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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11416/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
nato ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Magno alla via Forluso n.6 c.f. e la sig.ra C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] c.f.
[...]
elettivamente domiciliato in San Gregorio Magno alla via IV CodiceFiscale_2
Novembre n.98 presso lo studio dell'avv. Pasquale Barberio rappresentati e difesi dall'avv.
Pasquale Barberio giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- OPPONENTI-
E
in persona del Presidente e/o Controparte_1
legale rappresentante p.t dott. con sede in San Gregorio Magno al Corso Controparte_2
Garibaldi n.33 P.I. rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Barberio P.IVA_1
- OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, il sig.
e la sig.ra , proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_3
decreto ingiuntivo n. 2879/2018 (R.G. 7324/2018) emesso dal Tribunale di Salerno. Veniva
1 loro ingiunto il pagamento della somma di euro 8.629,72, oltre gli ulteriori interessi convenzionali fino al soddisfo e le spese della fase monitoria liquidate in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compenso professionale.
La controversia traeva origine dal mancato rimborso di 24, delle 36 rate dovute, di cui al contratto di finanziamento stipulato dal sig. con la Parte_1 CP_1
e garantito dalla sig.ra . In particolare, il
[...] Controparte_1 Parte_3
contratto, stipulato in data 19/02/2013, aveva ad oggetto un finanziamento di 7.000 euro da restituirsi entro e non oltre il 29.02. 2016 mediante n. 36 mensili pari ad € 234,18 ciascuna.
Parte opponente esplicava che, dopo aver adempiuto regolarmente al pagamento delle prima dodici rate, sospendeva i pagamenti ed invitava parte opposta a ricalcolare le rate di restituzione del finanziamento in quanto gli interessi applicati non corrispondevano a quelli effettivamente sottoscritti. Il sig. rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito così provvedere: a) revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
2879/2018 del 02.11.2018; b) accertare e dichiarare che nel calcolo della rata per il pagamento del finanziamento la opposta ha applicato tassi di interesse ultra-legali non pattuiti;
c) per l'effetto dichiarare la nullità delle clausole contrattuali sugli interessi convenzionali;
d) per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi convenzionali corrisposti dal sig. con Pt_1
il pagamento delle 12 pagate con condanna della opposta alla restituzione di quanto illegittimamente percepito;
e) ancora per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi convenzionali e moratori richiesti dalla opposta in decreto ingiuntivo f) accertare e dichiarare che il debito del sig. e di cui la SI è garante, Parte_1 Parte_3
ammonta ad euro 4.283,53 g) condannare la opposta al risarcimento del danno cagionato agli opponenti in conseguenza della violazione della buona fede contrattuale con liquidazione equitativa;
in via istruttoria chiede ammettersi CTU contabile.
In data 20.05.2019 si costituiva in giudizio la opposta, Controparte_1
, impugnando e contestando estensivamente tutto quanto dedotto, prodotto ed
[...]
eccepito nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nonché nella consulenza tecnica di parte. Rilevava: la nullità dell'atto di citazione perché generico e/o non sufficientemente determinato in ordine alla richiesta di risarcimento dei presunti danni
2 subiti dagli opponenti;
la finalità dell'atto introduttivo di procrastinare indebitamente il pagamento di quanto dovuto;
l'infondatezza dell'eccezione di nullità ex art 1418 c.c. per violazione degli artt. 1325 e 1326 c.c.; l'infondatezza dell'eccezione di violazione degli artt.
1283 e 1344 c.c. e conseguente legittimità del metodo di ammortamento alla francese.
Concludeva chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza di trattazione del 13.05.2020 il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma
6 c.p.c. e dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. Alla nuova udienza del 17.02.2021 il G.I. nominava C.T.U. il dott. Dopo diversi rinvii Persona_1
per il deposito della perizia, alla successiva udienza del 21.12.2022 in G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2024 in data 11.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento azionata in via monitoria. Invero dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato da parte opponente risulta che quest'ultima ha provveduto al pagamento della somma accertata in corso di giudizio. Nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In punto di diritto si osserva,
che, per consolidata giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio -costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”. (Cassazione civile , sez. III, 06 febbraio 2007, n. 2567). La cessazione
3 della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto. La
cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione. In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n. 368/SU,
in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione -
quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n. 1218; Cass.9 luglio 1997 n.
6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile 1974 n.1216; Cass. 9 maggio
1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n.
1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio 1998 n.2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6
giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che è
venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti -
non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Pertanto, la presente sentenza viene emessa solo al fine di decidere in merito alla liquidazione delle spese processuali sulla base del principio della soccombenza virtuale,
laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza
4 o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. In tal senso
è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (perchè renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè
avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza
(in questo caso solo virtuale). E, anche per la Corte costituzionale, rimane, comunque,
sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse.
Tanto premesso, passando alla liquidazione delle spese del presente giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale vi è da considerare che la domanda è risultata, all'esito dell'accertamento peritale compiuto, parzialmente fondata.
In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo del rapporto è a suo carico l'onere di produrre il documento contrattuale unitamente alle condizioni economiche applicate nel corso del finanziamento.
Ciò premesso parte opposta ha depositato, sin dalla fase monitoria, il titolo contrattuale rappresentato da un contratto di finanziamento personale del 19.2.2013, sottoscritto da e dal garante . Parte_1 Parte_3
Dal canto suo parte opponente, senza contestare la domanda e l'an debeatur, affida l'opposizione a un solo motivo doglianza rappresentato dalla discrasia tra TAEG indicato in contratto e Taeg effettivamente applicato.
In ogni caso prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla differenza ontologica tra TAN e
TAEG, grandezze su cui il presente giudizio risulta imperniato.
5 Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all'importo mutuato, determina l'ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, in sostanza, il tasso di interesse applicato all'operazione di credito puramente e semplicemente, ossia al netto di oneri e costi che saranno (anch'essi) sopportati dal mutuatario, sicchè esso costituisce un primo dato utile sia al cliente, sulla cui base, infatti,
valuterà la convenienza del mutuo, sia all'istituto di credito, sulla cui base, invece,
determinerà tecnicamente il piano di ammortamento del mutuo stesso.
Tuttavia, nei normali piani di ammortamento di prestiti e mutui sono previste rate infrannuali, laddove, quindi, l'interesse non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno,
ma viene ripartito su ogni singola rata in scadenza.
Il TAEG, invece, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il
TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate.
Assodato che TAN e TAEG corrispondono a valori necessariamente diversi, nel caso in esame dal programma contrattuale si evince che il TAEG è pari al 14,176%. Il consulente, in aderenza al quesito posto ha provveduto a determinare il TAEG tenendo conto delle istruzioni della Banca di Italia del 29.7.2009, così come successivamente integrate dal
Provvedimento del 9.2.2011, e ha stabilito che il TAEG effettivamente applicato nel corso del rapporto è pari al 14,373%. Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 125 bis
TUB comma VII ha rielaborato il piano di ammortamento applicando il rimedio sostitutivo rappresentato dal tasso BOT.
Applicando il rimedio sostitutivo ha rielaborato il piano di ammortamento mediante elaborazione di una nuova rata;
è stato verificato che alla data dell'ultimo pagamento effettuato al 28/02/2014 il capitale residuo era pari ad euro -4.949,99, sottraendo da tale importo la differenza da recuperare sugli interessi di euro 706,99, residua un debito in linea
6 capitale di euro -4.243,00. Tale somma è stata già corrisposta dalla parte opponente come risulta delle copie degli assegni depositati. Ne parte opposta ha dedotto alcunchè. Ne
consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Sul regime delle spese processuali
In ordine al governo delle spese processuali, in considerazione della dichiarazione di cessazione della materia del contendere e del parziale accoglimento dell'opposizione, le stesse meritano di essere poste a carico della parte opposta e liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 e s.m.i.
Le spese della CTU tecnico contabile vanno poste a carico di entrambe le parti in via definitiva – in solido- essendo stata la consulenza utile ai fini della decisione.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere.
2) Revoca il decreto ingiuntivo.
3) Pone le spese processuali a carico di parte opposta liquidate in favore di parte opponente in euro 2.552 per compensi (di cui euro 425 per la fase di studio, euro 425 per la fase introduttiva, euro 851 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisionale) oltre IVA e
CPA come per legge oltre euro 118,50 a titolo di C.U. con distrazione in favore dell'avv.
Pasquale Barberio.
4) Pone le spese della ctu tecnico contabile a carico di parte opponente e parte opposta in via solidale.
Salerno, 10.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11416/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
nato ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Magno alla via Forluso n.6 c.f. e la sig.ra C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] c.f.
[...]
elettivamente domiciliato in San Gregorio Magno alla via IV CodiceFiscale_2
Novembre n.98 presso lo studio dell'avv. Pasquale Barberio rappresentati e difesi dall'avv.
Pasquale Barberio giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- OPPONENTI-
E
in persona del Presidente e/o Controparte_1
legale rappresentante p.t dott. con sede in San Gregorio Magno al Corso Controparte_2
Garibaldi n.33 P.I. rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Barberio P.IVA_1
- OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, il sig.
e la sig.ra , proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_3
decreto ingiuntivo n. 2879/2018 (R.G. 7324/2018) emesso dal Tribunale di Salerno. Veniva
1 loro ingiunto il pagamento della somma di euro 8.629,72, oltre gli ulteriori interessi convenzionali fino al soddisfo e le spese della fase monitoria liquidate in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compenso professionale.
La controversia traeva origine dal mancato rimborso di 24, delle 36 rate dovute, di cui al contratto di finanziamento stipulato dal sig. con la Parte_1 CP_1
e garantito dalla sig.ra . In particolare, il
[...] Controparte_1 Parte_3
contratto, stipulato in data 19/02/2013, aveva ad oggetto un finanziamento di 7.000 euro da restituirsi entro e non oltre il 29.02. 2016 mediante n. 36 mensili pari ad € 234,18 ciascuna.
Parte opponente esplicava che, dopo aver adempiuto regolarmente al pagamento delle prima dodici rate, sospendeva i pagamenti ed invitava parte opposta a ricalcolare le rate di restituzione del finanziamento in quanto gli interessi applicati non corrispondevano a quelli effettivamente sottoscritti. Il sig. rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito così provvedere: a) revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
2879/2018 del 02.11.2018; b) accertare e dichiarare che nel calcolo della rata per il pagamento del finanziamento la opposta ha applicato tassi di interesse ultra-legali non pattuiti;
c) per l'effetto dichiarare la nullità delle clausole contrattuali sugli interessi convenzionali;
d) per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi convenzionali corrisposti dal sig. con Pt_1
il pagamento delle 12 pagate con condanna della opposta alla restituzione di quanto illegittimamente percepito;
e) ancora per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi convenzionali e moratori richiesti dalla opposta in decreto ingiuntivo f) accertare e dichiarare che il debito del sig. e di cui la SI è garante, Parte_1 Parte_3
ammonta ad euro 4.283,53 g) condannare la opposta al risarcimento del danno cagionato agli opponenti in conseguenza della violazione della buona fede contrattuale con liquidazione equitativa;
in via istruttoria chiede ammettersi CTU contabile.
In data 20.05.2019 si costituiva in giudizio la opposta, Controparte_1
, impugnando e contestando estensivamente tutto quanto dedotto, prodotto ed
[...]
eccepito nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nonché nella consulenza tecnica di parte. Rilevava: la nullità dell'atto di citazione perché generico e/o non sufficientemente determinato in ordine alla richiesta di risarcimento dei presunti danni
2 subiti dagli opponenti;
la finalità dell'atto introduttivo di procrastinare indebitamente il pagamento di quanto dovuto;
l'infondatezza dell'eccezione di nullità ex art 1418 c.c. per violazione degli artt. 1325 e 1326 c.c.; l'infondatezza dell'eccezione di violazione degli artt.
1283 e 1344 c.c. e conseguente legittimità del metodo di ammortamento alla francese.
Concludeva chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza di trattazione del 13.05.2020 il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma
6 c.p.c. e dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. Alla nuova udienza del 17.02.2021 il G.I. nominava C.T.U. il dott. Dopo diversi rinvii Persona_1
per il deposito della perizia, alla successiva udienza del 21.12.2022 in G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2024 in data 11.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento azionata in via monitoria. Invero dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato da parte opponente risulta che quest'ultima ha provveduto al pagamento della somma accertata in corso di giudizio. Nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In punto di diritto si osserva,
che, per consolidata giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio -costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”. (Cassazione civile , sez. III, 06 febbraio 2007, n. 2567). La cessazione
3 della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto. La
cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione. In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n. 368/SU,
in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione -
quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n. 1218; Cass.9 luglio 1997 n.
6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile 1974 n.1216; Cass. 9 maggio
1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n.
1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio 1998 n.2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6
giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che è
venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti -
non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Pertanto, la presente sentenza viene emessa solo al fine di decidere in merito alla liquidazione delle spese processuali sulla base del principio della soccombenza virtuale,
laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza
4 o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. In tal senso
è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (perchè renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè
avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza
(in questo caso solo virtuale). E, anche per la Corte costituzionale, rimane, comunque,
sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse.
Tanto premesso, passando alla liquidazione delle spese del presente giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale vi è da considerare che la domanda è risultata, all'esito dell'accertamento peritale compiuto, parzialmente fondata.
In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo del rapporto è a suo carico l'onere di produrre il documento contrattuale unitamente alle condizioni economiche applicate nel corso del finanziamento.
Ciò premesso parte opposta ha depositato, sin dalla fase monitoria, il titolo contrattuale rappresentato da un contratto di finanziamento personale del 19.2.2013, sottoscritto da e dal garante . Parte_1 Parte_3
Dal canto suo parte opponente, senza contestare la domanda e l'an debeatur, affida l'opposizione a un solo motivo doglianza rappresentato dalla discrasia tra TAEG indicato in contratto e Taeg effettivamente applicato.
In ogni caso prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla differenza ontologica tra TAN e
TAEG, grandezze su cui il presente giudizio risulta imperniato.
5 Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all'importo mutuato, determina l'ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, in sostanza, il tasso di interesse applicato all'operazione di credito puramente e semplicemente, ossia al netto di oneri e costi che saranno (anch'essi) sopportati dal mutuatario, sicchè esso costituisce un primo dato utile sia al cliente, sulla cui base, infatti,
valuterà la convenienza del mutuo, sia all'istituto di credito, sulla cui base, invece,
determinerà tecnicamente il piano di ammortamento del mutuo stesso.
Tuttavia, nei normali piani di ammortamento di prestiti e mutui sono previste rate infrannuali, laddove, quindi, l'interesse non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno,
ma viene ripartito su ogni singola rata in scadenza.
Il TAEG, invece, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il
TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate.
Assodato che TAN e TAEG corrispondono a valori necessariamente diversi, nel caso in esame dal programma contrattuale si evince che il TAEG è pari al 14,176%. Il consulente, in aderenza al quesito posto ha provveduto a determinare il TAEG tenendo conto delle istruzioni della Banca di Italia del 29.7.2009, così come successivamente integrate dal
Provvedimento del 9.2.2011, e ha stabilito che il TAEG effettivamente applicato nel corso del rapporto è pari al 14,373%. Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 125 bis
TUB comma VII ha rielaborato il piano di ammortamento applicando il rimedio sostitutivo rappresentato dal tasso BOT.
Applicando il rimedio sostitutivo ha rielaborato il piano di ammortamento mediante elaborazione di una nuova rata;
è stato verificato che alla data dell'ultimo pagamento effettuato al 28/02/2014 il capitale residuo era pari ad euro -4.949,99, sottraendo da tale importo la differenza da recuperare sugli interessi di euro 706,99, residua un debito in linea
6 capitale di euro -4.243,00. Tale somma è stata già corrisposta dalla parte opponente come risulta delle copie degli assegni depositati. Ne parte opposta ha dedotto alcunchè. Ne
consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Sul regime delle spese processuali
In ordine al governo delle spese processuali, in considerazione della dichiarazione di cessazione della materia del contendere e del parziale accoglimento dell'opposizione, le stesse meritano di essere poste a carico della parte opposta e liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 e s.m.i.
Le spese della CTU tecnico contabile vanno poste a carico di entrambe le parti in via definitiva – in solido- essendo stata la consulenza utile ai fini della decisione.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere.
2) Revoca il decreto ingiuntivo.
3) Pone le spese processuali a carico di parte opposta liquidate in favore di parte opponente in euro 2.552 per compensi (di cui euro 425 per la fase di studio, euro 425 per la fase introduttiva, euro 851 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisionale) oltre IVA e
CPA come per legge oltre euro 118,50 a titolo di C.U. con distrazione in favore dell'avv.
Pasquale Barberio.
4) Pone le spese della ctu tecnico contabile a carico di parte opponente e parte opposta in via solidale.
Salerno, 10.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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