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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/10/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della udienza di discussione del 24.10.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 191/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, cui è riunito il giudizio iscritto al n. 480/2025 R.G. avente ad oggetto: “opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981 lavoro/prev.
TRA
(c.f. indicato: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. GUARINO FIORINA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. GAROFALO SILVIO e con quest'ultimo elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Roma n. 17 presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.01.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31220220001390934000, notificatogli il 16.12.2022 e a mezzo del quale gli si chiedeva il pagamento di € 6.317,13
a titolo di contributi omessi e relative somme aggiuntive (gestione agricola, lavoratori autonomi ed associati, competenze 2020 e 2021).
1 Il ricorrente contestava l'obbligazione contributiva, deducendo di essere mero proprietario di alcuni appezzamenti di terreno, ma di non aver mai svolto attività agricola né in forma autonoma né associativa, avendo svolto sempre lavoro subordinato quale dipendente ed essendo titolare di pensione cat. VO (pensione di vecchiaia lavoratori dipendenti) certif. N. 10053843 erogata dall' CP_1
Deduceva inoltre la inesistenza della relata di notificazione dell'avviso di addebito.
Soggiunto che la dimostrazione del credito era a carico dell'Ente previdenziale rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 31220220001390934000, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente/nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione;
3. CP_1
Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 31220220001390934000e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito, impugnato, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali”; il tutto con il favore delle spese processuali.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, previa sospensione con decreto dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto, si costituiva l' che chiedeva il CP_1 rigetto del ricorso in quanto infondato.
Richiamava la relazione istruttoria del funzionario secondo la quale CP_1 [...] risultava iscritto quale titolare non addetto nella gestione dei Parte_1 coltivatori diretti, la cui unità attiva risultava essere la di lui moglie Persona_1 nt. 24/06/1957, sicchè i contributi oggetto dell'avviso opposto erano dovuti
[...] per l'unità attiva per gli anni 2020 e 2021, in quanto l'obbligo contributivo riferito alla posizione dei collaboratori di imprese commerciali od agricole grava e fa capo esclusivamente al titolare dell'impresa ovvero al titolare, anche non attivo, del nucleo diretto collaboratore, non essendo il coadiuvante, analogamente al lavoratore dipendente, tenuto in proprio al versamento dei contributi previdenziali, dovendo provvedervi il titolare d'impresa ai sensi dell'art. art. 10, ultimo comma, della L. n. 613
2 del 1966.
Evidenziava inoltre che il ricorrente non contestava il fondamento di merito del recupero contributivo attivato a mezzo dell'avviso di addebito opposto, con la conseguenza che lo stesso era da ritenersi pacifico e incontroverso.
Soggiungeva che l'avviso di addebito era stato regolarmente notificato a mezzo posta con avviso di ricevimento, producendo documentazione a supporto.
Rassegnava sulla scorta di tali argomentazioni le seguenti conclusioni: “nel merito, rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell siccome inammissibile e CP_1 infondata in fatto e in diritto, confermando per l'effetto l'atto impositivo opposto”.
3. Con successivo ricorso depositato il 07.02.2025, iscritto al n. R.G.
480/2025, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito Parte_1
n. 31220240001761175000, notificato il 18.01.2025, dell'importo di euro 3222,09 per omesso versamento di contributi alla gestione agricola, lavoratori autonomi ed associati, competenze 2023.
L'opponente proponeva le medesime doglianze mosse avverso l'avviso di addebito già oggetto del precedente ricorso e rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere
l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 31220240001761175000, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente/nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo CP_1 legittimante all'esecuzione;
3. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n.
31220240001761175000 e dichiarare non dovute le somme così come richieste con
l'avviso di addebito, impugnato, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per
l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5. disporre, non sussistendone i presupposti, la cancellazione d'ufficio dall' con effetto CP_1 retroattivo;
6. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
7. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge”.
4. Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso in quanto infondato.
3 Disposta la riunione dei giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, esperita l'istruttoria, prettamente documentale, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
5. In via preliminare, in rito, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 24
D. Lgs. 46/1999, poiché proposta entro il termine di 40 giorni successivi alla notificazione dell'avviso di addebito n. 31220220001390934000, eseguita in data
16.12.2022 (cfr. l'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo posta in produzione di parte e dell'avviso di addebito n. 31220240001761175000 CP_1 eseguita in data 17.01.2025.
6. Nel merito, i ricorsi riuniti sono fondati nei limiti dei quali appresso si dirà e per le ragioni che di seguito si esporranno.
L' ha dedotto che la pretesa contributiva riguarda esclusivamente i contributi CP_1 dovuti per il coadiutore coniuge, che svolge attività di Persona_1 coltivatore diretto in maniera abituale e prevalente.
Non è stata presentata istanza di cancellazione dalla gestione, né risulta cessata l'attività agricola da parte della coadiutrice.
Orbene, ai sensi della l. 613/66 art. 2 “Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli nati nel matrimonio o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti”.
Ai fini dell'Iscrizione nella gestione per i lavoratori autonomi è, pertanto, CP_1 necessario che il coadiutore familiare partecipi all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tanto vale sia ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti che nella gestione agricoli.
Sul punto anche la giurisprudenza ha confermato che “questa Corte, inoltre, ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 613 del 1966, art. 2, (a norma del quale "si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti"), va interpretato nel senso che l'obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto
4 svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale
(ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà)
e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore (così Cass. n. 9873 del 2014), restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti” (cfr. Cass. civ. 23600/09).
Sul presupposto che l'iscrizione alla gestione agricola lavoratori autonomi richiede la partecipazione all'attività aziendale, da parte del coadiutore familiare, con caratteri di abitualità e prevalenza, l'onere della prova di tali requisiti, quali elementi costitutivi della pretesa contributiva, grava sull' (cfr. Cass. civ., sez. lav.,6 novembre 2009, n. CP_1
23600 “grava sull'istituto l'onere di fornire prova dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, gravando sull'opponente l'onere di contestazione dei fatti costitutivi”).
Ebbene, nel caso di specie a fronte della documentazione prodotta da parte ricorrente
(cfr. decreto di omologa del Tribunale di Avellino del 6.3.2020 emesso a definizione del procedimento per ATPO R.G. 4385/2018, di accertamento positivo in capo a a far data dal mese di settembre 2019 di una percentuale di invalidità del Per_1
100%, confermata in sede di revisione dalla competente CML in data 22.7.2022), l' CP_1 nulla ha provato in ordine all'abitualità e permanenza del contributo prestato da all'attività agricola del , quali elementi Persona_1 Parte_1 costitutivi dell'iscrizione alla gestione agricola come coadiutore familiare e della pretesa contributiva vantata con gli avvisi di addebito opposti.
Non potendo essere invocata alcuna presunzione di svolgimento attuale della attività professionale nel periodo successivo al settembre 2019, è dirimente, allora, rilevare che l' non ha assolto all'onere di provare la sussistenza dei presupposti per CP_1
l'insorgenza del credito vantato.
Né sul punto è stata ammessa la prova articolata dall' in quanto in aperto contrasto CP_1 con le risultanze documentali attestanti una invalidità di nella Persona_1 misura del 100% dal settembre 2019.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto con la conseguenza che deve dichiararsi non dovuto il pagamento della somma di € 6.317,13 portata nell'avviso di addebito n. 31220220001390934000, notificatogli il 16.12.2022 e non dovuto il pagamento della somma di euro 3222,09 portato nell'avviso di addebito n.
5 31220240001761175000, notificato il 18.01.2025.
7. Non può essere invece accolta la domanda di “cancellazione d'ufficio dall' con CP_1 effetto retroattivo” difettando la prova -e invero ancor prima la compiuta e specifica allegazione- di richiesta di cancellazione avanzata all'Ente dall'interessato.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, non si può ignorare che non
è stata contestata la circostanza che il ricorrente già risultava iscritto quale titolare della impresa, con quale unità attiva e che non risulta la Persona_1 presentazione di alcuna comunicazione al registro delle imprese, valida anche ai fini previdenziali, di cessazione della posizione assicurativa (invio del “Mod. C.D. 1
Cancellazione - Dichiarazione Aziendale relativa alla Cancellazione all'interno della piattaforma Comunicazione Unica d'Impresa, gestita dal Registro Imprese), né alcuna comunicazione diretta all' concernente la cessazione dell'attività e il conseguente CP_1 venir meno dei presupposti per l'iscrizione alla gestione pensionistica, circostanze queste che impongono la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti depositati da e ritualmente notificati nei confronti Parte_1 dell' ogni altra domanda ed eccezione disattese e/o assorbite, così provvede CP_1
- annulla gli avvisi di addebito n. 31220220001390934000, notificato il 16.12.2022 e n. 31220240001761175000, notificato il 18.01.2025;
- compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 24.10.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della udienza di discussione del 24.10.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 191/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, cui è riunito il giudizio iscritto al n. 480/2025 R.G. avente ad oggetto: “opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981 lavoro/prev.
TRA
(c.f. indicato: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. GUARINO FIORINA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. GAROFALO SILVIO e con quest'ultimo elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Roma n. 17 presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.01.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31220220001390934000, notificatogli il 16.12.2022 e a mezzo del quale gli si chiedeva il pagamento di € 6.317,13
a titolo di contributi omessi e relative somme aggiuntive (gestione agricola, lavoratori autonomi ed associati, competenze 2020 e 2021).
1 Il ricorrente contestava l'obbligazione contributiva, deducendo di essere mero proprietario di alcuni appezzamenti di terreno, ma di non aver mai svolto attività agricola né in forma autonoma né associativa, avendo svolto sempre lavoro subordinato quale dipendente ed essendo titolare di pensione cat. VO (pensione di vecchiaia lavoratori dipendenti) certif. N. 10053843 erogata dall' CP_1
Deduceva inoltre la inesistenza della relata di notificazione dell'avviso di addebito.
Soggiunto che la dimostrazione del credito era a carico dell'Ente previdenziale rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 31220220001390934000, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente/nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione;
3. CP_1
Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 31220220001390934000e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito, impugnato, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali”; il tutto con il favore delle spese processuali.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, previa sospensione con decreto dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto, si costituiva l' che chiedeva il CP_1 rigetto del ricorso in quanto infondato.
Richiamava la relazione istruttoria del funzionario secondo la quale CP_1 [...] risultava iscritto quale titolare non addetto nella gestione dei Parte_1 coltivatori diretti, la cui unità attiva risultava essere la di lui moglie Persona_1 nt. 24/06/1957, sicchè i contributi oggetto dell'avviso opposto erano dovuti
[...] per l'unità attiva per gli anni 2020 e 2021, in quanto l'obbligo contributivo riferito alla posizione dei collaboratori di imprese commerciali od agricole grava e fa capo esclusivamente al titolare dell'impresa ovvero al titolare, anche non attivo, del nucleo diretto collaboratore, non essendo il coadiuvante, analogamente al lavoratore dipendente, tenuto in proprio al versamento dei contributi previdenziali, dovendo provvedervi il titolare d'impresa ai sensi dell'art. art. 10, ultimo comma, della L. n. 613
2 del 1966.
Evidenziava inoltre che il ricorrente non contestava il fondamento di merito del recupero contributivo attivato a mezzo dell'avviso di addebito opposto, con la conseguenza che lo stesso era da ritenersi pacifico e incontroverso.
Soggiungeva che l'avviso di addebito era stato regolarmente notificato a mezzo posta con avviso di ricevimento, producendo documentazione a supporto.
Rassegnava sulla scorta di tali argomentazioni le seguenti conclusioni: “nel merito, rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell siccome inammissibile e CP_1 infondata in fatto e in diritto, confermando per l'effetto l'atto impositivo opposto”.
3. Con successivo ricorso depositato il 07.02.2025, iscritto al n. R.G.
480/2025, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito Parte_1
n. 31220240001761175000, notificato il 18.01.2025, dell'importo di euro 3222,09 per omesso versamento di contributi alla gestione agricola, lavoratori autonomi ed associati, competenze 2023.
L'opponente proponeva le medesime doglianze mosse avverso l'avviso di addebito già oggetto del precedente ricorso e rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere
l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 31220240001761175000, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente/nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo CP_1 legittimante all'esecuzione;
3. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n.
31220240001761175000 e dichiarare non dovute le somme così come richieste con
l'avviso di addebito, impugnato, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per
l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5. disporre, non sussistendone i presupposti, la cancellazione d'ufficio dall' con effetto CP_1 retroattivo;
6. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
7. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge”.
4. Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso in quanto infondato.
3 Disposta la riunione dei giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, esperita l'istruttoria, prettamente documentale, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
5. In via preliminare, in rito, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 24
D. Lgs. 46/1999, poiché proposta entro il termine di 40 giorni successivi alla notificazione dell'avviso di addebito n. 31220220001390934000, eseguita in data
16.12.2022 (cfr. l'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo posta in produzione di parte e dell'avviso di addebito n. 31220240001761175000 CP_1 eseguita in data 17.01.2025.
6. Nel merito, i ricorsi riuniti sono fondati nei limiti dei quali appresso si dirà e per le ragioni che di seguito si esporranno.
L' ha dedotto che la pretesa contributiva riguarda esclusivamente i contributi CP_1 dovuti per il coadiutore coniuge, che svolge attività di Persona_1 coltivatore diretto in maniera abituale e prevalente.
Non è stata presentata istanza di cancellazione dalla gestione, né risulta cessata l'attività agricola da parte della coadiutrice.
Orbene, ai sensi della l. 613/66 art. 2 “Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli nati nel matrimonio o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti”.
Ai fini dell'Iscrizione nella gestione per i lavoratori autonomi è, pertanto, CP_1 necessario che il coadiutore familiare partecipi all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tanto vale sia ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti che nella gestione agricoli.
Sul punto anche la giurisprudenza ha confermato che “questa Corte, inoltre, ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 613 del 1966, art. 2, (a norma del quale "si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti"), va interpretato nel senso che l'obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto
4 svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale
(ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà)
e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore (così Cass. n. 9873 del 2014), restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti” (cfr. Cass. civ. 23600/09).
Sul presupposto che l'iscrizione alla gestione agricola lavoratori autonomi richiede la partecipazione all'attività aziendale, da parte del coadiutore familiare, con caratteri di abitualità e prevalenza, l'onere della prova di tali requisiti, quali elementi costitutivi della pretesa contributiva, grava sull' (cfr. Cass. civ., sez. lav.,6 novembre 2009, n. CP_1
23600 “grava sull'istituto l'onere di fornire prova dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, gravando sull'opponente l'onere di contestazione dei fatti costitutivi”).
Ebbene, nel caso di specie a fronte della documentazione prodotta da parte ricorrente
(cfr. decreto di omologa del Tribunale di Avellino del 6.3.2020 emesso a definizione del procedimento per ATPO R.G. 4385/2018, di accertamento positivo in capo a a far data dal mese di settembre 2019 di una percentuale di invalidità del Per_1
100%, confermata in sede di revisione dalla competente CML in data 22.7.2022), l' CP_1 nulla ha provato in ordine all'abitualità e permanenza del contributo prestato da all'attività agricola del , quali elementi Persona_1 Parte_1 costitutivi dell'iscrizione alla gestione agricola come coadiutore familiare e della pretesa contributiva vantata con gli avvisi di addebito opposti.
Non potendo essere invocata alcuna presunzione di svolgimento attuale della attività professionale nel periodo successivo al settembre 2019, è dirimente, allora, rilevare che l' non ha assolto all'onere di provare la sussistenza dei presupposti per CP_1
l'insorgenza del credito vantato.
Né sul punto è stata ammessa la prova articolata dall' in quanto in aperto contrasto CP_1 con le risultanze documentali attestanti una invalidità di nella Persona_1 misura del 100% dal settembre 2019.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto con la conseguenza che deve dichiararsi non dovuto il pagamento della somma di € 6.317,13 portata nell'avviso di addebito n. 31220220001390934000, notificatogli il 16.12.2022 e non dovuto il pagamento della somma di euro 3222,09 portato nell'avviso di addebito n.
5 31220240001761175000, notificato il 18.01.2025.
7. Non può essere invece accolta la domanda di “cancellazione d'ufficio dall' con CP_1 effetto retroattivo” difettando la prova -e invero ancor prima la compiuta e specifica allegazione- di richiesta di cancellazione avanzata all'Ente dall'interessato.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, non si può ignorare che non
è stata contestata la circostanza che il ricorrente già risultava iscritto quale titolare della impresa, con quale unità attiva e che non risulta la Persona_1 presentazione di alcuna comunicazione al registro delle imprese, valida anche ai fini previdenziali, di cessazione della posizione assicurativa (invio del “Mod. C.D. 1
Cancellazione - Dichiarazione Aziendale relativa alla Cancellazione all'interno della piattaforma Comunicazione Unica d'Impresa, gestita dal Registro Imprese), né alcuna comunicazione diretta all' concernente la cessazione dell'attività e il conseguente CP_1 venir meno dei presupposti per l'iscrizione alla gestione pensionistica, circostanze queste che impongono la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti depositati da e ritualmente notificati nei confronti Parte_1 dell' ogni altra domanda ed eccezione disattese e/o assorbite, così provvede CP_1
- annulla gli avvisi di addebito n. 31220220001390934000, notificato il 16.12.2022 e n. 31220240001761175000, notificato il 18.01.2025;
- compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 24.10.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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