Sentenza 6 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/09/2022, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2022
N. 01383/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2017, proposto da
LL RA & IG S.r.l., Consorzio Costa dei Cavalieri Soc. Consortile A R. L., C.R. Costruzioni S.r.l., Fraver S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Leuci, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini n.72;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Studio Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa n.15;
Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Patarnello, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via RA D'Elia n.2;
Comune di Maruggio, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
Puglia Sviluppo S.p.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione di G. R. Puglia n.246 del 28/2/2017 che esclude la proposta del Consorzio Costa dei Cavalieri S.C.A.R.L. dall'iniziativa agevolata e dal finanziamento P.I.A.;
- della relazione istruttoria trasmessa alla Regione Puglia da Puglia Sviluppo S.p.A. con nota 18/1/2017 prot. n.648 e della stessa nota;
- della comunicazione regionale prot. n. 2396 del 14/3/2017;
- della nota prot.6381 del 15/11/2016 di Puglia Sviluppo S.p.A;
- ove occorra della nota regionale prot. n. 118 del 8/1/2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Puglia e Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società LL RA & IG S.r.l., attualmente costituita insieme con le società C. R. Costruzioni S.r.l. e Fraver S.r.l. nel Consorzio Costa dei Cavalieri Soc. Consortile a r. l., ha presentato in data 18/5/2015 alla Regione Puglia un progetto di massima per l'ammissione della proposta di iniziativa agevolata P.I.A. Turismo avente ad oggetto la realizzazione: da parte di LL RA & IG S.r.l. di un campo da golf con club house e servizi annessi, per l'importo complessivo di € 10.666.500,00 di cui € 4.799.925,00 di contributo a carico del PIA, nel territorio di Francavilla Fontana; da parte di C. R. Costruzioni S.r.l. di un albergo a 5 stelle (importo programma € 6.589.380,00 – importo contributo € 2.965.221,00) nel territorio di Maruggio; da parte di Fraver S.r.l. di un residence turistico (importo programma € 2.694.500,00 – importo contributo € 1.212.525,00), nel territorio di Maruggio.
1.1. Con il ricorso all’esame le parti ricorrenti hanno quindi impugnato l’epigrafata delibera di G.R.P. n. 246 del 28.2.2017(unitamente agli atti a questa presupposti e connessi), con cui era stata disposta l’esclusione dell’iniziativa progettuale proposta dagli stessi, per accedere alle agevolazioni finanziarie (PIA Turismo) bandite dalla Regione Puglia con Avviso pubblicato sul BURP n. 105 del 10.7.2010, per l’autorizzazione del campo da golf e struttura ricettiva.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
- ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO.
ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART.24 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.36/2009 E DELL'ART.12 COMMA 5 DELL'AVVISO. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. VIOLAZIONE DELL'AFFIDAMENTO. CARENZA DI MOTIVAZIONE.CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
-ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DELL'ART.24 CO.2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.36/2009 E DELL'ART.12 COMMA 5 DELL'AVVISO. VIOLAZIONE DELL'AFFIDAMENTO. CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. 4) ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART.24 CO.2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.36/2009 E DELL'ART.12 COMMA 5 DELL'AVVISO.
VIOLAZIONE DELL'AFFIDAMENTO. CARENZA DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
1.2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Martina Franca, la Regione Puglia e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 21 luglio 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, oltre che improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, comunque, è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Osserva il Tribunale che, come efficacemente rilevato dalla difesa regionale, successivamente ai provvedimenti oggetto del presente processo, parte ricorrente ha proposto una nuova istanza prot. n. 1130 del 2/2/2018, finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), in applicazione del vigente art. 27 bis D. Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D. Lgs. n. 104/2017, al fine di procedere alla valutazione ambientale del progetto proposto in sede conferenziale, a seguito della quale la Regione Puglia, con nota prot. n. 4149 del 19/4/2019, ha avviato la conferenza dei servizi avente ad oggetto la nuova proposta progettuale.
Anche la nuova proposta progettuale è stata rigettata con determinazione dirigenziale n. 90 del 23/4/2019 della Sezione Regionale Autorizzazioni ambientali, per ragioni di carattere essenzialmente paesaggistico.
Il suddetto Atto dirigenziale n. 90 del 23/4/2019, che dunque ha superato e sostituito la precedente determinazione comunale n. 590 del 23/3/2017 e tutti i pareri ad essa sottesi, è stato impugnato con autonomo ricorso n.702/2019 RG innanzi a questo T.A.R. che ha accolto l’impugnazione con sentenza n.481/2021.
In ottemperanza a tale ultima sentenza, dunque, gli Uffici regionali competenti hanno riconvocato la conferenza di servizi a fini del riesame del progetto di realizzazione di un “campo da golf da 18 buche, club house, struttura ricettiva e servizi annessi al Comune di Francavilla Fontana (BR) in variante allo strumento urbanistico vigente”.
La conferenza dei servizi si è tenuta in prima seduta il 17/2/2022 e, allo stato, non risulta ancora conclusa.
Il ricorso è pertanto divenuto improcedibile, in ragione del superamento dell’assetto di interessi riconducibile agli atti impugnati determinato da quelli, sopravvenuti, peraltro impugnati con ulteriore ricorso.
2.2. Parte ricorrente, tuttavia, assume di avere comunque interesse strumentale all’accoglimento del ricorso, in funzione del risarcimento del danno subito (memoria del 16.6.2022), da richiedere con separato giudizio.
Ritiene questo Tribunale, dovendo procedere a scrutinare la legittimità degli atti impugnati in applicazione dei principi espressi di recente dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n.8/2022, che il ricorso sia comunque infondato.
In particolare, nell’impugnata esclusione della proposta del Consorzio Costa dei Cavalieri S.C.A.R.L. dall'iniziativa agevolata e dal finanziamento PIA oggetto della deliberazione epigrafata veniva rilevato che: “(i) relativamente alle opere di progetto riferite alle imprese C.R. Costruzioni S.r.L e Fraver S.r.L, non risultavano presentati i relativi permessi di costruire; (ii) l’improcedibilità della parte progettuale facente capo all’impresa LL, contenente la previsione del campo da golf quale unica struttura connessa, aveva provocato la conseguenza che il complessivo Programma Integrato di Agevolazioni – PIA Turismo del Consorzio Costa dei Cavalieri non era rispettoso del requisito previsto dall'art. 4, co.11 dell'Avviso pubblico e ss.mm.ii., ossia "i costi per investimenti in strutture connesse devono essere almeno pari ai 40% del costo dell'Intero programma integrato di investimenti ”.
Osserva, il Tribunale che l’art 24, co. 2, del Regolamento regionale n. 36/2009 e l’art. 12, co. 5, dell’Avviso (non impugnato e, pertanto, incontestabile), prevedono che la documentazione relativa alle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell’investimento, laddove previste, come nel caso specifico, dovesse essere prodotta in un termine non superiore a 180 giorni dalla comunicazione.
Tale adempimento è indispensabile per le successive operazioni di approvazione del progetto definitivo, ammissione al finanziamento ed erogazione provvisoria. Orbene, è stato confermato per tabulas che il progetto presentato dalla ricorrente per accedere al finanziamento agevolato di cui trattasi non aveva, alla data stabilita dall’Avviso, i requisiti di prontezza, liquidità, completezza e determinatezza per essere ammesso alla fase conclusiva di finanziamento.
L’assenza dei titoli abilitativi dell’intervento, piuttosto che giustificata dalla necessità rilevata di sottoporre l’intervento, pure più volte modificato, alla procedura di valutazione ambientale, conferma l’assenza dei necessari presupposti e dei requisiti previsti dalla lex specialis dell’avviso de quo.
In particolare, l’art.23 del Regolamento Regionale n.36/2009 prevedeva che il progetto dovesse contenere, nel termine suddetto, “ copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell’immobile (suolo e/o fabbricati) nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile stesso; g) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera f), ed all’inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti” .
Il successivo art.24 prevedeva, altresì, al comma 2 che “ Il soggetto proponente, entro un termine perentorio stabilito dalla Regione, dovrà presentare, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, la delibera del Soggetto Finanziatore relativo alla concessione di un finanziamento a m/l termine finalizzato alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell’investimento ”.
Dette prescrizioni, a giudizio del Collegio, vincolanti e inderogabili, giustificano l’esclusione dell’iniziativa dei ricorrenti.
Ad inficiare la legittimità degli atti regionali impugnati non può pertanto rilevare i lamentato protrarsi del procedimento di cui all'art.8 D.P.R. 160/2010 (che interessa altro Ente pubblico), atteso che tale procedura doveva essere posta ( e conclusa) a monte della richiesta di finanziamento nei termini stabiliti dal citatol'art.12 comma 5 dell'Avviso (“ il termine previsto dall'art.24 comma 2 del Regolamento per la presentazione dell'eventuale delibera del Soggetto Finanziatore relativa alla copertura finanziaria del programma di investimenti, nonché delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento, non può essere superiore a 180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto precedente ”).
La circostanza che la Regione Puglia, con nota prot. n. 118 del 8/1/2016, abbia assegnato al Consorzio il termine di 60 giorni di cui all'art.12 comma 4 dell'Avviso per la presentazione del progetto definitivo, non può giustificare la concessione di ulteriori termini, vieppiù considerando che tale nota precisava che l'inadempimento avrebbe determinato la decadenza della proposta e l'esclusione dell'iniziativa.
In ogni caso, la dedotta natura non decadenziale del termine non risulta rilevante nella fattispecie dedotta in giudizio, non venendo in questione la dimostrazione dei requisiti previsti dall’avviso de quo al di fuori dei termini suddetti, tanto più che i ricorrenti non hanno affatto dimostrato di possedere i requisiti di autorizzabilità del progetto, pur al di fuori dei termini citati.
3.In definitiva, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve, pertanto, essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (in ragione della peculiarità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO