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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7131/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile riassunta ex art. 392 cpc da
(C.F. ), con l'avv. TONOZZI STEFANO Parte_1 C.F._1
Contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
e
(C.F. ), in proprio CP_2 C.F._3
e
Controparte_3
(C.F. ), con l'avv. FERRINI GIOVANNI
[...] P.IVA_1
e
EG SA, QUALE EREDE DI AN (C.F. Controparte_4
), contumace C.F._4
e
(C.F. e Controparte_5 C.F._5 [...]
(C.F. in proprio CP_6 C.F._6
1 OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 20.11.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato instaurato ai sensi dell'art. 392 cpc dall'avv. , Parte_1
dopo che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10146/2023, ha cassato la sentenza del
Tribunale di Venezia n. 1066/2020 (n. rep. 2213/2020), emessa all'esito dei giudizi riuniti n. RG 1938/2019 e 3522/2019, in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato . CP_3
Con atto di citazione notificato in data 17.05.2023, dunque, l'attore ha convenuto in giudizio , nonché nuovamente NA UI quale CP_3 Controparte_1
erede di l'avv. l'avv. e Persona_1 CP_2 Controparte_5
l'avv. sostenendo le argomentazioni già espresse nei precedenti giudizi Controparte_6
riuniti ed insistendo pertanto per: la revoca o l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione e di estinzione assunta in data 26/6/2018 nelle esecuzioni riunite RGE 302/2018 e
857/2018; l'accertamento della validità, efficacia e opponibilità inter alios, quale titolo esecutivo ai sensi dell' art. 474, comma 2 n. 2, c.p.c., della ricognizione di debito di €
93.866,25 per compensi professionali oltre ad anticipazioni, spese imponibili, cassa ed iva,
sottoscritta in suo favore da autenticata dal Notaio di Persona_1 Per_2
Rovigo in data 20/2/2018 e munita di formula esecutiva il 21/2/2018; la conferma o, in subordine, la dichiarazione della natura chirografaria dei crediti di e Controparte_1
degli Avvocati ed procedenti ed intervenuti CP_5 Controparte_6 CP_2
nelle predette esecuzioni riunite, e della natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. del
2 credito di € 93.866,25, portato dal predetto titolo esecutivo in favore dell' Avv. Pt_1
, pure intervenuto nelle predette esecuzioni riunite;
l'assegnazione in proprio
[...]
favore o, per il medesimo, a delle somme e/o dei crediti Controparte_7
pignorati nelle citate esecuzioni, eccettuate le spese esecutive di omnicomprensivi €
1.800,00 oltre ad accessori di legge, già liquidate in favore dei creditori procedenti nell' esecuzione RGE 302/2018 ed Avvocati e Controparte_1 CP_5
nell' esecuzione RGE 857/2018; il rimborso da parte di Controparte_6 CP_1
e degli avvocati ed delle somme
[...] CP_5 Controparte_6 CP_2
ad essi corrisposte da o il versamento delle stesse direttamente all' Avv. CP_3
, e per esso a maggiorate di interessi dalla Parte_1 Controparte_7
riscossione, con eccezione delle spese esecutive di omnicomprensivi € 1.800,00 oltre ad accessori di legge, già liquidate in favore di ciascuno dei creditori procedenti.
Nel costituirsi in giudizio, l'avv. ha chiesto la conferma di quanto statuito dalla CP_2
sentenza del Tribunale di Venezia n. 1066/2020, escludendo che il riconoscimento di debito fatto valere dall'avv. costituisca un autonoma fonte di obbligazione, in quanto lo Pt_1
stesso non soddisferebbe i requisiti della certezza e determinatezza del credito senza integrazione extra testuale, e contestando l'opponibilità della scrittura in questione a soggetto diverso da quello direttamente coinvolto.
Ha, infine, contestato la tesi attorea per cui l'integrazione del contraddittorio disposta dalla
Cassazione dimostrerebbe la fondatezza delle doglianze attoree, evidenziando come la
Corte di legittimità, in realtà, si sia limitata ad applicare il proprio recente orientamento in
3 punto di natura di litisconsorte necessario del terzo pignorato, senza minimamente prendere in esame gli aspetti sostanziali sottoposti al suo vaglio.
Del pari, gli avvocati e si sono associati alla Controparte_5 Controparte_6
domanda di conferma della sentenza n. 1066/2020 e del progetto di distribuzione delle somme pignorate nelle esecuzioni riunite n. 302/2018 e 857/2018, in primo luogo,
opponendosi alle nuove censure mosse solo in questa sede dall'attore e aventi ad oggetto l'erronea interpretazione dell'art. 1988 c.c. da parte del giudice del procedimento n. RG
1938/2019, in quanto coperte da giudicato e, comunque, infondate;
in secondo luogo,
escludendo che la scrittura privata autenticata contenente il riconoscimento di debito abbia i requisiti formali per poter essere considerata valido titolo esecutivo, a fronte delle correzioni apportate alla stessa con l'atto di citazione in riassunzione e, dunque,
successivamente alla formazione dell'atto in questione;
ancora, sostenendo la nullità o invalidità del rapporto sottostante per mancanza di causa e, conseguentemente, l'inefficacia e non vincolatività del successivo riconoscimento di debito, l'insufficienza di tale ultimo atto ex se a dimostrare la legittimazione della IG. a riconoscere il credito in Per_1
quanto erede della , nonché la sussistenza del debito e l'appartenenza dello stesso Pt_2
alla successione;
infine, invocando l'inefficacia dell'atto di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 2915 c.c. nel procedimento esecutivo n. 302/2018 intrapreso dal CP_1
in quanto successivo al pignoramento notificato per conto di costui alla IG. in Per_1
data 8.01.2018.
Con comparsa depositata in data 20.09.2023, si è costituita in giudizio , la CP_3
quale – escludendo il proprio interesse e la propria legittimazione a prendere posizione
4 sulle questioni di merito sollevate dall'attore – ha evidenziato come il pagamento disposto con l'ordinanza di assegnazione oggetto di causa sia stato da essa legittimamente posto in essere prima che fosse pronunciata la sospensione dell'esecuzione, senza che siano sorte contestazioni circa la correttezza dello stesso o che siano state formulate domande nei suoi confronti.
Ha, pertanto, concluso rimettendosi alla decisione del Tribunale in ordine alle domande attoree e chiedendo il rigetto di qualsiasi domanda, eccezione o doglianza rivolta nei suoi confronti, con vittoria di spese.
Non si sono costituiti e UI NA quale erede di Controparte_1 Persona_1
, dichiarati contumaci all'udienza del 17.01.2024.
[...]
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
20.11.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
Le domande attoree fondate sull'atto di ricognizione di debito di euro 93.866,25 per compensi professionali oltre ad anticipazioni, spese imponibili, cassa ed iva, sottoscritto in suo favore da autenticato dal Notaio di Rovigo in data Persona_1 Per_2
20/2/2018 e munito di formula esecutiva il 21/2/2018, vanno rigettate in quanto infondate.
L'esame dei precedenti richiamati dalla Cassazione con l'ordinanza n. 10146/2023, infatti,
non consente di pervenire a conclusioni difformi rispetto a quelle espresse dal Tribunale
con la sentenza n. 1066/2022 quanto alla non configurabilità del riconoscimento di debito sottoscritto da in favore dell'avv. in data Persona_1 Parte_1
20.02.2018 quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc.
5 La Corte di legittimità si è, infatti, limitata a precisare che “Nella categoria degli Atti di cui
all'art 474 n 3 cod proc civile si possono comprendere, oltre alle dichiarazioni contrattuali
costitutive dell'obbligazione, anche Atti negoziali a contenuto dichiarativo, ricognitivi della
stessa, o il riconoscimento, reso attraverso il congegno della confessione, di aver posto in
esistenza il debito” (cfr. Cass. n. 2372/1965) e, ancora, che “E' titolo esecutivo anche l'atto
redatto da notaio che contenga un negozio unilaterale, che si tratti sia di dichiarazione di
volontà che di dichiarazione di scienza, purché avente ad oggetto un'obbligazione di
somma di denaro relativa ad un credito certo e liquido. In particolare, va affermata la
natura di titolo esecutivo dell'atto redatto da notaio che contenga, come nel caso di specie,
una ricognizione di debito, con riconoscimento unilaterale di un'obbligazione restitutoria
esistente al momento della dichiarazione e determinata nell'ammontare” (cfr. Cass. n.
6083/2015).
Pur confermandosi, dunque, che per consolidata giurisprudenza di Cassazione il riconoscimento di debito contenuto in un atto notarile possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc, va tuttavia evidenziato come, nel caso di specie, l'obbligazione di pagamento asseritamente portata dalla predetta dichiarazione unilaterale difetti dei requisiti di certezza, liquidità e determinatezza nell'ammontare.
Il contenuto della scrittura in questione, la quale peraltro è stata rilasciata dall'erede del soggetto originariamente gravato dall'obbligo di pagamento, non consente ex se di desumere l'esistenza dell'obbligazione e i parametri necessari a quantificare l'ammontare del relativo credito.
6 Nessuna menzione viene fatta ai contratti asseritamente conclusi tra la cliente ed il legale ed idonei a giustificare il pagamento dei compensi pretesi da quest'ultimo, né vengono partitamente indicati i criteri in concreto utilizzati per l'esatta quantificazione dei compensi richiesti nelle singole cause in cui l'avv. avrebbe prestato la propria attività Pt_1
professionale (se, ad esempio, frutto di pattuizione contrattuale o calcolati in base alle tariffe professionali ratione temporis vigenti).
Neppure i provvedimenti conclusivi dei giudizi menzionati nel riconoscimento di debito in questione vengono in aiuto, posto che in alcuni casi è stata disposta la compensazione delle spese di lite, mentre in altri non vi è coincidenza tra gli importi giudizialmente liquidati e quelli (maggiori) indicati nella scrittura privata autenticata.
Come noto, il compenso dovuto all'avvocato per l'opera professionale prestata in favore del cliente, in base a quanto stabilito dall'art. 2233 c.c., va determinato in via preferenziale sulla scorta della convenzione intervenuta tra le parti o, in mancanza, facendo riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale (cfr. Cass. n. 14293/2018).
In mancanza di uno specifico accordo sul punto evincibile dalla scrittura privata del
20.02.2018, ed in assenza di coincidenza con i provvedimenti giudiziali conclusivi dei procedimenti ivi menzionati, la determinazione dei compensi – che in concreto è stata effettuata dall'avv. con le singole note spese che, tuttavia, sono prive di valore Pt_1
vincolante - andrebbe dunque eseguita dal giudice sulla scorta delle tariffe forensi.
L'operazione in questione, però, non rientra tra le facoltà del GE (neppure in veste di giudice istruttore del successivo giudizio di merito), il quale è unicamente investito del
7 potere di accertare se vi sia o meno il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per un credito che deve essere non solo certo, ma anche liquidato o liquidabile in base ad un parametro desumibile dal titolo stesso.
Deve, pertanto, ritenersi che l'avv. non fosse munito di un valido ed efficace Pt_1
titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., e che, quindi, il suo intervento non fosse valorizzabile nelle due procedure esecutive riunite al fine della assegnazione delle somme pignorate.
Nel resto, vanno riaffermate in questa sede le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale con la sentenza emessa all'esito dei giudizi riuniti 1938/2019 e 3522/2019.
Il IG. infatti, non è un avvocato e non aveva neppure invocato il riconoscimento CP_1
del privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2) c.c..
Egli vanta un credito inerente alla condanna, nei confronti della IG.ra , alla Pt_2
rifusione delle spese legali in conseguenza dell'esito vittorioso di una causa civile.
All'evidenza, detto credito non è assistito da alcun privilegio.
Allo stesso modo, anche il credito degli avv.ti non gode di alcun privilegio. CP_6
Trattasi, ancora una volta, di una condanna alle spese, contenuta in un titolo giudiziale, in favore dell'assistito degli avvocati IG. Bullo, e contro la IGnora . CP_6 Pt_2
Nel titolo è prevista la distrazione delle spese in favore dei difensori, ma un tanto non incide sulla natura chirografaria del credito dei predetti legali.
Infatti, la applicazione dell'art. 2751 bis n. 2) c.c. presupporrebbe che le prestazioni professionali fossero state rese nei confronti della IGnora (o dei suoi eredi), Pt_2
circostanza questa non verificatasi nel caso in esame.
8 Sia l'intervento dell'avv. nella procedura esecutiva n. 857/2018, in data 24.04.2018, CP_2
sia l'intervento degli avvocati nella procedura n. 302/2018 in data 14.03.2018 CP_6
devono ritenersi tempestivi, posto che il momento cui deve aversi riguardo nel caso di specie è l'udienza del 27.04.2018, all'esito della quale è stata pronunciata la ordinanza di assegnazione oggetto di originaria opposizione da parte dell'avv. . Pt_1
Per quanto le due procedure siano state riunite, le stesse hanno mantenuto la loro autonomia, talchè solamente i creditori chirografari tempestivamente intervenuti in ognuna di esse possono partecipare alla distribuzione di quanto forma oggetto di ciascuna procedura.
Un tanto chiarito, va detto, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 551 co. 1 c.p.c., il quale richiama gli artt. 525 e ss c.p.c., e ai sensi dell'art. 551 co. 2 c.p.c., il quale afferma che, ai fini dell'art. 526 c.p.c., l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti, per 'prima udienza di comparizione delle parti' deve intendersi non già quella in cui il terzo rende la sua dichiarazione, ma quella in cui si procede alla assegnazione e alla vendita ai sensi degli artt. 552 e ss. c.p.c..
Un tanto è desumibile dal fatto che l'art. 525 c.p.c., dettato nell'ambito della espropriazione mobiliare, indica quale termine ultimo per l'intervento tempestivo la prima udienza fissata per la autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, di tal ché apparirebbe ingiustificato ritenere che, nel pignoramento presso terzi, debba aversi riguardo non già all'udienza in cui viene disposta la assegnazione o la vendita, ma all'udienza in cui il terzo rende la propria dichiarazione, la quale peraltro viene trasmessa al creditore ai sensi dell'art. 547 c.p.c..
9 Quanto alla natura del credito vantato dall'avv. la quale aveva originariamente CP_2
chiesto il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., va detto che trattasi del credito portato dal provvedimento di liquidazione della indennità spettante all'avv.
quale amministratore di sostegno della IG.ra , come pronunciato dal CP_2 Pt_2
Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia in data 19.2.2018.
Sul punto, l'art. 379 c.c., richiamato dall'art. 411 co. 1 c.c., dispone che l'incarico dell'amministratore di sostegno deve considerarsi gratuito e che possa essere liquidata, in
Contr favore dell solamente una indennità che lo compensi del tempo profuso per lo svolgimento dell'incarico e del conseguente mancato guadagno derivante dalla attività dallo stesso professionalmente svolta, nonché delle eventuali spese sostenute in ragione
Contr dell'incarico di (cfr. Corte Cost. n. 1073/1988).
Posto che la liquidazione, contenuta nel provvedimento giudiziale utilizzato quale titolo esecutivo dalla interveniente avv. è stata effettuata dall'autorità giudiziaria quale CP_2
indennità, a fronte di una esplicita istanza in tal senso formulata dall'avv. nella sua CP_2
veste di ADS, non può che ritenersi che la somma pretesa dalla creditrice interveniente non sia qualificabile come compenso professionale per l'attività legale stragiudiziale dalla stessa eventualmente svolta nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno.
Né può ritenersi che detta indennità si tramuti in compenso professionale sol perché l'ADS
nominato è un avvocato.
In altre parole, anche volendo ritenere che l'avv. potesse ottenere la liquidazione di CP_2
un compenso per le prestazioni professionali dalla stessa svolte in favore della IG.ra
, quanto liquidato con il provvedimento del GT è e resta ciò che viene ivi indicato Pt_2
10 Contr in conformità all'istanza proposta dall' vale a dire l'indennità prevista dall'art. 379
c.c..
Nel caso in esame, l'avv. ha richiesto la liquidazione di una indennità (e non di un CP_2
compenso professionale) nella sua veste di ADS e, a fronte di un tanto, il GT ha liquidato una somma a titolo di indennità, senza la previsione di alcun accessorio e senza esplicitare il parametro applicato (tariffe forensi o altro).
Né può affermarsi che la somma di € 12.000,00, portata dal provvedimento del 19.2.2018,
possa essere riferita alle sole prestazioni professionali che l'avv. afferma di avere CP_2
Contr svolto nell'interesse della IG.ra : nella relazione finale dimessa dall' cui il Pt_2
giudice tutelare fa riferimento per giustificare il provvedimento di liquidazione, si dà conto
Contr di plurime attività svolte dall' per la cura della persona e degli interessi personali dell'amministrata (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione avv. nel giudizio RG CP_2
1938/2019).
Per quanto da ultimo detto, risulta impossibile affermare nella presente sede se e in quale misura il provvedimento azionato dalla interveniente si riferisca alla liquidazione di un compenso professionale (e non di una indennità come esplicitamente dichiarato dal GT).
Ciò che si evince dalla lettura del provvedimento del 19.2.2018 è che la liquidazione avviene 'a titolo di indennità' sulla base della attività descritta nella relazione finale dell'ADS, la quale - nelle prime 11 delle 22 pagine di cui si compone - descrive attività
svolte nell'interesse della persona della IG.ra non aventi alcuna attinenza con lo Pt_2
svolgimento della attività professionale di avvocato.
11 Per tutto quanto sin qui detto, le somme pignorate nella esecuzione n. 302/2018 r.g.e. vanno distribuite tra il IG. cui va riconosciuto il diritto al rimborso delle spese CP_1
riconosciute in prededuzione con la ordinanza di assegnazione del 26.6.2018 (€ 1.800,00
omnicomprensive, oltre le spese vive di registrazione dell'ordinanza di assegnazione), e proporzionalmente, in ragione della entità dei rispettivi crediti, tra il creditore procedente
(credito pari ad € 15.941,84) e i creditori chirografari tempestivamente CP_1
intervenuti (credito pari ad € 16.641,27) e (credito pari ad € 12.000,00); le CP_6 CP_2
somme pignorate nella esecuzione n. 857/2018 r.g.e. vanno distribuite tra gli avv.ti ai quali va riconosciuto il diritto al rimborso delle spese riconosciute in CP_6
prededuzione con la ordinanza di assegnazione del 26.6.2018 (€ 1.800,00
omnicomprensive, oltre le spese vive di registrazione dell'ordinanza di assegnazione), e proporzionalmente, in ragione della entità dei rispettivi crediti, tra i creditori procedenti
(credito pari ad € 16.641,27) e il creditore chirografario tempestivamente CP_6
intervenuto (credito pari ad € 12.000,00). CP_2
Ricorrono anche in questa sede i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite, da estendersi a quelle sostenute da , tenuto conto che il presente giudizio, CP_3
riassunto a seguito del provvedimento della Corte di Legittimità che ha cassato la sentenza emessa all'esito dei giudizi riuniti n. RG 1938/2019 e 3522/2019, in ragione della sola mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, si è concluso in modo analogo al precedente e che nessuna specifica domanda è stata rivolta ad CP_3
[...]
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
- dispone che le somme pignorate nella esecuzione n. RG 302/2018 vadano distribuite tra il IG. cui va riconosciuto il diritto al rimborso delle spese CP_1
riconosciute in prededuzione con la ordinanza di assegnazione del 26.6.2018 (€
1.800,00 omnicomprensive, oltre le spese vive di registrazione dell'ordinanza di assegnazione), e proporzionalmente in ragione della entità dei rispettivi crediti, tra il creditore procedente (credito pari ad € 15.941,84) e i creditori CP_1
chirografari tempestivamente intervenuti (credito pari ad € 16.641,27) e CP_6
(credito pari ad € 12.000,00); CP_2
- dispone che le somme pignorate nella esecuzione n. RG 857/2018 vadano distribuite tra gli avv.ti ai quali va riconosciuto il diritto al rimborso delle spese CP_6
riconosciute in prededuzione con la ordinanza di assegnazione del 26.6.2018 (€
1.800,00 omnicomprensive, oltre le spese vive di registrazione dell'ordinanza di assegnazione), e proporzionalmente in ragione della entità dei rispettivi crediti, tra i creditori procedenti (credito pari ad € 16.641,27) e il creditore CP_6
chirografario tempestivamente intervenuto (credito pari ad € 12.000,00); CP_2
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, in data 10 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile riassunta ex art. 392 cpc da
(C.F. ), con l'avv. TONOZZI STEFANO Parte_1 C.F._1
Contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
e
(C.F. ), in proprio CP_2 C.F._3
e
Controparte_3
(C.F. ), con l'avv. FERRINI GIOVANNI
[...] P.IVA_1
e
EG SA, QUALE EREDE DI AN (C.F. Controparte_4
), contumace C.F._4
e
(C.F. e Controparte_5 C.F._5 [...]
(C.F. in proprio CP_6 C.F._6
1 OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 20.11.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato instaurato ai sensi dell'art. 392 cpc dall'avv. , Parte_1
dopo che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10146/2023, ha cassato la sentenza del
Tribunale di Venezia n. 1066/2020 (n. rep. 2213/2020), emessa all'esito dei giudizi riuniti n. RG 1938/2019 e 3522/2019, in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato . CP_3
Con atto di citazione notificato in data 17.05.2023, dunque, l'attore ha convenuto in giudizio , nonché nuovamente NA UI quale CP_3 Controparte_1
erede di l'avv. l'avv. e Persona_1 CP_2 Controparte_5
l'avv. sostenendo le argomentazioni già espresse nei precedenti giudizi Controparte_6
riuniti ed insistendo pertanto per: la revoca o l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione e di estinzione assunta in data 26/6/2018 nelle esecuzioni riunite RGE 302/2018 e
857/2018; l'accertamento della validità, efficacia e opponibilità inter alios, quale titolo esecutivo ai sensi dell' art. 474, comma 2 n. 2, c.p.c., della ricognizione di debito di €
93.866,25 per compensi professionali oltre ad anticipazioni, spese imponibili, cassa ed iva,
sottoscritta in suo favore da autenticata dal Notaio di Persona_1 Per_2
Rovigo in data 20/2/2018 e munita di formula esecutiva il 21/2/2018; la conferma o, in subordine, la dichiarazione della natura chirografaria dei crediti di e Controparte_1
degli Avvocati ed procedenti ed intervenuti CP_5 Controparte_6 CP_2
nelle predette esecuzioni riunite, e della natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. del
2 credito di € 93.866,25, portato dal predetto titolo esecutivo in favore dell' Avv. Pt_1
, pure intervenuto nelle predette esecuzioni riunite;
l'assegnazione in proprio
[...]
favore o, per il medesimo, a delle somme e/o dei crediti Controparte_7
pignorati nelle citate esecuzioni, eccettuate le spese esecutive di omnicomprensivi €
1.800,00 oltre ad accessori di legge, già liquidate in favore dei creditori procedenti nell' esecuzione RGE 302/2018 ed Avvocati e Controparte_1 CP_5
nell' esecuzione RGE 857/2018; il rimborso da parte di Controparte_6 CP_1
e degli avvocati ed delle somme
[...] CP_5 Controparte_6 CP_2
ad essi corrisposte da o il versamento delle stesse direttamente all' Avv. CP_3
, e per esso a maggiorate di interessi dalla Parte_1 Controparte_7
riscossione, con eccezione delle spese esecutive di omnicomprensivi € 1.800,00 oltre ad accessori di legge, già liquidate in favore di ciascuno dei creditori procedenti.
Nel costituirsi in giudizio, l'avv. ha chiesto la conferma di quanto statuito dalla CP_2
sentenza del Tribunale di Venezia n. 1066/2020, escludendo che il riconoscimento di debito fatto valere dall'avv. costituisca un autonoma fonte di obbligazione, in quanto lo Pt_1
stesso non soddisferebbe i requisiti della certezza e determinatezza del credito senza integrazione extra testuale, e contestando l'opponibilità della scrittura in questione a soggetto diverso da quello direttamente coinvolto.
Ha, infine, contestato la tesi attorea per cui l'integrazione del contraddittorio disposta dalla
Cassazione dimostrerebbe la fondatezza delle doglianze attoree, evidenziando come la
Corte di legittimità, in realtà, si sia limitata ad applicare il proprio recente orientamento in
3 punto di natura di litisconsorte necessario del terzo pignorato, senza minimamente prendere in esame gli aspetti sostanziali sottoposti al suo vaglio.
Del pari, gli avvocati e si sono associati alla Controparte_5 Controparte_6
domanda di conferma della sentenza n. 1066/2020 e del progetto di distribuzione delle somme pignorate nelle esecuzioni riunite n. 302/2018 e 857/2018, in primo luogo,
opponendosi alle nuove censure mosse solo in questa sede dall'attore e aventi ad oggetto l'erronea interpretazione dell'art. 1988 c.c. da parte del giudice del procedimento n. RG
1938/2019, in quanto coperte da giudicato e, comunque, infondate;
in secondo luogo,
escludendo che la scrittura privata autenticata contenente il riconoscimento di debito abbia i requisiti formali per poter essere considerata valido titolo esecutivo, a fronte delle correzioni apportate alla stessa con l'atto di citazione in riassunzione e, dunque,
successivamente alla formazione dell'atto in questione;
ancora, sostenendo la nullità o invalidità del rapporto sottostante per mancanza di causa e, conseguentemente, l'inefficacia e non vincolatività del successivo riconoscimento di debito, l'insufficienza di tale ultimo atto ex se a dimostrare la legittimazione della IG. a riconoscere il credito in Per_1
quanto erede della , nonché la sussistenza del debito e l'appartenenza dello stesso Pt_2
alla successione;
infine, invocando l'inefficacia dell'atto di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 2915 c.c. nel procedimento esecutivo n. 302/2018 intrapreso dal CP_1
in quanto successivo al pignoramento notificato per conto di costui alla IG. in Per_1
data 8.01.2018.
Con comparsa depositata in data 20.09.2023, si è costituita in giudizio , la CP_3
quale – escludendo il proprio interesse e la propria legittimazione a prendere posizione
4 sulle questioni di merito sollevate dall'attore – ha evidenziato come il pagamento disposto con l'ordinanza di assegnazione oggetto di causa sia stato da essa legittimamente posto in essere prima che fosse pronunciata la sospensione dell'esecuzione, senza che siano sorte contestazioni circa la correttezza dello stesso o che siano state formulate domande nei suoi confronti.
Ha, pertanto, concluso rimettendosi alla decisione del Tribunale in ordine alle domande attoree e chiedendo il rigetto di qualsiasi domanda, eccezione o doglianza rivolta nei suoi confronti, con vittoria di spese.
Non si sono costituiti e UI NA quale erede di Controparte_1 Persona_1
, dichiarati contumaci all'udienza del 17.01.2024.
[...]
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
20.11.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
Le domande attoree fondate sull'atto di ricognizione di debito di euro 93.866,25 per compensi professionali oltre ad anticipazioni, spese imponibili, cassa ed iva, sottoscritto in suo favore da autenticato dal Notaio di Rovigo in data Persona_1 Per_2
20/2/2018 e munito di formula esecutiva il 21/2/2018, vanno rigettate in quanto infondate.
L'esame dei precedenti richiamati dalla Cassazione con l'ordinanza n. 10146/2023, infatti,
non consente di pervenire a conclusioni difformi rispetto a quelle espresse dal Tribunale
con la sentenza n. 1066/2022 quanto alla non configurabilità del riconoscimento di debito sottoscritto da in favore dell'avv. in data Persona_1 Parte_1
20.02.2018 quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc.
5 La Corte di legittimità si è, infatti, limitata a precisare che “Nella categoria degli Atti di cui
all'art 474 n 3 cod proc civile si possono comprendere, oltre alle dichiarazioni contrattuali
costitutive dell'obbligazione, anche Atti negoziali a contenuto dichiarativo, ricognitivi della
stessa, o il riconoscimento, reso attraverso il congegno della confessione, di aver posto in
esistenza il debito” (cfr. Cass. n. 2372/1965) e, ancora, che “E' titolo esecutivo anche l'atto
redatto da notaio che contenga un negozio unilaterale, che si tratti sia di dichiarazione di
volontà che di dichiarazione di scienza, purché avente ad oggetto un'obbligazione di
somma di denaro relativa ad un credito certo e liquido. In particolare, va affermata la
natura di titolo esecutivo dell'atto redatto da notaio che contenga, come nel caso di specie,
una ricognizione di debito, con riconoscimento unilaterale di un'obbligazione restitutoria
esistente al momento della dichiarazione e determinata nell'ammontare” (cfr. Cass. n.
6083/2015).
Pur confermandosi, dunque, che per consolidata giurisprudenza di Cassazione il riconoscimento di debito contenuto in un atto notarile possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc, va tuttavia evidenziato come, nel caso di specie, l'obbligazione di pagamento asseritamente portata dalla predetta dichiarazione unilaterale difetti dei requisiti di certezza, liquidità e determinatezza nell'ammontare.
Il contenuto della scrittura in questione, la quale peraltro è stata rilasciata dall'erede del soggetto originariamente gravato dall'obbligo di pagamento, non consente ex se di desumere l'esistenza dell'obbligazione e i parametri necessari a quantificare l'ammontare del relativo credito.
6 Nessuna menzione viene fatta ai contratti asseritamente conclusi tra la cliente ed il legale ed idonei a giustificare il pagamento dei compensi pretesi da quest'ultimo, né vengono partitamente indicati i criteri in concreto utilizzati per l'esatta quantificazione dei compensi richiesti nelle singole cause in cui l'avv. avrebbe prestato la propria attività Pt_1
professionale (se, ad esempio, frutto di pattuizione contrattuale o calcolati in base alle tariffe professionali ratione temporis vigenti).
Neppure i provvedimenti conclusivi dei giudizi menzionati nel riconoscimento di debito in questione vengono in aiuto, posto che in alcuni casi è stata disposta la compensazione delle spese di lite, mentre in altri non vi è coincidenza tra gli importi giudizialmente liquidati e quelli (maggiori) indicati nella scrittura privata autenticata.
Come noto, il compenso dovuto all'avvocato per l'opera professionale prestata in favore del cliente, in base a quanto stabilito dall'art. 2233 c.c., va determinato in via preferenziale sulla scorta della convenzione intervenuta tra le parti o, in mancanza, facendo riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale (cfr. Cass. n. 14293/2018).
In mancanza di uno specifico accordo sul punto evincibile dalla scrittura privata del
20.02.2018, ed in assenza di coincidenza con i provvedimenti giudiziali conclusivi dei procedimenti ivi menzionati, la determinazione dei compensi – che in concreto è stata effettuata dall'avv. con le singole note spese che, tuttavia, sono prive di valore Pt_1
vincolante - andrebbe dunque eseguita dal giudice sulla scorta delle tariffe forensi.
L'operazione in questione, però, non rientra tra le facoltà del GE (neppure in veste di giudice istruttore del successivo giudizio di merito), il quale è unicamente investito del
7 potere di accertare se vi sia o meno il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per un credito che deve essere non solo certo, ma anche liquidato o liquidabile in base ad un parametro desumibile dal titolo stesso.
Deve, pertanto, ritenersi che l'avv. non fosse munito di un valido ed efficace Pt_1
titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., e che, quindi, il suo intervento non fosse valorizzabile nelle due procedure esecutive riunite al fine della assegnazione delle somme pignorate.
Nel resto, vanno riaffermate in questa sede le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale con la sentenza emessa all'esito dei giudizi riuniti 1938/2019 e 3522/2019.
Il IG. infatti, non è un avvocato e non aveva neppure invocato il riconoscimento CP_1
del privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2) c.c..
Egli vanta un credito inerente alla condanna, nei confronti della IG.ra , alla Pt_2
rifusione delle spese legali in conseguenza dell'esito vittorioso di una causa civile.
All'evidenza, detto credito non è assistito da alcun privilegio.
Allo stesso modo, anche il credito degli avv.ti non gode di alcun privilegio. CP_6
Trattasi, ancora una volta, di una condanna alle spese, contenuta in un titolo giudiziale, in favore dell'assistito degli avvocati IG. Bullo, e contro la IGnora . CP_6 Pt_2
Nel titolo è prevista la distrazione delle spese in favore dei difensori, ma un tanto non incide sulla natura chirografaria del credito dei predetti legali.
Infatti, la applicazione dell'art. 2751 bis n. 2) c.c. presupporrebbe che le prestazioni professionali fossero state rese nei confronti della IGnora (o dei suoi eredi), Pt_2
circostanza questa non verificatasi nel caso in esame.
8 Sia l'intervento dell'avv. nella procedura esecutiva n. 857/2018, in data 24.04.2018, CP_2
sia l'intervento degli avvocati nella procedura n. 302/2018 in data 14.03.2018 CP_6
devono ritenersi tempestivi, posto che il momento cui deve aversi riguardo nel caso di specie è l'udienza del 27.04.2018, all'esito della quale è stata pronunciata la ordinanza di assegnazione oggetto di originaria opposizione da parte dell'avv. . Pt_1
Per quanto le due procedure siano state riunite, le stesse hanno mantenuto la loro autonomia, talchè solamente i creditori chirografari tempestivamente intervenuti in ognuna di esse possono partecipare alla distribuzione di quanto forma oggetto di ciascuna procedura.
Un tanto chiarito, va detto, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 551 co. 1 c.p.c., il quale richiama gli artt. 525 e ss c.p.c., e ai sensi dell'art. 551 co. 2 c.p.c., il quale afferma che, ai fini dell'art. 526 c.p.c., l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti, per 'prima udienza di comparizione delle parti' deve intendersi non già quella in cui il terzo rende la sua dichiarazione, ma quella in cui si procede alla assegnazione e alla vendita ai sensi degli artt. 552 e ss. c.p.c..
Un tanto è desumibile dal fatto che l'art. 525 c.p.c., dettato nell'ambito della espropriazione mobiliare, indica quale termine ultimo per l'intervento tempestivo la prima udienza fissata per la autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, di tal ché apparirebbe ingiustificato ritenere che, nel pignoramento presso terzi, debba aversi riguardo non già all'udienza in cui viene disposta la assegnazione o la vendita, ma all'udienza in cui il terzo rende la propria dichiarazione, la quale peraltro viene trasmessa al creditore ai sensi dell'art. 547 c.p.c..
9 Quanto alla natura del credito vantato dall'avv. la quale aveva originariamente CP_2
chiesto il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., va detto che trattasi del credito portato dal provvedimento di liquidazione della indennità spettante all'avv.
quale amministratore di sostegno della IG.ra , come pronunciato dal CP_2 Pt_2
Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia in data 19.2.2018.
Sul punto, l'art. 379 c.c., richiamato dall'art. 411 co. 1 c.c., dispone che l'incarico dell'amministratore di sostegno deve considerarsi gratuito e che possa essere liquidata, in
Contr favore dell solamente una indennità che lo compensi del tempo profuso per lo svolgimento dell'incarico e del conseguente mancato guadagno derivante dalla attività dallo stesso professionalmente svolta, nonché delle eventuali spese sostenute in ragione
Contr dell'incarico di (cfr. Corte Cost. n. 1073/1988).
Posto che la liquidazione, contenuta nel provvedimento giudiziale utilizzato quale titolo esecutivo dalla interveniente avv. è stata effettuata dall'autorità giudiziaria quale CP_2
indennità, a fronte di una esplicita istanza in tal senso formulata dall'avv. nella sua CP_2
veste di ADS, non può che ritenersi che la somma pretesa dalla creditrice interveniente non sia qualificabile come compenso professionale per l'attività legale stragiudiziale dalla stessa eventualmente svolta nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno.
Né può ritenersi che detta indennità si tramuti in compenso professionale sol perché l'ADS
nominato è un avvocato.
In altre parole, anche volendo ritenere che l'avv. potesse ottenere la liquidazione di CP_2
un compenso per le prestazioni professionali dalla stessa svolte in favore della IG.ra
, quanto liquidato con il provvedimento del GT è e resta ciò che viene ivi indicato Pt_2
10 Contr in conformità all'istanza proposta dall' vale a dire l'indennità prevista dall'art. 379
c.c..
Nel caso in esame, l'avv. ha richiesto la liquidazione di una indennità (e non di un CP_2
compenso professionale) nella sua veste di ADS e, a fronte di un tanto, il GT ha liquidato una somma a titolo di indennità, senza la previsione di alcun accessorio e senza esplicitare il parametro applicato (tariffe forensi o altro).
Né può affermarsi che la somma di € 12.000,00, portata dal provvedimento del 19.2.2018,
possa essere riferita alle sole prestazioni professionali che l'avv. afferma di avere CP_2
Contr svolto nell'interesse della IG.ra : nella relazione finale dimessa dall' cui il Pt_2
giudice tutelare fa riferimento per giustificare il provvedimento di liquidazione, si dà conto
Contr di plurime attività svolte dall' per la cura della persona e degli interessi personali dell'amministrata (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione avv. nel giudizio RG CP_2
1938/2019).
Per quanto da ultimo detto, risulta impossibile affermare nella presente sede se e in quale misura il provvedimento azionato dalla interveniente si riferisca alla liquidazione di un compenso professionale (e non di una indennità come esplicitamente dichiarato dal GT).
Ciò che si evince dalla lettura del provvedimento del 19.2.2018 è che la liquidazione avviene 'a titolo di indennità' sulla base della attività descritta nella relazione finale dell'ADS, la quale - nelle prime 11 delle 22 pagine di cui si compone - descrive attività
svolte nell'interesse della persona della IG.ra non aventi alcuna attinenza con lo Pt_2
svolgimento della attività professionale di avvocato.
11 Per tutto quanto sin qui detto, le somme pignorate nella esecuzione n. 302/2018 r.g.e. vanno distribuite tra il IG. cui va riconosciuto il diritto al rimborso delle spese CP_1
riconosciute in prededuzione con la ordinanza di assegnazione del 26.6.2018 (€ 1.800,00
omnicomprensive, oltre le spese vive di registrazione dell'ordinanza di assegnazione), e proporzionalmente, in ragione della entità dei rispettivi crediti, tra il creditore procedente
(credito pari ad € 15.941,84) e i creditori chirografari tempestivamente CP_1
intervenuti (credito pari ad € 16.641,27) e (credito pari ad € 12.000,00); le CP_6 CP_2
somme pignorate nella esecuzione n. 857/2018 r.g.e. vanno distribuite tra gli avv.ti ai quali va riconosciuto il diritto al rimborso delle spese riconosciute in CP_6
prededuzione con la ordinanza di assegnazione del 26.6.2018 (€ 1.800,00
omnicomprensive, oltre le spese vive di registrazione dell'ordinanza di assegnazione), e proporzionalmente, in ragione della entità dei rispettivi crediti, tra i creditori procedenti
(credito pari ad € 16.641,27) e il creditore chirografario tempestivamente CP_6
intervenuto (credito pari ad € 12.000,00). CP_2
Ricorrono anche in questa sede i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite, da estendersi a quelle sostenute da , tenuto conto che il presente giudizio, CP_3
riassunto a seguito del provvedimento della Corte di Legittimità che ha cassato la sentenza emessa all'esito dei giudizi riuniti n. RG 1938/2019 e 3522/2019, in ragione della sola mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, si è concluso in modo analogo al precedente e che nessuna specifica domanda è stata rivolta ad CP_3
[...]
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
- dispone che le somme pignorate nella esecuzione n. RG 302/2018 vadano distribuite tra il IG. cui va riconosciuto il diritto al rimborso delle spese CP_1
riconosciute in prededuzione con la ordinanza di assegnazione del 26.6.2018 (€
1.800,00 omnicomprensive, oltre le spese vive di registrazione dell'ordinanza di assegnazione), e proporzionalmente in ragione della entità dei rispettivi crediti, tra il creditore procedente (credito pari ad € 15.941,84) e i creditori CP_1
chirografari tempestivamente intervenuti (credito pari ad € 16.641,27) e CP_6
(credito pari ad € 12.000,00); CP_2
- dispone che le somme pignorate nella esecuzione n. RG 857/2018 vadano distribuite tra gli avv.ti ai quali va riconosciuto il diritto al rimborso delle spese CP_6
riconosciute in prededuzione con la ordinanza di assegnazione del 26.6.2018 (€
1.800,00 omnicomprensive, oltre le spese vive di registrazione dell'ordinanza di assegnazione), e proporzionalmente in ragione della entità dei rispettivi crediti, tra i creditori procedenti (credito pari ad € 16.641,27) e il creditore CP_6
chirografario tempestivamente intervenuto (credito pari ad € 12.000,00); CP_2
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, in data 10 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
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