Articolo 44 della Legge 11 febbraio 1963, n. 481
Articolo 43Articolo 45
Versione
2 maggio 1963
Art. 44.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio finanziario
1955-56 (articolo 10)................. L. 8.546.319.902 -

Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 42)......................... L. 20.922.359 -
Somme riscosse e non versate(colonna
s del riepilogo dell'entrata)......... L. 271.905 -
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Residui attivi al 30 giugno 1956.... L. 8.567.514.166 -
Entrata in vigore il 2 maggio 1963