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15 maggio 2005
15 maggio 2005
Art. 214. Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine 1. I componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla meta' piu' uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano di eta'.
2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di societa', uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.
3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E' ammessa la votazione mediante lettera.
4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di societa', uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.
3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E' ammessa la votazione mediante lettera.
4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
Commentari • 2
- 1. Collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016: le nuove norme sulla green economyAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2016 · 0.8452071
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 02/03/2017, n. 47Provvedimento: SENTENZA N. 47 ANNO 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, LD CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, RL IO, IU MA, SI AR, DA de ET, FR GN, UG NT BA, GI PROSPERETTI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall'art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, e dell'art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 …Leggi di più...
- non fondatezza della questione.·
- tassa automobilistica regionale·
- permanenza dell'obbligo di pagamento nell'ipotesi di "fermo fiscale" del veicolo·
- imposte e tasse·
- conseguente asserita violazione della competenza dello stato in materia di tributi erariali·
- norme della regione emilia-romagna·
- insussistenza·
- obbligo di pagamento per i veicoli sottoposti a fermo·
- insussistenza, rispetto ad esso, di questione su cui la corte debba pronunciarsi.·
- erroneo presupposto interpretativo·
- quater, comma 4·
- esclusione·
- evocazione di parametro nel dispositivo, ma non nella motivazione dell'ordinanza di rimessione·
- della legge della regione toscana n. 49/2003·
- esenzione per applicazione del d.l. n. 953 del 1982