Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00586/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01036/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Per l’accertamento
del diritto del ricorrente al pagamento dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria per le ferie maturate e non godute relative agli anni 2020, 2021, 2022 per complessivi n. 61 giorni di licenza ordinaria, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute alla corresponsione del trattamento economico in parola, oltre interessi legali dal giorno del dovuto sino all'effettivo pagamento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- la dott.ssa NA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il -OMISSIS- già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, in congedo dal giorno -OMISSIS-, ha agito, per l’accertamento del suo diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria per le ferie maturate e non godute relative agli anni 2020, 2021, 2022 per complessivi n. 61 giorni di licenza ordinaria, con conseguente condanna dell’amministrazione convenuta alla corresponsione del trattamento economico in parola, oltre interessi legali dal giorno del dovuto sino all'effettivo pagamento.
1.1. A tal fine espone in fatto il ricorrente:
di aver prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal -OMISSIS- e di essere in congedo dall’ -OMISSIS-;
di aver inoltrato all’amministrazione di appartenenza, per il tramite della Compagnia di -OMISSIS-istanza di monetizzazione di 61 giorni di ferie non godute relative agli anni 2020, 2021, 2022 e, precisamente: 4 per l'anno 2020; 45 per l'anno 2021; 12 per l'anno 2022;
che con provvedimento notificato in data-OMISSIS-la predetta istanza veniva riscontrata dall’amministrazione con un diniego fondato sull’interpretazione dell'art. 5, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. n. 135 e delle circolari del Ministero della Difesa M D GMIL REG2020 0499444 del 23 dicembre 2020 e del Comando Generale dell'Arma — Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare n. 32/140-17-2003 del 24 marzo 2021 avente ad oggetto “ Diritto alla monetizzazione della licenza ordinaria non fruita, nonché nuova circolare della Direzione Generale per il Personale Militare ”; n. 32/140-46-1-2003 del 27 giugno 2023 avente ad oggetto la Gestione delle istanze di monetizzazione della licenza ordinaria non fruita (e del relativo contenzioso);
che, più in dettaglio, il Comando negava il beneficio in quanto, con riferimento agli anni 2020 e 2021 riteneva insussistenti “ i necessari presupposti per la monetizzazione, in quanto non risulta che la mancata fruizione del beneficio sia stata causata da indifferibili esigenze di servizio o da motivate ragioni di carattere personale ” e, quanto al 2022, in quanto successivamente al-OMISSIS-e fino al giorno del congedo (-OMISSIS-) l’interessato “ è stato sospeso precauzionalmente dall’impiego quindi non maturando ulteriore licenza ordinaria. Relativamente ai gg. 12 maturati e non goduti nell’anno 2022 non sussistono i necessari presupposti per la monetizzazione, in quanto non risulta che la mancata fruizione del beneficio sia stata causata da indifferibili esigenze di servizio o da motivate ragioni di carattere personale bensì dal comportamento del richiedente, che aveva determinato la predetta sospensione precauzionale dall'impiego, ancora sussistente al momento del congedo ”.
2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di diritto:
Violazione dell’art. 36 Cost. Violazione dell’art. 14 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395. Violazione degli artt. 18 e 55 D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254. Violazione dell’art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sussistenza di ragioni di servizio che hanno causato l’impossibilità del ricorrente di fruire delle ferie con cui sostanzialmente il ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento di rigetto per violazione delle predette norme assumendo che conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva n. 2003/88, un lavoratore che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a prescindere dal motivo per cui il rapporto di lavoro sia cessato.
Richiamando giurisprudenza eurounitaria, sostiene che l'onere della prova di aver correttamente informato il lavoratore dell’irrinunciabilità delle ferie e del rischio di perderle in caso di mancata fruizione entro l’anno di riferimento, ricada sul datore di lavoro con la conseguenza che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle predette ferie annuali, l’eventuale estinzione del diritto a tali ferie, alla fine del periodo riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’eventuale mancato versamento dell’indennità sostitutiva integrerebbero violazione delle disposizioni della direttiva n. 2003/88.
3. Costituitasi con memoria di stile l’amministrazione della Difesa in data -OMISSIS- ha depositato documenti in data -OMISSIS- e memoria difensiva in data -OMISSIS-con cui, eccepita l’intempestività del ricorso poiché notificato in data -OMISSIS- ma proposto per contestare un provvedimento notificato in data -OMISSIS-, ha difeso l’operato dell’amministrazione della Difesa in quanto legittimo e scevro dai vizi profilati dal ricorrente.
4. In vista dell’udienza pubblica il ricorrente ha replicato alle difese svolte dall’Amministrazione insistendo per l’accoglimento del gravame.
5. All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è passata in decisione.
6. Il Collegio ritiene di poter superare l’eccezione di irricevibilità per tardività stante l’infondatezza del ricorso nel merito, per le ragioni di seguito indicate.
6.1. Occorre, in primo luogo, premettere che oggetto dell’odierno esame è l’accertamento del diritto del richiedente alla liquidazione delle ferie non fruite riferibili agli anni 2020, 2021 e 2022, e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, c. 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “ Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, (tra i quali quelli alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi .”
6.2. E’ stato, invero, precisato di recente dal TAR Lazio (Roma, Sez. I quater, sent. n. 3081 del 18.02.2026) che gli atti di determinazione di stipendi e indennità sono atti paritetici, nozione “ intesa, nell’ambito del pubblico impiego non privatizzato, con riferimento ad atti per i quali “l’accertamento del diritto, è realizzabile indipendentemente dalla intermediazione di un provvedimento amministrativo”, per cui il giudizio ha oggetto immediatamente la fondatezza della pretesa sostanziale ” (Cons. Stato, II, 7 giugno 2019, n. 3838), che viene in considerazione “ allorché l'amministrazione, tenuta per legge a far fronte ad un obbligo in ragione di un rapporto di diritto pubblico avente natura patrimoniale, si veda attribuito - da una legge o altra fonte normativa - il potere di definire unilateralmente detto rapporto e, quindi, di determinare essa stessa l'entità dei propri obblighi e dei correlativi diritti (tipico è il caso della determinazione di stipendi, assegni, emolumenti, etc.), in base ad una mera attività accertativa. Tali atti non possono essere ricompresi, a rigore, tra i provvedimenti amministrativi, poiché in tale ambito l'amministrazione non esercita un potere di supremazia nei confronti del privato, bensì utilizza strumenti del diritto civile che la pongono sullo stesso piano della controparte ” (Cons. Stato, VI, 17 ottobre 2018, n. 5944).
La riconduzione della decisione gravata nell’ambito di tale categoria di atti ha come implicazione che l’azione per la tutela della correlata posizione giuridica soggettiva si sostanzia in una azione di accertamento di “ pretese patrimoniali costitutive di diritti di credito, in base a norme che regolano l’azione dell'amministrazione ” (Cons. Stato, II, 29 marzo 2022, n. 2314).
6.3. Tanto premesso, giova richiamare l’art. 36, comma 3, della Costituzione a mente del quale “ Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi ”, per cui la fruizione delle ferie costituisce un prius logico e cronologico rispetto a qualsiasi trattamento, appunto, “sostitutivo” (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I quater, sent. n. 3081 del 18.02.2026).
6.4. La Corte Costituzionale ha sottolineato che “ Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell’ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963)”, ed ha escluso profili di illegittimità costituzionale dell’art. 5, c. 8, del d.l. 95/2012, sul presupposto che “la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro ” (Corte costituzionale, sentenza 95/2016).
6.5. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 18 gennaio 2024, nella causa C-218/229 ha inoltre evidenziato che lo “ scopo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie rispetto al versamento di un’indennità finanziaria (…) corrisponde a quello perseguito dalla direttiva 2003/88, in particolare dal suo articolo 7, paragrafo 2 (in forza del quale “Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”), il quale, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, mira in particolare a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute ”.
6.6. Da quanto detto derivano le seguenti conseguenze: a) il problema di riconoscere il diritto ad un trattamento economico surrogatorio si pone solo in via subordinata all’accertamento dell’impossibilità di un godimento effettivo del riposo atteso che, qualora persista la possibilità di godere delle ferie, anche a seguito della modificazione di un rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto, innanzitutto, alla fruizione del congedo; b) nella vicenda in esame, in linea astratta tale problema (del riconoscimento o meno al ricorrente del trattamento sostitutivo delle ferie non godute) si pone in quanto si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro a far data dall’-OMISSIS- di talchè sussiste – sempre in linea astratta - uno dei presupposti per accedere alla liquidazione richiesta.
6.7. Tanto precisato sul piano generale, dall’esame degli atti di causa emerge che:
- relativamente all’ anno 2020, l’interessato ha fruito di 13 giorni di licenza ordinaria per l’anno 2018, 32 giorni di licenza ordinaria per l’anno 2019, 4 giorni di licenza speciale e di 3 giorni di malattia, e che non ha programmato il beneficio, né presentato alcuna domanda di licenza ordinaria maturata e non goduta nell'anno 2020;
- relativamente all’anno 2021, ha fruito di 13 giorni di licenza ordinaria per l’anno 2019, 41 giorni di licenza ordinaria per l’anno 2020, 4 giorni di licenza speciale e 11 giorni di malattia, anche in tal caso non programmando il beneficio, né presentando domande di licenza ordinaria maturata e non goduta nell'anno 2021;
- relativamente all’anno 2022, risulta che l’interessato, prima del 29.03.2022, ha fruito di 20 giorni di licenza straordinaria per riposo medico e che in seguito, ininterrottamente fino al congedo avvenuto in data -OMISSIS-, è stato sospeso precauzionalmente dall'impiego, non maturando ulteriore licenza ordinaria.
6.8. Da quanto sopra deriva che, rispetto ai giorni di licenza maturati e non goduti negli anni 2020 e 2021, non sussistono i presupposti necessari per la monetizzazione, in quanto manca la prova che la mancata fruizione sia stata causata da indifferibili esigenze di servizio “ documentate ed attestate esplicitamente dal superiore gerarchico non essendo sufficiente a tale scopo la mera inerzia o un comportamento concludente del medesimo ” (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 26/01/2009, n.339)
o da motivate ragioni di carattere personale, vigendo per i predetti giorni “ il divieto di monetizzazione di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (…) convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che (…) opera laddove il dipendente medesimo non abbia fatto espressa richiesta delle ferie medesime ” (Consiglio di Stato sez. II, 30/03/2022, n.2349, sentenze n. 6047/2020 e 1490/2020).
Né possono invocarsi ex post presunte esigenze di servizio, “ dal momento che spetta solo all'Amministrazione, datrice di lavoro, ravvisarle e formalizzarle in un provvedimento di diniego ” (Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza del 22.06.2023 n. affare 1777/2022).
Rispetto ai giorni maturati e non goduti nell'anno 2022, parimenti non sussistono – sebbene per ragioni diverse - i presupposti necessari per la monetizzazione, in quanto la mancata fruizione del beneficio risulta causalmente riconducibile al comportamento del richiedente causativo della sospensione precauzionale dall'impiego, ancora efficace al momento del congedo.
6.9. A tal riguardo, rileva, quale causa di imputabilità dell’impossibilità di fruizione delle ferie, che il ricorrente, ancorché sia stato collocato in congedo a domanda a decorrere dal giorno -OMISSIS-, con successivo provvedimento dell’Ufficio del Comando Generale, n. -OMISSIS-, datato-OMISSIS-, sia stato destinatario del provvedimento della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari a decorrere dallo stesso giorno del collocamento in congedo e a decorrere, ai soli fini giuridici, dal-OMISSIS-(coincidente con il giorno di decorrenza della sospensione precauzionale ), per effetto degli articoli 667, comma 5 e 923 comma 5 del Decreto legislativo – 15.03.2010, n. 66 recante “ Codice dell’ordinamento miliare ” (vd. ALL09 - all. 8 del deposito doc.le del 28.01.2026).
6.10. Risulta, dunque pertinente il richiamo operato dalla difesa erariale ai principi ricordati di recente dal TAR Campania, Napoli (Sez. VI, sentenza n. 5898 del 11.08.2025) in fattispecie analoga a quella per cui è causa: “(…) il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute sorge solo a fronte di esigenze obiettive di servizio attestate esplicitamente dal superiore gerarchico. L'art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 395 del 1995 ha, infatti, previsto che si possa ammettere il pagamento del congedo ordinario non fruito nella sola ipotesi che, all'atto della cessazione dal servizio, detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio. In buona sostanza il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario matura ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (cioè, non abbia potuto disporre e godere delle ferie) a cagione ed in ragione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili. Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute sorge solo a fronte di esigenze obiettive di servizio che devono essere documentate ed attestate esplicitamente dal superiore gerarchico non essendo sufficiente a tale scopo la mera inerzia o un comportamento concludente del medesimo (in termini anche Consiglio di Stato sez. VI, 26/01/2009, n.339; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 07/03/2022, n.2627) ”.
7. Dalle suesposte considerazioni, consegue la legittimità dell’azione amministrativa.
8. In conclusione, la domanda di accertamento del diritto al trattamento economico sostitutivo delle ferie è infondata e va respinta.
9. Le peculiarità della controversia milita per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
IE US, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
NA IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA IN | IE US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.