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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/07/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 27/9/2023
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, , comparsi in causa a mezzo
[...] Parte_8 Parte_9 dell'avv. Valentina Azzini per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Verona, Corso Porta Nuova n. 42
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, comparsi in causa ai sensi dell'art. 417 bis cpc a mezzo del funzionario avv. Dario Lo Guarro ed elettivamente domiciliati presso l
[...]
di Verona, Viale Caduti del Lavoro n. 3 Controparte_4
OGGETTO: bonus aggiornamento e formazione
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 17/4/2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: In via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost., nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. CP_5
15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o
1 conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di
€. 500/00 annui agli attuali ricorrenti, a far data dall'a.s. 2015/2016, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015; In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda proposta in via principale, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500/00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost.,in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile. In ogni caso spese e competenze professionali di assistenza legale, interamente rifusi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre ad IVA e C.P.A..
CONCLUSIONI DI PARTI CONVENUTE: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In via preliminare, in rito: accertare e dichiarare la parziale incompetenza territoriale del Tribunale del Lavoro di Verona in favore del Tribunale del Lavoro di Vicenza con riferimento alla ricorrente e in Parte_10 favore del Tribunale del Lavoro di Padova con riferimento alla ricorrente;
Parte_11
-In via preliminare, nel merito: per l'ipotesi di ritenuta fondatezza della pretesa avversaria, dichiarare la parziale intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti vantati dai ricorrenti, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti;
- In via preliminare/pregiudiziale, nel merito: dichiarare l'eventuale parziale cessata materia del contendere, ove e nei limiti in cui ne ricorrano i presupposti, ovvero rigettare la pretesa per i casi in cui la Carta docente viene già normativamente riconosciuta (es. ex L. 103/2023);
- Rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati e per ogni eventuale ragione rinvenuta;
ovvero rigettarle parzialmente con riferimento agli anni scolastici in cui il servizio non è da considerarsi comprovato, utilmente
2 prestato o per il quale è comunque da ritenersi non spettante, ovvero ridurne l'ammontare, per ogni valida motivazione di giustizia, ai fini della presente causa;
- Rigettare ogni pretesa riguardante interessi o rivalutazione monetaria;
- Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c, in favore di parte resistente o, in subordine, con compensazione delle stesse.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato le parti ricorrenti indicate nell'epigrafe della sentenza hanno in sintesi così espresso le loro conclusioni: “..accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di € 500,00 annui agli attuali ricorrenti, a far data dall'a.s. 2015/2016 nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui ai commi da 121 a 124 della legge 107/2015” .
Le parti ricorrenti non hanno precisato a quali annualità si riferisce l'ipotetico diritto al c.d. bonus docenti ma solo l'annualità a partire dalla quale tale diritto potrebbe collocarsi.
Nella narrativa del ricorso, le medesime parti ricorrenti specificano il periodo di riferimento del petitum e tuttavia la relativa allegazione risulta contraddetta dalla corrispondente (o per meglio dire, tale dovrebbe essere) autocertificazione che riporta un lasso temporale diverso. Detto altrimenti, le annualità indicate nella narrativa non sono le stesse indicate nell'autocertificazione e il contrasto fra le due diverse prospettazioni non può essere risolto attraverso i documenti versati dalle parti, atteso che non risultano depositati gli stati matricolari e/o le buste paga e/o i contratti di lavoro.
Le amministrazioni convenute hanno eccepito per tale parte della domanda la nullità nei termini che seguono.
“…con riferimento ad alcuni ricorrenti, si segnala ed eccepisce ulteriormente che nell'avverso ricorso sono indicati servizi a far
3 decorrenza da una certa data ad oggi, ma nell'autodichiarazione prodotta
– per quanto possa rilevare - i ricorrenti ne chiedono comunque in numero inferiore. Si riportano di seguito i nominativi dei ricorrenti rientranti nella fattispecie:
1. in ricorso indica dal 24/9/2018 a tutt'oggi, ma Parte_1
nell'autodichiarazione chiede 4 (quattro) aa.ss.: 2018/2019, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023;
2. in ricorso indica dal 13/11/2006 a tutt'oggi, ma Parte_2
nell'autodichiarazione chiede solo 2 (due) aa.ss.: 2019/2020 e 2022/2023
(peraltro prescritto fino all'a.s. 2017/2018 compreso);
3. in ricorso indica dal 11/10/2019 a tutt'oggi, ma Parte_3
nell'autodichiarazione chiede 3 (tre) aa.ss.: 2019/2020, 2021/2022 e
2022/2023;
4. , in ricorso indica dal 20/12/2016 a tutt'oggi, ma Parte_10
nell'autodichiarazione chiede 6 (sei) aa.ss.: 2016/17, 2017/18 (peraltro prescritti), 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23;
5. , in ricorso indica dal 20/12/2016 a tutt'oggi, ma Parte_4
nell'autodichiarazione chiede 6 (sei) aa.ss.: 2016/17, 2017/18 (peraltro prescritti), 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23;
6. in ricorso indica dal 17/10/2019 a tutt'oggi, ma Parte_5
nell'autodichiarazione chiede solo 3 (tre) aa.ss.: 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022;
7. , in ricorso indica dal 23/10/2020 a tutt'oggi, ma Parte_6
nell'autodichiarazione chiede solo 2 (due) aa.ss.: 2020/2021 e 2022/2023;
8. in ricorso indica dal 16/09/2019 a tutt'oggi, ma Parte_7
nell'autodichiarazione chiede solo 3 (tre) aa.ss.: 2019/2020, 2020/2021 e
2022/23;
4 9. in ricorso indica dal 20/10/2008 a tutt'oggi, ma Parte_8
nell'autodichiarazione chiede 7 (sette) aa.ss.: 2008/2009, 2009/2010,
2011/2012 (peraltro prescritti), 2019/20, 2020/2021, 2021/22 e 2022/23;
10. , in ricorso indica dal 26/09/2019 a tutt'oggi, ma Parte_9
nell'autodichiarazione chiede solo 3 (tre) aa.ss.: 2019/2020, 2020/21 e
2021/22.
L'eccezione di nullità sollevata è fondata.
Dal ricorso non è dato evincere il preciso contenuto della domanda;
è chiaro unicamente che le ricorrenti formalizzano una domanda di accreditamento nella carta docente ma non è precisato né può desumersi dagli atti l'entità della domanda, ossia la sua estensione temporale.
L'indeterminatezza della stessa non può essere superata neppure attraverso i documenti prodotti, atteso che parte ricorrente non documenta attraverso gli stati matricolari o i contratti di lavoro o le buste paga il servizio svolto presso l'amministrazione scolastica e parte convenuta non produce a propria volta gli stati matricolari.
La domanda è dunque indeterminata.
Secondo le ricorrenti la nullità sarebbe sanabile attraverso la produzione in corso di giudizio della documentazione tale da consentire di collocare in uno spazio temporale preciso le richieste generiche avanzate. Si tratterebbe, per tale via processuale, di acquisire nuovi documenti non già
a fini probatori, bensì per per delimitare l'oggetto del processo in ragione della sua indeterminatezza.
Ritiene questo giudice che l'indeterminatezza dell'oggetto del processo, tale da non poter neppure attraverso l'esame dell'atto avverso e della documentazione prodotta esser chiarito in modo esauriente, integri il vizio di nullità del processo e che tale vizio non può essere sanato attraverso la
5 produzione di successiva documentazione finalizzata non alla prova dei temi di decisione ma a conferire precisione, attraverso un'attività esplorativa, ad una domanda nulla per la sua indeterminatezza.
La lettura interpretativa sin qui esposta pare in linea con gli approdi giurisprudenziali di legittimità (ex multis Cass. 7199/2018) i quali confinano il rilievo del vizio in parola alle ipotesi in cui neppure dalla documentazione prodotta sia possibile desumere con sufficiente precisione l'oggetto della domanda (“Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stess, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva.
In ragione della natura della decisione, sono interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1.Dichiara la nullità delle domande delle parti ricorrenti suindicate.
2.Compensa le spese di lite.
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 17 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Cristina Angeletti
6 IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Angeletti
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 27/9/2023
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, , comparsi in causa a mezzo
[...] Parte_8 Parte_9 dell'avv. Valentina Azzini per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Verona, Corso Porta Nuova n. 42
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, comparsi in causa ai sensi dell'art. 417 bis cpc a mezzo del funzionario avv. Dario Lo Guarro ed elettivamente domiciliati presso l
[...]
di Verona, Viale Caduti del Lavoro n. 3 Controparte_4
OGGETTO: bonus aggiornamento e formazione
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 17/4/2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: In via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost., nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. CP_5
15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o
1 conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di
€. 500/00 annui agli attuali ricorrenti, a far data dall'a.s. 2015/2016, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015; In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda proposta in via principale, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500/00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost.,in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile. In ogni caso spese e competenze professionali di assistenza legale, interamente rifusi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre ad IVA e C.P.A..
CONCLUSIONI DI PARTI CONVENUTE: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In via preliminare, in rito: accertare e dichiarare la parziale incompetenza territoriale del Tribunale del Lavoro di Verona in favore del Tribunale del Lavoro di Vicenza con riferimento alla ricorrente e in Parte_10 favore del Tribunale del Lavoro di Padova con riferimento alla ricorrente;
Parte_11
-In via preliminare, nel merito: per l'ipotesi di ritenuta fondatezza della pretesa avversaria, dichiarare la parziale intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti vantati dai ricorrenti, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti;
- In via preliminare/pregiudiziale, nel merito: dichiarare l'eventuale parziale cessata materia del contendere, ove e nei limiti in cui ne ricorrano i presupposti, ovvero rigettare la pretesa per i casi in cui la Carta docente viene già normativamente riconosciuta (es. ex L. 103/2023);
- Rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati e per ogni eventuale ragione rinvenuta;
ovvero rigettarle parzialmente con riferimento agli anni scolastici in cui il servizio non è da considerarsi comprovato, utilmente
2 prestato o per il quale è comunque da ritenersi non spettante, ovvero ridurne l'ammontare, per ogni valida motivazione di giustizia, ai fini della presente causa;
- Rigettare ogni pretesa riguardante interessi o rivalutazione monetaria;
- Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c, in favore di parte resistente o, in subordine, con compensazione delle stesse.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato le parti ricorrenti indicate nell'epigrafe della sentenza hanno in sintesi così espresso le loro conclusioni: “..accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di € 500,00 annui agli attuali ricorrenti, a far data dall'a.s. 2015/2016 nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui ai commi da 121 a 124 della legge 107/2015” .
Le parti ricorrenti non hanno precisato a quali annualità si riferisce l'ipotetico diritto al c.d. bonus docenti ma solo l'annualità a partire dalla quale tale diritto potrebbe collocarsi.
Nella narrativa del ricorso, le medesime parti ricorrenti specificano il periodo di riferimento del petitum e tuttavia la relativa allegazione risulta contraddetta dalla corrispondente (o per meglio dire, tale dovrebbe essere) autocertificazione che riporta un lasso temporale diverso. Detto altrimenti, le annualità indicate nella narrativa non sono le stesse indicate nell'autocertificazione e il contrasto fra le due diverse prospettazioni non può essere risolto attraverso i documenti versati dalle parti, atteso che non risultano depositati gli stati matricolari e/o le buste paga e/o i contratti di lavoro.
Le amministrazioni convenute hanno eccepito per tale parte della domanda la nullità nei termini che seguono.
“…con riferimento ad alcuni ricorrenti, si segnala ed eccepisce ulteriormente che nell'avverso ricorso sono indicati servizi a far
3 decorrenza da una certa data ad oggi, ma nell'autodichiarazione prodotta
– per quanto possa rilevare - i ricorrenti ne chiedono comunque in numero inferiore. Si riportano di seguito i nominativi dei ricorrenti rientranti nella fattispecie:
1. in ricorso indica dal 24/9/2018 a tutt'oggi, ma Parte_1
nell'autodichiarazione chiede 4 (quattro) aa.ss.: 2018/2019, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023;
2. in ricorso indica dal 13/11/2006 a tutt'oggi, ma Parte_2
nell'autodichiarazione chiede solo 2 (due) aa.ss.: 2019/2020 e 2022/2023
(peraltro prescritto fino all'a.s. 2017/2018 compreso);
3. in ricorso indica dal 11/10/2019 a tutt'oggi, ma Parte_3
nell'autodichiarazione chiede 3 (tre) aa.ss.: 2019/2020, 2021/2022 e
2022/2023;
4. , in ricorso indica dal 20/12/2016 a tutt'oggi, ma Parte_10
nell'autodichiarazione chiede 6 (sei) aa.ss.: 2016/17, 2017/18 (peraltro prescritti), 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23;
5. , in ricorso indica dal 20/12/2016 a tutt'oggi, ma Parte_4
nell'autodichiarazione chiede 6 (sei) aa.ss.: 2016/17, 2017/18 (peraltro prescritti), 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23;
6. in ricorso indica dal 17/10/2019 a tutt'oggi, ma Parte_5
nell'autodichiarazione chiede solo 3 (tre) aa.ss.: 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022;
7. , in ricorso indica dal 23/10/2020 a tutt'oggi, ma Parte_6
nell'autodichiarazione chiede solo 2 (due) aa.ss.: 2020/2021 e 2022/2023;
8. in ricorso indica dal 16/09/2019 a tutt'oggi, ma Parte_7
nell'autodichiarazione chiede solo 3 (tre) aa.ss.: 2019/2020, 2020/2021 e
2022/23;
4 9. in ricorso indica dal 20/10/2008 a tutt'oggi, ma Parte_8
nell'autodichiarazione chiede 7 (sette) aa.ss.: 2008/2009, 2009/2010,
2011/2012 (peraltro prescritti), 2019/20, 2020/2021, 2021/22 e 2022/23;
10. , in ricorso indica dal 26/09/2019 a tutt'oggi, ma Parte_9
nell'autodichiarazione chiede solo 3 (tre) aa.ss.: 2019/2020, 2020/21 e
2021/22.
L'eccezione di nullità sollevata è fondata.
Dal ricorso non è dato evincere il preciso contenuto della domanda;
è chiaro unicamente che le ricorrenti formalizzano una domanda di accreditamento nella carta docente ma non è precisato né può desumersi dagli atti l'entità della domanda, ossia la sua estensione temporale.
L'indeterminatezza della stessa non può essere superata neppure attraverso i documenti prodotti, atteso che parte ricorrente non documenta attraverso gli stati matricolari o i contratti di lavoro o le buste paga il servizio svolto presso l'amministrazione scolastica e parte convenuta non produce a propria volta gli stati matricolari.
La domanda è dunque indeterminata.
Secondo le ricorrenti la nullità sarebbe sanabile attraverso la produzione in corso di giudizio della documentazione tale da consentire di collocare in uno spazio temporale preciso le richieste generiche avanzate. Si tratterebbe, per tale via processuale, di acquisire nuovi documenti non già
a fini probatori, bensì per per delimitare l'oggetto del processo in ragione della sua indeterminatezza.
Ritiene questo giudice che l'indeterminatezza dell'oggetto del processo, tale da non poter neppure attraverso l'esame dell'atto avverso e della documentazione prodotta esser chiarito in modo esauriente, integri il vizio di nullità del processo e che tale vizio non può essere sanato attraverso la
5 produzione di successiva documentazione finalizzata non alla prova dei temi di decisione ma a conferire precisione, attraverso un'attività esplorativa, ad una domanda nulla per la sua indeterminatezza.
La lettura interpretativa sin qui esposta pare in linea con gli approdi giurisprudenziali di legittimità (ex multis Cass. 7199/2018) i quali confinano il rilievo del vizio in parola alle ipotesi in cui neppure dalla documentazione prodotta sia possibile desumere con sufficiente precisione l'oggetto della domanda (“Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stess, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva.
In ragione della natura della decisione, sono interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1.Dichiara la nullità delle domande delle parti ricorrenti suindicate.
2.Compensa le spese di lite.
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 17 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Cristina Angeletti
6 IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Angeletti
7