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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5038/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5038/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/03/1972; rappresentato e difeso dall'Avv. VIAL FABIO e dall'Avv. CRESTANI NORBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata ad [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSETTO ELISA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 18/03/2025, così chiedendo:
“1) Il sig. , con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, si obbliga a versare Parte_1 alla signora l'importo di euro 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile, Controparte_1 annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat, mediante bonifico bancario sulle coordinate note entro il giorno 5 di ogni mese;
2) il signor verserà alla signora entro 15 giorni dalla data odierna, la Parte_1 CP_1
somma di euro 689,60 a titolo di arretrati come sopra specificati”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/11/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Conco (VI) in data 13/04/1996; che dall'unione nascevano Controparte_1
tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che con decreto del 14/05/2021 il
Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti;
che la separazione si era ininterrottamente protratta e la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non poteva essere ricostituita. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e che venisse revocato il contributo economico al mantenimento della resistente o, in subordine, che venisse ridotto.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio, chiedendo, tuttavia, che venisse confermato, a titolo di assegno divorzile, l'ammontare di € 400,00 convenuto tra i coniugi in sede di separazione.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione consensuale e la presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio e la separazione si è conclusa con omologa in data 14/05/2021; i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere ad a titolo di assegno divorzile, Parte_1 Controparte_1 la somma di 300,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Conco (VI) in data 13/04/1996 da e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del suddetto Comune per l'anno 1996, parte II, serie A, numero 1, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lusiana Conco di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 23/05/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5038/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/03/1972; rappresentato e difeso dall'Avv. VIAL FABIO e dall'Avv. CRESTANI NORBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata ad [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSETTO ELISA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 18/03/2025, così chiedendo:
“1) Il sig. , con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, si obbliga a versare Parte_1 alla signora l'importo di euro 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile, Controparte_1 annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat, mediante bonifico bancario sulle coordinate note entro il giorno 5 di ogni mese;
2) il signor verserà alla signora entro 15 giorni dalla data odierna, la Parte_1 CP_1
somma di euro 689,60 a titolo di arretrati come sopra specificati”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/11/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Conco (VI) in data 13/04/1996; che dall'unione nascevano Controparte_1
tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che con decreto del 14/05/2021 il
Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti;
che la separazione si era ininterrottamente protratta e la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non poteva essere ricostituita. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e che venisse revocato il contributo economico al mantenimento della resistente o, in subordine, che venisse ridotto.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio, chiedendo, tuttavia, che venisse confermato, a titolo di assegno divorzile, l'ammontare di € 400,00 convenuto tra i coniugi in sede di separazione.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione consensuale e la presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio e la separazione si è conclusa con omologa in data 14/05/2021; i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere ad a titolo di assegno divorzile, Parte_1 Controparte_1 la somma di 300,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Conco (VI) in data 13/04/1996 da e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del suddetto Comune per l'anno 1996, parte II, serie A, numero 1, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lusiana Conco di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 23/05/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo