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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/07/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 88/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 88/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Magda Mellea;
appellante
e
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._3 dall'Avv. Antonio Arturi;
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1163/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 29.06.2018, avente ad oggetto risoluzione contrattuale
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro e Controparte_1 Parte_2
1 esponendo che: con scrittura privata del 27 marzo 2007, registrata in data 12 Pt_2 aprile 2007, i convenuti avevano promesso di vendere ad esso attore, che aveva promesso di acquistare, per sé o per persona da nominare, al prezzo di €90.000,00,
l'unità immobiliare sita in Catanzaro traversa Ianò n.11, riportata in catasto al foglio
5, p.lla 249, sub 14; il promissario acquirente aveva versato, attraverso un assegno postale, a titolo di caparra confirmatoria, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, la somma di €10.000,00; le parti avevano inoltre stabilito che il prezzo residuo sarebbe stato versato al momento della stipula del contratto definitivo di acquisto, che sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 10 marzo 2008 con proroga semestrale entro e non oltre il 10 settembre 2008, concessa solo per lo svincolo degli usi civici;
alla sottoscrizione del suddetto preliminare non aveva fatto seguito la stipulazione del contratto definitivo d'acquisto. Chiedeva, quindi, al
Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei convenuti, i quali non si erano presentati davanti al notaio per la stipula dell'atto definitivo. Domandava pure la condanna dei convenuti al pagamento in proprio favore della somma di €20.000,00 corrispondente al doppio della caparra versata al momento del preliminare ed al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento contrattuale, da quantificarsi nella somma di €4.500,00, oltre le spese legali da distrarsi.
Si costituivano i convenuti eccependo l'inadempimento dell'attore, il quale si era sottratto all'obbligo di stipulare il rogito definitivo di acquisto, nonostante l'invito inviato a mezzo telefax, ove era indicato il giorno, l'orario ed il notaio prescelto per stipulare il contratto definitivo. Concludevano, quindi, per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti.
Con sentenza n. 1163/2018 il Tribunale rigettava le domande proposte dal Pt_1
e lo condannava al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di primo grado osservava in punto di fatto che nel preliminare di compravendita i convenuti avevano dichiarato che il bene non era conforme alla normativa per la mancata affrancazione degli usi civici e gli stessi si impegnavano a liberare il bene da tale peso fissando quale data ultima per la stipula del contratto definitivo il 10 settembre 2008; che il procuratore dell'attore inviava in data 10 settembre 2008 un telegramma a e per conoscenza a Controparte_1 CP_2 ove lo diffidava e lo invitava alla stipula del rogito notarile entro 5 giorni dalla
2 ricezione dello stesso;
che i convenuti in data 9 settembre 2008 inviavano alla missiva contenente il certificato di affrancazione rilasciato dal CP_2 competente organo comunale, chiedendo di attivarsi per la scelta del notaio per la stipula dell'atto definitivo e in data 18 settembre 2008 diffidavano l'attore a presentarsi presso il notaio per la stipula del rogito per il giorno 2 ottobre Per_1
2008; che in data 4 novembre 2008, inviavano a nuova diffida ad Parte_1 adempiere per la data dell'1 dicembre 2008.
Tanto premesso, il giudice di prime cure escludeva l'inadempimento del venditore atteso che risultava allegata tutta la certificazione dalla quale si evinceva che il bene promesso in vendita era stato affrancato e soprattutto nei tempi previsti per la stipula del rogito notarile e che in data 18 settembre 2008 i convenuti inviavano una prima diffida ad adempiere al indicando lo studio del notaio per il rogito, Pt_1 Per_1 per il giorno 2 ottobre 2008 ore 10.00; al detto appuntamento l'attore non si presentava;
e anche la seconda diffida rimaneva senza esito. Rilevava, poi, che l'attore non aveva dedotto alcun motivo per cui il termine previsto nel preliminare fosse da considerarsi essenziale.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'11.01.2019, denunciandone l'illegittimità nella parte in cui il Parte_1
Tribunale aveva ritenuto non essenziale il termine fissato per la stipula del definitivo.
Deduceva, in particolare, che il Giudice avrebbe dovuto considerare che, nonostante la mera espressione “entro e non oltre” non attribuisce carattere essenziale al termine, lo stesso poteva desumersi tale, già dal tenore degli scritti difensivi e vieppiù dalle raccomandate allegate al fascicolo di primo grado”. Difatti, il Sig.
a causa del fatto che i termini previsti ed accettati dalle parti erano Pt_1 unilateralmente disattesi dagli odierni appellati, aveva subito un grave danno economico e notevoli disagi essendo stato costretto ad affrontare due traslochi.
Inoltre, l'iter amministrativo per la regolarizzazione dello svincolo dell'uso civico gravante sull'immobile si era concluso con determinazione n.4378 del 19/09/08, per inerzia degli odierni appellati, pertanto fuori termine rispetto a quanto stabilito dalle parti. Orbene, alla luce di ciò il Giudice avrebbe dovuto valutare attentamente tale situazione, inoltre, l'esito dell'istruttoria aveva in maniera esaustiva confermato la fondatezza della domanda, poiché il teste escusso aveva confermato Testimone_1 che il Sig. aveva inviato un telegramma ai venditori e per conoscenza Parte_1 anche alla in data 10/09/08, con il quale aveva diffidato i contraenti alla CP_2
3 stipula del rogito notarile entro 5 giorni”. Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'accoglimento di tutte le conclusioni formulate in primo grado.
Si costituivano con comparsa del 10.02.2020 gli appellati i quali eccepivano in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Nel merito chiedevano il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 24.02.2020, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.02.2020, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 13.12.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
4 2.2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello è infondato.
La statuizione del Tribunale è coerente con l'insegnamento della Suprema
Corte, sia quanto alla natura del termine previsto dal contratto preliminare, sia quanto alla valutazione della condotta complessiva delle parti ai fini della pronuncia sull'inadempimento.
Sotto il primo profilo, infatti, va ribadito che "Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata" (Cass. Sez. II, Sentenza n. 5797 del 17 marzo 2005; conf. Cass. Sez.
II, Sentenza n. 3645 del 16 febbraio 2007; Cass. Sez. II, Sentenza n. 21587 del
15 ottobre 2007).
5 Orbene, nella specie, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, l'attore nulla ha dedotto in ordine alle ragioni che hanno indotto le parti alla fissazione di quel termine, né tali ragioni sono enucleabili dal preliminare.
Quanto al secondo profilo, concernente la valutazione delle condotte ai fini del giudizio sull'inadempimento, va richiamato il principio secondo cui "Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo" (Cass. Sez. I, Ordinanza n.
7649 del 16 marzo 2023, Rv. 667271; conf. Cass. Sez. I, Sentenza n. 336 del 09 gennaio 2013, Rv. 625330; Cass. Sez. I, Sentenza n. 2799 del 28 marzo 1997,
Rv. 503388). Non è dunque possibile ancorare il giudizio di inadempimento ad una singola condotta, apparentemente violativa del sinallagma contrattuale, occorrendo invece compiere un accertamento complessivo del comportamento delle parti.
Ciò chiarito, nella fattispecie in esame era stato previsto che la stipula del definitivo sarebbe dovuta avvenire entro il 10.09.2008 “solo per lo svincolo degli usi civici”.
Risulta ex actis che in data 9 settembre 2008 inviava a mezzo Controparte_1 telefax all'agenzia copia del certificato prot. n. 66564 del 31.07.2008 CP_2 rilasciato dall'Amministrazione Comunale di Catanzaro nel quale si attestava che l'istanza dallo stesso presentata per gli usi civici era stata accolta e che sarebbe stato emesso l'atto conclusivo dell'intero procedimento (rappresentato dalla determina del
19.09.2008), e al contempo chiedeva all'agenzia di attivarsi con il notaio di fiducia per la predisposizione di ogni incombente necessario alla stipula;
il successivo 10 settembre il legale del inviava un telegramma al e per conoscenza Pt_1 CP_1
a con cui diffidava il primo alla stipula del rogito notarile entro 5 giorni;
CP_2 in data 18 settembre 2008 i sigg.ri diffidavano il a Controparte_3 Pt_1 presentarsi presso il notaio per la stipula del rogito per il giorno 2 ottobre Per_1
6 2008 ed in data 4 novembre 2008 inviavano nuova diffida ad adempiere per il giorno
1 dicembre 2008; nemmeno a tale data l'odierno appellante si presentava (come da attestazione del notaio).
Alla luce di tali emergenze il comportamento dei promittenti venditori si rivela immune da censure e conforme ai principi di correttezza e buona fede essendosi gli stessi attivati ai fini della affrancazione dell'immobile dagli usi civici (il cui procedimento si è concluso con determina del 19.09.2008) ed avendo sin dal 18 settembre 2008 invitato il alla stipula del rogito, sicchè Pt_1 deve escludersi che essi abbiano fatto venir meno, con il proprio comportamento, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto,
l'interesse del promissario acquirente al mantenimento del negozio.
Di contro il rifiuto alla stipula dell'odierno appellante risulta ingiustificato non avendo lo stesso addotto alcuna plausibile motivazione al di là del mero profilo temporale che, per quanto sopra detto, è irrilevante anche in ragione del modestissimo lasso di tempo decorso dalla scadenza del termine fissato nel preliminare.
Conclusivamente l'appello va rigettato.
§ 4. Le spese processuali
3.1. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'appello impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con citazione notificata l'11.01.2019, nei confronti di e Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1163/2018 del Tribunale di Catanzaro Parte_2 pubblicata il 29.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
7 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 88/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Magda Mellea;
appellante
e
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._3 dall'Avv. Antonio Arturi;
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1163/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 29.06.2018, avente ad oggetto risoluzione contrattuale
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro e Controparte_1 Parte_2
1 esponendo che: con scrittura privata del 27 marzo 2007, registrata in data 12 Pt_2 aprile 2007, i convenuti avevano promesso di vendere ad esso attore, che aveva promesso di acquistare, per sé o per persona da nominare, al prezzo di €90.000,00,
l'unità immobiliare sita in Catanzaro traversa Ianò n.11, riportata in catasto al foglio
5, p.lla 249, sub 14; il promissario acquirente aveva versato, attraverso un assegno postale, a titolo di caparra confirmatoria, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, la somma di €10.000,00; le parti avevano inoltre stabilito che il prezzo residuo sarebbe stato versato al momento della stipula del contratto definitivo di acquisto, che sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 10 marzo 2008 con proroga semestrale entro e non oltre il 10 settembre 2008, concessa solo per lo svincolo degli usi civici;
alla sottoscrizione del suddetto preliminare non aveva fatto seguito la stipulazione del contratto definitivo d'acquisto. Chiedeva, quindi, al
Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei convenuti, i quali non si erano presentati davanti al notaio per la stipula dell'atto definitivo. Domandava pure la condanna dei convenuti al pagamento in proprio favore della somma di €20.000,00 corrispondente al doppio della caparra versata al momento del preliminare ed al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento contrattuale, da quantificarsi nella somma di €4.500,00, oltre le spese legali da distrarsi.
Si costituivano i convenuti eccependo l'inadempimento dell'attore, il quale si era sottratto all'obbligo di stipulare il rogito definitivo di acquisto, nonostante l'invito inviato a mezzo telefax, ove era indicato il giorno, l'orario ed il notaio prescelto per stipulare il contratto definitivo. Concludevano, quindi, per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti.
Con sentenza n. 1163/2018 il Tribunale rigettava le domande proposte dal Pt_1
e lo condannava al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di primo grado osservava in punto di fatto che nel preliminare di compravendita i convenuti avevano dichiarato che il bene non era conforme alla normativa per la mancata affrancazione degli usi civici e gli stessi si impegnavano a liberare il bene da tale peso fissando quale data ultima per la stipula del contratto definitivo il 10 settembre 2008; che il procuratore dell'attore inviava in data 10 settembre 2008 un telegramma a e per conoscenza a Controparte_1 CP_2 ove lo diffidava e lo invitava alla stipula del rogito notarile entro 5 giorni dalla
2 ricezione dello stesso;
che i convenuti in data 9 settembre 2008 inviavano alla missiva contenente il certificato di affrancazione rilasciato dal CP_2 competente organo comunale, chiedendo di attivarsi per la scelta del notaio per la stipula dell'atto definitivo e in data 18 settembre 2008 diffidavano l'attore a presentarsi presso il notaio per la stipula del rogito per il giorno 2 ottobre Per_1
2008; che in data 4 novembre 2008, inviavano a nuova diffida ad Parte_1 adempiere per la data dell'1 dicembre 2008.
Tanto premesso, il giudice di prime cure escludeva l'inadempimento del venditore atteso che risultava allegata tutta la certificazione dalla quale si evinceva che il bene promesso in vendita era stato affrancato e soprattutto nei tempi previsti per la stipula del rogito notarile e che in data 18 settembre 2008 i convenuti inviavano una prima diffida ad adempiere al indicando lo studio del notaio per il rogito, Pt_1 Per_1 per il giorno 2 ottobre 2008 ore 10.00; al detto appuntamento l'attore non si presentava;
e anche la seconda diffida rimaneva senza esito. Rilevava, poi, che l'attore non aveva dedotto alcun motivo per cui il termine previsto nel preliminare fosse da considerarsi essenziale.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'11.01.2019, denunciandone l'illegittimità nella parte in cui il Parte_1
Tribunale aveva ritenuto non essenziale il termine fissato per la stipula del definitivo.
Deduceva, in particolare, che il Giudice avrebbe dovuto considerare che, nonostante la mera espressione “entro e non oltre” non attribuisce carattere essenziale al termine, lo stesso poteva desumersi tale, già dal tenore degli scritti difensivi e vieppiù dalle raccomandate allegate al fascicolo di primo grado”. Difatti, il Sig.
a causa del fatto che i termini previsti ed accettati dalle parti erano Pt_1 unilateralmente disattesi dagli odierni appellati, aveva subito un grave danno economico e notevoli disagi essendo stato costretto ad affrontare due traslochi.
Inoltre, l'iter amministrativo per la regolarizzazione dello svincolo dell'uso civico gravante sull'immobile si era concluso con determinazione n.4378 del 19/09/08, per inerzia degli odierni appellati, pertanto fuori termine rispetto a quanto stabilito dalle parti. Orbene, alla luce di ciò il Giudice avrebbe dovuto valutare attentamente tale situazione, inoltre, l'esito dell'istruttoria aveva in maniera esaustiva confermato la fondatezza della domanda, poiché il teste escusso aveva confermato Testimone_1 che il Sig. aveva inviato un telegramma ai venditori e per conoscenza Parte_1 anche alla in data 10/09/08, con il quale aveva diffidato i contraenti alla CP_2
3 stipula del rogito notarile entro 5 giorni”. Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'accoglimento di tutte le conclusioni formulate in primo grado.
Si costituivano con comparsa del 10.02.2020 gli appellati i quali eccepivano in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Nel merito chiedevano il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 24.02.2020, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.02.2020, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 13.12.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
4 2.2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello è infondato.
La statuizione del Tribunale è coerente con l'insegnamento della Suprema
Corte, sia quanto alla natura del termine previsto dal contratto preliminare, sia quanto alla valutazione della condotta complessiva delle parti ai fini della pronuncia sull'inadempimento.
Sotto il primo profilo, infatti, va ribadito che "Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata" (Cass. Sez. II, Sentenza n. 5797 del 17 marzo 2005; conf. Cass. Sez.
II, Sentenza n. 3645 del 16 febbraio 2007; Cass. Sez. II, Sentenza n. 21587 del
15 ottobre 2007).
5 Orbene, nella specie, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, l'attore nulla ha dedotto in ordine alle ragioni che hanno indotto le parti alla fissazione di quel termine, né tali ragioni sono enucleabili dal preliminare.
Quanto al secondo profilo, concernente la valutazione delle condotte ai fini del giudizio sull'inadempimento, va richiamato il principio secondo cui "Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo" (Cass. Sez. I, Ordinanza n.
7649 del 16 marzo 2023, Rv. 667271; conf. Cass. Sez. I, Sentenza n. 336 del 09 gennaio 2013, Rv. 625330; Cass. Sez. I, Sentenza n. 2799 del 28 marzo 1997,
Rv. 503388). Non è dunque possibile ancorare il giudizio di inadempimento ad una singola condotta, apparentemente violativa del sinallagma contrattuale, occorrendo invece compiere un accertamento complessivo del comportamento delle parti.
Ciò chiarito, nella fattispecie in esame era stato previsto che la stipula del definitivo sarebbe dovuta avvenire entro il 10.09.2008 “solo per lo svincolo degli usi civici”.
Risulta ex actis che in data 9 settembre 2008 inviava a mezzo Controparte_1 telefax all'agenzia copia del certificato prot. n. 66564 del 31.07.2008 CP_2 rilasciato dall'Amministrazione Comunale di Catanzaro nel quale si attestava che l'istanza dallo stesso presentata per gli usi civici era stata accolta e che sarebbe stato emesso l'atto conclusivo dell'intero procedimento (rappresentato dalla determina del
19.09.2008), e al contempo chiedeva all'agenzia di attivarsi con il notaio di fiducia per la predisposizione di ogni incombente necessario alla stipula;
il successivo 10 settembre il legale del inviava un telegramma al e per conoscenza Pt_1 CP_1
a con cui diffidava il primo alla stipula del rogito notarile entro 5 giorni;
CP_2 in data 18 settembre 2008 i sigg.ri diffidavano il a Controparte_3 Pt_1 presentarsi presso il notaio per la stipula del rogito per il giorno 2 ottobre Per_1
6 2008 ed in data 4 novembre 2008 inviavano nuova diffida ad adempiere per il giorno
1 dicembre 2008; nemmeno a tale data l'odierno appellante si presentava (come da attestazione del notaio).
Alla luce di tali emergenze il comportamento dei promittenti venditori si rivela immune da censure e conforme ai principi di correttezza e buona fede essendosi gli stessi attivati ai fini della affrancazione dell'immobile dagli usi civici (il cui procedimento si è concluso con determina del 19.09.2008) ed avendo sin dal 18 settembre 2008 invitato il alla stipula del rogito, sicchè Pt_1 deve escludersi che essi abbiano fatto venir meno, con il proprio comportamento, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto,
l'interesse del promissario acquirente al mantenimento del negozio.
Di contro il rifiuto alla stipula dell'odierno appellante risulta ingiustificato non avendo lo stesso addotto alcuna plausibile motivazione al di là del mero profilo temporale che, per quanto sopra detto, è irrilevante anche in ragione del modestissimo lasso di tempo decorso dalla scadenza del termine fissato nel preliminare.
Conclusivamente l'appello va rigettato.
§ 4. Le spese processuali
3.1. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'appello impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con citazione notificata l'11.01.2019, nei confronti di e Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1163/2018 del Tribunale di Catanzaro Parte_2 pubblicata il 29.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
7 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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