Improcedibile
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 4073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4073 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04073/2025REG.PROV.COLL.
N. 02618/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2618 del 2022, proposto da
EL OR, SE TT, IS AE, rappresentati e difesi dagli avvocati Mattia Crucioli, Raniero Raggi, Giovanni Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno, Caterina Chiesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Liguria, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova, Provincia di Imperia, La Spezia e Savona, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Società Immobiliare San Siro S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Gerbi, Francesco Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 51/2022, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso per l’annullamento:
- dell'autorizzazione paesaggistica A.P.0310, rilasciata dal Comune di Genova, U.O.C. Tutela del Paesaggio, a Immobiliare San Siro S.r.l. in data 22.10.2019, conosciuta dai ricorrenti a seguito di accesso agli atti del procedimento, esperito in data 8.6.2020 e 18.6.2020;
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, ivi compresi:
i) la relazione tecnica illustrativa 19.8.2019, redatta dall'U.O.C. Tutela Paesaggio;
ii) il parere rilasciato dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data 19.8.2019;
iii) la proposta di autorizzazione paesaggistica 19.8.2019 prot. 292601, redatta dall'U.O.C. Tutela Paesaggio e trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona, oggi Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia;
iv) la nota 22.8.2019 prot. 18970 della Soprintendenza;
v) la relazione tecnica illustrativa 1.10.2019, redatta dall'U.O.C. Tutela Paesaggio;
vi) il parere rilasciato dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data 2.10.2019;
vii) la proposta di autorizzazione paesaggistica 7.10.2019 prot. 344003, redatta dall'U.O.C. Tutela Paesaggio e trasmessa alla Soprintendenza;
viii) il parere 18.10.2019 prot. 23494 della Soprintendenza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Genova e di Società Immobiliare San Siro S.r.l. e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Olivieri, Caterina Chiesa e Francesco Massa in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I sigg. EL OR, SE TT e IS AÈ, nella qualità di proprietari o usufruttuari di unità abitative ubicate in Genova, viale Franchini, hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, impugnando l’autorizzazione paesaggistica n. A.P. 0310 rilasciata dal Comune di Genova il 22 ottobre 2019 alla società Immobiliare San Siro S.r.l. per la realizzazione di una piscina pubblica con sottostante struttura commerciale in un’area limitrofa ai loro immobili. Unitamente all’autorizzazione principale, sono stati impugnati anche tutti gli atti connessi e presupposti, tra cui i pareri della Commissione locale per il paesaggio, le relazioni tecniche del Comune e i pareri espressi dalla Soprintendenza competente tra agosto e ottobre 2019. I ricorrenti hanno dedotto il grave pregiudizio ai valori paesaggistici dell’area che il progetto impugnato comporterebbe, oltre alla diminuzione della visuale e della luminosità dalle loro abitazioni, ad un incremento del traffico veicolare nel quartiere, con effetti negativi sulla qualità della vita e sul valore economico delle proprietà. A sostegno del ricorso, sono stati formulati sei motivi, nei quali lamentano, tra l’altro: la violazione di disposizioni del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004), della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e della normativa regionale ligure in materia di tutela del paesaggio; vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e sviamento; nonché l’asserita illegittimità della partecipazione, nella fase preliminare, di un componente della Commissione paesaggistica, poi incaricato dalla società richiedente per la redazione di una relazione agronomica. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Genova, il Ministero della cultura (già Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo) e la società controinteressata Immobiliare San Siro S.r.l., eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, nonché la sua infondatezza nel merito. In particolare, si è contestato che i ricorrenti, al momento della notifica del ricorso, risiedessero fuori regione o all’estero e che i loro immobili non fronteggiassero direttamente l’area di intervento, trovandosi in posizione laterale e a quota più bassa.
Il TAR Liguria sez. II con sentenza, del 19 gennaio 2022, n. 51 ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire evidenziandone comunque l’infondatezza nel merito, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 1.000,00, oltre accessori.
I giudici di prime cure, pur riconoscendo che l’art. 146, comma 12, del d.lgs. 42/2004 legittima qualunque soggetto pubblico o privato ad impugnare autonomamente l’autorizzazione paesaggistica, hanno ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di pregiudizi concreti ai beni dei ricorrenti, non essendo la mera vicinitas da sola sufficiente a fondare l’interesse a ricorrere, in conformità ai principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 22 del 2021. A supporto della pronuncia la sentenza motiva sul fatto che i loro immobili, situati in posizione arretrata e a quota inferiore rispetto all’area del progetto, non subirebbero effettive limitazioni alla visuale o alla luminosità, né è stata dimostrata una reale incidenza negativa del traffico veicolare previsto. Sulla base di tali elementi, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire. Nel merito, il Tribunale ha comunque esaminato i motivi dedotti, ritenendoli infondati. Quanto alla violazione dell’art. 35 del Piano territoriale di coordinamento paesistico, il TAR ha chiarito che la disposizione non vieta in assoluto nuove costruzioni, ma solo quelle che alterano l’identità dell’ambiente urbano consolidato. Nella fattispecie, l’area interessata era già urbanizzata, confinante con edifici degli anni ’70 e priva di elementi da salvaguardare. In merito alla presunta esistenza di una galleria antiaerea demaniale interferente con il progetto, è stato rilevato che, pur essendo stata accertata l’esistenza della struttura, non è stata fornita prova dell’interferenza con l’intervento. Quanto ai pareri della Commissione locale e della Soprintendenza, il TAR ha affermato che, trattandosi di giudizi tecnico-discrezionali, sono sindacabili solo per manifesta illogicità o contraddittorietà, elementi non riscontrati nel caso in esame. Anzi, l’autorizzazione rilasciata ha adeguatamente motivato la compatibilità dell’opera e previsto misure di mitigazione paesaggistica (vetrate, vegetazione, tecniche cromatiche). Il TAR ha rigettato anche la censura relativa alla presunta incompatibilità di un componente della Commissione, rilevando che questi si era astenuto e non aveva partecipato alla deliberazione finale. Infine, è stata ritenuta infondata la doglianza per carenza di motivazione nei pareri, in quanto superata dalla motivazione complessiva dell’autorizzazione paesaggistica.
Avverso la sentenza del TAR Liguria sez. II, del19 gennaio 2022, n. 51, i ricorrenti hanno interposto appello articolato in sei motivi.
Si è costituita nel grado la Società Immobiliare San Siro s.r.l., depositando memoria con cui chiede che il ricorso in appello sia dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di giudizio.
Riferisce, infatti, che l’intervento di cui alla autorizzazione paesaggistica impugnata non è mai iniziato in quanto non è stato rilasciato, né richiesto alcun titolo edilizio, né la Società appellata ha chiesto (o comunicato di volersi avvalere della) la proroga dell’efficacia dell’autorizzazione (e neppure intende chiedere una nuova approvazione paesaggistica di quel progetto avendo, nel frattempo, deciso di sottoporre all’approvazione del Comune un progetto totalmente diverso). L’autorizzazione impugnata è quindi decaduta, ex art. 146, comma IV, D.Lgs. 42/2004, essendo decorsi ben oltre cinque anni dalla sua approvazione.
Si è costituto nel grado anche il Comune di Genova depositando memoria con la quale riferisce che, medio tempore, all’autorizzazione paesaggistica sub iudice non ha fatto seguito la predisposizione di un progetto edilizio né la richiesta di attivazione di procedure per il rilascio dei titoli abilitativi necessari. Comunica, poi, che con successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 4 luglio 2023, avente ad oggetto “Adozione di aggiornamento al PUC con la previsione di nuovi servizi pubblici nell’area compresa tra via D. Somma, via C. Campostano e via G. Franchini a Nervi – Municipio IX Levante” nonché con la Determinazione Dirigenziale 118 22/09/2023 n. 127 rubricata: “Attestazione della mancata presentazione di osservazioni alla D.C.C. n. 37/2023 « Adozione di aggiornamento al PUC con la previsione di nuovi servizi pubblici nell’area compresa tra via D. Somma, via C. Campostano e via G. Franchini a Nervi – Municipio IX Levante », è stato variato l’assetto urbanistico dell’area a favore di servizi pubblici (parcheggi e verde di previsione), non rendendo così di fatto possibile la realizzazione del progetto in argomento.
A seguito dell’aggiornamento riferito, inoltre, con la successiva Determinazione Dirigenziale 188 20/10/2023 n. 103, è stata revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico la procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione del progetto.
Con memoria depositata il 16 aprile 2025, i ricorrenti, prendendo atto delle memorie di controparte e di parte resistente, chiedono di volersi dichiarare l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. c C.P.A, con compensazione delle spese di lite.
DIRITTO
L’appello va senz’altro dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come espressamente riferito e richiesto da tutte le parti in causa. Tuttavia, ai fini della condanna alle spese di lite, va verificata la soccombenza virtuale, siccome la Società Immobiliare San Siro s.r.l ha chiesto la condanna dei ricorrenti alle spese legali a mente del consolidato orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent., 21/01/2025, n. 425 “ La rinuncia al ricorso da parte dell'appellante, accettata dalla controparte solo ai fini dell'estinzione del giudizio, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tuttavia, la condanna alle spese di lite può essere addebitata all'appellante sulla base del principio di soccombenza virtuale ”).
In primo luogo, osserva il Collegio che il ricorso in primo grado non possa ritenersi inammissibile per difetto di interesse dei ricorrenti. Correttamente l’appellante ha contestato tale ricostruzione, richiamando anche la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021 secondo cui nei giudizi in materia ambientale e paesaggistica la vicinitas dovrebbe essere elemento sufficiente a radicare l’interesse, specie in presenza di elementi indiziari di un pregiudizio, quali la compromissione della visuale panoramica, la riduzione della luminosità, l’incremento del traffico e il deprezzamento degli immobili.
Osserva il Collegio che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021, ha chiarito che il criterio della vicinitas non è di per sé sufficiente a dimostrare l'interesse a ricorrere con riguardo ai titoli edilizi, mentre con riguardo ai titoli paesaggistici – al di là di un obiter dictum favorevole alla tesi dei ricorrenti – non si è pronunciata.
Milita a favore della tesi della sufficienza del criterio della vicinitas la sentenza del Cons. Stato, Sez. IV, 07/06/2022, n. 4639 che ha affermato che “ Ai fini della sussistenza delle condizioni dell'azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, il criterio della "vicinitas" - ovvero il fatto che un soggetto viva abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell'intervento o comunque abbia uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalità negative dell'intervento autorizzato - rappresenta un elemento di per sé qualificante della legittimazione e dell'interesse a ricorrere. Ciò in quanto l'interesse appartiene a tanti soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale, che emerge come autentica situazione giuridica tutelabile in giudizio, laddove l'attività conformativa della Pubblica Amministrazione incida su un determinato spazio territoriale, modificandone l'assetto nelle sue caratteristiche non solo urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità, e venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute, diritto, questo, costituzionalmente protetto ”.
Non solo, ma i ricorrenti hanno dimostrato, attraverso la perizia depositata ed il relativo repertorio fotografico (rendering), anche la compromissione che sarebbe derivata ai loro immobili dalla costruzione del centro commerciale e del parcheggio in termini di aumentato carico urbanistico, di deprezzamento, di perdita di luce e di panorama e per compromissione dell’ambiente e del paesaggio.
Posta l’ammissibilità del ricorso, occorre verificare se lo stesso, in tesi, sarebbe stato fondato esaminando anche solo uno dei motivi dedotti dal cui accoglimento, per economia dei mezzi, sarebbe derivato l’annullamento dell’atto.
Con il primo motivo si dolgono gli appellanti della motivazione della gravata sentenza là dove è affermato che non sussisterebbe “ la violazione dell’art. 35 delle norme di attuazione del P.T.C.P. denunciata con il primo motivo di gravame, atteso che il regime normativo di mantenimento previsto da tale disposizione per l’ambito “strutture urbane qualificate” non preclude in assoluto l’assentibilità di nuove costruzioni, ma solo degli interventi che compromettano l’identità e l’identificazione delle testimonianze dell’assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale: nel caso di specie, non sussistono all’evidenza i presupposti indicati dal citato art. 35, poiché la nuova edificazione interesserà un’area contigua a condomini degli anni ’70 e già occupata da serre, quindi priva di “testimonianze urbane” che possano risultare meritevoli della salvaguardia prevista dal P.T.C.P”.
Tali affermazioni – secondo gli appellanti - sarebbero in contrasto con l’art. 35 delle NdA del PTCP a mente del quale “ 1) Le strutture urbane qualificate sono assoggettate al regime normativo di MANTENIMENTO in quanto trattasi di ambiti urbani di ampie dimensioni che si distinguono dal contesto per caratteri di particolare pregio paesistico ambientale, tali da identificarli come componenti significative della morfologia urbana. 2) L'obiettivo della norma è quello di evitare che vadano perdute quelle testimonianze dell'assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale. 3) Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano ”.
Precisano gli appellanti che, ai sensi della norma testè riportata, non sono precluse tutte le nuove costruzioni, ma solo quelle che realizzano un’invasiva trasformazione dell’area, andando effettivamente a compromettere “ l’identità e l’identificazione delle testimonianze dell’assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale ” nonché “ la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano” (come stabilito dai commi 2 e 3 dell’art. 35, sopra riportati).
La censura è fondata. Basti qui osservare che l’invasivo progetto (supermercato con piscina e grande parcheggio adiacente) sarebbe stato contiguo alla seicentesca Chiesa di San Siro e a ville signorili d’epoca (Villa Campostano, Villa Croce, Villa Croce - Sonnenberg - Lo Faro - Pietrafraccia.), oltrechè avrebbe compromesso il verde pubblico che risulta essere stato successivamente poi salvaguardato dalla stessa amministrazione che con successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 4 luglio 2023, avente ad oggetto “Adozione di aggiornamento al PUC con la previsione di nuovi servizi pubblici nell’area compresa tra via D. Somma, via C. Campostano e via G. Franchini a Nervi – Municipio IX Levante” ha variato l’assetto urbanistico dell’area a favore di servizi pubblici (parcheggi e verde di previsione), non rendendo così di fatto possibile la realizzazione del progetto in argomento.
Conseguentemente, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO