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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/09/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3888 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa iscritta al n. 3888 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025 tra
), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. MANNONI CLAUDIO che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GORINI LINDA
[...] P.IVA_1 che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Oggi 23/09/2025 ad ore 11.59 11.59 innanzi al giudice, dott. Bruno Malagoli, sono comparsi per la parte attrice l'avv. MANNONI CLAUDIO, per la parte convenuta l'avv. GORINI LINDA, oggi sostituito dal funzionario Alessandro Petrosino, come da delega in atti.
Il dott. Petrosino dà atto che l'amministrazione ha provveduto in autotutela all'annullamento del provvedimento impugnato (come da allegato alla comparsa); chiede pertanto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L'avv. MANNONI CLAUDIO si associa alla richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere;
chiede tuttavia che venga disposta la condanna alle spese di lite dell'opposta, evidenziando che i motivi posti a fondamento del disposto annullamento sono i medesimi evidenziati dall'opponente sin dalla fase delle interlocuzioni amministrative ex art. 18 legge 689/81.
I procuratori delle parti chiedono che la causa sia immediatamente decisa.
Il Giudice dà lettura del dispositivo e delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione, come da pagine che seguono.
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
Pagina 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE I
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1082/2015 promossa da:
), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANNONI CLAUDIO che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione
RICORRENTE contro
Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GORINI LINDA
[...] P.IVA_1 che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1. In via di premessa si osserva come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 642 del 16.1.2015 hanno ritenuto, in ordine ai requisiti richiesti nel vigente ordinamento processuale per la motivazione delle sentenze, conforme al modello normativo (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem ed, in particolare, valido il richiamo al contenuto degli atti difensivi delle parti e degli altri atti processuali.
Appare pertanto legittima l'adozione di tale schema anche per motivare la sentenza con cui si assume la presente decisione. Pertanto, richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, il contenuto assertivo del ricorso introduttivo e della memoria di costituzione, si osserva per quanto rileva al fine di decidere quanto segue.
2. Con ricorso depositato il 18.6.2025, , in proprio e quale legale Parte_1
Pagina 2 rappresentante pro tempore della Società ha proposto opposizione all'ordinanza- Parte_2 ingiunzione prot. n. 1304/RI del 16/5/2025, emessa dall' Controparte_2
e notificata via P.E.C. in data 19/5/2025, recante la sanzione
[...] ammnistrativa di €. 18.000,00, irrogata per la violazione dell'art. 1, comma 533-ter, Legge 23 dicembre
2005, n. 266 e dell'art. 12, comma 7, del Decreto Direttoriale A.A.M.S. 9 settembre 2011, n. 31857, nonché dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis, T.U.L.P.S.
3. Si è costituita in giudizio l deducendo che Controparte_1
“...successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, l'Ufficio abbia provveduto ad un nuovo esame della vicenda sottesa all'emanazione del provvedimento oggetto di ricorso, anche alla luce della doglianza sollevata dalla parte ricorrente.
Ritenendo fondata l'argomentazione per cui, a prescindere dall'identità o meno dell'impresa individuale distinta alla Partita I.V.A n. rispetto al soggetto con Partita I.V.A. n. P.IVA_2
, il soggetto gestore degli apparecchi da gioco non poteva venire a conoscenza – P.IVA_3 nemmeno facendo ricorso alla massima diligenza esigibile dalla legge – della variazione del codice identificativo della Ditta ALEX CAFFÈ DI ALEX FERRU, in assenza di apposita comunicazione da parte del Sig. FERRU e di elementi materiali che indicassero tale modifica, l'Ufficio, con determina prot. n. 21634/RU del giorno 11/9/2025, notificata alla parte in pari data, ha disposto l'annullamento in autotutela ex art. 21-nonies Legge 7 agosto 1990, n. 241 dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 1304/RI del 16/5/2025 (ALL.8).
Pertanto, avendo l'Ufficio accolto le conclusioni spiegate dalla parte ricorrente, deve ritenersi oramai venuto meno l'interesse di quest'ultima a coltivare la presente opposizione e la conseguente cessazione della materia del contendere fra le parti”.
4. Nel corso della odierna udienza, l'opponente si è associato alla richiesta di cessazione della materia del contendere chiedendo tuttavia il riconoscimento delle spese.
5. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere – che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata dal codice di rito … costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento – ovvero della sopravvenuta caducazione – della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass.
26351/2005).
Occorre, pertanto, prendere atto di quanto avvenuto in corso di causa e della sopravvenuta cessazione
Pagina 3 della materia del contendere, avuto riguardo all'annullamento del provvedimento impugnato, disposto all'esito della notifica del ricorso dalla amministrazione convenuta.
6. Le spese devono essere poste a carico della resistente, la quale solo all'esito del ricorso si è determinata a procedere all'annullamento richiesto. E si noti che l'annullamento è stato motivato dalla resistente, valorizzando un argomento di cui l'opponente aveva già reso edotta l'amministrazione in sede di memorie ex art. 18 della legge 689/81.
Deve tuttavia essere valorizzato il contegno processuale della che ha consentito Controparte_1 una definizione istantanea del contenzioso;
ciò giustifica una compensazione delle spese nella misura della metà. deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano, tenendosi conto della complessità non elevata della causa e dell'attività effettivamente svoltasi, sulla base dei parametri medi ex art. 55/2014 (per fase di studio ed introduttiva) ed applicata la disposta compensazione, in Euro 1.299,50 oltre spese generali ed accessori.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore diversa domanda, eccezione od istanza, disattesa o assorbita: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che
[...] Parte_1 liquida in Euro 1.299,50 oltre spese generali ed accessori.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Cagliari 23/09/2025
Il Giudice
Bruno Malagoli
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa iscritta al n. 3888 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025 tra
), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. MANNONI CLAUDIO che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GORINI LINDA
[...] P.IVA_1 che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Oggi 23/09/2025 ad ore 11.59 11.59 innanzi al giudice, dott. Bruno Malagoli, sono comparsi per la parte attrice l'avv. MANNONI CLAUDIO, per la parte convenuta l'avv. GORINI LINDA, oggi sostituito dal funzionario Alessandro Petrosino, come da delega in atti.
Il dott. Petrosino dà atto che l'amministrazione ha provveduto in autotutela all'annullamento del provvedimento impugnato (come da allegato alla comparsa); chiede pertanto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L'avv. MANNONI CLAUDIO si associa alla richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere;
chiede tuttavia che venga disposta la condanna alle spese di lite dell'opposta, evidenziando che i motivi posti a fondamento del disposto annullamento sono i medesimi evidenziati dall'opponente sin dalla fase delle interlocuzioni amministrative ex art. 18 legge 689/81.
I procuratori delle parti chiedono che la causa sia immediatamente decisa.
Il Giudice dà lettura del dispositivo e delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione, come da pagine che seguono.
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
Pagina 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE I
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1082/2015 promossa da:
), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANNONI CLAUDIO che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione
RICORRENTE contro
Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GORINI LINDA
[...] P.IVA_1 che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1. In via di premessa si osserva come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 642 del 16.1.2015 hanno ritenuto, in ordine ai requisiti richiesti nel vigente ordinamento processuale per la motivazione delle sentenze, conforme al modello normativo (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem ed, in particolare, valido il richiamo al contenuto degli atti difensivi delle parti e degli altri atti processuali.
Appare pertanto legittima l'adozione di tale schema anche per motivare la sentenza con cui si assume la presente decisione. Pertanto, richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, il contenuto assertivo del ricorso introduttivo e della memoria di costituzione, si osserva per quanto rileva al fine di decidere quanto segue.
2. Con ricorso depositato il 18.6.2025, , in proprio e quale legale Parte_1
Pagina 2 rappresentante pro tempore della Società ha proposto opposizione all'ordinanza- Parte_2 ingiunzione prot. n. 1304/RI del 16/5/2025, emessa dall' Controparte_2
e notificata via P.E.C. in data 19/5/2025, recante la sanzione
[...] ammnistrativa di €. 18.000,00, irrogata per la violazione dell'art. 1, comma 533-ter, Legge 23 dicembre
2005, n. 266 e dell'art. 12, comma 7, del Decreto Direttoriale A.A.M.S. 9 settembre 2011, n. 31857, nonché dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis, T.U.L.P.S.
3. Si è costituita in giudizio l deducendo che Controparte_1
“...successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, l'Ufficio abbia provveduto ad un nuovo esame della vicenda sottesa all'emanazione del provvedimento oggetto di ricorso, anche alla luce della doglianza sollevata dalla parte ricorrente.
Ritenendo fondata l'argomentazione per cui, a prescindere dall'identità o meno dell'impresa individuale distinta alla Partita I.V.A n. rispetto al soggetto con Partita I.V.A. n. P.IVA_2
, il soggetto gestore degli apparecchi da gioco non poteva venire a conoscenza – P.IVA_3 nemmeno facendo ricorso alla massima diligenza esigibile dalla legge – della variazione del codice identificativo della Ditta ALEX CAFFÈ DI ALEX FERRU, in assenza di apposita comunicazione da parte del Sig. FERRU e di elementi materiali che indicassero tale modifica, l'Ufficio, con determina prot. n. 21634/RU del giorno 11/9/2025, notificata alla parte in pari data, ha disposto l'annullamento in autotutela ex art. 21-nonies Legge 7 agosto 1990, n. 241 dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 1304/RI del 16/5/2025 (ALL.8).
Pertanto, avendo l'Ufficio accolto le conclusioni spiegate dalla parte ricorrente, deve ritenersi oramai venuto meno l'interesse di quest'ultima a coltivare la presente opposizione e la conseguente cessazione della materia del contendere fra le parti”.
4. Nel corso della odierna udienza, l'opponente si è associato alla richiesta di cessazione della materia del contendere chiedendo tuttavia il riconoscimento delle spese.
5. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere – che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata dal codice di rito … costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento – ovvero della sopravvenuta caducazione – della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass.
26351/2005).
Occorre, pertanto, prendere atto di quanto avvenuto in corso di causa e della sopravvenuta cessazione
Pagina 3 della materia del contendere, avuto riguardo all'annullamento del provvedimento impugnato, disposto all'esito della notifica del ricorso dalla amministrazione convenuta.
6. Le spese devono essere poste a carico della resistente, la quale solo all'esito del ricorso si è determinata a procedere all'annullamento richiesto. E si noti che l'annullamento è stato motivato dalla resistente, valorizzando un argomento di cui l'opponente aveva già reso edotta l'amministrazione in sede di memorie ex art. 18 della legge 689/81.
Deve tuttavia essere valorizzato il contegno processuale della che ha consentito Controparte_1 una definizione istantanea del contenzioso;
ciò giustifica una compensazione delle spese nella misura della metà. deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano, tenendosi conto della complessità non elevata della causa e dell'attività effettivamente svoltasi, sulla base dei parametri medi ex art. 55/2014 (per fase di studio ed introduttiva) ed applicata la disposta compensazione, in Euro 1.299,50 oltre spese generali ed accessori.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore diversa domanda, eccezione od istanza, disattesa o assorbita: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che
[...] Parte_1 liquida in Euro 1.299,50 oltre spese generali ed accessori.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Cagliari 23/09/2025
Il Giudice
Bruno Malagoli
Pagina 4