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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 29/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1562/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Schiroli Armando Paolo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sergi Federica del Foro di Torino
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 07/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Moncrivello (VC) il
10/07/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II -
Serie A, Anno 2021.
Dall'unione è nata, in data 16/04/2013, la figlia , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 1 di 2
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Moncrivello (VC) il 10/07/2021, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2021 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia minore sia affidata in via condivisa tra i due genitori, con Per_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione con collocazione principale e residenza presso la madre;
2. DÀ ATTO che la signora con la figlia minore dal mese di luglio 2024 si è Pt_2 Per_1 trasferita a AL (VC), Piazza Municipio 8 ove conduce in locazione un immobile ad uso abitativo mentre il signor è rimasto a vivere nell'immobile condotto Parte_1 in locazione ed adibito a casa coniugale sita in Cigliano (VC), Via Moncrivello n. 3;
3. DISPONE che il signor possa tenere con sé la figlia minore secondo le Pt_1 Per_1 seguenti modalità di visita, salvo diverso accordo tra le parti e sentito il desiderio della minore.
Nei periodi ordinari:
- a weekend alternati dal venerdì sera dalle ore 20.30 prelevandola a casa della madre alla domenica sera sino alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà sempre a casa della madre;
- nella settimana che termina con il weekend di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé la figlia minore due pomeriggi a settimana, ovvero quelli in cui la figlia è impegnata con l'attività di pattinaggio, il mercoledì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, senza pernottamento;
- nella settimana che finisce con il weekend di spettanza del padre, questi potrà tenere con sé la figlia minore il mercoledì sempre dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, senza pernottamento.
Durante le vacanze estive: ferme restando le modalità di visita sopraindicate, la figlia minore trascorrerà con un Per_1 genitore, ad anni alterni, 15 (quindici) giorni consecutivi nel periodo compreso dal mese di luglio ad agosto, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo la minore trascorrerà dal 1 al 15 Agosto con un genitore e gli altri 15 Per_1
(quindici) giorni consecutivi, ovvero dal 16 al 31 Agosto, con l'altro.
Durante le vacanze Natalizie: la figlia minore trascorrerà, ad anni alterni, per 7 giorni anche consecutivi, comprese Per_1 le festività di Natale e Santo Stefano, con uno dei genitori, mentre con l'altro per il medesimo periodo comprese le festività del 1° Gennaio e dell'Epifania.
In difetto di accordo Natale 2025 con la madre.
Durante le vacanze Pasquali:
pagina 1 di 2 ciascuno dei genitori potrà tenere con sé la figlia minore, ad anni alterni, per 3 giorni consecutivi, comprese le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
I coniugi ribadiscono che tutto quanto sopra vale sempre, salvo diverso accordo tra loro, e si impegnano ad assecondare, in via primaria e per quanto possibile, la volontà di Per_1 anche in deroga al prefissato calendario;
4. DISPONE che il signor sia tenuto a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, alle Pt_1 coordinate bancarie note, alla signora per il mantenimento della figlia minore Pt_2
la somma mensile di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite nel noto Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Vercelli a partire dal mese di settembre 2024;
5. DISPONE che i genitori si impegnino a darsi reciprocamente comunicazione del luogo ove trascorreranno i periodi di vacanza con la figlia minore, indicandone il recapito, ed entrambi potranno sentirla telefonicamente durante i soggiorni presso l'altro genitore, che si impegna ad essere reperibile;
6. AUTORIZZA la sig.ra a percepire interamente l'assegno unico per la figlia;
Pt_2
7. DÀ ATTO che le detrazioni fiscali sulla minore saranno ripartite nella misura del 50% tra le parti;
8. DÀ ATTO che la signora riconosce al marito , a titolo di restituzione delle Pt_2 Pt_1 somme versate per l'acquisto della casa sita in Borgomasino Via Ivrea n. 37, acquistata prima del matrimonio ed intestata in via esclusiva alla predetta, venduta lo scorso dicembre
2024, il quale si riterrà soddisfatto e non avrà più nulla pretendere a tale titolo nei confronti della stessa, la somma onnicomprensiva di € 24.500,00 da versarsi nelle seguenti modalità:
€ 22.000,00 al momento della sottoscrizione degli accordi di separazione e divorzio e la residua somma di € 2.500,00 mediante rate di € 200,00 al mese da versarsi la prima a 30 giorni dalla sottoscrizione degli accordi e le successive a 30 giorni l'una dall'altra sino a scadenza;
9. DÀ ATTO che con il corretto adempimento dei punti precedenti le parti dichiarano di aver risolto i propri rapporti patrimoniali e di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra;
10. DÀ ATTO che le spese legali del procedimento sono tra le parti compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 28/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 1 di 2 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1562/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
07/05/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Schiroli Armando Paolo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sergi Federica del Foro di Torino
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (27.05.2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 09.01.2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 28/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 1 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1562/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Schiroli Armando Paolo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sergi Federica del Foro di Torino
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 07/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Moncrivello (VC) il
10/07/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II -
Serie A, Anno 2021.
Dall'unione è nata, in data 16/04/2013, la figlia , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 1 di 2
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Moncrivello (VC) il 10/07/2021, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2021 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia minore sia affidata in via condivisa tra i due genitori, con Per_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione con collocazione principale e residenza presso la madre;
2. DÀ ATTO che la signora con la figlia minore dal mese di luglio 2024 si è Pt_2 Per_1 trasferita a AL (VC), Piazza Municipio 8 ove conduce in locazione un immobile ad uso abitativo mentre il signor è rimasto a vivere nell'immobile condotto Parte_1 in locazione ed adibito a casa coniugale sita in Cigliano (VC), Via Moncrivello n. 3;
3. DISPONE che il signor possa tenere con sé la figlia minore secondo le Pt_1 Per_1 seguenti modalità di visita, salvo diverso accordo tra le parti e sentito il desiderio della minore.
Nei periodi ordinari:
- a weekend alternati dal venerdì sera dalle ore 20.30 prelevandola a casa della madre alla domenica sera sino alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà sempre a casa della madre;
- nella settimana che termina con il weekend di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé la figlia minore due pomeriggi a settimana, ovvero quelli in cui la figlia è impegnata con l'attività di pattinaggio, il mercoledì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, senza pernottamento;
- nella settimana che finisce con il weekend di spettanza del padre, questi potrà tenere con sé la figlia minore il mercoledì sempre dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, senza pernottamento.
Durante le vacanze estive: ferme restando le modalità di visita sopraindicate, la figlia minore trascorrerà con un Per_1 genitore, ad anni alterni, 15 (quindici) giorni consecutivi nel periodo compreso dal mese di luglio ad agosto, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo la minore trascorrerà dal 1 al 15 Agosto con un genitore e gli altri 15 Per_1
(quindici) giorni consecutivi, ovvero dal 16 al 31 Agosto, con l'altro.
Durante le vacanze Natalizie: la figlia minore trascorrerà, ad anni alterni, per 7 giorni anche consecutivi, comprese Per_1 le festività di Natale e Santo Stefano, con uno dei genitori, mentre con l'altro per il medesimo periodo comprese le festività del 1° Gennaio e dell'Epifania.
In difetto di accordo Natale 2025 con la madre.
Durante le vacanze Pasquali:
pagina 1 di 2 ciascuno dei genitori potrà tenere con sé la figlia minore, ad anni alterni, per 3 giorni consecutivi, comprese le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
I coniugi ribadiscono che tutto quanto sopra vale sempre, salvo diverso accordo tra loro, e si impegnano ad assecondare, in via primaria e per quanto possibile, la volontà di Per_1 anche in deroga al prefissato calendario;
4. DISPONE che il signor sia tenuto a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, alle Pt_1 coordinate bancarie note, alla signora per il mantenimento della figlia minore Pt_2
la somma mensile di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite nel noto Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Vercelli a partire dal mese di settembre 2024;
5. DISPONE che i genitori si impegnino a darsi reciprocamente comunicazione del luogo ove trascorreranno i periodi di vacanza con la figlia minore, indicandone il recapito, ed entrambi potranno sentirla telefonicamente durante i soggiorni presso l'altro genitore, che si impegna ad essere reperibile;
6. AUTORIZZA la sig.ra a percepire interamente l'assegno unico per la figlia;
Pt_2
7. DÀ ATTO che le detrazioni fiscali sulla minore saranno ripartite nella misura del 50% tra le parti;
8. DÀ ATTO che la signora riconosce al marito , a titolo di restituzione delle Pt_2 Pt_1 somme versate per l'acquisto della casa sita in Borgomasino Via Ivrea n. 37, acquistata prima del matrimonio ed intestata in via esclusiva alla predetta, venduta lo scorso dicembre
2024, il quale si riterrà soddisfatto e non avrà più nulla pretendere a tale titolo nei confronti della stessa, la somma onnicomprensiva di € 24.500,00 da versarsi nelle seguenti modalità:
€ 22.000,00 al momento della sottoscrizione degli accordi di separazione e divorzio e la residua somma di € 2.500,00 mediante rate di € 200,00 al mese da versarsi la prima a 30 giorni dalla sottoscrizione degli accordi e le successive a 30 giorni l'una dall'altra sino a scadenza;
9. DÀ ATTO che con il corretto adempimento dei punti precedenti le parti dichiarano di aver risolto i propri rapporti patrimoniali e di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra;
10. DÀ ATTO che le spese legali del procedimento sono tra le parti compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 28/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 1 di 2 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1562/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
07/05/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Schiroli Armando Paolo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sergi Federica del Foro di Torino
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (27.05.2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 09.01.2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 28/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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