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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17279 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67182/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67182/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Padova, Parte_1 C.F._1
Via G. Morgagni n. 44, presso lo studio degli Avv.ti Sergio Dal Prà ed Elinora Tuicieva del Foro di
Padova, che lo rappresentano e difendono come per mandato in atti -
ATTORE contro
, convenuta contumace Controparte_1
nonché
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis -
INTERVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIO.NI
Con atto di citazione notificato per via diplomatica in data 1.2.2023 (come da nota dell'Ufficio del
Cerimoniale degli Affari Esteri italiano depositata il 4.10.2023), l'attore ha convenuto nel presente giudizio civile la al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1 Controparte_1 conclusioni: “Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis : - dichiarare tenuta e condannare la
Pagina 1 , in persona del Cancelliere federale pro -tempore, al risarcimento Controparte_1 in favore dell'erede dei danni subiti, anche in proprio, dal sig. Parte_1 Per_1 per la deportazione e l'assoggettamento a lavoro servile durante la seconda guerra
[...] mondiale e così al pagamento della somma di € 59.850,00 quanto ai danni patrimoniali o in quella diversa, anche superiore, che il Giudice riterrà di liquidare in via equitativa, oltre che al pagamento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa, il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso di legge dall'illecito alla domanda e gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.”.
A seguito del differimento ex art. 168 bis comma 5° c.p.c. della prima udienza di comparizione per il giorno 31.5.2023, il è intervenuto nel presente giudizio Controparte_2 con comparsa di costituzione del 13.4.2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto
Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a titolo particolare nel debito di CP_2 Controparte_2 cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno –
l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attore o il de cuius hanno percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte.”. Successivamente, il giudice, dopo aver rinviato la causa all'udienza del 10.10.2023 al fine di acquisire la nota attestante la notifica per via diplomatica dell'atto di citazione alla ha dichiarato la Controparte_1 contumacia della e ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui Controparte_1 all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria parte attrice ha precisato come segue le proprie conclusioni: “piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis: - accertare e liquidare i danni tutti subiti da per la deportazione e l'assoggettamento a lavoro servile durante Persona_1 la seconda guerra mondiale nonché in proprio dallo stesso attore e dichiarare Parte_1 tenuta e condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere federale pro- tempore, al pagamento per il tramite del Fondo istituito dallo Stato Italiano con D.L. 36/2022 e ss mm in favore di della somma di € 59.850,00 quanto ai danni patrimoniali o in Parte_1 quella diversa, anche superiore, che il Giudice riterrà di liquidare in via equitativa, oltre che al pagamento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa, il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso di legge dall'illecito alla domanda e gli interessi di cui all'art. 1284
Pagina 2 comma 4 c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.”. Successivamente, il giudice, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti prodotti in giudizio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Infine, con ordinanza del 15.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di successive repliche (60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito nel presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni richiesto nella Parte_1 misura di € 59.850,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria per i fatti subiti dal padre,
soldato in forza alla Croce Rossa, che tra l'8 ed il 9 settembre 1943, per Persona_1 quanto esposto in citazione, venne catturato a Bolzano da una pattuglia tedesca e, rifiutandosi di collaborare con le forze armate tedesche, venne condotto prima al Lager di e poi al Per_2
Lager della cittadina di Barth dove rimase oltre un anno e mezzo in prigionia, per poi rientrare in
Italia nel 1945. Secondo la prospettazione attorea il crimine della deportazione perpetrato in danno di integra, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, un fatto illecito civile Persona_1 rilevante ex art. 2043 c.c. e dà titolo al danneggiato e ai suoi aventi causa, iure proprio e iure hereditatis, per ottenere il risarcimento dei danni subiti e ciò anche ai sensi dell'art. 43 del Decreto- legge n. 36 del 30 aprile 2022, come modificato dalla L. n. 79 del 29.06.2022. In ordine alla quantificazione del danno patrimoniale la difesa attorea ha evidenziato la mancata percezione di retribuzione a fronte del lavoro prestato da durante il periodo di deportazione Persona_1
(per circa 19 mesi, dal settembre 1943 all'aprile 1945). Il dato cui si può fare riferimento per la liquidazione del danno patrimoniale, secondo la difesa attorea, è costituito dalla retribuzione media di un operaio metalmeccanico, ovvero circa € 1.500 mensili per 40 ore settimanali, importo che va rideterminato in considerazione delle 12 ore di lavoro giornaliero 7 giorni su 7, festività comprese e senza giorni di riposo, il tutto senza decurtare le spese di “non” sostentamento, in quanto non si può fare ricadere sui detenuti i costi sostenuti dal per la loro prigionia, causa di malattie e CP_3 sofferenza. E'stato altresì richiesto dall'attore il danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa per le sofferenze fisiche e psichiche subite da durante la prigionia Persona_1 per l'ingiusta privazione della libertà e l'assoggettamento a condizioni servili. Gli effetti postumi di tali sofferenze secondo la prospettazione attorea si sono riverberati anche nei confronti di
[...]
figlio di ed attore in causa che ha chiesto il risarcimento dei danni Parte_1 Persona_1 subiti iure proprio. Nella comparsa di costituzione e risposta dell'intervenuto
[...]
l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che nell'ambito del presente Controparte_2 contenzioso, la legittimazione passiva spetta unicamente al Controparte_2
e ciò in quanto l'art. 43 comma 3 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla
Pagina 3 legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede che i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte dalle vittime del Terzo Reich siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito presso il precludendo nel Controparte_2 contempo eventuali azioni esecutive nei confronti dello Stato estero. La difesa erariale ha poi eccepito la prescrizione dei diritti fatti valere nel presente giudizio, tenuto conto che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. – nel testo all'epoca vigente – il reato di cui si discute si estingueva per prescrizione in quindici anni decorrenti dal giorno in cui è cessata la condotta illecita
(risalente agli anni 1943-1945). Inoltre, è stata eccepita dal Controparte_2 la prescrizione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale, valendo, secondo la difesa erariale, con riferimento allo stesso, i termini civilistici (prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4
c.c.). Altre eccezioni sollevate dalla difesa erariale sono: il difetto di prova della qualità di erede da parte dell'attore, la genericità dell'atto di citazione in merito all' an debeatur e al quantum debeatur, compensatio lucri cum damno chiedendosi che, dalle somme eventualmente riconosciute all'attore, vengano decurtate quelle già percepite, per il medesimo titolo, dallo stesso o dal suo dante causa, per il ristoro dei danni in questa sede rivendicati. In data 4.10.2023 parte attrice ha depositato la nota di restituzione dell'atto di citazione da parte della CP_1 CP_1 rimasta contumace dopo la notificazione per via diplomatica. Nella prima memoria
[...] istruttoria, parte attrice ha: 1) contestato l'eccezione di prescrizione;
2) allegato il certificato storico di famiglia rilasciato dal Comune di Venezia dal quale si evince che è figlio unico Parte_1 ed avente causa di (doc. 3); 3) eccepito la mancata percezione di benefici, Persona_1 indennizzi o risarcimenti per i fatti di causa. Nelle proprie note del 25.5.2024, il
[...] ha formulato un'eccezione di incompetenza territoriale. Nelle Controparte_2 proprie note del 29.5.2025, parte attrice ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal . Controparte_2
Nella propria comparsa conclusionale, il ha riportato una Controparte_2 sentenza della Suprema Corte al fine di sostenere il decorso del termine di prescrizione (Cassazione,
Sezione III civile, n. 3642/2024, pubblicata l'8 febbraio 2024). Nella propria comparsa conclusionale e nelle proprie repliche, parte attrice ha invece richiamato l'Ordinanza n. 23669 del
21.8.2025, con la quale la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che “la legittimazione passiva spetta unicamente alla . In ordine alla questione relativa alla Controparte_1 legittimazione attiva della parte attrice, la documentazione e certificazione prodotte offrono un quadro probatorio sufficiente in ordine al decesso di , al rapporto di parentela Persona_1 tra il de cuius e l'attore, la linea di discendenza ereditaria, per cui l'attore quale figlio rientrante nella categoria dei successori legittimi di può essere annoverato tra i soggetti Persona_1
Pagina 4 legittimati all'azione esperita. La convenuta contumace, deve Controparte_1 ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della
, quale Stato che si pone in continuità giuridica con la Germania Controparte_1 del Terzo Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di Cassibile del settembre 1943 in danno del militare italiano padre dell'attore. Il Persona_1 Controparte_2
, intervenuto in giudizio, va riconosciuto come parte interessata a spiegare intervento
[...] in quanto gestore del Fondo istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n.
79/2022. La competenza per territorio del Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il
Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il Controparte_2 in Roma, per cui, in caso di sentenza che riconosca il diritto al risarcimento in favore di chi
[...] abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto il primo luogo in cui il creditore, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, deve chiedere il pagamento è la sede del in Controparte_2
Roma. Pertanto, è applicabile il foro del convenuto , dovendosi ritenere competente il CP_2 giudice del luogo in cui ha sede il in Roma dove è stato Controparte_2 istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, munito di sentenza passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al Fondo. La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina, peraltro, automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43
D.L. 36/2022. Infatti, il in base alla suddetta normativa e Controparte_2 legge di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal Controparte_2 dopo l'istanza del creditore, munito di sentenza passata in giudicato, di accesso o di
[...] insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n.
17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto
Pagina 5 ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al Controparte_2
per poter ottenere un pagamento, il pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può
[...] avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del CP_2 suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la possibilità di decurtare gli importi CP_2 eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del Tribunale di Roma adito, nel cui circondario ha sede il deputato a ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle Controparte_2 sentenze, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande dell'attore quale erede di un militare italiano, occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della Dopo CP_1
l'armistizio dell'8-9-1943 i militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi in quanto l'Italia di fatto aveva con l'armistizio rotto il pregresso schieramento di guerra a fianco della divenuta potenza militare straniera occupante il territorio italiano. Non si CP_1 può, pertanto, ritenere che l'Italia fosse divenuta un paese neutrale rispetto al conflitto in corso che, dopo l'armistizio dell'8-9-1943 ha assunto nel territorio italiano i connotati di guerra di liberazione dall'occupazione nazista. Occorre a questo punto chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt.
4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico,
Pagina 6 potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura e la deportazione in di militari italiani, nonché il CP_1 lavoro coatto a cui gli stessi potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai militari nemici fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa dell'attore, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento in concreto tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano Non basta, dunque, la sola condizione di deportato, di Persona_1 internato o di sottoposto a lavoro coatto del militare nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile, finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice. Non sono stati indicati testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato Persona_1
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero
Pagina 7 iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3
Legge 2013 n. 5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte
Internazionale di Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla (decisione con la quale l'Italia è CP_1 stata condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della
Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla CP_1 deportazione di civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte
Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola (consuetudine di diritto internazionale) della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina
“ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di
Pagina 8 irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione. Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in ed CP_1 assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno nell'ottica di reprimere Part detti crimini, mentre per gli (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella Germania di abbia Per_3 in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto. Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
ER (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2022 (anno di introduzione del presente giudizio), in mancanza di prove di atti interruttivi, oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. Peraltro, anche per la configurabilità di un illecito penale come la riduzione in schiavitù che non debordi in crimine contro l'umanità occorre fornire la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie criminosa ponendosi comunque il problema ostativo del decorso della prescrizione secondo il disposto di cui all'art. 2947 c.c.. La domanda dell'attore, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra contro l'umanità imprescrittibili in danno di Per_1
. Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni dedotte in lite, sia dal punto
[...] di vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed ancora in
Pagina 9 evoluzione sull'argomento trattato, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da . Spese compensate. Parte_1
Roma, 9-12-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67182/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Padova, Parte_1 C.F._1
Via G. Morgagni n. 44, presso lo studio degli Avv.ti Sergio Dal Prà ed Elinora Tuicieva del Foro di
Padova, che lo rappresentano e difendono come per mandato in atti -
ATTORE contro
, convenuta contumace Controparte_1
nonché
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis -
INTERVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIO.NI
Con atto di citazione notificato per via diplomatica in data 1.2.2023 (come da nota dell'Ufficio del
Cerimoniale degli Affari Esteri italiano depositata il 4.10.2023), l'attore ha convenuto nel presente giudizio civile la al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1 Controparte_1 conclusioni: “Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis : - dichiarare tenuta e condannare la
Pagina 1 , in persona del Cancelliere federale pro -tempore, al risarcimento Controparte_1 in favore dell'erede dei danni subiti, anche in proprio, dal sig. Parte_1 Per_1 per la deportazione e l'assoggettamento a lavoro servile durante la seconda guerra
[...] mondiale e così al pagamento della somma di € 59.850,00 quanto ai danni patrimoniali o in quella diversa, anche superiore, che il Giudice riterrà di liquidare in via equitativa, oltre che al pagamento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa, il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso di legge dall'illecito alla domanda e gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.”.
A seguito del differimento ex art. 168 bis comma 5° c.p.c. della prima udienza di comparizione per il giorno 31.5.2023, il è intervenuto nel presente giudizio Controparte_2 con comparsa di costituzione del 13.4.2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto
Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a titolo particolare nel debito di CP_2 Controparte_2 cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno –
l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attore o il de cuius hanno percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte.”. Successivamente, il giudice, dopo aver rinviato la causa all'udienza del 10.10.2023 al fine di acquisire la nota attestante la notifica per via diplomatica dell'atto di citazione alla ha dichiarato la Controparte_1 contumacia della e ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui Controparte_1 all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria parte attrice ha precisato come segue le proprie conclusioni: “piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis: - accertare e liquidare i danni tutti subiti da per la deportazione e l'assoggettamento a lavoro servile durante Persona_1 la seconda guerra mondiale nonché in proprio dallo stesso attore e dichiarare Parte_1 tenuta e condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere federale pro- tempore, al pagamento per il tramite del Fondo istituito dallo Stato Italiano con D.L. 36/2022 e ss mm in favore di della somma di € 59.850,00 quanto ai danni patrimoniali o in Parte_1 quella diversa, anche superiore, che il Giudice riterrà di liquidare in via equitativa, oltre che al pagamento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa, il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso di legge dall'illecito alla domanda e gli interessi di cui all'art. 1284
Pagina 2 comma 4 c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.”. Successivamente, il giudice, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti prodotti in giudizio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Infine, con ordinanza del 15.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di successive repliche (60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito nel presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni richiesto nella Parte_1 misura di € 59.850,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria per i fatti subiti dal padre,
soldato in forza alla Croce Rossa, che tra l'8 ed il 9 settembre 1943, per Persona_1 quanto esposto in citazione, venne catturato a Bolzano da una pattuglia tedesca e, rifiutandosi di collaborare con le forze armate tedesche, venne condotto prima al Lager di e poi al Per_2
Lager della cittadina di Barth dove rimase oltre un anno e mezzo in prigionia, per poi rientrare in
Italia nel 1945. Secondo la prospettazione attorea il crimine della deportazione perpetrato in danno di integra, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, un fatto illecito civile Persona_1 rilevante ex art. 2043 c.c. e dà titolo al danneggiato e ai suoi aventi causa, iure proprio e iure hereditatis, per ottenere il risarcimento dei danni subiti e ciò anche ai sensi dell'art. 43 del Decreto- legge n. 36 del 30 aprile 2022, come modificato dalla L. n. 79 del 29.06.2022. In ordine alla quantificazione del danno patrimoniale la difesa attorea ha evidenziato la mancata percezione di retribuzione a fronte del lavoro prestato da durante il periodo di deportazione Persona_1
(per circa 19 mesi, dal settembre 1943 all'aprile 1945). Il dato cui si può fare riferimento per la liquidazione del danno patrimoniale, secondo la difesa attorea, è costituito dalla retribuzione media di un operaio metalmeccanico, ovvero circa € 1.500 mensili per 40 ore settimanali, importo che va rideterminato in considerazione delle 12 ore di lavoro giornaliero 7 giorni su 7, festività comprese e senza giorni di riposo, il tutto senza decurtare le spese di “non” sostentamento, in quanto non si può fare ricadere sui detenuti i costi sostenuti dal per la loro prigionia, causa di malattie e CP_3 sofferenza. E'stato altresì richiesto dall'attore il danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa per le sofferenze fisiche e psichiche subite da durante la prigionia Persona_1 per l'ingiusta privazione della libertà e l'assoggettamento a condizioni servili. Gli effetti postumi di tali sofferenze secondo la prospettazione attorea si sono riverberati anche nei confronti di
[...]
figlio di ed attore in causa che ha chiesto il risarcimento dei danni Parte_1 Persona_1 subiti iure proprio. Nella comparsa di costituzione e risposta dell'intervenuto
[...]
l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che nell'ambito del presente Controparte_2 contenzioso, la legittimazione passiva spetta unicamente al Controparte_2
e ciò in quanto l'art. 43 comma 3 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla
Pagina 3 legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede che i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte dalle vittime del Terzo Reich siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito presso il precludendo nel Controparte_2 contempo eventuali azioni esecutive nei confronti dello Stato estero. La difesa erariale ha poi eccepito la prescrizione dei diritti fatti valere nel presente giudizio, tenuto conto che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. – nel testo all'epoca vigente – il reato di cui si discute si estingueva per prescrizione in quindici anni decorrenti dal giorno in cui è cessata la condotta illecita
(risalente agli anni 1943-1945). Inoltre, è stata eccepita dal Controparte_2 la prescrizione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale, valendo, secondo la difesa erariale, con riferimento allo stesso, i termini civilistici (prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4
c.c.). Altre eccezioni sollevate dalla difesa erariale sono: il difetto di prova della qualità di erede da parte dell'attore, la genericità dell'atto di citazione in merito all' an debeatur e al quantum debeatur, compensatio lucri cum damno chiedendosi che, dalle somme eventualmente riconosciute all'attore, vengano decurtate quelle già percepite, per il medesimo titolo, dallo stesso o dal suo dante causa, per il ristoro dei danni in questa sede rivendicati. In data 4.10.2023 parte attrice ha depositato la nota di restituzione dell'atto di citazione da parte della CP_1 CP_1 rimasta contumace dopo la notificazione per via diplomatica. Nella prima memoria
[...] istruttoria, parte attrice ha: 1) contestato l'eccezione di prescrizione;
2) allegato il certificato storico di famiglia rilasciato dal Comune di Venezia dal quale si evince che è figlio unico Parte_1 ed avente causa di (doc. 3); 3) eccepito la mancata percezione di benefici, Persona_1 indennizzi o risarcimenti per i fatti di causa. Nelle proprie note del 25.5.2024, il
[...] ha formulato un'eccezione di incompetenza territoriale. Nelle Controparte_2 proprie note del 29.5.2025, parte attrice ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal . Controparte_2
Nella propria comparsa conclusionale, il ha riportato una Controparte_2 sentenza della Suprema Corte al fine di sostenere il decorso del termine di prescrizione (Cassazione,
Sezione III civile, n. 3642/2024, pubblicata l'8 febbraio 2024). Nella propria comparsa conclusionale e nelle proprie repliche, parte attrice ha invece richiamato l'Ordinanza n. 23669 del
21.8.2025, con la quale la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che “la legittimazione passiva spetta unicamente alla . In ordine alla questione relativa alla Controparte_1 legittimazione attiva della parte attrice, la documentazione e certificazione prodotte offrono un quadro probatorio sufficiente in ordine al decesso di , al rapporto di parentela Persona_1 tra il de cuius e l'attore, la linea di discendenza ereditaria, per cui l'attore quale figlio rientrante nella categoria dei successori legittimi di può essere annoverato tra i soggetti Persona_1
Pagina 4 legittimati all'azione esperita. La convenuta contumace, deve Controparte_1 ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della
, quale Stato che si pone in continuità giuridica con la Germania Controparte_1 del Terzo Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di Cassibile del settembre 1943 in danno del militare italiano padre dell'attore. Il Persona_1 Controparte_2
, intervenuto in giudizio, va riconosciuto come parte interessata a spiegare intervento
[...] in quanto gestore del Fondo istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n.
79/2022. La competenza per territorio del Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il
Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il Controparte_2 in Roma, per cui, in caso di sentenza che riconosca il diritto al risarcimento in favore di chi
[...] abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto il primo luogo in cui il creditore, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, deve chiedere il pagamento è la sede del in Controparte_2
Roma. Pertanto, è applicabile il foro del convenuto , dovendosi ritenere competente il CP_2 giudice del luogo in cui ha sede il in Roma dove è stato Controparte_2 istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, munito di sentenza passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al Fondo. La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina, peraltro, automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43
D.L. 36/2022. Infatti, il in base alla suddetta normativa e Controparte_2 legge di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal Controparte_2 dopo l'istanza del creditore, munito di sentenza passata in giudicato, di accesso o di
[...] insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n.
17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto
Pagina 5 ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al Controparte_2
per poter ottenere un pagamento, il pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può
[...] avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del CP_2 suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la possibilità di decurtare gli importi CP_2 eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del Tribunale di Roma adito, nel cui circondario ha sede il deputato a ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle Controparte_2 sentenze, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande dell'attore quale erede di un militare italiano, occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della Dopo CP_1
l'armistizio dell'8-9-1943 i militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi in quanto l'Italia di fatto aveva con l'armistizio rotto il pregresso schieramento di guerra a fianco della divenuta potenza militare straniera occupante il territorio italiano. Non si CP_1 può, pertanto, ritenere che l'Italia fosse divenuta un paese neutrale rispetto al conflitto in corso che, dopo l'armistizio dell'8-9-1943 ha assunto nel territorio italiano i connotati di guerra di liberazione dall'occupazione nazista. Occorre a questo punto chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt.
4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico,
Pagina 6 potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura e la deportazione in di militari italiani, nonché il CP_1 lavoro coatto a cui gli stessi potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai militari nemici fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa dell'attore, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento in concreto tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano Non basta, dunque, la sola condizione di deportato, di Persona_1 internato o di sottoposto a lavoro coatto del militare nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile, finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice. Non sono stati indicati testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato Persona_1
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero
Pagina 7 iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3
Legge 2013 n. 5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte
Internazionale di Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla (decisione con la quale l'Italia è CP_1 stata condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della
Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla CP_1 deportazione di civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte
Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola (consuetudine di diritto internazionale) della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina
“ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di
Pagina 8 irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione. Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in ed CP_1 assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno nell'ottica di reprimere Part detti crimini, mentre per gli (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella Germania di abbia Per_3 in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto. Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
ER (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2022 (anno di introduzione del presente giudizio), in mancanza di prove di atti interruttivi, oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. Peraltro, anche per la configurabilità di un illecito penale come la riduzione in schiavitù che non debordi in crimine contro l'umanità occorre fornire la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie criminosa ponendosi comunque il problema ostativo del decorso della prescrizione secondo il disposto di cui all'art. 2947 c.c.. La domanda dell'attore, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra contro l'umanità imprescrittibili in danno di Per_1
. Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni dedotte in lite, sia dal punto
[...] di vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed ancora in
Pagina 9 evoluzione sull'argomento trattato, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da . Spese compensate. Parte_1
Roma, 9-12-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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