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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Humera Khan e domiciliati presso il suo studio in Rovereto (TN) in Via delle Zigherane nr 58, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 20.11.2021 in Rovereto (TN) preso atto che all'udienza del 19.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, alla quale assegnare la casa familiare sita in Rovereto, via
Salita Sant'Antonio nr. Abate nr. 4;
2. disporre che entrambi i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione;
3. disporre che il padre e la figlia minorenne determineranno liberamente i tempi e le modalità dell'esercizio del diritto di visita, sempre compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della minore;
4. disporre che il sig. contribuirà nel mantenimento Parte_2
ordinario dei figli e mediante Persona_2 Persona_1
versamento dell'importo di € 500,00 mensili (€ 250 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sul conto corrente della sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese Parte_1
e ciò sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti;
5. disporre che il sig. provvederà al pagamento/rimborso del 50% Pt_2
delle spese straordinarie occorrende per i figli, per tali intendendosi quelle mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive, in ogni caso pag. 2 di 3 tutte da documentarsi e da concordarsi tra i genitori ove superiori ad
€ 250,00 e da rimborsarsi ogni mese;
tutto ciò sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti;
6. disporre a favore della sig.ra l'assegno unico Parte_1
universale e ogni altra erogazione a favore dei figli e/o del nucleo familiare;
7. disporre che il sig. verserà, a titolo di contributo per il Pt_2
mantenimento della coniuge, la somma mensile di € 200, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 05 di ciascun mese;
8. disporre l'onere del sig. di pagare per intero il canone di Pt_2
locazione dell'immobile in cui la coniuge e i figli vivono o vivranno fino alla conduzione dell'alloggio ITEA;
9. disporre l'onere per le parti di prestare reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché del passaporto dei figli;
10. disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Humera Khan e domiciliati presso il suo studio in Rovereto (TN) in Via delle Zigherane nr 58, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 20.11.2021 in Rovereto (TN) preso atto che all'udienza del 19.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, alla quale assegnare la casa familiare sita in Rovereto, via
Salita Sant'Antonio nr. Abate nr. 4;
2. disporre che entrambi i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione;
3. disporre che il padre e la figlia minorenne determineranno liberamente i tempi e le modalità dell'esercizio del diritto di visita, sempre compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della minore;
4. disporre che il sig. contribuirà nel mantenimento Parte_2
ordinario dei figli e mediante Persona_2 Persona_1
versamento dell'importo di € 500,00 mensili (€ 250 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sul conto corrente della sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese Parte_1
e ciò sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti;
5. disporre che il sig. provvederà al pagamento/rimborso del 50% Pt_2
delle spese straordinarie occorrende per i figli, per tali intendendosi quelle mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive, in ogni caso pag. 2 di 3 tutte da documentarsi e da concordarsi tra i genitori ove superiori ad
€ 250,00 e da rimborsarsi ogni mese;
tutto ciò sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti;
6. disporre a favore della sig.ra l'assegno unico Parte_1
universale e ogni altra erogazione a favore dei figli e/o del nucleo familiare;
7. disporre che il sig. verserà, a titolo di contributo per il Pt_2
mantenimento della coniuge, la somma mensile di € 200, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 05 di ciascun mese;
8. disporre l'onere del sig. di pagare per intero il canone di Pt_2
locazione dell'immobile in cui la coniuge e i figli vivono o vivranno fino alla conduzione dell'alloggio ITEA;
9. disporre l'onere per le parti di prestare reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché del passaporto dei figli;
10. disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3