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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/11/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 793 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Floriana Consolante Presidente relatore dott. Serena Berruti Giudice dott. Enrica Nasti Giudice . riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 793 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
RD, come da procura in atti
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Angelo RD, come da procura in atti;
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.9.2025, celebrata con le modalità della trattazione scritta, le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nel ricorso congiunto e ribadivano la loro volontà di divorziare e di non volersi riconciliare.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e Parte_1 chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Apice (BN) in data 13/09/2009 alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, hanno dichiarato la rinuncia alla comparizione personale in udienza ed hanno confermano le condizioni già trascritte in ricorso congiunto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario proposta congiuntamente dai coniugi, deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con decreto del 29.3.2023 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data del 2 marzo 2023 di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett.
b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
I ricorrenti hanno concordato i patti come indicati nel ricorso introduttivo riguardanti l'affido, la collocazione e il mantenimento della figlia minore, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e non in contrasto con gli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Si precisa che il Tribunale si limita a prendere atto della condizione riguardante il godimento della ex casa familiare da parte di atteso che nel caso di specie, essendo la Parte_1 minore collocata presso la madre in altra abitazione, non sussistono i presupposti dell'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.
Trattandosi di procedura a domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
PQM
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1. pronuncia, secondo le condizioni concordate nel ricorso introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13/09/2009 ad Apice (BN) da Pt_1
(nato a [...] in data [...]) e nata
[...] Controparte_1 in BENEVENTO in data 30/12/1980), regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Apice (al n. 19, parte II, serie A, anno 2009);
2. -Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. dell'art. 152 septies Disp. Att. C.p.c., per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd',
D.P.R. 3.11.2000, n. 396.
Benevento 11/11/2025
Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Floriana Consolante Presidente relatore dott. Serena Berruti Giudice dott. Enrica Nasti Giudice . riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 793 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
RD, come da procura in atti
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Angelo RD, come da procura in atti;
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.9.2025, celebrata con le modalità della trattazione scritta, le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nel ricorso congiunto e ribadivano la loro volontà di divorziare e di non volersi riconciliare.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e Parte_1 chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Apice (BN) in data 13/09/2009 alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, hanno dichiarato la rinuncia alla comparizione personale in udienza ed hanno confermano le condizioni già trascritte in ricorso congiunto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario proposta congiuntamente dai coniugi, deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con decreto del 29.3.2023 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data del 2 marzo 2023 di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett.
b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
I ricorrenti hanno concordato i patti come indicati nel ricorso introduttivo riguardanti l'affido, la collocazione e il mantenimento della figlia minore, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e non in contrasto con gli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Si precisa che il Tribunale si limita a prendere atto della condizione riguardante il godimento della ex casa familiare da parte di atteso che nel caso di specie, essendo la Parte_1 minore collocata presso la madre in altra abitazione, non sussistono i presupposti dell'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.
Trattandosi di procedura a domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
PQM
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1. pronuncia, secondo le condizioni concordate nel ricorso introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13/09/2009 ad Apice (BN) da Pt_1
(nato a [...] in data [...]) e nata
[...] Controparte_1 in BENEVENTO in data 30/12/1980), regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Apice (al n. 19, parte II, serie A, anno 2009);
2. -Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. dell'art. 152 septies Disp. Att. C.p.c., per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd',
D.P.R. 3.11.2000, n. 396.
Benevento 11/11/2025
Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante
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