Ordinanza cautelare 28 gennaio 2010
Sentenza 21 febbraio 2012
Ordinanza collegiale 5 settembre 2012
Ordinanza collegiale 3 gennaio 2013
Ordinanza collegiale 10 gennaio 2013
Sentenza 13 febbraio 2014
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2018
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2018
Ordinanza presidenziale 5 ottobre 2021
Ordinanza presidenziale 5 ottobre 2021
Rigetto
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/12/2025, n. 9489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9489 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09489/2025REG.PROV.COLL.
N. 03912/2012 REG.RIC.
N. 04238/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3912 del 2012, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
DE CO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;
sul ricorso numero di registro generale 4238 del 2014, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
DE CO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina 26;
per la riforma
quanto al ricorso n. 3912 del 2012:
della sentenza non definitiva del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, n. 1726 del 21 febbraio 2012,
quanto al ricorso n. 4238 del 2014:
della sentenza definitiva del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, n. 1797 del 13 febbraio 2014
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di DE CO s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il consigliere LI AT;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza parziale n. 1726 del 21 febbraio 2012 il T.a.r. per il Lazio ha accolto il ricorso della DE CO s.r.l. per l’annullamento dell’ordinanza del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti in Campania n. 205 del 17 settembre 2009 di revoca delle sue precedenti ordinanze n. 138 del 15 giugno 2009 e n. 174 del 28 luglio 2009 con le quali, tale autorità, ravvisando l’estrema urgenza di provvedere alla manutenzione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti regionali per assicurare il più efficace esercizio del termovalorizzatore di Acerra, aveva ritenuto di avvalersi della procedura dell’art. 57 codice contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) individuando come affidataria la suddetta società (attesa la ricorrenza dei presupposti del comma 2 lett. c) - estrema urgenza determinata da eventi imprevedibili - e del comma 3 lett. b) - forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, quando il cambio di fornitore avrebbe obbligato la S.A. ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione avrebbe comportato incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate) ed aveva successivamente disposto la rettifica di uno degli importi contrattuali (applicando un aumento di circa 75.000 euro).
2. Per effetto delle due originarie ordinanze del Soggetto Vicario, i Commissari ad acta nominati per le Province interessate dagli interventi avevano stipulato con la DE CO ben 16 contratti di appalto, per un importo totale di circa 9 milioni di euro, aventi ad oggetto – almeno apparentemente – sia il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari degli impianti, sia la fornitura e l’installazione dei ricambi originali usurati e di non conveniente riparazione. In realtà, secondo l’interpretazione proposta dalla ricorrente e poi accolta dal T.a.r., tale ultima attività doveva considerarsi l’obiettivo pressoché unico della procedura, nella quale, non a caso, la DE CO era stata individuata come affidataria pur non rientrando tra le aziende produttrici dei macchinari degli impianti di selezione dei rifiuti, essendo legata a tre di tali imprese da un contratto di esclusiva per la fornitura dei pezzi di ricambio e il revamping dei macchinari.
3. L’ordinanza di revoca n. 205/2009 era stata, invece, motivata dall’Amministrazione esclusivamente in base alla pretesa “palese inidoneità” tecnico-professionale di DE CO ad espletare il servizio di manutenzione, attività non rientrante nel suo oggetto sociale che - come risultante dall’iscrizione alla Camera di commercio – avrebbe ricompreso soltanto forniture di beni come componenti hardware, software, apparecchi elettronici (oltre che di abbigliamento, alimentari…) e attività di intermediazione.
4. Il provvedimento di revoca dell’affidamento è stato, dunque, annullato con la sentenza n. 1726/2012, nella quale il T.a.r. ha evidenziato come l’oggetto reale dell’affidamento fosse la fornitura dei ricambi dei macchinari degli impianti, come nessuna clausola della lex specialis della procedura prescrivesse per l’affidataria una particolare iscrizione nel registro della Camera di commercio (stabilendo, in realtà l’art. 39 del codice dei contratti allora vigente - d.lgs. n. 163 del 2006 - soltanto la possibilità di prevedere tale iscrizione) e come la revoca per mancanza di idoneità/capacità tecnica desunta dal certificato camerale fosse, in realtà, illegittima, in quanto decisa in base a ragioni meramente formali, senza alcuna indagine o alcun indizio di inadempimenti o carenze della società DE CO mostrate nell’espletamento dell’appalto.
5. Con la sentenza definitiva n. 1797 del 12 marzo 2014 il T.a.r. per il Lazio ha successivamente accolto anche la domanda risarcitoria formulata dalla DE CO, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Soggetto Vicario, anche ex art. 34 comma 4 c.p.a., a corrisponderle, per le parti ancora non versate, una somma pari al valore delle forniture consegnate al momento della comunicazione dell’ordinanza n. 205/2009, oltre al valore del decimo dell’importo delle forniture ancora non eseguite (somma non inferiore a € 817.262,77).
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti in Campania, con gli appelli RG n. 3912/2012 e RG n. 4238/2014 hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare le suddette pronunce, lamentando, in relazione alla prima, l’erronea individuazione del presupposto e dell’oggetto dell’affidamento revocato, la mancata considerazione dell’assoluta inidoneità della DE CO ad assolvere alle prestazioni richiestele, con conseguente piena legittimità della revoca dell’affidamento, la validità del dato formale del certificato camerale ai fini dell’accertamento della inidoneità della società a svolgere le attività demandatele, l’omessa dimostrazione della capacità di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari degli impianti, l’esistenza dell’interesse pubblico alla base della revoca, consistente nell’evitare di “perpetuare un’ipotesi di inutile dispendio di risorse pubbliche” e lo sconfinamento del giudice amministrativo dai limiti del sindacato giurisdizionale.
7. In rapporto alla seconda pronuncia (n. 1797/2014) i medesimi appellanti hanno dedotto l’erroneità della qualificazione dell’ordinanza di revoca dell’affidamento come esercizio del diritto di recesso, il travalicamento dei limiti tracciati nella sentenza parziale, la insufficiente valutazione della diversa natura degli atti regolatori della complessa vicenda (provvedimento di affidamento e singoli contratti) provenienti, tra l’altro, da soggetti ben distinti tra loro, e delle significative carenze documentali evidenziate dallo stesso CTU, incidenti, in ogni caso, sulla stima del danno.
8. In entrambi i giudizi si è costituita la DE CO s.r.l., eccependo l’infondatezza degli appelli e chiedendone il rigetto.
9. A seguito dell’acquisizione di documentati chiarimenti dalle parti in ordine al procedimento penale scaturito dalle medesime vicende oggetto di causa, i due giudizi, nel frattempo riuniti già con ordinanza n. 6445/2014, sono stati sospesi con ordinanza n. 6167/2018 “ai sensi dell’art. 79 comma 1 c.p.a. e 295 c.p.c. fino alla definizione con sentenza irrevocabile del predetto procedimento penale”.
10. Al deposito di tale decisione, il giudizio è, quindi, proseguito e le parti, con memorie del 23, 26 e 29 settembre 2025, hanno sviluppato ulteriormente le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni. Con note del 3 ottobre 2025 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Soggetto Vicario hanno chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
11. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2025 i due appelli riuniti sono stati, infine, trattenuti in decisione.
12. Con la loro prima impugnazione (RG n. 3912/2012) le Amministrazioni appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza parziale, nella quale l’oggetto dell’affidamento e dei contratti sarebbe stato identificato “ arbitrariamente e in contrasto con il chiaro dato letterale…nella mera fornitura dei pezzi di ricambio”, invece che nell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari degli stabilimenti in questione, non considerando che il contratto di esclusiva della originaria ricorrente con le tre aziende produttrici dei componenti meccanici non era stato la causa principale dell’affidamento in suo favore. Il T.a.r., secondo le amministrazioni appellanti, avrebbe, infatti, omesso sul punto “un’attenta ed oggettiva analisi della complessa operazione economica in cui la fornitura dei prodotti meccanici (sarebbe)…stata soltanto un elemento, se non accessorio, comunque integrante della più articolata attività di manutenzione degli impianti mirante alla garanzia della funzionalità ottimale degli stessi”.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Soggetto Vicario hanno, così, sostenuto che “l’approfondita analisi dell’oggetto sociale risultante dalla lettura del certificato camerale” avesse disvelato “ l’assoluta inidoneità” della DE CO a realizzare l’interesse alla base della procedura, ovvero lo svolgimento del servizio di manutenzione, del tutto estraneo ai settori in cui la società era abilitata ad operare (commercio di hardware e software, di componenti elettronici, abbigliamento, calzature, autoveicoli e motoveicoli, generi alimentari). Pur risultando sprovvista, in base al certificato camerale, dei requisiti professionali e tecnici di cui agli artt. 39 e 42 del d.lgs. n. 163/2006, la società ricorrente non avrebbe, inoltre, colmato questa lacuna probatoria fornendo una dimostrazione della propria capacità di svolgere comunque le prestazioni richieste dalla procedura e dedotte in contratto, con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria, “costringendo” l’Amministrazione, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza e di buona andamento dell’attività amministrativa fissati dalla Costituzione e dalle norme di primo grado, a mettere fine ad “ un inutile dispendio di risorse pubbliche”. Neppure tali circostanze, dalle quali la revoca dell’affidamento era stata sostanzialmente imposta, sarebbero state, a dire degli appellanti, adeguatamente tenute in considerazione dal T.a.r. che, nella sentenza parziale impugnata, effettuando un sindacato di merito sull’interesse pubblico posto dall’Amministrazione alla base delle sue determinazioni, avrebbe finito per sconfinare illegittimamente nell’area riservata alle valutazioni amministrative.
14. Tali censure sono infondate e devono essere respinte.
15. L’ordinanza di revoca n. 205/2009 risulta effettivamente basata in via esclusiva sull’inidoneità della DE CO ad espletare il servizio richiestole, desunta dalla mancata iscrizione nei registri della Camera di commercio per l’attività di manutenzione dei macchinari e, dunque, da una circostanza che, come già correttamente ritenuto dal T.a.r., non avrebbe potuto costituire una valida giustificazione del provvedimento stesso.
16. Da un lato, infatti, dall’approfondito esame dei documenti in atti e degli stessi provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado e con i motivi aggiunti, deve concludersi - come già riconosciuto dal T.a.r. - che la DE CO fosse stata scelta come affidataria per il legame giuridico rappresentato dalla titolarità da parte sua del rapporto di esclusiva con alcune imprese originarie fornitrici dei macchinari stessi e dei ricambi; dall’altro, non può che osservarsi come in nessun atto della procedura negoziata la p.a. - che aveva già la disponibilità del certificato camerale fornitole dalla società – avesse richiesto, quale requisito di idoneità per la partecipazione alla negoziazione, che le imprese candidate dimostrassero l’inclusione nel loro oggetto sociale della specifica attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei componenti meccanici degli impianti, essendo anche a livello legislativo l’inserimento di una simile previsione una mera facoltà per la Stazione appaltante ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 163/2006 allora vigente.
17. A ciò deve aggiungersi la constatazione - anch’essa già effettuata dal T.a.r. nella sentenza appellata - del fatto che il provvedimento impugnato in primo grado non presenta neppure gli elementi indispensabili per costituire una legittima revoca dell’affidamento, difettando, in realtà, sia del requisito della sopravvenienza di fatti nuovi sia, soprattutto, di quello dell’illustrazione dell’interesse pubblico al travolgimento degli effetti della procedura e della ponderazione di tale interesse con gli interessi del privato, presupposti questi ultimi anche di un eventuale annullamento d’ufficio e, più in generale, di ogni valido esercizio del potere di autotutela.
18. Al riguardo deve, inoltre, precisarsi che la capacità tecnico-professionale – ossia la capacità dell’impresa di eseguire le specifiche prestazioni in gara – secondo la costante giurisprudenza amministrativa, non può essere dimostrata attraverso i dati derivanti dal certificato camerale, quanto, piuttosto, tramite le certificazioni dell’attività svolta in precedenza e con la prova della disponibilità delle attrezzature tecniche necessarie, da valutare in concreto (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. V, 21 ottobre 2024 n. 8417), mentre l’eventuale necessità dell’iscrizione della società affidataria nei registri della Camera di commercio per una particolare attività ai fini dell’astratta “idoneità professionale” avrebbe dovuto, per poter divenire rilevante nella presente controversia in base alla disciplina del codice dei contratti al tempo vigente, essere specificamente prescritta nella lex specialis della procedura.
19. Da tali argomentazioni deriva, dunque, l’infondatezza di tutte le doglianze articolate nel primo degli appelli riuniti dalla Presidenza del Consiglio e dal Soggetto Vicario avverso la sentenza parziale, nella quale il T.a.r. non appare avere in alcun modo “sconfinato” dai limiti del proprio sindacato, non sostituendosi – come invece sostenuto dagli appellanti – alla valutazione riservata all’Amministrazione, ma ritenendo semplicemente, proprio in applicazione delle disposizioni che regolano l’esercizio della giurisdizione amministrativa, l’insussistenza, nel caso in questione, già caratterizzato dall’illegittimità della revoca per violazione delle norme del codice dei contratti sull’idoneità professionale, anche di uno dei presupposti indefettibili per il valido esercizio del potere di autotutela, l’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto dal mondo giuridico.
20. Quanto al secondo degli appelli riuniti, proposto avverso la sentenza definitiva di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, con esso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Soggetto Vicario hanno, in primo luogo, osservato che nel giudizio “ conseguente alla pronuncia caducatoria, gli ambiti della cognizione e della decisione (avrebbero dovuto) mantenersi nei limiti dei fatti conosciuti siccome qualificati e decisi con la detta sentenza parziale”, senza procedere “ad una qualificazione del fatto generatore del danno diversa da quella …posta a fondamento della prima pronuncia giudiziale”.
21. A parere degli appellanti, avendo statuito, nella sentenza n. 1726/2012, “non sul recesso, ma sull’illegittimità della revoca dell’affidamento… atto del tutto diverso…”, il giudice di prime cure non sarebbe potuto successivamente pervenire ad una delibazione della domanda risarcitoria partendo da un presupposto del tutto diverso, l’esercizio del diritto di recesso contrattuale, vista anche la differenza sostanziale tra i soggetti sottoscrittori del provvedimento di affidamento (strutture del Sottosegretario di Stato) e dei singoli contratti (Commissari ad acta provinciali).
22. L’esistenza del danno avrebbe, altresì, secondo gli appellanti, dovuto essere puntualmente dimostrata dalla originaria ricorrente “applicando i principi generali in materia di prova del danno” e non data per presupposta come fatto, invece, dal T.a.r., che non avrebbe neppure tenuto conto, nella relativa quantificazione, delle numerose criticità evidenziate dal CTU nell’elaborato peritale.
23. Per sottolineare la rilevanza dell’errore interpretativo commesso dal giudice di prime cure nella decisione impugnata, la Presidenza del Consiglio ed il soggetto Vicario hanno, inoltre, ricordato le notevoli implicazioni dal punto di vista economico della differenza tra revoca e recesso, osservando che anche dalla relazione della CTU “non risulta(va) prodotto dalla DE CO alcun documento comprovante le prestazioni eseguite”, essendosi l’originaria ricorrente limitata a depositare contratti privi di data e generici prospetti.
24. L’applicazione della disciplina del recesso contrattuale, basata su proiezioni di indennizzo, avrebbe “ ingiustamente comportato…”, a dire degli appellanti, “l’esonero della società dall’onere probatorio…a suo carico” e l’applicazione automatica ed indifferenziata, per la stima del quantum risarcitorio, della percentuale del 10% sull’importo a base di gara, senza che il T.a.r. si facesse in alcun modo carico delle numerose problematiche segnalate dallo stesso CTU in relazione alla prova dell’esecuzione dei contratti, alla percentuale da considerare per il riconoscimento del mancato utile rispetto all’ aliunde perceptum, alla differenza tra il costo del servizio appaltato, come risultante dai contratti stipulati, e quello effettivamente sostenuto in seguito dall’Amministrazione per le medesime forniture e attività, tramite le ditte incaricate alla revoca dell’affidamento a DE CO, decisamente inferiore, alle spese sostenute per sopralluoghi presso gli impianti, assolutamente non provate e alla duplicazione di alcuni contratti afferenti alla medesima prestazione.
25. Le suddette doglianze sono in parte fondate e devono essere accolte nella misura e per le ragioni di seguito illustrate.
26. Non incidenti di per sé sulla spettanza e sulla quantificazione del risarcimento sono, in primo luogo, le argomentazioni delle Amministrazioni appellanti circa il preteso travalicamento, nella pronuncia definitiva, dei limiti tracciati nella sentenza parziale, essendo il riferimento alla disciplina del recesso stato utilizzato dal T.a.r. quale semplice parametro di stima del danno, senza in alcun modo obliterare alla necessità di individuare nella presente controversia i presupposti della responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione né ai principi fondamentali elaborati in materia dalla consolidata giurisprudenza amministrativa. Dinanzi all’adozione da parte del Soggetto Vicario della revoca dell’affidamento per ragioni non contemplate né dalla lex specialis della procedura né dalla disciplina del codice dei contratti, correttamente il T.a.r. ha ritenuto “legittimo” utilizzare il “criterio” stabilito dall’art. 13 dei contratti e dall’art. 134 del d.lgs. n. 163/2006 “ per risarcire il danno da inadempimento contrattuale sofferto dalla ricorrente …adattandolo alle peculiarità della fattispecie”.
27. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, nell’ipotesi in esame il T.a.r. appare aver accolto la domanda risarcitoria della originaria ricorrente senza in alcun modo procedere in via “automatica” o “indifferenziata”, bensì conducendo il suo ragionamento in presenza di tutti i presupposti della responsabilità aquiliana della p.a. e, dunque, della dimostrazione non solo dell’illegittimità del provvedimento di “revoca” (oggetto di accertamento nella sentenza parziale), ma anche del nesso di causalità tra atto illegittimo e pregiudizio subito dal privato e della colpa dell’Amministrazione. Infatti, l’illegittima revoca dell’affidamento - assunta dal Soggetto Vicario per ragioni rivelatasi erronee e non previste dall’ordinamento, chiaramente inidonee come tali a supportare l’esercizio del potere di autotutela e non riconducibili, in base ai documenti in atti, ad alcuna condotta decettiva della società affidataria, che aveva anzi fatto pervenire alla Stazione appaltante il proprio certificato camerale - avendo privato la società DE CO della possibilità di eseguire i contratti stipulati e di conseguire un utile pressoché certo non può non essere ritenuta la fonte direttamente generatrice dell’obbligazione risarcitoria. Quest’ultima, poi, in mancanza di altri specifici criteri di calcolo, tenuto conto della particolarità del caso e di tutti gli elementi di causa, ben avrebbe potuto essere individuata come ristoro del lucro cessante – come del resto richiesto anche dalla originaria ricorrente nel ricorso di primo grado - in un importo pari ad una percentuale del valore complessivo dei contratti.
28. Il CTU, attraverso un’indagine approfondita e puntuale, i cui articolati risultati appaiono in questa sede meritevoli di condivisione anche maggiore rispetto a quanto già riconosciuto dal T.a.r. nella sentenza appellata, è giunto a calcolare l’utile che sarebbe derivato all’impresa nel 10% dell’importo totale dei contratti stipulati aggiungendo, però, che tale percentuale sarebbe spettata alla DE CO “solo nel caso in cui l’impresa (avesse) documentato di non aver potuto utilizzare le maestranze e i mezzi lasciati disponibili per l’espletamento di altri servizi. Nel caso in cui, invece, tale dimostrazione non (fosse stata) offerta…” il medesimo perito ha precisato che si sarebbe dovuto “ritenere che l’impresa (avesse) ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori o di servizi e forniture, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità” e concludendo che “ in tale ipotesi il risarcimento (avrebbe potuto) essere ridotto in via equitativa nella misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa…”, circostanza questa nella quale “certamente si (era) venuta a trovare la DE CO s.r.l.”.
29. Con il loro appello la Presidenza del Consiglio e il Soggetto Vicario hanno censurato la sentenza n. 1797/2014 poiché essa si sarebbe specificamente distaccata dalle indicazioni tecniche fornite dal CTU al riguardo senza motivare adeguatamente tale scelta. La suddetta doglianza delle Amministrazioni appellanti risulta fondata e deve essere accolta, non avendo la DE CO dimostrato di non aver potuto utilizzare successivamente alla revoca maestranze e attrezzature per lo svolgimento di altre commesse, riducendo, così, il pregiudizio subito e non essendo le generiche considerazioni svolte dal giudice di primo grado sul punto circa la pretesa diversità del caso in questione rispetto a quelli considerati dalla prevalente giurisprudenza amministrativa sull’ aliunde perceptum idonee ad escludere in capo alla società la sussistenza di un simile onere probatorio.
30. In parziale accoglimento del secondo degli appelli riuniti la somma spettante alla originaria ricorrente a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima revoca dell’affidamento dell’appalto deve, dunque, essere rideterminata nell’importo complessivo di 404.881,39 oltre interessi dalla domanda al saldo. Non possono essere, invece, accolte le doglianze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Soggetto Vicario circa i minori importi richiesti per la fornitura dei ricambi dalle ditte subentrate a seguito del venir meno dei contratti originari sottoscritti con la DE CO, dovendo l’Autorità che si era determinata all’epoca a disporre l’affidamento in favore della originaria ricorrente rispondere direttamente e in modo integrale dell’illegittima revoca di quanto disposto.
31. La posta risarcitoria, corrispondente al lucro cessante, solo ai fini della quantificazione individuata attraverso il raffronto con le somme dovute in caso di recesso dell’Amministrazione di cui agli art. 13 dei contratti ed all’art. 134 del d.lgs. n. 163/2006, risulta, in verità, l’unica spettante alla originaria ricorrente in conseguenza degli atti illegittimi adottati dall’Amministrazione nella vicenda in esame
32. A prescindere dalla mancata dimostrazione dei costi sopportati per i sopralluoghi preliminari agli impianti, come già riconosciuto dal T.a.r. nella sentenza n. 1797/2014, le spese sostenute dalla DE CO per la partecipazione alla procedura, senza le quali la società non avrebbe certamente mai potuto ottenere l’affidamento dell’appalto non sono suscettibili di alcun ristoro in questa sede a titolo di risarcimento del danno, essendosi rivelate, come detto, funzionali all’ottenimento stesso dei contratti.
33. In conclusione, il primo degli appelli riuniti, presentato avverso la sentenza parziale n. 1726/2012 deve essere, come anticipato, respinto, mentre il secondo appello, proposto contro la pronuncia definitiva n. 1797/2014, deve essere parzialmente accolto, in relazione al quantum del risarcimento spettante alla DE CO, rideterminato nell’importo di € 404.881,39 oltre interessi dalla domanda al saldo, risultando tutte le altre doglianze formulate dagli appellanti per escludere o ridurre ulteriormente gli importi spettanti alla società a titolo risarcitorio infondate o rimaste sprovviste di idonea prova
34. Le spese del doppio grado seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre le spese della CTU restano poste in via definitiva a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti RG n. 3912/2012 e RG n. 4238/2014:
respinge l’appello avverso la sentenza parziale n. 1726/2012;
accoglie in parte, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, l’appello avverso la sentenza n. 1797/2014, respingendolo per il resto.
Condanna le Amministrazioni appellanti alla rifusione in favore della DE CO delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi €15.000,00 oltre accessori di legge.
Pone le spese della CTU espletata in primo grado definitivamente a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC RT, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
LI AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI AT | UC RT |
IL SEGRETARIO