TRIB
Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/10/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 808/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 808 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione con ordinanza in data 13.6.2025 a seguito di udienza fissata ai sensi dell'art. 473-bis.28, c.2 c.p.c. e celebrata in data 27.5.2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Ruffini n.6 presso lo studio dell'avv.to Federica Boeri che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...NEL MERITO: per tutte le motivazioni meglio dedotte in causa, a parziale modifica di quanto statuito nella Ordinanza della Corte di Appello di Genova, stabilire che il sig. nulla deve corrispondere a favore Parte_1 della sig.ra a titolo di assegno divorzile. In via di stretto subordine, CP_1 alla luce della rilevante contrazione della capacità economica del ricorrente a seguito della collocazione in esodo, considerato il nuovo vincolo coniugale contratto dal sig.
con coniuge totalmente a carico, atteso che manca la prova dell'attuale Pt_1 esistenza in vita della sig.ra , o meglio mancano totalmente notizie in capo CP_1 alla stessa, prima fra tutte il possibile passaggio a nuove nozze (condizione sufficiente alla revoca dell'assegno divorzile tout court), Voglia il Tribunale adito rideterminare l'ammontare dell'assegno divorzile nella somma massima di €. 100,00 mensile. In ogni
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 808/2023 R.G.A.C.C.
caso con vittoria di spese documentate e compenso dell'avvocato patrocinante, oltre a CPA e successive spese occorrende”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 20.4.2023 nei confronti di Parte_1 CP_1
chiedeva modificarsi quanto disposto dal Tribunale di Imperia con sentenza di
[...] divorzio in data 15.4.2015 (n.164/15 R.G.) - così come modificata dalla Corte di Appello di Genova con successivo decreto in data 24.2.2017 - in punto assegno divorzile;
quanto precede richiedendone la revoca sia in ragione del peggioramento della propria situazione reddituale che dubitando dell'esistenza ancora in vita dell'ex-coniuge.
Benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio la resistente della quale, pertanto, veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 8.11.2023.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso l'acquisizione di documenti (tra la documentazione pervenuta da e l'autocertificazione di parte Controparte_2 ricorrente in ordine alla propria situazione patrimoniale e reddituale).
Con ordinanza in data 26.11.2024 il Tribunale fissava udienza ex art. 473-bis.28, c.2 c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio;
udienza celebrata in data 27.5.2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. all'esito della quale, precisate dalle parti le rispettive conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa - con ordinanza in data 13.6.2025 - veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere osservato come, a fronte di un assegno divorzile riconosciuto in favore della ricorrente nella misura di € 600,00 mensili con la sentenza di divorzio pronunziata dal Tribunale di Imperia in data 15.4.2015 (n.164/15), la Corte di Appello di Genova, con successivo decreto in data 24.2.2017, abbia ridotto il contributo de quo ad € 450,00 mensili;
quanto precede prendendo atto di come all'epoca CP_1 avesse percepito la somma di € 490.000,00 a titolo di risarcimento di un danno
[...] patito.
Ciò premesso, quanto al profilo dell'esistenza in vita della resistente, deve essere sottolineato come se da un lato il ricorrente non ha fornito prova alcuna di tale circostanza limitandosi ad allegarla in termini del tutto dubitativi ed esplorativi (vds. quanto riferito con ricorso introduttivo: “...della sig.ra l'odierno ricorrente non CP_1 ha più alcuna notizia. Non sa neppure se la stessa sia ancora in vita atteso che dal 2016 ha repentinamente lasciato l'Italia e ha trasferito la propria residenza all'Estero... senza lasciare indicazioni in ordine al nuovo domicilio....”), dall'altro incombesse ad esso – così come chiarito dal costante orientamento della Suprema Corte – l'onere della prova degli allegati fatti estintivi del diritto oggetto di domanda (vds. Cass., sez.1, ord. 24.1.2022, n.1984: “...E' infondato anche il profilo di doglianza che riguarda la violazione dell'art. 2697 c.c., atteso che - contrariamente all'assunto del ricorrente - l'onere della prova, nel giudizio di revisione, non grava sul beneficiario dell'assegno, bensì sull'ex coniuge obbligato, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario (Cass. n. 15481 del 2017)...”).
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 808/2023 R.G.A.C.C.
Del resto appare evidente come, la mancanza di informazioni da parte del in Pt_1 ordine all'attuale situazione della controparte (trasferitasi all'estero successivamente allo scioglimento del vincolo matrimoniale), non possa ex se giustificare l'accoglimento della domanda di revoca, non potendo ritenersi in alcun modo tenuta pena la CP_1 perdita del diritto all'assegno divorzile, a mantenere con il coniuge alcun contatto né a comunicare allo stesso il luogo ove avrebbe eventualmente trasferito la propria residenza.
Così come a confutazione dell'ipotesi – come già detto indimostrata - di parte ricorrente in ordine al medio tempore eventuale decesso della resistente, depone il contenuto della documentazione pervenuta in data 12.7.2024 da relativa al conto su Controparte_2 cui l'assegno divorzile risulta versato e che risulta movimentato, con regolari e frequenti prelievi (la maggior parte di piccola entità e del tutto compatibili con la necessità di sostenere spese quotidiane), nel periodo tra il dicembre 2020 ed il giugno 2024; quanto precede risultando lo stesso – unico legame mantenuto con il nostro Stato da persona ormai da tempo trasferitasi all'estero (verosimilmente attualmente a Braga, in Portogallo) - esclusivamente alimentato dall'assegno divorzile versato dal e Pt_1 senza però che vi sia alcuna concreta prova o ragione per dubitare, così come fatto dallo stesso, che tale liquidità venga utilizzata da altro soggetto a ciò non legittimato (vds. quanto riferito in comparsa conclusionale: “...Non c'è la prova che la tessera Bancomat venga utilizzata dalla sig.ra ma soltanto da persona che ha a disposizione il CP_1 PIN della carta...”).
Né, da ultimo, vi è ragione per poter ipotizzare che la resistente abbia perduto il diritto all'assegno de quo convolando a nuove nozze ovvero avendo intrapreso stabile convivenza more uxorio (vds. “...Così come non vi è prova che, anche ammettendo che la odierna convenuta sia attualmente in vita e sia il soggetto utilizzatore della carta, la stessa non sia, medio tempore, convolata a giuste nozze ovvero non abbia intrapreso una relazione stabile more uxorio ovvero ancora non abbia reperito una attività lavorativa che le consenta un reddito tale da giustificare la perdita del diritto all'assegno divorzile...”), incombendo sullo stesso ricorrente - come già sopra evidenziato - l'onere di provare tali fatti estintivi del diritto.
Ed è in definitiva sulla scorta di tutto quanto sopra esposto che deve essere rigettata la domanda di “revoca” dell'assegno divorzile oggi avanzata da . Parte_1
Quanto alla sussistenza dei presupposti per una sua “riduzione” – richiesta dal ricorrente in via meramente subordinata – lo stesso l'ha giustificata in ragione del mutamento in peius della propria situazione economica e sulla scorta di due precise circostanze: la riduzione dei propri redditi a seguito dell'avvenuta collocazione “in esodo” ed il nuovo matrimonio medio tempore celebrato con l'attuale moglie Parte_2
Quanto alla prima circostanza, deve darsi atto di come, se da un lato effettivamente il ricorrente, a seguito della collocazione in esodo avvenuta a far data dal gennaio 2023, percepisca entrate pari ad € 2.277,66 a fronte del precedente stipendio pari ad € 2.600,00 circa, tale riduzione – del tutto modesta rispetto ai redditi percepiti – non appare ridurne la liquidità in termini tali da incidere significativamente sulla possibilità di sostenere, senza la riduzione dell'assegno de quo, le spese necessarie a mantenere il precedente tenore di vita;
quanto precede solo che si considerino le sue proprietà immobiliari suscettibili di essere messe a frutto (in MP, Vallecrosia e Frabosa Soprana) così come la significativa liquidità - con ogni evidenza solo in parte riconducibile alla pensione attualmente ricevuta e quantomeno alimentata da recenti alienazioni (vds. quanto riferito nell'autocertificazione del 11.2.2025: “...in data 21/04/2024 ha venduto il bene ricevuto in eredità dalla madre (di cui era comproprietario al 50% con il fratello) dr. Andrea CANCIANI 3 n. 808/2023 R.G.A.C.C.
con un ricavo di €. 155.000,00...”) - che gli ha consentito di effettuare recenti e consistenti atti di liberalità (vds. “...il sig. ha aiutato il figlio che ha Pt_1 Per_1 acquistato casa di proprietà versando allo stesso la somma di €. 60.000,00 (ad aprile 2024 e gennaio 2025)...”) ovvero di contribuire con continuità al mantenimento del figlio di primo letto della propria attuale moglie verso il quale, pur comprendendo gli obblighi morali, non ha alcun obbligo giuridico (vds. “...mensilmente il sig. aiuta il figlio Pt_1 della attuale moglie, sig. con un versamento mensile tramite Wester Persona_2 Union pari ad €. 550,00...”).
Né, del resto, può attribuirsi significativo rilievo ai fini de quo alla rata di mutuo sostenuta dal ricorrente per l'immobile di MP (€ 845,00 mensili), trattandosi di posta passiva già esistente all'epoca degli accordi di divorzio dell'aprile 2015.
Quanto poi al fatto che le nuove nozze celebrate con abbiano Parte_2 determinato un peggioramento della sua situazione reddituale, anche tale circostanza – seppure astrattamente idonea ad incidere sulla quantificazione dell'assegno divorzile riconosciuto in favore dell'ex-coniuge (vds. Cass., sez.1, sent. 27.4.2023, n.11155: “La costituzione di una nuova famiglia da parte dell'ex coniuge obbligato al pagamento dell'assegno divorzile fa sorgere dei doveri solidaristici e di mantenimento nei confronti del nuovo partner e dei figli di quest'ultimo ex art. 143 c.c. Circostanze, queste, che assumono rilevanza ai fini della modifica del quantum dovuto a titolo di assegno divorzile ex art. 9 l. 1 dicembre 1970 n. 898”) - risulta indimostrata e giustificata dalle mere allegazioni del ricorrente (vds. quanto riferito in comparsa conclusionale: “...La moglie, sig.ra (che era coniugata , Parte_2 CP_3 si trova in Italia in forza di permesso di soggiorno e non svolge, allo stato, alcuna attività lavorativa...”), non risulta in alcun modo dimostrata;
quanto precede apparendo evidente come, se da un lato non deve dimenticarsi la “reciprocità” degli obblighi di assistenza materiale e solidarietà economica tra i coniugi, dall'altro non può non essere a tal fine valorizzata anche la piena potenziale capacità di produzione di reddito dell'attuale moglie, da ritenersi del tutto integra per età (soli 44 anni) e condizioni di salute, talché lo svolgimento di una sua attività meramente “casalinga” non può che essere ricondotto a libera scelta dei coniugi senza possibilità di ricaduta alcuna sulla quantificazione dell'assegno oggi dovuto alla resistente.
E' in definitiva per le superiori ragioni che anche la domanda avanzata dal ricorrente di riduzione dell'assegno divorzile a suo tempo concordato in favore dell'ex-coniuge – e così come già rideterminato dalla Corte di Appello di Genova con decreto in data 24.2.2017 - deve essere rigettata.
Nulla per le spese non essendosi la resistente costituita in giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale di Imperia in composizione Collegiale, definitivamente pronunziando e con l'intervento del Pubblico Ministero così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Imperia, il 11.10.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI) dr. Andrea CANCIANI 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 808 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione con ordinanza in data 13.6.2025 a seguito di udienza fissata ai sensi dell'art. 473-bis.28, c.2 c.p.c. e celebrata in data 27.5.2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Ruffini n.6 presso lo studio dell'avv.to Federica Boeri che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...NEL MERITO: per tutte le motivazioni meglio dedotte in causa, a parziale modifica di quanto statuito nella Ordinanza della Corte di Appello di Genova, stabilire che il sig. nulla deve corrispondere a favore Parte_1 della sig.ra a titolo di assegno divorzile. In via di stretto subordine, CP_1 alla luce della rilevante contrazione della capacità economica del ricorrente a seguito della collocazione in esodo, considerato il nuovo vincolo coniugale contratto dal sig.
con coniuge totalmente a carico, atteso che manca la prova dell'attuale Pt_1 esistenza in vita della sig.ra , o meglio mancano totalmente notizie in capo CP_1 alla stessa, prima fra tutte il possibile passaggio a nuove nozze (condizione sufficiente alla revoca dell'assegno divorzile tout court), Voglia il Tribunale adito rideterminare l'ammontare dell'assegno divorzile nella somma massima di €. 100,00 mensile. In ogni
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 808/2023 R.G.A.C.C.
caso con vittoria di spese documentate e compenso dell'avvocato patrocinante, oltre a CPA e successive spese occorrende”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 20.4.2023 nei confronti di Parte_1 CP_1
chiedeva modificarsi quanto disposto dal Tribunale di Imperia con sentenza di
[...] divorzio in data 15.4.2015 (n.164/15 R.G.) - così come modificata dalla Corte di Appello di Genova con successivo decreto in data 24.2.2017 - in punto assegno divorzile;
quanto precede richiedendone la revoca sia in ragione del peggioramento della propria situazione reddituale che dubitando dell'esistenza ancora in vita dell'ex-coniuge.
Benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio la resistente della quale, pertanto, veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 8.11.2023.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso l'acquisizione di documenti (tra la documentazione pervenuta da e l'autocertificazione di parte Controparte_2 ricorrente in ordine alla propria situazione patrimoniale e reddituale).
Con ordinanza in data 26.11.2024 il Tribunale fissava udienza ex art. 473-bis.28, c.2 c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio;
udienza celebrata in data 27.5.2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. all'esito della quale, precisate dalle parti le rispettive conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa - con ordinanza in data 13.6.2025 - veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere osservato come, a fronte di un assegno divorzile riconosciuto in favore della ricorrente nella misura di € 600,00 mensili con la sentenza di divorzio pronunziata dal Tribunale di Imperia in data 15.4.2015 (n.164/15), la Corte di Appello di Genova, con successivo decreto in data 24.2.2017, abbia ridotto il contributo de quo ad € 450,00 mensili;
quanto precede prendendo atto di come all'epoca CP_1 avesse percepito la somma di € 490.000,00 a titolo di risarcimento di un danno
[...] patito.
Ciò premesso, quanto al profilo dell'esistenza in vita della resistente, deve essere sottolineato come se da un lato il ricorrente non ha fornito prova alcuna di tale circostanza limitandosi ad allegarla in termini del tutto dubitativi ed esplorativi (vds. quanto riferito con ricorso introduttivo: “...della sig.ra l'odierno ricorrente non CP_1 ha più alcuna notizia. Non sa neppure se la stessa sia ancora in vita atteso che dal 2016 ha repentinamente lasciato l'Italia e ha trasferito la propria residenza all'Estero... senza lasciare indicazioni in ordine al nuovo domicilio....”), dall'altro incombesse ad esso – così come chiarito dal costante orientamento della Suprema Corte – l'onere della prova degli allegati fatti estintivi del diritto oggetto di domanda (vds. Cass., sez.1, ord. 24.1.2022, n.1984: “...E' infondato anche il profilo di doglianza che riguarda la violazione dell'art. 2697 c.c., atteso che - contrariamente all'assunto del ricorrente - l'onere della prova, nel giudizio di revisione, non grava sul beneficiario dell'assegno, bensì sull'ex coniuge obbligato, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario (Cass. n. 15481 del 2017)...”).
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 808/2023 R.G.A.C.C.
Del resto appare evidente come, la mancanza di informazioni da parte del in Pt_1 ordine all'attuale situazione della controparte (trasferitasi all'estero successivamente allo scioglimento del vincolo matrimoniale), non possa ex se giustificare l'accoglimento della domanda di revoca, non potendo ritenersi in alcun modo tenuta pena la CP_1 perdita del diritto all'assegno divorzile, a mantenere con il coniuge alcun contatto né a comunicare allo stesso il luogo ove avrebbe eventualmente trasferito la propria residenza.
Così come a confutazione dell'ipotesi – come già detto indimostrata - di parte ricorrente in ordine al medio tempore eventuale decesso della resistente, depone il contenuto della documentazione pervenuta in data 12.7.2024 da relativa al conto su Controparte_2 cui l'assegno divorzile risulta versato e che risulta movimentato, con regolari e frequenti prelievi (la maggior parte di piccola entità e del tutto compatibili con la necessità di sostenere spese quotidiane), nel periodo tra il dicembre 2020 ed il giugno 2024; quanto precede risultando lo stesso – unico legame mantenuto con il nostro Stato da persona ormai da tempo trasferitasi all'estero (verosimilmente attualmente a Braga, in Portogallo) - esclusivamente alimentato dall'assegno divorzile versato dal e Pt_1 senza però che vi sia alcuna concreta prova o ragione per dubitare, così come fatto dallo stesso, che tale liquidità venga utilizzata da altro soggetto a ciò non legittimato (vds. quanto riferito in comparsa conclusionale: “...Non c'è la prova che la tessera Bancomat venga utilizzata dalla sig.ra ma soltanto da persona che ha a disposizione il CP_1 PIN della carta...”).
Né, da ultimo, vi è ragione per poter ipotizzare che la resistente abbia perduto il diritto all'assegno de quo convolando a nuove nozze ovvero avendo intrapreso stabile convivenza more uxorio (vds. “...Così come non vi è prova che, anche ammettendo che la odierna convenuta sia attualmente in vita e sia il soggetto utilizzatore della carta, la stessa non sia, medio tempore, convolata a giuste nozze ovvero non abbia intrapreso una relazione stabile more uxorio ovvero ancora non abbia reperito una attività lavorativa che le consenta un reddito tale da giustificare la perdita del diritto all'assegno divorzile...”), incombendo sullo stesso ricorrente - come già sopra evidenziato - l'onere di provare tali fatti estintivi del diritto.
Ed è in definitiva sulla scorta di tutto quanto sopra esposto che deve essere rigettata la domanda di “revoca” dell'assegno divorzile oggi avanzata da . Parte_1
Quanto alla sussistenza dei presupposti per una sua “riduzione” – richiesta dal ricorrente in via meramente subordinata – lo stesso l'ha giustificata in ragione del mutamento in peius della propria situazione economica e sulla scorta di due precise circostanze: la riduzione dei propri redditi a seguito dell'avvenuta collocazione “in esodo” ed il nuovo matrimonio medio tempore celebrato con l'attuale moglie Parte_2
Quanto alla prima circostanza, deve darsi atto di come, se da un lato effettivamente il ricorrente, a seguito della collocazione in esodo avvenuta a far data dal gennaio 2023, percepisca entrate pari ad € 2.277,66 a fronte del precedente stipendio pari ad € 2.600,00 circa, tale riduzione – del tutto modesta rispetto ai redditi percepiti – non appare ridurne la liquidità in termini tali da incidere significativamente sulla possibilità di sostenere, senza la riduzione dell'assegno de quo, le spese necessarie a mantenere il precedente tenore di vita;
quanto precede solo che si considerino le sue proprietà immobiliari suscettibili di essere messe a frutto (in MP, Vallecrosia e Frabosa Soprana) così come la significativa liquidità - con ogni evidenza solo in parte riconducibile alla pensione attualmente ricevuta e quantomeno alimentata da recenti alienazioni (vds. quanto riferito nell'autocertificazione del 11.2.2025: “...in data 21/04/2024 ha venduto il bene ricevuto in eredità dalla madre (di cui era comproprietario al 50% con il fratello) dr. Andrea CANCIANI 3 n. 808/2023 R.G.A.C.C.
con un ricavo di €. 155.000,00...”) - che gli ha consentito di effettuare recenti e consistenti atti di liberalità (vds. “...il sig. ha aiutato il figlio che ha Pt_1 Per_1 acquistato casa di proprietà versando allo stesso la somma di €. 60.000,00 (ad aprile 2024 e gennaio 2025)...”) ovvero di contribuire con continuità al mantenimento del figlio di primo letto della propria attuale moglie verso il quale, pur comprendendo gli obblighi morali, non ha alcun obbligo giuridico (vds. “...mensilmente il sig. aiuta il figlio Pt_1 della attuale moglie, sig. con un versamento mensile tramite Wester Persona_2 Union pari ad €. 550,00...”).
Né, del resto, può attribuirsi significativo rilievo ai fini de quo alla rata di mutuo sostenuta dal ricorrente per l'immobile di MP (€ 845,00 mensili), trattandosi di posta passiva già esistente all'epoca degli accordi di divorzio dell'aprile 2015.
Quanto poi al fatto che le nuove nozze celebrate con abbiano Parte_2 determinato un peggioramento della sua situazione reddituale, anche tale circostanza – seppure astrattamente idonea ad incidere sulla quantificazione dell'assegno divorzile riconosciuto in favore dell'ex-coniuge (vds. Cass., sez.1, sent. 27.4.2023, n.11155: “La costituzione di una nuova famiglia da parte dell'ex coniuge obbligato al pagamento dell'assegno divorzile fa sorgere dei doveri solidaristici e di mantenimento nei confronti del nuovo partner e dei figli di quest'ultimo ex art. 143 c.c. Circostanze, queste, che assumono rilevanza ai fini della modifica del quantum dovuto a titolo di assegno divorzile ex art. 9 l. 1 dicembre 1970 n. 898”) - risulta indimostrata e giustificata dalle mere allegazioni del ricorrente (vds. quanto riferito in comparsa conclusionale: “...La moglie, sig.ra (che era coniugata , Parte_2 CP_3 si trova in Italia in forza di permesso di soggiorno e non svolge, allo stato, alcuna attività lavorativa...”), non risulta in alcun modo dimostrata;
quanto precede apparendo evidente come, se da un lato non deve dimenticarsi la “reciprocità” degli obblighi di assistenza materiale e solidarietà economica tra i coniugi, dall'altro non può non essere a tal fine valorizzata anche la piena potenziale capacità di produzione di reddito dell'attuale moglie, da ritenersi del tutto integra per età (soli 44 anni) e condizioni di salute, talché lo svolgimento di una sua attività meramente “casalinga” non può che essere ricondotto a libera scelta dei coniugi senza possibilità di ricaduta alcuna sulla quantificazione dell'assegno oggi dovuto alla resistente.
E' in definitiva per le superiori ragioni che anche la domanda avanzata dal ricorrente di riduzione dell'assegno divorzile a suo tempo concordato in favore dell'ex-coniuge – e così come già rideterminato dalla Corte di Appello di Genova con decreto in data 24.2.2017 - deve essere rigettata.
Nulla per le spese non essendosi la resistente costituita in giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale di Imperia in composizione Collegiale, definitivamente pronunziando e con l'intervento del Pubblico Ministero così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Imperia, il 11.10.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI) dr. Andrea CANCIANI 4