Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4821 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 27546/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27546 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione in data
20.1.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, nato a [...] in data [...], Parte_1
C.F. , residente in [...]
della Casa Comunale n. 98, ed elett.te dom.to in Napoli alla Via
Caracciolo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Rossella Promontorio,
C.F.: , che lo rappresenta e difende, giusta C.F._2
procura in atti;
- APPELLANTE –
E con sede legale e TR
direzione in Bologna alla via Stalingrado n°45, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Nazzaro (C.F. ), C.F._3
con studio in Napoli alla via Santa Lucia n. 107, giusta procura in atti;
- APPELLATA –
NONCHE'
, C.F.: , domiciliato in CP C.F._4
Napoli alla via Giambattista Marino n. 9;
- APPELLATO CONTUMACE –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 19825/2020 del 18.3.2020 resa dal Giudice di Pace di Napoli e depositata in data 18.05.2020.
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 17.1.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la TR
e , al fine di ottenere il risarcimento dei
[...] CP
danni patiti dal veicolo RT For Two tg. EC 365 HR di sua proprietà, a seguito del sinistro verificatosi in data 12.01.2015, alle ore 20,00, al Viale Traiano in Napoli.
L'attore deduceva, in particolare: - che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il conducente della Renault Clio tg. CP 869
XA, di proprietà di , assicurata per la on la CP CP_3
., tamponava la RT For Two tg. TR
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EC 365 HR che, per effetto dell'urto, veniva spinta contro alcuni cassonetti presenti sul margine destro della strada, riportando danni diretti alla parte posteriore e indiretti alla parte anteriore destra.
Tanto premesso, chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti dal proprio autoveicolo con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il Controparte_4
rigetto della domanda stante la sua infondatezza, vinte le spese.
restava invece contumace. CP
Escusso il teste, disposta CT, il Giudice di Pace con la sentenza n. 19825/2020, pubblicata in data 18.05.2020, accoglieva parzialmente la domanda attorea ritenendo la sussistenza di una corresponsabilità tra le parti nella produzione dell'evento nella misura del 70% in capo al convenuto e del restante 30% a carico dell'attore.
Pertanto, condannava la al risarcimento del danno in CP_1
favore del nella misura di euro 1.148,44, oltre interessi Pt_1
successivi alla decisione, nonché alle spese di lite ponendo a suo carico anche le spese di CT.
Contro la sentenza di primo grado, ha proposto appello il chiedendo, in parziale riforma della stessa, Pt_1
l'accoglimento totale della domanda, per non aver il Giudice di
Pace correttamente valutato il materiale istruttorio raccolto.
Invero, l'appellante ha dedotto che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere la corresponsabilità dei conducenti nella produzione del sinistro per cui è causa.
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Ha dedotto, altresì, l'omessa liquidazione degli interessi legali dal fatto al soddisfo e dell'IVA, nonché la violazione delle tariffe forensi, avendo liquidato compensi al di sotto dei minimi tariffari oltre a non aver riconosciuto spese puntualmente indicate nella notula.
Si è costituita anche in questo giudizio la TR
eccependo l'infondatezza dell'appello, anche alla luce della
[...]
scopertura assicurativa del veicolo attoreo, chiedendone il rigetto.
, regolarmente citato, non si è costituito, restando CP
contumace.
Ricostruiti dalle parti gli atti inerenti al procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 20.1.2025.
Nel merito l'appello è fondato per quanto di ragione.
Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, è superata, ex art. 149 C.d.S., comma 1, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale" (Cass. civ. Ord. 06-10-2020, n. 21513; conf. Cass. n. 8051/16).
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Ora, l'unico teste escusso, , ha reso deposizioni Testimone_1
idonee a supportare adeguatamente la pretesa attorea, in quanto ha precisamente descritto la dinamica dell'incidente.
Dalle dichiarazioni rese non è emersa alcuna responsabilità del conducente del veicolo tamponato.
Non risulta assolutamente dimostrato che il conducente della
RT abbia sterzato incautamente a destra come sostenuto dal
Giudice di Pace.
Piuttosto appare logico che la RT sia finita sui cassonetti per la forza dell'urto subito.
Va anche aggiunto che al limite doveva essere il convenuto a fornire la prova liberatoria dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione siano stati determinati da cause in tutto o in parte allo stesso non imputabili.
Ad abundatiam, l'argomentazione spesa dal Giudice di Pace in sentenza per motivare la presunzione di corresponsabilità in capo all'appellante può dirsi superata, alla luce di quanto dichiarato dal teste, in quanto il nulla avrebbe potuto fare per evitare Pt_1
la collisione con i cassonetti presenti sul margine destro della strada.
Invero, l'urto da tergo avveniva “alla parte posteriore centrale e sinistra”, ragion per cui si ritiene verosimile la circostanza che la
RT sia stata sospinta in avanti e a destra, andando a collidere con i cassonetti lì presenti.
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Quindi la sentenza va certamente riformata nella parte in cui ha riconosciuto una responsabilità concorrente del nella Pt_1
verificazione del sinistro per cui è causa.
In relazione al quantum, questo giudice condivide le conclusioni cui è giunto il CT . Pertanto, va riconosciuto Per_1
all'appellante l'intero importo di euro 1.640,63 cui va aggiunta l'IVA.
Sul punto si osserva che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che: - il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (Cass. n. 9740 del 2002); - il risarcimento del danno si estende, pertanto, agli oneri accessori e consequenziali per cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta (Cass. n. 10023 del 1997; conf., Cass. n. 1688 del 2010).
L'appellante ha poi impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice non avrebbe correttamente calcolato gli interessi legali dal fatto al soddisfo.
Il motivo è fondato.
Sul punto si osserva che alla somma riconosciuta all'attore, pari a complessivi € 1.640,63 vanno aggiunti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli
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indici Istat alla data del sinistro (12.01.2015) e quindi anno per anno e a partire dal 12.01.2015 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di euro 1.640,63, dal momento della presente decisione al saldo.
Il tutto detraendo quanto eventualmente già percepito in esecuzione della sentenza di I grado.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III,
04/06/2007, n. 12963).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
In relazione al primo grado, si osserva che il Giudice di prime cure ha liquidato le suddette spese in osservanza del criterio della soccombenza, in applicazione dello scaglione fino ad € 5.200,00 ed in considerazione dell'attività processuale svolta e del numero di udienze utili.
Nella specie, il Giudice, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non ha liquidato i compensi al di sotto dei minimi che sarebbero pari ad € 633,00.
Pertanto, si ritiene di confermare l'importo liquidato dal Giudice di
Pace per il giudizio di primo grado pari ad € 850,00.
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Parimenti, si ritiene di confermare anche l'importo di euro 80,00 riconosciuto dal Giudice di Pace per spese vive, non potendosi riconoscere importi non corrisposti effettivamente (contributo unificato).
In relazione al presente giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche,
(giudizi innanzi al Tribunale, valore della controversia sino a
5.200,00 per le tre fasi: di studio, di trattazione e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria) con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di nel sinistro per cui è causa;
CP
- condanna la e TR [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di CP
, della somma di € 1.640,63, oltre IVA ed Parte_1
oltre gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici Istat alla
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data del sinistro (12.01.2015) e quindi anno per anno e a partire dal 12.01.2015 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di € 1.640,63, dal momento della presente decisione al saldo, detratti gli importi eventualmente già corrisposti per effetto dell'esecuzione della sentenza di primo grado;
- condanna la e TR [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite CP
in favore di che liquida per il primo Parte_1
grado di giudizio in € 80,00 per esborsi ed euro 850,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali IVA e
CPA come per legge e per il secondo grado di giudizio in euro in € 67,85 per esborsi ed € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante antistatario ex art. 93.
- Conferma per il resto la sentenza di I grado.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 15.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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