TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/08/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 4850/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4850/2013 promossa da:
(C.F. ), con sede in Cagliari al Parte_1 P.IVA_1
Viale Elmas n. 172, in persona del legale rappresentante (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, in C.F._1 Parte_1 proprio, e (C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 ed ivi residente, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'abogado
Serafino di Loreto, dall'abogado e dall'avv. Michele Rondinelli, in virtù di Parte_3 procura speciale a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati in Quartu
Sant'Elena alla Via Turati n. 97 presso lo studio dell'avv. Valeria Melis,
ATTORI contro
C.F. e P.IV , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Roma alla via Vittorio Veneto n. 119, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari alla Via Sebastiano Satta n. 55, presso lo studio dell'avv. Antonio Maxia, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti agli atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori:
“respinta ogni diversa domanda, voglia il Tribunale adito
pagina 1 di 16 IN VIA PRELIMINARE: revocare l'ordinanza del 23.02.2015 e rimettere la causa in istruttoria per l'ammissione della C.T.U. tecnico-contabile e di tutte le altre richieste istruttorie.
NEL MERITO: sul contratto di c/c
- pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa al contratto di cui in narrativa e per effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione;
in subordine dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale per l'intero periodo contrattuale;
- accertare e dichiarare non dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa;
rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
- accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori per un'obbligazione futura ex art. 1956
c.c.. sui contratti di mutuo fondiario:
- accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'illegittimità dei contratti di mutuo fondiario oggetto dei rapporti tra la e , particolarmente Parte_1 Controparte_1 in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse usurario soggettivo, anatocistico e del tasso di interesse ultralegale;
- accertare e dichiarare illegittima l'applicazione di interessi non dovuti per la somma che a qualsiasi titolo (interessi usurari e/o anatocistici, e/o debitori, commissioni e spese) emergerà dall'istruttoria e, conseguentemente, condannare a Controparte_1 restituire alla la somma illegittimamente addebitata e/o riscossa così come Parte_1 sopra indicata a titolo di danno emergente, oltre gli interessi dal fatto al saldo in favore dell'attrice ed oltre il risarcimento del lucro cessante per una somma non inferiore a quella determinata per il danno emergente ovvero per quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa anche con l'ausilio di criteri equitativi, ed oltre ogni eventuale ed ulteriore danno patrimoniale, non patrimoniale e morale subito dall'attrice stessa in
pagina 2 di 16 conseguenza degli illeciti compiuti dalla banca convenuta nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito. sul contratto derivato:
- accertare e dichiarare la inesistenza/nullità/invalidità/ annullabilità/ inefficacia, totale o parziale di ciascuno e tutti gli atti giuridici/contratti/rapporti relativi allo “Swap” di cui in narrativa intercorsi tra la e , e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto,
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1
in forza degli stessi e/o condannare
[...] Controparte_1 alla restituzione delle somme incassate, nella misura di cui nella seconda perizia allegata, ovvero in quella diversa che, a seguito di CTU sarà determinata in corso di causa, anche secondo equità, oltre interessi nella misura di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dai rispettivi addebiti al saldo;
condannare a risarcire il danno subito da Controparte_1 per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto ex art. 1338 Parte_1
c.c. e comunque per responsabilità contrattuale e/o precontrattuale per non avere la
[...]
agito in buona fede ex art. 1375 c.c.. Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile su ciascuno dei rapporti contrattuali oggetto di causa;
- ordinare alla convenuta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto da inizio rapporto e dei contratti di corrispondenza (1823 cc.) e apercredito (1842cc.) se inevasa, sul punto, la istanza ex art. 119 T.U.B..
IN OGNI CASO: col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da distrarsi in favore al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”
Nell'interesse della convenuta:
“In via pregiudiziale:
- dichiarare l'inesistenza e/o nullità assoluta della procura alle liti rilasciata dalla
[...]
e della Sig.ra e per l'effetto dichiarare non Parte_1 Parte_2 procedibili – per difetto di legittimazione attiva e/o di rappresentanza e/o di potere d'agire – tutte le domande di risarcimento e/o restituzione riferibili alla stessa società e tutte quelle formulate nell'interesse della Sig.ra Parte_2
- dichiarare il difetto di giurisdizione di codesto Ecc.mo Tribunale in ordine a qualsiasi controversia che riguardi il contratto derivato n. 659020 stipulato in data 22/4/2000; pagina 3 di 16 In via principale sul c/c n. 1470/1603:
– Senza inversione dell'onere della prova incombente su parte attrice, dichiarare la legittimità delle clausole e condizioni che regolano il c/c n. 1470/1603 intercorrente tra la società attrice e la Banca convenuta e, nella denegata ipotesi, salvo gravame, in cui fosse ritenuta accoglibile qualcuna delle domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 26/6/2013 nei confronti della limitare in via preliminare comunque con Controparte_1 riferimento alla eccepita intervenuta prescrizione del diritto all'accertamento e/o alla ripetizione e/o alla restituzione di somme asserite non dovute, relativamente ad operazioni effettuate sul conto corrente antecedentemente al 26 giugno 2003 e ciò in ordine alla domanda di accertamento delle supposte nullità delle clausole contrattuali e/o per violazioni di legge, nonché sui pagamenti e/o versamenti effettuati dalla società attrice sul conto anteriormente al
26/6/2003 aventi natura solutoria, senza inversione dell'onere della prova relativamente a tale natura, e conseguentemente escludere la ripetizione di somme risultanti non dovute per nullità di clausole contrattuali e/o per violazioni di legge e/o di natura solutoria per il periodo anteriore al 26 giugno 2003, limitando pertanto l'accertamento stesso agli ultimi 10 anni a ritroso a far dalla notifica della domanda al 26/6/2003 utilizzando quale importo iniziale del ricalcolo il saldo del conto corrente a tale data, e - per l'effetto – determinare nella misura che risulterà in corso di causa l'esatto ammontare del credito/debito in dipendenza del menzionato rapporto di
c/c n. 1470/1603, assolvendo la da ogni avversa pretesa;
Controparte_1
In via principale sui contratti di mutuo fondiario n. 6038461 del 24/9/1999 e n. 6076844 del
25/5/2005:
- rigettare tutte le domande di parte attrice in ordine alla mancanza di determinatezza delle condizioni contrattuali, presunte condotte usurarie ed anatocistiche e/o comportamenti comunque illegittimi e - per l'effetto - rigettare tutte le domande di ripetizione e/o di risarcimento del danno, anche tenuto conto delle intervenute eccepite prescrizioni;
In via principale sul contratto derivato n. 659020 stipulato in data 22/4/2000:
- dichiarare l'assenza di responsabilità in capo alla e la correttezza del suo CP_1 comportamento e - per l'effetto - rigettare tutte le domande di ripetizione e/o di risarcimento del danno, anche tenuto conto delle intervenute eccepite prescrizioni delle relative azioni;
In via principale sul contratto derivato n. 6076844 del 25/5/2005:
- rigettare tutte le domande di parte attrice in ordine alla presunta inesistenza e/o invalidità e/o illegittimità del contratto derivato n. 6076844 del 25/5/2005, oltre a qualsiasi contestazione in ordine all'esistenza di truffa contrattuale e/o pratiche usurarie;
pagina 4 di 16 In via subordinata:
- nella denegatissima e non creduta ipotesi, salvo gravame, nella quale venisse accertata la responsabilità della e/o dichiarata la invalidità e/o illegittimità di uno o più contratti CP_1 oggetto del presente giudizio, ferme le intervenute prescrizioni in ordine alle domande di restituzione e/o risarcimento del danno, limitare l'esborso complessivo tenendo conto del disposto degli artt. 1225 e 1227 c.c.
Sempre:
- con vittoria del compenso e delle spese, oltre accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In via di premessa si osserva che gli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere decisione>, la quale ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che deve ritenersi conforme al modello normativo richiamato la motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. S.U. 642/2015), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come
“omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, dunque, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione e quello della comparsa di costituzione e risposta, si osserva quanto segue.
1.2 Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
(d'ora in poi anche solo “la società”), e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio la (“la banca” o ”), esponendo che: Controparte_1 CP_2
- la società aveva intrattenuto negli anni diversi rapporti commerciali con la banca;
- in particolare, il rapporto di conto corrente n. 1470, acceso “circa 20 anni orsono” presso la filiale di Cagliari, ed ancora in essere, un primo contratto di mutuo fondiario n. 6038461, cui era collegato il contratto in strumenti derivati n. 659020, ed un secondo contratto di mutuo ipotecario fondiario n. 6076844, cui era collegato il contratto in strumenti derivati n. 1535823;
- sul rapporto di conto corrente erano stati applicati interessi anatocistici illegittimi, commissioni di massimo scoperto invalide, nonché interessi usurari;
pagina 5 di 16 - quale condizione per ottenere affidamenti, la banca “chiedeva ed otteneva dai sigg. Parte_1
e delle garanzie personali”;
[...] Parte_2
- sui due rapporti di mutuo fondiario, invece, erano stati applicati tassi usurari ed interessi anatocistici illegali;
inoltre, ai contratti di mutuo erano collegati due contratti derivati (il n.
659020 ed il n. 1535823), nulli per difetto di causa.
In via istruttoria, gli attori hanno formulato istanza di esibizione “degli estratti da inizio rapporto
e dei contratti di corrispondenza (1823 cc.) e apercredito (1842cc.)” (così nella citazione) “se inevasa, sul punto, la istanza ex art 119 TUB”.
A sostegno delle proprie domande hanno prodotto, per quanto di rilievo, n. 4 perizie econometriche relative al rapporto di conto corrente, ai rapporti di mutuo, e agli strumenti finanziari derivati. Contr 1.3 Si è costituita in giudizio la eccependo l'inesistenza della procura alle liti conferita dalla società e da e, in via preliminare di merito, la prescrizione dell'azione di Parte_2 ripetizione di pagamenti di somme corrisposte illegittimamente nel corso del rapporto di conto corrente. La banca ha quindi contestato integralmente le doglianze attoree, sia, in relazione al rapporto di conto corrente, sia, in relazione ai due rapporti di mutuo, cui erano collegati due contratti di interest rate swap.
Con particolare riguardo al primo contratto di interest rate swap, la banca ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale per la presenza di una clausola compromissoria (cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione).
1.4 Nel corso dell'istruttoria la Banca convenuta, ad integrazione della documentazione agli atti, ha prodotto copia del (secondo) contratto derivato n. 1535823 (doc. n. 13 allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), le copie degli estratti del conto corrente n. 1470 dal 21.2.1994 al 31.12.2013 (ad eccezione delle mensilità aprile 1996, luglio 1996, ottobre 1998, luglio 2005, gennaio-marzo 2013 – cfr. doc. n. 14 allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), la copia del contratto di conto corrente n. 1470/1603 (doc. n. 15 allegato alla nota di deposito del
30.4.2014).
1.5 Con note di trattazione del 22.1.2021, in sede di precisazione delle conclusioni, la società attrice ha dichiarato:
“Preliminarmente, tenuto conto della recentissima sentenza n. 19597/2020 della Suprema Corte
a Sezioni Unite, parte attrice dichiara di non avere più interesse ad una pronuncia nel merito delle questioni attinenti l'usurarietà pattizia (c.d. “oggettiva”) dei contratti di mutuo oggetto di causa e pertanto abbandona le relative domande. La società attrice, inoltre, rinuncia alla pagina 6 di 16 domanda di ripetizione dell'indebito relativa al rapporto di conto corrente, ferma restando la domanda di accertamento e rideterminazione dell'esatto saldo dare-avere.”
1.6 La causa è stata istruita con soli documenti e viene decisa con la presente sentenza non definitiva, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c..
2.1 Occorre preliminarmente affrontare l'eccezione di inesistenza della procura, sia con riguardo alla posizione della società, sia con riguardo alla posizione di Parte_2
La banca ha in particolare eccepito che a margine dell'atto di citazione era stato rilasciato mandato alla lite da nella sola ed esclusiva qualità di “garante” della società, Parte_1 spiegando che: in “mancanza di qualsivoglia indicazione del nome e/o sigla della società e/o” di
“specificazione della sua carica amministrativa, la procura del sig. non può Parte_1 essere estesa alla società. Infatti il riferimento per relationem” alla società “rispetto all'unica firma della persona fisica che sottoscrive la delega, non può estendersi alla società quando la medesima persona fisica (il ) agisca nel proprio interesse”. Parte_1
La banca ha inoltre dedotto che: “nel corpo della procura manca la sottoscrizione dell'altra garante, la sig.ra e pertanto la spendita del suo nome deve ritenersi a tutti gli Parte_2 effetti inefficace...”.
A seguito della suddetta eccezione, la parte attrice, senza nulla obiettare o produrre in sede di prima udienza, nella memoria ex art. 183 co 6 n.1 c.p.c., si è limitata a richiedere un termine ex art. 182 c.p.c., per integrare la procura;
successivamente, ha prodotto una nuova procura, su singolo foglio (separato rispetto all'atto introduttivo), a ridosso dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
2.2 L'eccezione di inesistenza della procura risulta fondata in relazione alla posizione di
[...]
Parte_2
Occorre in proposito evidenziare che, a margine dell'atto di citazione risulta presente una procura alle liti sottoscritta dal solo , senza altra specificazione, con la quale viene Parte_4 attribuito il potere di rappresentanza e difesa nel “presente procedimento” all'avv. Michele
Rondinelli ed all'avv. Serafino Di Loreto. La procura risulta autenticata con una sigla “MR” dall'avv. Michele Rondinelli;
la firma apposta per l'autentica dall'avv. Valeria Melis risulta invece del tutto inconferente, essendo la stessa mera domiciliataria e priva di procura alle liti.
Ebbene, in relazione alla posizione della società, l'eccezione deve essere superata alla luce dell'inequivoco contesto dell'atto in cui il sig. ha apposto la sua firma: l'intestazione Parte_1 della citazione, la narrativa e le doglianze sviluppate con la stessa, nonché i documenti prodotti, rendono palese che, con la sua firma, stava conferendo procura alle liti, sia quale Parte_4
pagina 7 di 16 garante persona fisica (circostanza incontestata), sia nella veste di accomandatario della società; con la conseguenza che l'eccezione risulta infondata, posto che l'imperfezione rilevata non inficia la validità del conferimento del potere di rappresentanza processuale anche da parte della società.
2.3 L'eccezione appare invece fondata, in relazione alla posizione di dovendo Parte_2
a tal fine evidenziarsi che nella procura rilasciata risulta completamente assente il riferimento al predetto soggetto e la sua sottoscrizione.
Sul punto sono necessarie due annotazioni: la prima riguarda l'inapplicabilità al caso di specie della sanatoria ex art. 182 c.p.c., non essendo stato esercitato alcun potere officioso da parte del giudice;
la seconda attiene invece all'insufficienza (ed alla tardività) della procura prodotta dal legale attoreo con la nota del 14.1.2021.
Sotto il primo profilo, occorre rilevare che l'art. 182 c.p.c. stabilisce che:
“Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U, 4248/2016) hanno affermato che
“all'inevitabile rigore proprio della rilevabilità officiosa, anche in sede di legittimità, del difetto di rappresentanza - sia sostanziale (Cass. sez. U, 24179/2009; Cass. 16274/2015, 4293/2013) che processuale, quest'ultima non potendo sussistere senza la prima (art. 77 c.p.c.) - corrisponde, simmetricamente, l'ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il cui comma 2 è stato infatti interpretato nel senso che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice "deve" (e non solo "può") assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (v. Cass. Sez. U, 9217/2010; cfr. Cass. 33769/2019, per cui, ove il giudice di merito non si sia attivato d'ufficio, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione) e con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cass. 5925/2019). Tale chiave interpretativa rende compatibile l' art. 182 c.p.c. con l'art. 6 CEDU che, nell'assicurare il diritto di accesso ad un tribunale, impone di evitare eccessivi formalismi nell'interpretazione pagina 8 di 16 della norma processuale, specie in tema di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi (cfr., ex plurimis, Corte EDU 19/12/1997, RU EZ de la OR c. Spagna;
29/07/1998, c. Per_1
Francia; 28/10/1998, c. Spagna;
28/06/2005, c. Repubblica Persona_2 Per_3
Ceca)”.
La Suprema Corte ha tuttavia, costantemente affermato il principio secondo il quale «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura "ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso».
(cfr. Cass. 34467/2019 e 29244/2021). ... “Ne consegue che, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, la nullità della procura diventa insanabile” (cfr. Cass. 32399/2022; Cass.
22564/2020).
Nel caso di specie è pacifico che il difetto della procura sia stato eccepito dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta;
a ciò non è tuttavia seguita alcuna reazione da parte attorea, che si è limitata – con la memoria ex art. 183 co 6 n.1 c.p.c. (peraltro con esclusivo riferimento alla posizione della società e non anche con riferimento alla posizione di – a Parte_2 chiedere un termine ex art. 182 co 2 c.p.c., disciplina inconferente per la fattispecie in esame.
Né ai suddetti fini può essere valorizzata l'integrazione tentata nell'interesse di parte attrice con la nota del 14.1.2021 (peraltro fuori dai termini di cui all'art. 183 c.p.c. e non autorizzata).
Alla predetta nota è infatti allegata una procura che risulta del tutto indeterminata. Contr Come rilevatosi nell'interesse della “tale nuova procura, essendo stata rilasciata su foglio separato ... per essere idonea ed efficace avrebbe dovuto fare espresso riferimento alla causa pendente radicata fin dall'anno 2013 con indicazione, in primo luogo, del relativo numero del
Ruolo Generale o, almeno, dell'indicazione della quale parte convenuta, mentre nulla CP_3 si ricava di tutto ciò, restando dunque un atto – di fatto – senza rilevanza alcuna, essendo totalmente scollegato al processo de quo. Pertanto si tratta - in realtà - di una procura non validamente conferita, stanti la sua estrema genericità e l'astrattezza”.
Stante quanto sopra, accertato il difetto di procura in relazione alla posizione di
[...]
le domande formulate nel suo interesse risultano inammissibili ed improcedibili. Parte_2
3.1 Venendo al merito, con riferimento al rapporto di conto corrente, occorre osservare quanto segue.
pagina 9 di 16 3.1.1 Deve preliminarmente essere chiarito che la circostanza che il rapporto di conto corrente fosse ancora in corso, al momento della introduzione del giudizio, non è di ostacolo ad una domanda di accertamento negativo del saldo. Il correntista ha infatti “un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo,
l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo.
Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)” (così Cassazione 21646/2018, nonché nello stesso senso Cassazione
n. 5919/2016 e Cassazione Sez. Un., 2.12.2010, n. 24418).
3.1.2 Il contratto di conto corrente dedotto in causa (n. 1470) è stato stipulato dalle parti in data
21.2.1994 (cfr. doc. n. 15 allegato alla nota di deposito del 30.04.2014); ad esso risulta applicabile ratione temporis, la delibera CICR 9 febbraio 2000 come richiamata dall'art. 120
TUB, riformato dal d.lgs 342/1999, la quale ammette la produzione degli interessi sugli interessi purché, nell'ambito dei contratti di conto corrente, venga assicurata l'eguale periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Ebbene il contratto in questione non risulta rispettoso di tale condizione, posto che prevede una capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del correntista, prevedendo una capitalizzazione annuale per gli interessi di cui il correntista fosse risultato creditore. L'art. 7 stabilisce infatti che: “I rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale,
a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche o simili e le spese di tenuta o chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal e alle competenze Parte_5 di chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dalla Azienda di credito e operate le ritenute fiscali di legge”.
Deve pertanto dichiararsi la nullità di detta clausola.
pagina 10 di 16 3.1.3 Né può ritenersi che vi sia stato un corretto adeguamento alla delibera CICR sulla base della comunicazione inviata dalla banca al correntista. Sul punto, la convenuta ha dedotto che il rapporto per cui è causa era stato effettivamente adeguato a quanto disposto dalla delibera CICR del 9/2/2000 mediante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Parte seconda, n. 149 del 28.6.2000 (doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione).
Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale preferibile (confortato da recenti pronunce della
Corte di Cassazione, cfr. tra le altre Cassazione n. 26779/2019), deve evidenziarsi che la capitalizzazione trimestrale reciproca, nel caso di specie, soltanto apparentemente seguirebbe ad una capitalizzazione differenziata per interessi debitori e creditori: essa, a seguito della dichiarazione di nullità della clausola anatocistica contrattuale, introduce infatti ex novo nel rapporto una capitalizzazione degli interessi in precedenza non (legittimamente) prodotti, con la conseguenza che, così correttamente ricomposta la prospettiva, detta clausola presenta un indubbio carattere peggiorativo delle condizioni economiche applicate, con conseguente necessità di una espressa approvazione da parte del cliente (ed insufficienza dei mezzi in concreto utilizzati per il preteso disposto adeguamento).
3.1.4 Nel contratto in questione risulta altresì del tutto indeterminato quanto stabilito in relazione alle commissioni di massimo scoperto (nella definizione della Banca d'Italia la remunerazione per i costi supportati dall'intermediario in relazione all'obbligo di garantire la disponibilità pattuita), ciò determinando la nullità della relativa pattuizione contrattuale e non dovuto quanto preteso a tale titolo dall'opposta. Infatti, il contenuto del contratto in atti, indica le condizioni stabilite per la commissione di massimo scoperto, nel modo che segue: “commissioni massimo scoperto 0,125%”, non permettendo di quantificare in concreto la pretesa a tale titolo della banca. Detta clausola è pertanto nulla sotto il profilo della indeterminatezza del suo oggetto, avuto specifico riguardo sia al metodo sia alla periodicità di calcolo, in applicazione della previsione di cui agli artt.1346 e 1418, comma 2, c.c..
La clausola in questione, per essere valida, deve infatti rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, ciò che accade non solo quando sia prevista la relativa percentuale, ma anche qualora siano specificamente individuati la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito. Ove manchi qualsiasi indicazione specifica che consenta al correntista di individuare ex ante le modalità di conteggio della commissione – come avvenuto nel caso de quo, in difetto di qualsivoglia indicazione contenuta al riguardo nel testo contrattuale – la clausola che la prevede è affetta da nullità.
pagina 11 di 16 3.1.5 Quanto all'usura sopravvenuta, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass. 24675/2017), occorre rammentare che il superamento del tasso soglia durante lo svolgimento del rapporto contrattuale non configura l'illecito disciplinato dalla normativa sull'usura: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia d'usura come determinata sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. E deve qui richiamarsi per relationem quanto argomentato dalla Corte ai punti 3.4,
3.4.1 e 3.4.2 della citata sentenza. Il suddetto principio di diritto, che è stato elaborato dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un contratto di mutuo, ha, all'evidenza, portata generale, poiché sviluppato sulla base di un'interpretazione delle disposizioni inerenti la disciplina dell'usura.
Da ciò discende la sua applicabilità anche ai rapporti di conto corrente. Rispetto a tali rapporti si pone tuttavia una peculiarità, poiché le originarie condizioni contrattuali possono essere
(“fisiologicamente”) modificate nel corso del rapporto, con la conseguenza che l'usurarietà o meno del tasso di interesse pattuito deve essere verificata, non solo con riguardo al momento della stipula del contratto, ma anche con riferimento alle eventuali successive pattuizioni modificative, “configurandosi l'usura genetica non soltanto con riferimento al momento dell'apertura del conto, ma anche con riguardo alle successive pattuizioni” (cfr. Tribunale di
Monza 13 giugno 2018, n. 1678). E tuttavia, l'onere di allegare (tempestivamente e specificamente) il verificarsi di condizioni modificative che hanno comportato l'applicazione di tassi usurari grava sul correntista e soggiace alle ordinarie regole processuali sulle preclusioni.
Ebbene, nel caso di specie, né nella citazione, né nelle successive memorie ex art. 183 co 6
c.p.c., è stata sul punto svolta alcuna allegazione.
In merito, pare opportuno anche rilevare che, in ordine alla suddetta lacuna, non potrebbe legittimamente esercitarsi neppure un rilievo officioso del giudice, poiché è vero che la nullità del contratto o di singole clausole di esso (nel caso di specie, la nullità della clausola asseritamente usuraria) può essere rilevata anche d'ufficio, tuttavia tale principio va coordinato con le regole processuali concernenti gli oneri di allegazione dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni, di cui agli artt. 163 e 167 c.p.c.; e detto coordinamento comporta che anche le pagina 12 di 16 eccezioni rilevabili d'ufficio (cosiddette eccezioni in senso lato) siano appunto rilevabili d'ufficio a condizione che il fatto costitutivo di esse sia stato debitamente allegato nei termini e con le modalità prescritti dalle regole processuali (cfr. Cass., sez. 1, 10-10-2003, n.15142; esattamente in termini anche Cass., sez. 1, 08-04- 2004, n. 6943; Cass. sez.
6-lav., 26/10/2010, n. 21919;
Cass. civ., sez. lav., 09-04-2009, n. 8710). Posto quanto sopra (e ribadito che rappresenta comunque rilievo assorbente quanto considerato ai punti 2.2.3. e 2.3.2 della presente motivazione), deve ritenersi che i fenomeni di oscillazione degli interessi che hanno determinato in taluni trimestri un superamento del tasso soglia nel corso del rapporto di conto corrente siano da ricondurre alla c.d. usura sopravvenuta, come tale irrilevante in relazione alla pretesa applicazione dell'art. 1815 co 2 c.c..
Per ciò che, invece, riguarda gli importi ipoteticamente inquadrabili nel fenomeno dell'usura soggettiva, si rammenta come, ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale, occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione
(sul punto, Cass. Pen., sez. II, sent.
7.5.2014 n. 18778).
Invero, alcuna specifica allegazione è stata formulata dagli attori in ordine alla situazione di difficoltà in cui sarebbe incorsa la società all'epoca del sorgere del rapporto, né è stato dimostrato l'ipotetico avvantaggiarsi illegittimo della banca in virtù della ipotetica situazione di difficoltà economica e finanziaria della cliente.
3.1.6 Accertata la nullità della clausola anatocistica contenuta nell'art. 7 del contratto di conto corrente stipulato tra la società attrice e la banca convenuta, accertata la nullità di quanto preteso a titolo di commissioni di massimo scoperto dalla banca, in relazione al suddetto contratto, occorre pertanto rimettere la causa in istruttoria al fine di determinare l'esatto saldo del rapporto dare/avere tra le parti alla data dell'ultimo estratto conto risultante dalla serie prodotta.
3.2 Sul contratto di mutuo fondiario stipulato in data 2.4.1999 e sul contratto derivato ad esso collegato.
3.2.1 Le parti hanno stipulato un primo contratto di mutuo fondiario in data 2.4.1999 (n.
6038461), con il quale la banca ha mutuato alla società la somma di Lire 2.100.000.000 (pari ad
Euro 1.084.559) da restituire in diciannove rate semestrali nell'arco di 10 anni. In data
27.6.2005, il rapporto è stato estinto, all'esito di una rinegoziazione.
pagina 13 di 16 3.2.2 La società, nell'atto di citazione, ha eccepito che “tre delle undici rate pagate presentano tassi superiori alla soglia usura, rientrante nel novero della fattispecie nota come usura soggettiva. Inoltre, sin dalle prime rate l'odierna convenuta poneva in essere una condotta rientrante nel c.d. anatocismo” (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione). In sede di conclusioni, parte attrice ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa all'usura pattizia.
In disparte la considerazione che la rinuncia alla contestazione sull'usura “pattizia”, alla luce delle originarie contestazioni della citazione non appare del tutto comprensibile – nella parte citata della citazione, si fa riferimento al fenomeno della usura sopravvenuta (“tre delle undici rate”) ed a quello della usura “soggettiva” – è comunque assorbente rilevare che la doglianza sull'usura deve essere disattesa poiché svolta in maniera assolutamente generica, senza che parte attrice, che pure ne avrebbe avuto la possibilità alla stregua delle disposizioni contenute nella legge 7 marzo 1996 n.108, nella parte in cui all'art.2 comma 3 consentono al pubblico di conoscere la misura dei tassi soglia, di indicare e segnalare – così integrando l'indispensabile presupposto assertivo della contestazione - quali fossero stati in concreto gli addebiti di interessi usurari posti in essere dalla banca convenuta nel corso del rapporto.
Di tale specifica indicazione non v'è traccia in atti ed alla genericità della doglianza non può certo porsi rimedio con una consulenza tecnica d'ufficio di natura esplorativa (cfr. sul punto quale precedente in termini Corte d'Appello di Cagliari sentenza n.424 del 2013).
Del fenomeno della irrilevanza dell'usura sopravvenuta si è detto al paragrafo 3.1.5 della presente motivazione, potendo essere qui richiamata la sentenza della Suprema Corte di
Cassazione ivi richiamata.
Posto quanto sopra, la doglianza sull'usura soggettiva (cfr. pag. 11 della citazione) non è accompagnata dalle necessarie allegazioni (cfr. paragrafo 3.1.6 della presente motivazione); così come l'eccezione sull'anatocismo del mutuo, che risulta evocato senza nessuna contestualizzazione rispetto al rapporto contrattuale in questione.
Ciò pare assorbente per superare le suddette eccezioni.
Quanto illustrato in citazione sul c.d. ammortamento alla francese risulta inconferente rispetto al rapporto in questione, ove il programma di restituzione era regolato secondo il sistema delle rate posticipate, attraverso il c.d. ammortamento all'italiana.
3.2.3 Quanto invece alle doglianze sul contratto derivato n. 659020 collegato al suddetto mutuo,
è assorbente rilevare che, come eccepito dalla banca, difetta la competenza del Tribunale in ordine a qualsivoglia controversia sullo stesso, convenzionalmente oggetto di clausola compromissoria. pagina 14 di 16 Difatti, l'art. 13 del contratto (prodotto sub doc. 2 allegato alla costituzione di parte convenuta), rubricato “Controversie – Clausola compromissoria”, e sottoscritto specificatamente e separatamente dal cliente ai sensi dell'art. 1341 c.c., così recita:
“Ogni contestazione o controversia tra le parti comunque derivante dal presente Contratto verrà deferita ad un Collegio di tre arbitri il quale la risolverà in via rituale, giudicando secondo diritto e procedendo ai sensi degli artt. 816 e segg. cod. proc. civ..
(…)
In ogni caso il Collegio arbitrale giudicherà, con sede in Roma, anche in merito all'entità e all'accollo delle spese di giudizio, nonché alla fissazione dell'ammontare dei danni conseguenti alla violazione del Contratto stesso”.
Si noti che, a seguito della produzione del contratto da parte della banca in sede di costituzione e della conseguente eccezione, la società non ha invero coltivato alcuna reale contestazione in ordine allo stesso.
Deve pertanto essere dichiarato il difetto di competenza del Tribunale in ordine a qualsiasi controversia riguardante il contratto derivato 659020 stipulato dalle parti in data 21.4.2000.
3.3. Sul contratto di mutuo fondiario stipulato in data 25.5.2005 e sul contratto derivato ad esso collegato.
La decisione non appare matura in relazione alle contestazioni formulate dalla attrice in relazione al secondo rapporto di mutuo (n. 6076844 del 25.5.2005), al quale è collegato un ulteriore contratto di interest rate swap (n. 1535823 del 28.2.2006); rispetto a tale complessivo rapporto negoziale si pone la necessità di procedere ad un accertamento peritale secondo i termini stabiliti in separata ordinanza, con particolare riguardo al contratto derivato.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande formulate nell'interesse di Parte_2 rigetta le domande relative al rapporto di mutuo fondiario n. 6038461 stipulato in data 2.4.1999; dichiara l'incompetenza del Tribunale in relazione al contratto derivato n. 659020 stipulato in data 21.4.2000, per essere la controversia oggetto di clausola compromissoria;
accoglie parzialmente la domanda relativa al rapporto di conto corrente stipulato in data
21.2.1994 e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità della clausola n. 7 del contratto di conto corrente (n. 1470) stipulato in data 21.2.1994, avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nonché della clausola avente ad oggetto la determinazione della commissione di pagina 15 di 16 massimo scoperto, come chiarito in motivazione;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Cagliari, 07/08/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
pagina 16 di 16