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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1279/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1279 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
nato l'[...] a [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato a Caltagirone (CT), via Tasca n. 2, C.F._1 presso lo studio professionale dell'avv. Antonino Piluso
( , che lo rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti.
- OPPONENTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F:. Controparte_1
, elettivamente domiciliata a Catania, via Gabriele D'Annunzio C.F._2
n. 48, presso lo studio professionale dell'avv. Maria Magro
( , dalla quale è rappresentata e difesa, giusta Email_2 procura in atti.
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.06.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 18.10.2016, ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatogli da in data 07.10.2016, con cui era stato allo stesso Controparte_1
intimato il pagamento di € 22.040,04, pretesi quali somme corrispondenti alla rivalutazione monetaria agli indici ISTAT dei singoli ratei dell'assegno di mantenimento per il periodo dal gennaio 2002 all'agosto 2016.
Tale somma veniva pretesa in forza della sentenza n. 58/2001, resa dal Tribunale di Caltagirone, notificata in uno all'atto di precetto, munita di formula esecutiva il
02.08.2016, mediante la quale era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi ed era stato disposto l'obbligo per l'opponente di versare all'opposta l'assegno di mantenimento, pari a Lire 1.200.000 (equivalenti ad € 619,75), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito: i) la Parte_1
prescrizione del credito;
ii) l'erroneità dei calcoli relativi alle somme precettate;
iii) la compensazione con il credito vantato dall'opponente, deducendo a tal fine di aver provveduto al pagamento degli oneri condominiali, di alcune spese di utenze e delle tasse sui rifiuti afferenti all'immobile assegnato all'opposta in sede di separazione.
Con comparsa del 20.12.2016, si è costituita in giudizio la Controparte_1
quale ha contestato tutto quanto dedotto da parte opponente e ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per temerarietà dell'azione.
In particolare, l'opposta ha rilevato: i) che la prescrizione eccepita da controparte non sarebbe invero maturata poiché l'opponente, mediante il pagamento dell'assegno di mantenimento, avrebbe automaticamente riconosciuto il proprio debito in relazione all'adeguamento ISTAT;
ii) l'operatività della sospensione della prescrizione tra coniugi
(anche se separati) di cui all'art. 2941 c.c.; iii) la mancanza di prova delle spese asseritamente sostenute da controparte e la circostanza per cui i presunti pagamenti sarebbero comunque stati effettuati nell'interesse dell'opponente e in favore del figlio della coppia, divenuto proprietario dell'immobile di cui si tratta in data 12.01.2011.
Con memoria ex art. 183, sesto comma, n.1 c.p.c., parte opposta ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in considerazione della ordinanza di assegnazione del 17.01.2017 afferente alle somme oggetto dell'atto di precetto de quo, nonché della comunicazione trasmessale dall'opponente il 15.05.2017, mediante la quale costui aveva affermato di aver pagato gli oneri, utenze e tributi dell'immobile con denaro proveniente da emolumenti pensionistici del figlio.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c., la causa – istruita mediante produzione documentale – è stata posta in decisione all'udienza che precede, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
************
In primo luogo, deve essere esaminata la richiesta dichiarazione di cessazione della materia del contendere, formulata dalla opposta con memoria ex art. 183, sesto comma, primo termine c.p.c. e reiterata per tutto il corso del giudizio.
Sul punto giova ricordare che l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. civ., n. 2567 del 2007; Cass. civ., n. 26351 del 2005).
Nel caso che ci occupa, non sussistono i presupposti per siffatta declaratoria.
Dagli atti di causa, difatti, si evince la mancata rinuncia dell'obbligato alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito (cfr. Cass. civ., n. 4855 del
2021), avendo l'opponente insistito nei motivi di opposizione a precetto (cfr. note conclusive autorizzate depositate il 13.06.2024).
A ciò si aggiunga che i motivi di opposizione alla esecuzione non sono travolti dalla chiusura del procedimento di esecuzione (cfr. Cass. n. 1353 del 2012), atteso che l'interesse del debitore alla pronunzia sulle questioni sollevate in sede di giudizio di cognizione non viene certo meno per la definizione del processo esecutivo.
Ciò posto, può senz'altro procedersi alla delibazione nel merito dei motivi di opposizione tesi a contrastare la fondatezza della pretesa sottesa al precetto.
************ Giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, secondo cui l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (ex multis Cass. civ., n.
438020 del 2012).
È l'opponente dunque che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto assume, invece, la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Con specifico riferimento all'ipotesi, sussistente nella fattispecie in esame, di esecuzione avviata in forza di un titolo esecutivo di natura giudiziale, la più recente giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che “spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti” (cfr. Cass. civ. n. 15376 del 2022).
Nel caso di specie, il precetto opposto è stato ottenuto sulla scorta della sentenza n. 58/2001, emessa dal Tribunale di Caltagirone.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, posta la sussistenza, incontestata, del fatto costitutivo del credito azionato dalla opposta, grava sull'opponente l'onere di dimostrare di aver puntualmente eseguito le prestazioni cui era tenuto, ovvero della sussistenza di altro fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Ciò posto, l'opposizione proposta è fondata soltanto in parte, per le ragioni di seguito spiegate.
Nel caso in esame, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria sostenendo: i) la prescrizione del credito;
ii) l'erroneità di calcolo delle somme precettate;
iii) la compensazione con i crediti dallo stesso vantati. Quanto all'eccezione di prescrizione, è opportuno rammentare che il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all'altro coniuge per il mantenimento si prescrive in cinque anni, a decorrere dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 7981 del 2014).
Per le somme dovute a titolo di rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento
(assimilabili, nella disciplina, all'assegno stesso), vale la regola generale della prescrizione quinquennale a partire dalla maturazione del singolo rateo, e quindi della somma dovuta a titolo di rivalutazione sul singolo rateo (cfr. Cass. civ., n. 14681 del
2008).
Nella presente fattispecie, premesso l'intervenuto pagamento negli anni dell'assegno di mantenimento e la debenza dell'adeguamento ISTAT, non oggetto di contestazione tra le parti, occorre valutare se le somme, a tale titolo precettate, risultino prescritte.
Va, in primo luogo, considerato che il pagamento della sola sorte capitale non costituisce riconoscimento del debito per interessi e rivalutazione e, quindi, non interrompe il corso della prescrizione dei crediti accessori, a meno che non sia sorretto da apposita deliberazione o chiara volontà in tal senso (cfr. Cons. Stato n. 1956 del 2016), prova non sussistente nel presente caso.
Giova, inoltre, specificare che non può trovare applicazione nel caso di specie il disposto di cui all'art. 2941 c.c., per cui la prescrizione resta sospesa tra i coniugi.
Infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, da qualche anno, ha trovato stabilità, affermando il principio ormai consolidato, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo il quale la sospensione della prescrizione non può applicarsi al credito relativo all'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, in quanto deve considerarsi prevalente rispetto al criterio ermeneutico letterale, un'interpretazione conforme alla ratio legis da individuarsi tenendo conto "dell'evoluzione normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati" (cfr. Cass. civ., n. 7981 del 2014).
Infatti, nel regime di separazione, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché si è già instaurata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie con conseguente cessazione della convivenza, e sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione (cfr, tra le tante, Cass., n. 8117 del 2025; Cass., n. 27790 del
2024; Cass. 32212 del 2022; Cass., n. 8987 del 2016).
Facendo applicazione dei principi di diritto appena messi in evidenza, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente deve essere accolta in quanto il termine prescrizionale decorre anche durante il corso della separazione, quindi, deve essere dichiarata la prescrizione delle somme pretese dalla convenuta, a titolo di rivalutazione annuale dell'assegno di mantenimento, maturate sino ad ottobre 2011.
Ed infatti – non essendo stata fornita prova della sussistenza di alcun precedente atto interruttivo della prescrizione, il cui onere grava sull'opposta – andrà considerata, ai fini del calcolo della prescrizione, la data di notifica dell'atto di precetto, perfezionata il
07.10.2016.
Dovranno essere pertanto riconosciute soltanto le somme, dovute a titolo di rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento, con decorrenza dall'ottobre 2011, per un totale di € 9.532,89, secondo il seguente conteggio:
Anno 2011: (mensilità ott.-nov.-dic.) 739,83-619,75= 120,09*3= 360,27;
Anno 2012: (intera annualità) 763,51-619,75=143,76*12= 1.725,12;
Anno 2013: (intera annualità) 780,31-619,75=160,56*12= 1.926,72;
Anno 2014: (intera annualità) 784,99-619,75=165,24*12= 1.982,88;
Anno 2015: (intera annualità) 779,50-619,75=159,75*12= 1.917,00;
Anno 2016: (dieci mensilità) 781,84-619,75= 162,09*10= 1.620,90.
************
Sono invece infondati gli altri due motivi di opposizione.
Con riguardo all'eccezione di compensazione con i pagamenti asseritamente effettuati dall'opponente per la gestione dell'immobile assegnato alla convenuta quale casa coniugale, si rileva in primo luogo che, dalla documentazione in atti, tali esborsi non risultano sufficientemente provati, atteso che l'opponente ha genericamente dedotto di aver effettuato esborsi di somme non inferiori a mille euro annui e ha prodotto all'uopo delle ricevute di pagamento (per canoni condominiali e imposte) non univocamente riconducibili all'immobile in questione.
Si rileva infatti che l'opponente è incontestatamente proprietario di altri immobili, tra cui un appartamento sito nello stesso edificio in cui si trova l'immobile adibito a casa coniugale, e dunque con il medesimo indirizzo e numero civico. Si consideri inoltre che, come dedotto e documentato da parte opposta (e neppure oggetto di contestazione), in data 12.01.2011 il figlio della coppia è divenuto proprietario dell'immobile a cui afferiscono le spese di cui si tratta (cfr. nota di trascrizione atto di donazione – doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione).
Si evidenzia, ancora, che l'attore medesimo, con comunicazione del 15.5.2017, non contestata, prodotta da parte opposta in allegato alle memorie ex art. 183 comma sesto, n. 1 c.p.c., ha dichiarato che “il pagamento imposte e tasse dell'immobile al predetto intestato, pagamento del canone condominiale e delle spese straordinarie sempre del predetto immobile” sono stati effettuati dall'opponente con denaro proveniente da emolumenti pensionistici del figlio (missiva del 15.05.2017- doc. n. 1, allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. di parte opposta).
Pertanto, alla luce di quanto sin qui rilevato, l'eccezione di compensazione deve essere rigettata, non avendo l'attore fornito prova di aver effettuato i pagamenti dedotti.
Vale appena rilevare infine la assoluta genericità e l'infondatezza dell'eccezione relativa ai lamentati errori di calcolo dei conteggi effettuati da parte opponente.
************
Per tutto quanto sin qui esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va affermato il diritto di a procedere in via esecutiva per Controparte_1
la minor somma di € 9.532,89, oltre interessi come indicati nell'atto di precetto.
Vale appena rammentare a tal proposito che, sulla scorta di un indiscusso e consolidato orientamento giurisprudenziale, l'eccessività della somma recata in precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione (cfr, tra le tante, Cass, n. 27032 del 2014;
Cass., n. 5515 del 2008).
************
In considerazione dell'esito del giudizio, deve infine essere rigettata la domanda proposta da parte opposta e diretta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., difettando, nel caso di specie, il presupposto stesso della totale soccombenza di parte opponente.
************
Tenuto conto dell'esito del giudizio, del parziale accoglimento della proposta opposizione, nonché delle ondivaghe posizioni giurisprudenziali maturate su questioni dirimenti per la presente fattispecie, ritiene codesto Giudice che sussistano i motivi di cui all'art. 92 c.p.c., per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e quelle del procedimento cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, ACCERTA e DICHIARA che il credito di nei confronti Controparte_1
di , alla data della notifica del precetto (07.10.2016), è pari alla somma Parte_1
di € 9.532,89, oltre interessi come indicati nell'atto di precetto;
-COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e quelle del procedimento cautelare;
-RIGETTA la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla opposta.
Caltagirone, 3.6.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1279 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
nato l'[...] a [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato a Caltagirone (CT), via Tasca n. 2, C.F._1 presso lo studio professionale dell'avv. Antonino Piluso
( , che lo rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti.
- OPPONENTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F:. Controparte_1
, elettivamente domiciliata a Catania, via Gabriele D'Annunzio C.F._2
n. 48, presso lo studio professionale dell'avv. Maria Magro
( , dalla quale è rappresentata e difesa, giusta Email_2 procura in atti.
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.06.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 18.10.2016, ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatogli da in data 07.10.2016, con cui era stato allo stesso Controparte_1
intimato il pagamento di € 22.040,04, pretesi quali somme corrispondenti alla rivalutazione monetaria agli indici ISTAT dei singoli ratei dell'assegno di mantenimento per il periodo dal gennaio 2002 all'agosto 2016.
Tale somma veniva pretesa in forza della sentenza n. 58/2001, resa dal Tribunale di Caltagirone, notificata in uno all'atto di precetto, munita di formula esecutiva il
02.08.2016, mediante la quale era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi ed era stato disposto l'obbligo per l'opponente di versare all'opposta l'assegno di mantenimento, pari a Lire 1.200.000 (equivalenti ad € 619,75), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito: i) la Parte_1
prescrizione del credito;
ii) l'erroneità dei calcoli relativi alle somme precettate;
iii) la compensazione con il credito vantato dall'opponente, deducendo a tal fine di aver provveduto al pagamento degli oneri condominiali, di alcune spese di utenze e delle tasse sui rifiuti afferenti all'immobile assegnato all'opposta in sede di separazione.
Con comparsa del 20.12.2016, si è costituita in giudizio la Controparte_1
quale ha contestato tutto quanto dedotto da parte opponente e ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per temerarietà dell'azione.
In particolare, l'opposta ha rilevato: i) che la prescrizione eccepita da controparte non sarebbe invero maturata poiché l'opponente, mediante il pagamento dell'assegno di mantenimento, avrebbe automaticamente riconosciuto il proprio debito in relazione all'adeguamento ISTAT;
ii) l'operatività della sospensione della prescrizione tra coniugi
(anche se separati) di cui all'art. 2941 c.c.; iii) la mancanza di prova delle spese asseritamente sostenute da controparte e la circostanza per cui i presunti pagamenti sarebbero comunque stati effettuati nell'interesse dell'opponente e in favore del figlio della coppia, divenuto proprietario dell'immobile di cui si tratta in data 12.01.2011.
Con memoria ex art. 183, sesto comma, n.1 c.p.c., parte opposta ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in considerazione della ordinanza di assegnazione del 17.01.2017 afferente alle somme oggetto dell'atto di precetto de quo, nonché della comunicazione trasmessale dall'opponente il 15.05.2017, mediante la quale costui aveva affermato di aver pagato gli oneri, utenze e tributi dell'immobile con denaro proveniente da emolumenti pensionistici del figlio.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c., la causa – istruita mediante produzione documentale – è stata posta in decisione all'udienza che precede, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
************
In primo luogo, deve essere esaminata la richiesta dichiarazione di cessazione della materia del contendere, formulata dalla opposta con memoria ex art. 183, sesto comma, primo termine c.p.c. e reiterata per tutto il corso del giudizio.
Sul punto giova ricordare che l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. civ., n. 2567 del 2007; Cass. civ., n. 26351 del 2005).
Nel caso che ci occupa, non sussistono i presupposti per siffatta declaratoria.
Dagli atti di causa, difatti, si evince la mancata rinuncia dell'obbligato alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito (cfr. Cass. civ., n. 4855 del
2021), avendo l'opponente insistito nei motivi di opposizione a precetto (cfr. note conclusive autorizzate depositate il 13.06.2024).
A ciò si aggiunga che i motivi di opposizione alla esecuzione non sono travolti dalla chiusura del procedimento di esecuzione (cfr. Cass. n. 1353 del 2012), atteso che l'interesse del debitore alla pronunzia sulle questioni sollevate in sede di giudizio di cognizione non viene certo meno per la definizione del processo esecutivo.
Ciò posto, può senz'altro procedersi alla delibazione nel merito dei motivi di opposizione tesi a contrastare la fondatezza della pretesa sottesa al precetto.
************ Giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, secondo cui l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (ex multis Cass. civ., n.
438020 del 2012).
È l'opponente dunque che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto assume, invece, la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Con specifico riferimento all'ipotesi, sussistente nella fattispecie in esame, di esecuzione avviata in forza di un titolo esecutivo di natura giudiziale, la più recente giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che “spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti” (cfr. Cass. civ. n. 15376 del 2022).
Nel caso di specie, il precetto opposto è stato ottenuto sulla scorta della sentenza n. 58/2001, emessa dal Tribunale di Caltagirone.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, posta la sussistenza, incontestata, del fatto costitutivo del credito azionato dalla opposta, grava sull'opponente l'onere di dimostrare di aver puntualmente eseguito le prestazioni cui era tenuto, ovvero della sussistenza di altro fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Ciò posto, l'opposizione proposta è fondata soltanto in parte, per le ragioni di seguito spiegate.
Nel caso in esame, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria sostenendo: i) la prescrizione del credito;
ii) l'erroneità di calcolo delle somme precettate;
iii) la compensazione con i crediti dallo stesso vantati. Quanto all'eccezione di prescrizione, è opportuno rammentare che il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all'altro coniuge per il mantenimento si prescrive in cinque anni, a decorrere dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 7981 del 2014).
Per le somme dovute a titolo di rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento
(assimilabili, nella disciplina, all'assegno stesso), vale la regola generale della prescrizione quinquennale a partire dalla maturazione del singolo rateo, e quindi della somma dovuta a titolo di rivalutazione sul singolo rateo (cfr. Cass. civ., n. 14681 del
2008).
Nella presente fattispecie, premesso l'intervenuto pagamento negli anni dell'assegno di mantenimento e la debenza dell'adeguamento ISTAT, non oggetto di contestazione tra le parti, occorre valutare se le somme, a tale titolo precettate, risultino prescritte.
Va, in primo luogo, considerato che il pagamento della sola sorte capitale non costituisce riconoscimento del debito per interessi e rivalutazione e, quindi, non interrompe il corso della prescrizione dei crediti accessori, a meno che non sia sorretto da apposita deliberazione o chiara volontà in tal senso (cfr. Cons. Stato n. 1956 del 2016), prova non sussistente nel presente caso.
Giova, inoltre, specificare che non può trovare applicazione nel caso di specie il disposto di cui all'art. 2941 c.c., per cui la prescrizione resta sospesa tra i coniugi.
Infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, da qualche anno, ha trovato stabilità, affermando il principio ormai consolidato, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo il quale la sospensione della prescrizione non può applicarsi al credito relativo all'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, in quanto deve considerarsi prevalente rispetto al criterio ermeneutico letterale, un'interpretazione conforme alla ratio legis da individuarsi tenendo conto "dell'evoluzione normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati" (cfr. Cass. civ., n. 7981 del 2014).
Infatti, nel regime di separazione, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché si è già instaurata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie con conseguente cessazione della convivenza, e sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione (cfr, tra le tante, Cass., n. 8117 del 2025; Cass., n. 27790 del
2024; Cass. 32212 del 2022; Cass., n. 8987 del 2016).
Facendo applicazione dei principi di diritto appena messi in evidenza, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente deve essere accolta in quanto il termine prescrizionale decorre anche durante il corso della separazione, quindi, deve essere dichiarata la prescrizione delle somme pretese dalla convenuta, a titolo di rivalutazione annuale dell'assegno di mantenimento, maturate sino ad ottobre 2011.
Ed infatti – non essendo stata fornita prova della sussistenza di alcun precedente atto interruttivo della prescrizione, il cui onere grava sull'opposta – andrà considerata, ai fini del calcolo della prescrizione, la data di notifica dell'atto di precetto, perfezionata il
07.10.2016.
Dovranno essere pertanto riconosciute soltanto le somme, dovute a titolo di rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento, con decorrenza dall'ottobre 2011, per un totale di € 9.532,89, secondo il seguente conteggio:
Anno 2011: (mensilità ott.-nov.-dic.) 739,83-619,75= 120,09*3= 360,27;
Anno 2012: (intera annualità) 763,51-619,75=143,76*12= 1.725,12;
Anno 2013: (intera annualità) 780,31-619,75=160,56*12= 1.926,72;
Anno 2014: (intera annualità) 784,99-619,75=165,24*12= 1.982,88;
Anno 2015: (intera annualità) 779,50-619,75=159,75*12= 1.917,00;
Anno 2016: (dieci mensilità) 781,84-619,75= 162,09*10= 1.620,90.
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Sono invece infondati gli altri due motivi di opposizione.
Con riguardo all'eccezione di compensazione con i pagamenti asseritamente effettuati dall'opponente per la gestione dell'immobile assegnato alla convenuta quale casa coniugale, si rileva in primo luogo che, dalla documentazione in atti, tali esborsi non risultano sufficientemente provati, atteso che l'opponente ha genericamente dedotto di aver effettuato esborsi di somme non inferiori a mille euro annui e ha prodotto all'uopo delle ricevute di pagamento (per canoni condominiali e imposte) non univocamente riconducibili all'immobile in questione.
Si rileva infatti che l'opponente è incontestatamente proprietario di altri immobili, tra cui un appartamento sito nello stesso edificio in cui si trova l'immobile adibito a casa coniugale, e dunque con il medesimo indirizzo e numero civico. Si consideri inoltre che, come dedotto e documentato da parte opposta (e neppure oggetto di contestazione), in data 12.01.2011 il figlio della coppia è divenuto proprietario dell'immobile a cui afferiscono le spese di cui si tratta (cfr. nota di trascrizione atto di donazione – doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione).
Si evidenzia, ancora, che l'attore medesimo, con comunicazione del 15.5.2017, non contestata, prodotta da parte opposta in allegato alle memorie ex art. 183 comma sesto, n. 1 c.p.c., ha dichiarato che “il pagamento imposte e tasse dell'immobile al predetto intestato, pagamento del canone condominiale e delle spese straordinarie sempre del predetto immobile” sono stati effettuati dall'opponente con denaro proveniente da emolumenti pensionistici del figlio (missiva del 15.05.2017- doc. n. 1, allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. di parte opposta).
Pertanto, alla luce di quanto sin qui rilevato, l'eccezione di compensazione deve essere rigettata, non avendo l'attore fornito prova di aver effettuato i pagamenti dedotti.
Vale appena rilevare infine la assoluta genericità e l'infondatezza dell'eccezione relativa ai lamentati errori di calcolo dei conteggi effettuati da parte opponente.
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Per tutto quanto sin qui esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va affermato il diritto di a procedere in via esecutiva per Controparte_1
la minor somma di € 9.532,89, oltre interessi come indicati nell'atto di precetto.
Vale appena rammentare a tal proposito che, sulla scorta di un indiscusso e consolidato orientamento giurisprudenziale, l'eccessività della somma recata in precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione (cfr, tra le tante, Cass, n. 27032 del 2014;
Cass., n. 5515 del 2008).
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In considerazione dell'esito del giudizio, deve infine essere rigettata la domanda proposta da parte opposta e diretta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., difettando, nel caso di specie, il presupposto stesso della totale soccombenza di parte opponente.
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Tenuto conto dell'esito del giudizio, del parziale accoglimento della proposta opposizione, nonché delle ondivaghe posizioni giurisprudenziali maturate su questioni dirimenti per la presente fattispecie, ritiene codesto Giudice che sussistano i motivi di cui all'art. 92 c.p.c., per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e quelle del procedimento cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, ACCERTA e DICHIARA che il credito di nei confronti Controparte_1
di , alla data della notifica del precetto (07.10.2016), è pari alla somma Parte_1
di € 9.532,89, oltre interessi come indicati nell'atto di precetto;
-COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e quelle del procedimento cautelare;
-RIGETTA la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla opposta.
Caltagirone, 3.6.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore