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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 5804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5804 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11399/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Costantino Maria;
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Bonanno Giulio;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: si vedano ricorso e note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/11/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il
1 termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data
5.03.2024 con modalità cartolare;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza del 13.03.2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
2. I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- in data 8/11/2024 è stato documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e con note depositate in sostituzione dell'udienza del 19/11/2024 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- i coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo che di seguito integralmente si riportano:
“2) Disporre che ognuno dei coniugi sia libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno, con l'obbligo di comunicare il cambio della stessa all'altro coniuge;
3) Disporre in capo al Sig. , la corresponsione della Controparte_1 somma di € 150,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento del GL , oggi minorenne. A questi, ill.mo Persona_1
Tribunale adito voglia disporre in capo ad entrambi i genitori il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% l'uno a beneficio del figlio minore suddetto. Di contro per quanto riguarda il figlio
, nulla si richiede in quanto maggiorenne ed Persona_2 economicamente autosufficiente. In ogni caso, entrambi i ragazzi continueranno a vivere presso il domicilio materno.
4) Disporre, che la suddetta corresponsione avvenga tramite la
2 distrazione diretta delle somme dovute al sig. dal proprio datore CP_1 di lavoro alle coordinate bancarie della sig.ra e/o laddove Pt_1
l'odierno resistente non dovesse più lavorare, mediante bonifico e/o altro strumento tracciabile, verranno corrisposte dal sig. direttamente CP_1 all'odierna ricorrente;
5) Considerato che con la separazione si creeranno due distinti nuclei familiari, stabilire che ciascuno dei coniugi provveda, per proprio conto e
a proprie spese, a regolarizzare la propria posizione anagrafica, a denunciare separatamente i propri redditi e a pagare le proprie imposte”
3. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
1. visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 29/08/2000, da
, nata a [...] il [...] e da , nato Parte_1 Controparte_1
a Mariano Comense (CO) il 25/10/1974, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 123, parte II, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 21/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
3 d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11399/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Costantino Maria;
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Bonanno Giulio;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: si vedano ricorso e note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/11/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il
1 termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data
5.03.2024 con modalità cartolare;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza del 13.03.2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
2. I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- in data 8/11/2024 è stato documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e con note depositate in sostituzione dell'udienza del 19/11/2024 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- i coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo che di seguito integralmente si riportano:
“2) Disporre che ognuno dei coniugi sia libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno, con l'obbligo di comunicare il cambio della stessa all'altro coniuge;
3) Disporre in capo al Sig. , la corresponsione della Controparte_1 somma di € 150,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento del GL , oggi minorenne. A questi, ill.mo Persona_1
Tribunale adito voglia disporre in capo ad entrambi i genitori il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% l'uno a beneficio del figlio minore suddetto. Di contro per quanto riguarda il figlio
, nulla si richiede in quanto maggiorenne ed Persona_2 economicamente autosufficiente. In ogni caso, entrambi i ragazzi continueranno a vivere presso il domicilio materno.
4) Disporre, che la suddetta corresponsione avvenga tramite la
2 distrazione diretta delle somme dovute al sig. dal proprio datore CP_1 di lavoro alle coordinate bancarie della sig.ra e/o laddove Pt_1
l'odierno resistente non dovesse più lavorare, mediante bonifico e/o altro strumento tracciabile, verranno corrisposte dal sig. direttamente CP_1 all'odierna ricorrente;
5) Considerato che con la separazione si creeranno due distinti nuclei familiari, stabilire che ciascuno dei coniugi provveda, per proprio conto e
a proprie spese, a regolarizzare la propria posizione anagrafica, a denunciare separatamente i propri redditi e a pagare le proprie imposte”
3. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
1. visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 29/08/2000, da
, nata a [...] il [...] e da , nato Parte_1 Controparte_1
a Mariano Comense (CO) il 25/10/1974, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 123, parte II, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 21/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
3 d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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