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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
(C.F. ) nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Dallas, Texas (Stati Uniti d'America) e residente negli Stati Uniti d'America, in proprio e con , nella loro qualità di esercenti la responsabilità Controparte_1 genitoriale sui minori (C.F. ) nato Persona_1 CodiceFiscale_2 il 09/08/2012 a Frisco, Texas (Stati Uniti d'America), residente negli Stati Uniti d'America,ì
e (C.F. ) nata il [...] a [...], Parte_2 CodiceFiscale_3
Texas (Stati Uniti d'America), residente negli Stati Uniti d'America, tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna (C.F. ) CodiceFiscale_4 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian del foro di Rovigo (C.F.
[...]
), ed elettivamente domiciliata in Bologna - Via Alfonso Rubbiani n. 10 C.F._5 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
Pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , nato il [...] Persona_2
a RU UL (Ba).
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 25/01/2024, i ricorrenti hanno allegato che Per_2
fosse loro avo. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente
[...] albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
e sposatisi in data 07/10/1900, a RU UL (Ba), Persona_2 Persona_3 emigravano successivamente negli Stati Uniti d'America, stabilendosi nella città di New
York. In costanza del loro matrimonio, nasceva in data 18/07/1909 a New York (Stati Uniti
d'America) Giuditta Civitano, la quale decideva successivamente di utilizzare il nome , Per_4 nella variante americanizzata Julia. TE contraeva matrimonio il 30/03/1930 nella città di New York, con (alias ) di cui assumeva il Per_3 Persona_5 Pt_1 cognome. Quest'ultimo – nato a [...] il [...]– acquisiva successivamente in data 08/05/1931 la cittadinanza statunitense per naturalizzazione – perdendo quella italiana. In costanza del loro matrimonio nasceva in data 05/12/1933 nella città di New York, il quale il 02/12/1956 nella città di New York, si sposava Parte_1 con Dalla loro unione nasceva in data 15/01/1958 nella città di New York, CP_3
il quale contraeva matrimonio il 02/01/1983 a Dallas, Texas (Stati Uniti Persona_1
d'America, con nata Brown. In costanza della loro unione, nasceva in Controparte_4 data 12/10/1983 a Dallas, Texas (Stati Uniti d'America) l'odierno ricorrente Parte_1
il quale contraeva matrimonio il 23/10/2010 a Playa del Carmen (Messico) con
[...]
che assumeva il di lui cognome. In costanza del loro matrimonio, Controparte_5 nascevano a Frisco, Texas (Stati Uniti d'America,) i minori (odierni ricorrenti) Persona_1 il 09/08/2012 e il 18/11/2013.
[...] Parte_2
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A..
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 16/09/2024, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della
Pag. 2 di 5 cittadinanza. Fissata l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato il [...] a [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di RU UL (BA) ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
25/02/2009, n.44661.
La sentenza facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del
1983 con cui la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Invero ancor prima era intervenuta la pronuncia n. 87 del 1975 con cui
Pag. 3 di 5 era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte aveva infatti ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto. Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche la parte ricorrente, per come avvenuto e descritto sopra.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti
Pag. 4 di 5 al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_2
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_3
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
(C.F. ) nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Dallas, Texas (Stati Uniti d'America) e residente negli Stati Uniti d'America, in proprio e con , nella loro qualità di esercenti la responsabilità Controparte_1 genitoriale sui minori (C.F. ) nato Persona_1 CodiceFiscale_2 il 09/08/2012 a Frisco, Texas (Stati Uniti d'America), residente negli Stati Uniti d'America,ì
e (C.F. ) nata il [...] a [...], Parte_2 CodiceFiscale_3
Texas (Stati Uniti d'America), residente negli Stati Uniti d'America, tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna (C.F. ) CodiceFiscale_4 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian del foro di Rovigo (C.F.
[...]
), ed elettivamente domiciliata in Bologna - Via Alfonso Rubbiani n. 10 C.F._5 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
Pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , nato il [...] Persona_2
a RU UL (Ba).
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 25/01/2024, i ricorrenti hanno allegato che Per_2
fosse loro avo. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente
[...] albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
e sposatisi in data 07/10/1900, a RU UL (Ba), Persona_2 Persona_3 emigravano successivamente negli Stati Uniti d'America, stabilendosi nella città di New
York. In costanza del loro matrimonio, nasceva in data 18/07/1909 a New York (Stati Uniti
d'America) Giuditta Civitano, la quale decideva successivamente di utilizzare il nome , Per_4 nella variante americanizzata Julia. TE contraeva matrimonio il 30/03/1930 nella città di New York, con (alias ) di cui assumeva il Per_3 Persona_5 Pt_1 cognome. Quest'ultimo – nato a [...] il [...]– acquisiva successivamente in data 08/05/1931 la cittadinanza statunitense per naturalizzazione – perdendo quella italiana. In costanza del loro matrimonio nasceva in data 05/12/1933 nella città di New York, il quale il 02/12/1956 nella città di New York, si sposava Parte_1 con Dalla loro unione nasceva in data 15/01/1958 nella città di New York, CP_3
il quale contraeva matrimonio il 02/01/1983 a Dallas, Texas (Stati Uniti Persona_1
d'America, con nata Brown. In costanza della loro unione, nasceva in Controparte_4 data 12/10/1983 a Dallas, Texas (Stati Uniti d'America) l'odierno ricorrente Parte_1
il quale contraeva matrimonio il 23/10/2010 a Playa del Carmen (Messico) con
[...]
che assumeva il di lui cognome. In costanza del loro matrimonio, Controparte_5 nascevano a Frisco, Texas (Stati Uniti d'America,) i minori (odierni ricorrenti) Persona_1 il 09/08/2012 e il 18/11/2013.
[...] Parte_2
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A..
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 16/09/2024, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della
Pag. 2 di 5 cittadinanza. Fissata l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato il [...] a [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di RU UL (BA) ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
25/02/2009, n.44661.
La sentenza facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del
1983 con cui la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Invero ancor prima era intervenuta la pronuncia n. 87 del 1975 con cui
Pag. 3 di 5 era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte aveva infatti ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto. Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche la parte ricorrente, per come avvenuto e descritto sopra.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti
Pag. 4 di 5 al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_2
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_3
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.