti della società per la restituzione della somma Parte_1 di € 6.000,00 (oltre interessi e spese), versata alla società ingiunta a titolo di acconto sul prezzo per l'acquisto di un'autovettura (Fiat Panda, versione Hybrid colore rosso), sul presupposto dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c..
Pag. 2 a 7 Con atto di citazione in opposizione tempestivamente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo
[...]
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ivrea, essendo competente il
Tribunale di Torino, e ha chiesto al giudice, in via riconvenzionale, di pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, per non aver accettato di ricevere in consegna il veicolo nella variante di colore (bianco) concordata con la società.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, , ha Controparte_2 contestato l'eccezione di incompetenza territoriale (essendo competente il
Tribunale di Ivrea quale foro del consumatore) e la fondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto l'integrale rigetto.
Rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, concessa esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione e assunte le prove testimoniali, la causa è stata rimessa a decisione in seguito a trattazione scritta.
§ Sul rapporto negoziale. La risoluzione del contratto e la restituzione della caparra confirmatoria.
Risultano pacifiche (e documentate in causa) le seguenti circostanze di fatto:
- il convenuto, , ha concluso, in data 02.07.2022, un contratto CP_2 con la società per l'acquisto di un'autovettura Fiat Panda di Parte_1 colore rosso (doc. 2 convenuto e doc. 3 attore);
- sulla copia di contratto prodotta da parte attrice, risulta cancellata a matita la parola “rosso”, annotata a penna sul modulo nel campo “colore”, ed è sostituita con la parola “bianco” (doc. 3 attore);
- l'attore ha versato, al momento di sottoscrizione dell'accordo, la somma di € 6.000,00 a titolo di caparra confirmatoria tramite assegno bancario
(doc. 3 ) incassato dalla società venditrice (doc. 4 ); CP_2 CP_2
- l'autovettura non è consegnata dalla società attrice, nonostante l'intimazione all'adempimento inviata da parte convenuta ex art. 1454 c.c.
(doc. 5 convenuto);
Ebbene, la documentazione in atti conduce anzitutto a ritenere provato che il contratto di compravendita originariamente stipulato dalle parti in causa avesse ad oggetto un'autovettura di colore rosso.
Pag. 3 a 7 In particolare, non sono ricavabili elementi testuali per ritenere che l'annotazione “bianco”, contenuta nel modulo prodotto da parte attrice, sia coeva alla sottoscrizione della proposta di acquisto e che si sia pertanto trattato di una modifica concordata dalle parti in fase di stipula.
Tanto precisato, occorre a questo punto stabilire se la parte attrice
(convenuta in senso sostanziale) sia riuscita a dimostrare il patto modificativo eccepito, ovverosia che, a fronte dell'indisponibilità di un'autovettura di colore rosso, aveva accettato di ricevere CP_2 un'autovettura di colore diverso (bianco), e che, nonostante il consenso inizialmente prestato, si sia poi rifiutato di ricevere in consegna il mezzo.
Ebbene, valutato il materiale probatorio raccolto in giudizio, il Tribunale reputa che l'attrice non sia riuscita ad assolvere al proprio onere di prova.
Anzitutto, le prove testimoniali hanno offerto un risultato probatorio incerto.
Due testi ( ; ) hanno riferito Testimone_1 Testimone_2 concordemente che aveva manifestato Controparte_2 espressamente il desiderio di acquistare un'autovettura rossa e che non aveva accettato la proposta della società di ricevere in consegna un'autovettura di diverso colore. In particolare, il teste ha Testimone_1 dichiarato: mi ha detto che non aveva accettato la macchina CP_2 bianca, la voleva rossa e infatti dopo ne ha comprata una di quel colore”.
I testi indicati da parte attrice ( e ), invece, Tes_3 Testimone_4 hanno riferito che, nel corso di un colloquio telefonico tenutosi a metà settembre dell'anno 2022, aveva accettato il cambio di CP_2 colore dell'autovettura, purché gli venisse consegnata in tempi rapidi.
Si precisa, rispetto al teste , che parte convenuta, pur Testimone_4 avendo preventivamente eccepito l'incapacità a deporre del teste, non ha tuttavia eccepito la nullità della deposizione resa subito dopo l'assunzione della prova per cui la nullità deve considerarsi sanata ex art. 157 c.p.c.
Pur a fronte dell'incertezza del risultato emerso dalle prove testimoniali assunte, occorre ad ogni modo evidenziare che la deposizione di
è ritenuta scarsamente attendibile dal momento che il Testimone_4 medesimo risulta portatore di un interesse in causa, sia pure di fatto, essendosi occupato, in qualità di agente, di trattare con per CP_2
Pag. 4 a 7 la vendita dell'autovettura per cui è causa (incamerando la relativa provvigione).
Parimenti, il teste presenta un grado di credibilità attenuato Tes_3 dal fatto di essere stata proprio la dipendente della società Parte_2 che, in base alla prospettazione di parte attrice, aveva proposto telefonicamente a il cambio di colore (asseritamente CP_2 assentito).
A tali considerazioni va aggiunto che la versione attorea per cui la modifica contrattuale sarebbe stata concordata verbalmente (o addirittura telefonicamente), senza essere formalizzata per iscritto, appare scarsamente verosimile tenuto conto della massima di esperienza sottesa agli artt. 2722 e ss. c.c. secondo cui, se le parti hanno deciso di regolare per iscritto il loro rapporto, allora si deve presumere che l'intero contenuto dell'accordo raggiunto abbia forma scritta e che gli eventuali accordi modificativi successivi sarebbe stati conclusi nella medesima forma.
Ebbene, premesse tali considerazioni, si reputa che l'incertezza del risultato probatorio emergente dalle prove testimoniali sull'esistenza dell'accordo modificativo non possa che gravare sulla parte onerata della relativa prova, quindi a carico di parte attrice.
Ritenuta non provata,
per questi motivi
, l'accordo modificativo sulla variazione del colore dell'autovettura, la società attrice non può neppure invocare l'art. 1 delle condizioni di contratto per paralizzare il diniego del cliente al cambio di colore (rubricato “modifiche costruttive”).
Il tenore della previsione contrattuale è il seguente: “premesso che, nell'ambito del normale processo industriale, il prodotto interessato da una costante evoluzione costituita da modifiche costruttive in interessante sia la meccanica che la carrozzeria (ivi compresi tonalità di colore ed elementi decorativi) e legate a ragioni di miglioramento del prodotto o di razionalizzazione industriale, nonché da differenze di componenti legate alla varietà delle fonti di approvvigionamento del costruttore, il cliente non può ricusare l'autoveicolo che il venditore gli metterà a disposizione in esecuzione dell'ordine”.
In base ad un'interpretazione letterale della clausola, essa fa chiaro riferimento alla variazione di “tonalità” del colore e non a variazioni del
Pag. 5 a 7 “colore” del veicolo per cui essa non può essere invocata per legittimare il venditore a consegnare indifferentemente un veicolo rosso o bianco al proprio cliente.
Sulla base delle considerazioni che precedono, conclusivamente, il
Tribunale reputa che la società attrice sia incorsa in un grave inadempimento contrattuale, per aver offerto in consegna un bene difforme da quello promesso (Fiat Panda di colore rosso), così da aver legittimato la controparte a sciogliere unilateralmente il contratto (secondo il meccanismo previsto dall'art. 1454 c.c.; cfr. doc. 6 convenuto) e a domandare giudizialmente la restituzione dell'importo versato, di ammontare pari ad € 6.000,00 ex art. 1458 c.c. (cf. 3,4 convenuto).
Non è rilevante indagare la natura della dazione (in termini di caparra confirmatoria oppure di acconto sul prezzo) dal momento che parte convenuta ha inteso limitare la domanda alla restituzione della somma versata e non ha esercitato la facoltà contemplata dall'art. 1385 c.c.
Per tutti questi motivi, in conclusione, l'opposizione è ritenuta infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
§ Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 e 26.000,00 (in ragione dell'importo del credito), liquidato il compenso in base valori minimi tenuto conto del valore dell'affare e del grado modesto di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 445/2023 così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1504/2022 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 22.12.2022;
2) condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite spese di lite a favore della ricorrente che liquida in € 4.237,00 per onorari, €
13,60 per spese documentate, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Pag. 6 a 7 Si comunichi.
Ivrea lì, 19.03.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 445/2023 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
C.F. e IT , con sede legale in Parte_1 ITIVA_1
TORINO (TO) Via Gaspare Vera e Libera Arduino 4 CAP 10134, in persona del L.R.P.T., sig. , nato a [...] il Controparte_1
13.02.1966, rappresentata e difesa dall'Avv. Gino M.D. ARNONE del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso
Vittorio Emanuele II 96;
ATTORE contro
C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
28.7.1957, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Giada Basso del Foro di Imperia ed elettivamente domiciliato in Torino, C.so A. Tassoni n° 14;
CONVENUTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e condannare il sig. alla Controparte_2
Pag. 1 a 7 restituzione di quanto corrisposto in esito alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del sig.
[...]
e dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti CP_2 per fatto a lui imputabile;
- con vittoria di spese e competenze di rito. Salvo ogni altro diritto”.
Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reiectis adversis, previe le declaratorie del caso e di rito:
- nel merito: rigettare la svolta opposizione al decreto ingiuntivo n° 1504/
2022, e, per l'effetto, confermare il medesimo portante condanna dell'opponente al pagamento della somma di €. 6.000,00, a titolo di restituzione di quanto versato in osservanza del contratto di compravendita invece poi risolto, oltre interessi al tasso di legge (al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dal 4.7.2022 alla data del deposito del ricorso per ingiunzione;
al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla data del deposito del ricorso fino all'effettivo saldo) ed oltre alle spese del procedimento, sì come liquidate, e successive occorrende, per i motivi di cui in narrativa, dando atto che la condanna portata dal decreto ingiuntivo opposto è stata assolta dall'opponente (esclusa l'imposta di registrazione) nelle more del giudizio a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
- sempre nel merito: rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in subordine, come conseguenza della predetta domanda riconvenzionale: ribadire
l'obbligo di versamento al convenuto opposto della somma di €. 6.000,00 oltre interessi, quale effetto restitutorio conseguente alla richiesta risoluzione per inadempimento senza allegazione di alcun danno;
- in ogni caso: con il favore delle spese e competenze legali del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
1504/2022 emesso (non provvisoriamente esecutivo) in data 22/12/2022 nei confronti della società per la restituzione della somma Parte_1 di € 6.000,00 (oltre interessi e spese), versata alla società ingiunta a titolo di acconto sul prezzo per l'acquisto di un'autovettura (Fiat Panda, versione Hybrid colore rosso), sul presupposto dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c..
Pag. 2 a 7 Con atto di citazione in opposizione tempestivamente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo
[...]
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ivrea, essendo competente il
Tribunale di Torino, e ha chiesto al giudice, in via riconvenzionale, di pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, per non aver accettato di ricevere in consegna il veicolo nella variante di colore (bianco) concordata con la società.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, , ha Controparte_2 contestato l'eccezione di incompetenza territoriale (essendo competente il
Tribunale di Ivrea quale foro del consumatore) e la fondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto l'integrale rigetto.
Rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, concessa esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione e assunte le prove testimoniali, la causa è stata rimessa a decisione in seguito a trattazione scritta.
§ Sul rapporto negoziale. La risoluzione del contratto e la restituzione della caparra confirmatoria.
Risultano pacifiche (e documentate in causa) le seguenti circostanze di fatto:
- il convenuto, , ha concluso, in data 02.07.2022, un contratto CP_2 con la società per l'acquisto di un'autovettura Fiat Panda di Parte_1 colore rosso (doc. 2 convenuto e doc. 3 attore);
- sulla copia di contratto prodotta da parte attrice, risulta cancellata a matita la parola “rosso”, annotata a penna sul modulo nel campo “colore”, ed è sostituita con la parola “bianco” (doc. 3 attore);
- l'attore ha versato, al momento di sottoscrizione dell'accordo, la somma di € 6.000,00 a titolo di caparra confirmatoria tramite assegno bancario
(doc. 3 ) incassato dalla società venditrice (doc. 4 ); CP_2 CP_2
- l'autovettura non è consegnata dalla società attrice, nonostante l'intimazione all'adempimento inviata da parte convenuta ex art. 1454 c.c.
(doc. 5 convenuto);
Ebbene, la documentazione in atti conduce anzitutto a ritenere provato che il contratto di compravendita originariamente stipulato dalle parti in causa avesse ad oggetto un'autovettura di colore rosso.
Pag. 3 a 7 In particolare, non sono ricavabili elementi testuali per ritenere che l'annotazione “bianco”, contenuta nel modulo prodotto da parte attrice, sia coeva alla sottoscrizione della proposta di acquisto e che si sia pertanto trattato di una modifica concordata dalle parti in fase di stipula.
Tanto precisato, occorre a questo punto stabilire se la parte attrice
(convenuta in senso sostanziale) sia riuscita a dimostrare il patto modificativo eccepito, ovverosia che, a fronte dell'indisponibilità di un'autovettura di colore rosso, aveva accettato di ricevere CP_2 un'autovettura di colore diverso (bianco), e che, nonostante il consenso inizialmente prestato, si sia poi rifiutato di ricevere in consegna il mezzo.
Ebbene, valutato il materiale probatorio raccolto in giudizio, il Tribunale reputa che l'attrice non sia riuscita ad assolvere al proprio onere di prova.
Anzitutto, le prove testimoniali hanno offerto un risultato probatorio incerto.
Due testi ( ; ) hanno riferito Testimone_1 Testimone_2 concordemente che aveva manifestato Controparte_2 espressamente il desiderio di acquistare un'autovettura rossa e che non aveva accettato la proposta della società di ricevere in consegna un'autovettura di diverso colore. In particolare, il teste ha Testimone_1 dichiarato: mi ha detto che non aveva accettato la macchina CP_2 bianca, la voleva rossa e infatti dopo ne ha comprata una di quel colore”.
I testi indicati da parte attrice ( e ), invece, Tes_3 Testimone_4 hanno riferito che, nel corso di un colloquio telefonico tenutosi a metà settembre dell'anno 2022, aveva accettato il cambio di CP_2 colore dell'autovettura, purché gli venisse consegnata in tempi rapidi.
Si precisa, rispetto al teste , che parte convenuta, pur Testimone_4 avendo preventivamente eccepito l'incapacità a deporre del teste, non ha tuttavia eccepito la nullità della deposizione resa subito dopo l'assunzione della prova per cui la nullità deve considerarsi sanata ex art. 157 c.p.c.
Pur a fronte dell'incertezza del risultato emerso dalle prove testimoniali assunte, occorre ad ogni modo evidenziare che la deposizione di
è ritenuta scarsamente attendibile dal momento che il Testimone_4 medesimo risulta portatore di un interesse in causa, sia pure di fatto, essendosi occupato, in qualità di agente, di trattare con per CP_2
Pag. 4 a 7 la vendita dell'autovettura per cui è causa (incamerando la relativa provvigione).
Parimenti, il teste presenta un grado di credibilità attenuato Tes_3 dal fatto di essere stata proprio la dipendente della società Parte_2 che, in base alla prospettazione di parte attrice, aveva proposto telefonicamente a il cambio di colore (asseritamente CP_2 assentito).
A tali considerazioni va aggiunto che la versione attorea per cui la modifica contrattuale sarebbe stata concordata verbalmente (o addirittura telefonicamente), senza essere formalizzata per iscritto, appare scarsamente verosimile tenuto conto della massima di esperienza sottesa agli artt. 2722 e ss. c.c. secondo cui, se le parti hanno deciso di regolare per iscritto il loro rapporto, allora si deve presumere che l'intero contenuto dell'accordo raggiunto abbia forma scritta e che gli eventuali accordi modificativi successivi sarebbe stati conclusi nella medesima forma.
Ebbene, premesse tali considerazioni, si reputa che l'incertezza del risultato probatorio emergente dalle prove testimoniali sull'esistenza dell'accordo modificativo non possa che gravare sulla parte onerata della relativa prova, quindi a carico di parte attrice.
Ritenuta non provata,
per questi motivi
, l'accordo modificativo sulla variazione del colore dell'autovettura, la società attrice non può neppure invocare l'art. 1 delle condizioni di contratto per paralizzare il diniego del cliente al cambio di colore (rubricato “modifiche costruttive”).
Il tenore della previsione contrattuale è il seguente: “premesso che, nell'ambito del normale processo industriale, il prodotto interessato da una costante evoluzione costituita da modifiche costruttive in interessante sia la meccanica che la carrozzeria (ivi compresi tonalità di colore ed elementi decorativi) e legate a ragioni di miglioramento del prodotto o di razionalizzazione industriale, nonché da differenze di componenti legate alla varietà delle fonti di approvvigionamento del costruttore, il cliente non può ricusare l'autoveicolo che il venditore gli metterà a disposizione in esecuzione dell'ordine”.
In base ad un'interpretazione letterale della clausola, essa fa chiaro riferimento alla variazione di “tonalità” del colore e non a variazioni del
Pag. 5 a 7 “colore” del veicolo per cui essa non può essere invocata per legittimare il venditore a consegnare indifferentemente un veicolo rosso o bianco al proprio cliente.
Sulla base delle considerazioni che precedono, conclusivamente, il
Tribunale reputa che la società attrice sia incorsa in un grave inadempimento contrattuale, per aver offerto in consegna un bene difforme da quello promesso (Fiat Panda di colore rosso), così da aver legittimato la controparte a sciogliere unilateralmente il contratto (secondo il meccanismo previsto dall'art. 1454 c.c.; cfr. doc. 6 convenuto) e a domandare giudizialmente la restituzione dell'importo versato, di ammontare pari ad € 6.000,00 ex art. 1458 c.c. (cf. 3,4 convenuto).
Non è rilevante indagare la natura della dazione (in termini di caparra confirmatoria oppure di acconto sul prezzo) dal momento che parte convenuta ha inteso limitare la domanda alla restituzione della somma versata e non ha esercitato la facoltà contemplata dall'art. 1385 c.c.
Per tutti questi motivi, in conclusione, l'opposizione è ritenuta infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
§ Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 e 26.000,00 (in ragione dell'importo del credito), liquidato il compenso in base valori minimi tenuto conto del valore dell'affare e del grado modesto di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 445/2023 così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1504/2022 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 22.12.2022;
2) condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite spese di lite a favore della ricorrente che liquida in € 4.237,00 per onorari, €
13,60 per spese documentate, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Pag. 6 a 7 Si comunichi.
Ivrea lì, 19.03.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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