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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2730 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. LIPARDI PASQUALE
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
All'udienza odierna, le parti chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del CP_ contendere;
parte ricorrente insisteva per la condanna alle spese di che insisteva invece per la compensazione integrale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.12.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna Parte_1 CP_ di al pagamento dei ratei del trattamento di invalidità ordinaria scaduti e non liquidati, con decorrenza da maggio 2023, oltre interessi di legge.
A sostegno delle proprie ragioni, ha rappresentato di avere proposto domanda per la prestazione citata in data 15.05.2023, inizialmente rigettata e successivamente accolta in autotutela in data
08.02.2024, a seguito di ricorso amministrativo.
Ha evidenziato che nonostante il provvedimento di accoglimento riconoscesse la decorrenza dell'invalidità dal 15.05.2023, non era stato versato alcunché.
Ha lamentato l'illegittimità della condotta dell'istituto. CP_ Si è costituto chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, a fronte del riconoscimento del trattamento richiesto e dei relativi arretrati, con decorrenza da gennaio 2025.
***
All'udienza odierna, la difesa della ricorrente ha confermato quanto esposto e documentato da CP_ con la propria memoria e, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, in conformità a quanto richiesto dalle parti congiuntamente, in assenza di alcun residuo effettivo interesse ad una pronuncia del merito.
In punto spese, parte ricorrente ha insistito per la condanna dell'istituto, e la domanda deve essere CP_ accolta, essendo pacifico oltreché confermato dalla stessa produzione di che, nonostante l'accoglimento della domanda amministrativa della ricorrente sia avvenuto in data 08.02.2024, i versamenti di quanto dovuto siano avvenuti solo a partire dal gennaio 2025. Avendo dovuto la ricorrente agire in sede giudiziale per ottenere quanto spettante, non può essere accolta l'istanza di CP_ di compensare le spese. La condotta dell'ente previdenziale, peraltro, che ha agito prima dell'udienza ex art. 420 c.p.c., evitando un inutile aggravio del giudizio, deve essere valorizzata mediante applicazione delle massime riduzioni di cui al DM 55/2014; con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 02/04/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. LIPARDI PASQUALE
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
All'udienza odierna, le parti chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del CP_ contendere;
parte ricorrente insisteva per la condanna alle spese di che insisteva invece per la compensazione integrale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.12.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna Parte_1 CP_ di al pagamento dei ratei del trattamento di invalidità ordinaria scaduti e non liquidati, con decorrenza da maggio 2023, oltre interessi di legge.
A sostegno delle proprie ragioni, ha rappresentato di avere proposto domanda per la prestazione citata in data 15.05.2023, inizialmente rigettata e successivamente accolta in autotutela in data
08.02.2024, a seguito di ricorso amministrativo.
Ha evidenziato che nonostante il provvedimento di accoglimento riconoscesse la decorrenza dell'invalidità dal 15.05.2023, non era stato versato alcunché.
Ha lamentato l'illegittimità della condotta dell'istituto. CP_ Si è costituto chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, a fronte del riconoscimento del trattamento richiesto e dei relativi arretrati, con decorrenza da gennaio 2025.
***
All'udienza odierna, la difesa della ricorrente ha confermato quanto esposto e documentato da CP_ con la propria memoria e, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, in conformità a quanto richiesto dalle parti congiuntamente, in assenza di alcun residuo effettivo interesse ad una pronuncia del merito.
In punto spese, parte ricorrente ha insistito per la condanna dell'istituto, e la domanda deve essere CP_ accolta, essendo pacifico oltreché confermato dalla stessa produzione di che, nonostante l'accoglimento della domanda amministrativa della ricorrente sia avvenuto in data 08.02.2024, i versamenti di quanto dovuto siano avvenuti solo a partire dal gennaio 2025. Avendo dovuto la ricorrente agire in sede giudiziale per ottenere quanto spettante, non può essere accolta l'istanza di CP_ di compensare le spese. La condotta dell'ente previdenziale, peraltro, che ha agito prima dell'udienza ex art. 420 c.p.c., evitando un inutile aggravio del giudizio, deve essere valorizzata mediante applicazione delle massime riduzioni di cui al DM 55/2014; con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 02/04/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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