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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5299 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2020 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocato SAMORI' Parte_1 C.F._1
GIANPIERO
ATTORE
contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato CP_1 C.F._2
MANNARINO ANTONIO
CONVENUTA
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_2 C.F._3
BAZZANI KETTI
CONVENUTA
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte autorizzate depositate in data 09/11/2024 dall'attore , in data 07/11/2024 dalla convenuta e in data 10/11/2024 dalla Parte_2 CP_3
convenuta Controparte_2
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Si richiama la sentenza parziale di questo Tribunale n. 1639/2023, pubblicata in data 09/10/2023, con cui, in sintesi:
- è stato accertato che eredi di , deceduto il 03/11/2019, sono la moglie e i due figli Persona_1
parti in causa per la quota di 1/3 ciascuno;
- sono stati determinati sia il relictum sia i debiti dell'asse ereditario del de cuius;
- è stato accertato che l'attore è tenuto alla collazione, ai sensi dell'art. 746 c.c., Parte_2 dell'immobile di Castelvetro (MO), via Cimitero n. 11, ove egli vive;
- è stato accertato che deve corrispondere a e in ragione CP_3 Parte_2 Controparte_2 di 1/3 ciascuno, il valore locativo dell'appartamento con cantina di Sassuolo, viale Gioacchino
Rossini, ove la stessa vive, per il periodo dal 3.11.2019 all'attualità.
2. Con istanza del 27/10/2023, l'attore ha avanzato domanda di correzione di errore materiale di tale pronuncia poiché, a suo dire, la stessa avrebbe dovuto dichiarare tenuto alla collazione Parte_2
della somma di euro 207.000,00 e non già dell'immobile di Castelvetro (MO), via Cimitero n. 11.
La richiesta è stata dichiarata inammissibile con decreto del 30/10/2023 mirando a ottenere non già correzione di errore materiale quanto piuttosto riforma sostanziale del dispositivo, oltre tutto attraverso nuove allegazioni e documenti parimenti nuovi (in particolare il contratto di compravendita e quello di mutuo ipotecario entrambi del 29/05/2007) e dunque tardivi, poiché introdotti successivamente allo scattare delle relative preclusioni, rispettivamente con le memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 (per le allegazioni) e n. 2 (per i documenti) c.p.c.
3. La causa è stata quindi rimessa in istruttoria, ed è stata disposta CTU.
Il geom. ha svolto il proprio incarico e depositato in data 25/03/2024 elaborato CP_4
contenente risposta analitica, chiara ed esaustiva a ogni quesito ricevuto.
Per quanto qui più rileva, alle pagine 18-26, il CTU, con analitica e convincente motivazione, ha evidenziato la non commerciabilità ai sensi della legge 28/02/1985 n. 47 dei seguenti immobili facenti parte dell'asse ereditario:
- fabbricato bifamigliare in Sassuolo, via Rossini n. 42;
- negozio in Sassuolo, via Mameli n. 37;
- villetta e pertinenze in Castelvetro di Modena, via Cimitero n. 11.
Su tale aspetto si sono dichiarati concordi i CTP (doc. 14 e 15 allegati alla CTU).
2 Non risulta poi l'esecuzione di successivi interventi che abbiano comportato la regolarizzazione degli immobili in questione e la loro conseguente commerciabilità.
Non sono state, infine, proposte domande di scioglimento parziale della comunione ereditaria, con esclusione, cioè, dei suddetti beni.
4. La Corte di cassazione, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 25021 del 07/10/2019 ha chiarito, tra le varie cose, che “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Da ciò consegue l'inammissibilità delle domande di scioglimento della comunione ereditaria avanzate da tutte le parti in causa, nonché delle richieste a esse connesse formulate dai contendenti.
5. L'esito complessivo della lite, qualificabile in termini di reciproca soccombenza (art. 92, secondo comma, c.p.c.), giustifica la compensazione integrale delle relative spese, comprese quelle di CTU come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, fermo il disposto della sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 1639/2023, pubblicata il 09/10/2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- dichiara inammissibili le domande di scioglimento della comunione ereditaria, e quelle a esse connesse, proposte dalle parti;
- compensa integralmente tra i contendenti le spese di lite.
Si comunichi.
Modena, 06/06/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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