Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 188/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 31 marzo 2023, da
Parte_1
P.I. , C.F. , rappresentato
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
e difeso dagli avv.ti Francesco Bocchi (pec: e Email_1
Pasquale Schiavulli (pec: , Email_2 appellante contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso in forza di CP_1 C.F._1 procura agli atti depositata nel procedimento di primo grado in uno alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 07.04.2021 dall'Avv. Davide Cottin e dall'Avv. Nicola Cottin, appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 441/2022 emessa dal Tribunale di
Treviso quale Giudice del Lavoro in data 05.10.2022, non notificata, ad esito di procedimento rubricato al n. 971/2020 RG nonché - giusta riserva d'appello formulata a verbale d'udienza del 09.03.2022 - avverso la sentenza non definitiva n. 35/2022 emessa dal medesimo Tribunale in data 26.01.2022.
In punto: aggravamento postumi infortunio sul lavoro.-
1
Pt_1
Voglia la Corte, contrariis reiectis, in totale riforma delle sentenze del Tribunale di
Treviso n. 35/2022 emessa in data 26.1.22 e n. 441/22 emessa in data 5.10.22, accogliere il presente appello e quindi le conclusioni tutte rassegnate dall' Pt_1 appellante nel primo grado di giudizio, e conseguentemente tenere indenne l' da Pt_1 ogni pretesa ivi avanzata dall'odierno appellato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, accertata e dichiarata l'infondatezza dei motivi
d'appello ex adverso proposti sia in fatto che in diritto, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e domanda di parte ricorrente, respingere conseguentemente l'appello proposto e confermare integralmente le sentenze impugnate del Tribunale di Treviso n.
35/2022 (depositata il 26.01.2022) e 441/2022 (depositata il 05.10.2022) emesse nel procedimento RGN 971/2020, respingendosi ogni diversa e contraria domanda. Spese
e competenze di lite interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ai sensi ed effetti dell'art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. chiamava in giudizio esponendo CP_1 Pt_1 di aver operato alle dipendenze della sino al 22.04.2020, Parte_2 data di cessazione del rapporto per licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Rilevava che, in data 10.11.2011, al rientro dal lavoro, subiva un grave infortunio a seguito di sinistro stradale in itinere, con decesso dell'altro conducente, rispetto al quale l' in data 16.01.2014, accertava la seguente Pt_1 menomazione psico – fisica: “Es. di fr. costali multiple emitorace dx;
Es. di infrazione sternale;
Es. di fr. clavicola sx;
Sfumato deficit della SO sx;
Es. cicatriziali;
Mezzi di sintesi in sede clavicola sx;
Es. di meniscectomia mediale artroscopica ginocchio sx;
Grado accertato: 012%; Grado complessivo: 012%”, con attribuzione dell'indennizzo in capitale ai sensi del Dlgs. n.38/2000.
Evidenziava, altresì, di aver presentato in data 15.11.2018 domanda di revisione del danno biologico a causa del progressivo peggioramento delle proprie
2 condizioni, respinta dall' con provvedimento del 21.02.2019, che Pt_1 confermava la precedente percentuale di invalidità.
Concludeva per l'accertamento di un grado di inabilità pari ad almeno il 20%, con conseguente richiesta di condanna dell' alla costituzione della relativa Pt_1 rendita.
Si costituiva contestando il fondamento della domanda evidenziando, Pt_1 altresì, che gli ulteriori danni lamentati rappresenterebbero delle condizioni morbose già presenti all'epoca della valutazione originariamente effettuata dall'Istituto avverso la quale non sarebbe stata proposta neppure l'opposizione ex art. 104 nonché la prescrizione ai sensi dell'art. 112 T.U. n.1124/1965 di ogni eventuale diritto inerente a prestazioni relative al presunto danno psichico e al presunto danno lombare, lamentato per la prima volta solo con il ricorso introduttivo, derivanti dall'infortunio del 10.11.2011.
Con sentenza non definitiva il giudice del lavoro del Tribunale di Treviso rigettava l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall' e quella di Pt_1 inammissibilità riferita al danno psichico.
Dichiarava inammissibile la domanda nella parte riferita al lamentato danno lombare per mancanza della relativa domanda amministrativa laddove nel certificato medico allegato alla domanda di aggravamento non vi era alcun riferimento a tale danno.
Con riferimento al danno psichico evidenziava che: “Se è pur vero che nelle conclusioni formulate in ricorso si chiede l'accertamento nella maggior percentuale del 20% del grado di invalidità sin dalla data dell'infortunio (da cui il rilievo dell' secondo cui non potrebbe parlarsi di una richiesta di aggravamento), Parte_1
è altrettanto vero che, in ogni caso, nel corpo dell'atto si fa esplicito riferimento ad un progressivo peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente all'esito dell'infortunio e nelle medesime conclusioni rassegnate viene richiesto il pagamento della rendita o dalla data dell'infortunio o da diversa data successiva che dovesse essere determinata all'esito del giudizio.
Tra la documentazione prodotta, inoltre, la relazione psicologica dimessa sub doc.
14 attesta un progressivo peggioramento delle condizioni del ricorrente dalla data dell'infortunio sino alla data della medesima relazione (gennaio 2015) e la stessa relazione medico legale del 2016 dà conto e si fonda anche su documentazione
3 medica successiva alla data di accertamento da parte dell' di un'invalidità Parte_1 pari al 12%.
Non ha rilievo, inoltre, il fatto che il ricorrente non si sia opposto alla quantificazione originariamente operata dall' ex art. 104 T.U. in quanto il presente giudizio Parte_1 ha ad oggetto una richiesta di aggravamento conseguente alla relativa domanda amministrativa presentata”.
In merito all'accezione di prescrizione rilevava che, nel caso di specie, non è applicabile la decadenza ex art. 112 T.U. avendo il ricorrente agito facendo valere un'ipotesi di aggravamento entro il più lungo termine di 10 anni così come previsto dall'art. 83 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124.
Con sentenza definitiva il giudice del lavoro del Tribunale di Treviso, in parziale accoglimento del ricorso, accertava l'aggravamento dei postumi dell'infortunio subito dal ricorrente con riconoscimento, nello specifico, di postumi invalidanti nella misura del 20% con decorrenza giugno 2021 e condannava dell' a Pt_1 corrispondere al ricorrente la rendita prevista dall'art. 13 del Dlgs. n. 38/2000 nella misura corrispondente con tale decorrenza. Dalle somme dovute andrà detratto quanto già percepito dal ricorrente a titolo di indennizzo in capitale in ragione della minor percentuale già riconosciuta dall' in sede Parte_1 amministrativa.
Compensava le spese poneva le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% “atteso il solo parziale accoglimento del ricorso e tenuto conto della data di aggravamento successiva alla domanda amministrativa”.
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure evidenziava che all'esito dell'espletata consulenza il CTU” ha accertato che il ricorrente nel sinistro stradale subito in data 11.11.2021, ha riportato un politraumatismo con fratture multiple all'emicostato destro, infrazione del terzo medio del corpo sternale, contusione polmonare bilaterale, frattura della clavicola sinistra, distorsione del ginocchio destro con lesione del menisco mediale ed un disturbo da stress post- traumatico;
che le condizioni del ricorrente hanno subito un aggravamento rispetto alla percentuale di invalidità già riconosciuta dall' in relazione con l'evento Pt_1 infortunistico di causa;
che il quadro menomante, ai sensi dell'art 13 D. Lgs 38/2000
e tenuto conto della documentazione sanitaria a disposizione, è valutabile con un danno biologico permanente del 18% (diciotto per cento), a partire dalla
4 stabilizzazione del quadro clinico 21.05.2013 (con le specifiche sopra riportate) e del 20% (venti per cento), a partire da giugno 2021. Con specifico riferimento alla problematica psichica – non presa in considerazione dall' o comunque Parte_1 ritenuta irrilevante ai fini della quantificazione della percentuale di inabilità – la CTU ha rilevato che “questa è compatibile con la dinamica dell'evento traumatico (che ha determinato il decesso dell'altro guidatore), con la modalità di insorgenza dei sintomi documentati e con la successiva evoluzione del quadro clinico-patologico, trattato mediante adeguata terapia psico-farmacologica”.
Concludeva per il riconoscimento di postumi invalidanti nella misura del 20% con decorrenza da giugno 2021.
2. Impugna la sentenza svolgendo due (2) motivi di appello. Pt_1
2.1. Con il primo motivo si duole della omessa e/o erronea motivazione delle sentenze impugnate in ordine alla presunta applicabilità del procedimento revisionale di cui agli artt. 83 e ss. del Dpr. n. 1124/1965.
Evidenzia, in particolare, che il danno psichico non poteva essere oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento revisionale, in quanto già presente alla definizione della inabilità temporanea e non ricompreso nella originaria valutazione dei postumi infortunistici effettuata dall' con provvedimento Pt_1 del 16.01.2014 e ribadisce che il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione avverso il provvedimento del 16.01.2014 e non domanda di aggravamento.
2.2. Con il secondo motivo deduce l'omessa e/o erronea motivazione delle sentenze impugnate sull'eccezione di prescrizione ex art. 112 DPR 1124/1965.
In particolare, evidenzia che con riferimento all'infortunio avvenuto in data
10.11.2011 l' ha emesso il proprio provvedimento di valutazione postumi Pt_1 in data 16.01.2014 valutati al 12% e che avverso tale provvedimento non è stata presentata opposizione.
Evidenzia, altresì, che in data 15.11.2018, a termine prescrizionale ex art. 112
T.U. oramai maturatosi, veniva presentata domanda di revisione passiva volta ad ottenere il riconoscimento di una rendita per danno biologico del 18%, precedentemente mai invocato né richiesto.
Con riferimento ai presunti problemi lombari ribadisce che gli stessi sono stati prospettati solo con il ricorso introduttivo.
5 3. Radicatosi il contradditorio resiste al gravame concludendo per il CP_1 suo rigetto.
In via preliminare rileva che l'impugnazione concerne esclusivamente la ritenuta inammissibilità della domanda di aggravamento con conseguente passaggio in giudicato del capo della decisione relativo all'accertato aggravamento dei postumi dell'infortunio subiti nella misura complessiva del 20%, con decorrenza da giugno 2021, rilevando, altresì, che l'odierno appellante nulla ha dedotto avverso l'esito della CTU.
3.1. Sul primo motivo di appello evidenzia che il danno psichico considerato dal CTU
e riconosciuto dal Tribunale, quale elemento di aggravamento dei postumi dell'infortunio è solo quello decorrente da giugno 2021 e ritenuto in nesso causale con l'infortunio.
Rileva, altresì, la corretta applicazione, nel caso di specie, delle disposizioni di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c..
3.2. Sul secondo motivo di appello rileva l'inapplicabilità, nel caso di specie, delle disposizioni di cui all'art. 112 del n. 1124/1965 in quanto non estendibile alle domande di revisione, evidenziando, altresì, che i termini disposti dall'art. 83 e ss. dello stesso T.U. non sono di prescrizione.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 20 marzo 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato essendo corretta la sussunzione della fattispecie di causa nel paradigma dell'art. 83 del T.U. n. 1124/1965 e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 112 del T.U. cit.
5.1. Come correttamente rilevato dal giudice a quo nel caso di specie non ha alcun rilievo la circostanza che non fosse stato riconosciuto il danno psichico al momento della domanda di costituzione della rendita.
5.2. La domanda amministrativa è correlata all'evento coperto da tutela indennitaria/assicurativa e non anche alle conseguenze che appunto posso evolvere in melius ovvero in peius e consolidarsi nel termine di dieci (10) anni appunto previsto dall'art.. 83 comma 1° del Dpr. n. 1124/1965.
6 E' dunque irrilevante che il danno psichico fosse o meno presente all'epoca dell'originaria valutazione all'epoca della costituzione della rendita per infortunio sul lavoro, laddove quello che rileva è che il peggioramento discenda dall'originario fatto generatore, circostanza pacifica in causa.
5.3. Invero la misura della rendita di inabilità può essere rivista - appunto ai sensi dell'art. 83 comma 1° del Dpr. n. 1125/1965 - in caso di “diminuzione dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita”.
5.4. Per effetto l'istituto della prescrizione come descritto dall'art. 112 comma 1° del
D.p.r. n. 1124/1965 riguarda “l'azione per conseguire le prestazioni si prescrive dal termine di tre anni dal giorno dell'infortunio..” ed dunque è inapplicabile al procedimento di revisione per aggravamento, rectius è applicabile nei termini precisati ex multis (conforme Cass. n. 19532/2021) da Cass. n. 2009/2010 “il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendit stabilito dagli artt. Pt_1
83 e 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, "in peius" o "in melius", delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche. Ne consegue che, lo spirare di detti termini non preclude la proposizione della domanda di revisione, purché esercitata entro il termine di prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di revisione, fermo restando che l'aggravamento o il miglioramento devono essersi verificati entro il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita”.
Nel caso di specie alcuna prescrizione è allora maturata laddove l'aggravamento di cui alla patologia psichica è insorto nel giugno 2021 (come accertato nel giudizio di primo per effetto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario).
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione anche delle spese del grado che si liquidano secondo i parametri prossimi fra i minimi
7 e i medi di cui alle tabelle d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria, nella misura indicata nel dispositivo (valore di causa indeterminabile), tenuto conto della ripetitività del contenuto degli atti di parte nonché della circostanza che il Collegio ha seguito le argomentazioni già svolte dal primo giudice, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario avv.ti COTTIN Nicola e COTTIN Davide.
7. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del Dpr. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di giudizio, liquidate in € 3.600,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti COTTIN Nicola e COTTIN Davide;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 20.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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