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Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1405/2023 Sub 1
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
PRIMA Sezione Civile
Nel procedimento fra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
La Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, letti ed esaminati gli atti di causa,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza 15/01/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che nelle more del giudizio contenzioso pendente fra le parti, con istanza 28/11/2024 la parte ha presentato “ricorso ex art. 473bis.39 c.p.c.” al fine di Parte_1
ammonire il padre inadempiente, individuando una somma ex art. 614 bis c.c. per ogni violazione successiva, con autorizzazione alla sola madre di sottoporre la figlia a Per_1
valutazione neuropsicologica, anche privata, ponendo in relativi costi a carico paritario delle parti;
con autorizzazione alla sola madre a prendere le decisioni scolastiche relative ai figli e con assunzione di ogni altro provvedimento nell'interesse del minore;
con Per_1 Per_2
condanna del al pagamento delle spese di lite del procedimento in Controparte_1
ragione del principio di causalità e/o soccombenza;
rilevato che, attivato il contraddittorio con tempestiva e regolare notifica, nessuno si è costituto per il resistente , né alcuno è comparso all'udienza fissata Controparte_1
15/01/2025;
rilevato che nel procedimento principale vi è stata rinuncia al mandato difensivo con deposito pervenuto in data 20/12/2024, senza costituzione di nuovo difensore;
pagina 1 di 3 lette ed analizzate le deduzioni della parte e le dichiarazioni rese all'udienza;
ritenuto di dover procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c., comma 1, alla modifica dei provvedimenti in vigore, disponendo l'affido esclusivo dei minori alla madre, in ragione della mai contestata capacità genitoriale della madre, nonché delle difficoltà e omissioni del padre intervenute in corso di causa, anche al fine di evitare stalli decisionali che si risolverebbero in sicuro pregiudizio per la prole minorenne;
che, epraltro, il resistente pare aver assunto un atteggiamento di disinteresse, con mancata adesione e partecipazione altresì agli interventi del Servizio Sociale disposti in favore dei minori (cfr. relazione pervenuta il
23/01/2025), così non garantendo la presa in carico presso il SerD disposta sin dal provvedimento 18/12/2023;
ritenuto, poi, in particolare, che la domanda della inerente l'autorizzazione a Pt_1
sottoporre la minore a visita psicologica/neuropsichiatrica specialistica senza il consenso paterno, essendo stata rilevata dalla scuola della minore una difficoltà che merita la dovuta attenzione e gli approfondimenti specialistici;
che ogni questione inerente il costo di detta attività non può essere in questa sede regolato, dovendo trovare applicazione le ordinarie regole vigenti per le parti in ordine alle spese straordinarie, rilevando ad ogni modo come appaia causalmente connessa alla condotta ingiustificatamente omissiva paterna la perduta possibilità di effettuare la visita in regime pubblicistico;
ritenuto che le richieste pronunce in rodine ad ammonimento e provvedimenti ex art. 614 bis c.p.c. possano ritenersi assorbiti e superati dal disposto affidamento esclusivo, idoneo a superare le problematiche comunicative del che hanno comportato le difficoltà a CP_1
più riprese rilevate e contestate;
valutata la natura del procedimento in ordine al riparto delle spese di lite;
P.Q.M.
1) DISPONE ex art. 337 quater c.c. l'affido di e in via esclusiva alla Per_1 Per_2 madre, presso la quale rimarranno collocati;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni ordinarie;
il padre sarà titolare assieme alla madre della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte di maggiore interesse per la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole stessa;
pagina 2 di 3 2) AUTORIZZA la madre a sottoporre la figlia alle visite specialistiche richieste, Per_1
anche senza il consenso paterno;
3) RIGETTA le ulteriori richieste;
4) SPESE DI LITE al definitivo.
Si comunichi alle parti costituite.
Varese, 25/01/2025.
La Giudice Rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
PRIMA Sezione Civile
Nel procedimento fra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
La Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, letti ed esaminati gli atti di causa,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza 15/01/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che nelle more del giudizio contenzioso pendente fra le parti, con istanza 28/11/2024 la parte ha presentato “ricorso ex art. 473bis.39 c.p.c.” al fine di Parte_1
ammonire il padre inadempiente, individuando una somma ex art. 614 bis c.c. per ogni violazione successiva, con autorizzazione alla sola madre di sottoporre la figlia a Per_1
valutazione neuropsicologica, anche privata, ponendo in relativi costi a carico paritario delle parti;
con autorizzazione alla sola madre a prendere le decisioni scolastiche relative ai figli e con assunzione di ogni altro provvedimento nell'interesse del minore;
con Per_1 Per_2
condanna del al pagamento delle spese di lite del procedimento in Controparte_1
ragione del principio di causalità e/o soccombenza;
rilevato che, attivato il contraddittorio con tempestiva e regolare notifica, nessuno si è costituto per il resistente , né alcuno è comparso all'udienza fissata Controparte_1
15/01/2025;
rilevato che nel procedimento principale vi è stata rinuncia al mandato difensivo con deposito pervenuto in data 20/12/2024, senza costituzione di nuovo difensore;
pagina 1 di 3 lette ed analizzate le deduzioni della parte e le dichiarazioni rese all'udienza;
ritenuto di dover procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c., comma 1, alla modifica dei provvedimenti in vigore, disponendo l'affido esclusivo dei minori alla madre, in ragione della mai contestata capacità genitoriale della madre, nonché delle difficoltà e omissioni del padre intervenute in corso di causa, anche al fine di evitare stalli decisionali che si risolverebbero in sicuro pregiudizio per la prole minorenne;
che, epraltro, il resistente pare aver assunto un atteggiamento di disinteresse, con mancata adesione e partecipazione altresì agli interventi del Servizio Sociale disposti in favore dei minori (cfr. relazione pervenuta il
23/01/2025), così non garantendo la presa in carico presso il SerD disposta sin dal provvedimento 18/12/2023;
ritenuto, poi, in particolare, che la domanda della inerente l'autorizzazione a Pt_1
sottoporre la minore a visita psicologica/neuropsichiatrica specialistica senza il consenso paterno, essendo stata rilevata dalla scuola della minore una difficoltà che merita la dovuta attenzione e gli approfondimenti specialistici;
che ogni questione inerente il costo di detta attività non può essere in questa sede regolato, dovendo trovare applicazione le ordinarie regole vigenti per le parti in ordine alle spese straordinarie, rilevando ad ogni modo come appaia causalmente connessa alla condotta ingiustificatamente omissiva paterna la perduta possibilità di effettuare la visita in regime pubblicistico;
ritenuto che le richieste pronunce in rodine ad ammonimento e provvedimenti ex art. 614 bis c.p.c. possano ritenersi assorbiti e superati dal disposto affidamento esclusivo, idoneo a superare le problematiche comunicative del che hanno comportato le difficoltà a CP_1
più riprese rilevate e contestate;
valutata la natura del procedimento in ordine al riparto delle spese di lite;
P.Q.M.
1) DISPONE ex art. 337 quater c.c. l'affido di e in via esclusiva alla Per_1 Per_2 madre, presso la quale rimarranno collocati;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni ordinarie;
il padre sarà titolare assieme alla madre della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte di maggiore interesse per la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole stessa;
pagina 2 di 3 2) AUTORIZZA la madre a sottoporre la figlia alle visite specialistiche richieste, Per_1
anche senza il consenso paterno;
3) RIGETTA le ulteriori richieste;
4) SPESE DI LITE al definitivo.
Si comunichi alle parti costituite.
Varese, 25/01/2025.
La Giudice Rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 3 di 3