Cass. civ., sez. II, sentenza 08/05/1980, n. 3039
CASS
Sentenza 8 maggio 1980

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Il termine fissato dal giudice dell'impugnazione (nella specie, Corte di Cassazione) per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari ha natura perentoria e non puo essere in alcun modo prorogato e rinnovato neanche sull'accordo delle parti; il suo inutile decorso comporta l'inammissibilita del gravame, la quale e rilevabile anche d'ufficio. ( V 1610/75, mass n 375205; ( Conf 1461/74, mass n 369556).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/05/1980, n. 3039
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3039
    Data del deposito : 8 maggio 1980

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