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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Specializzata in materia di imprese
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai
Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 44350
per l'anno 2020, alla quale è riunita quella annotata al R.G.A.C.C. n°53711/2020, trattenuta in decisione a mezzo dello scambio di note di udienza sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni della udienza del 21 maggio 2024 h. 09,30, vertente
,
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
Dott. con sede in Roma, Controparte 1
Via Francesco Benaglia n°13, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n° 88, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Sciortino, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, ricevere con richiesta di gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax:
06/3723561 e/o al indirizzo seguente di posta elettronica certificata:
Email_1
2) CP 2 c.f. C.F. 1
nato a [...] il [...], ivi residente elettivamente Via Giacinta Pezzana n° 15, in Via
domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n°88, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Sciortino, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancellerial seguente numero di fax: 06/3723561al ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
3) Controparte_3 c.f.:
elettivamente domiciliata C.F. 2
in Roma, Via Calabria n°56, presso lo studio dell'Avv. Davide Tagliaferri, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti versata in atti, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
OPPONENTI
in persona dei legali Controparte_4
rappresentanti pro-tempore, Sig. Controparte_5
nato a [...] in data [...], e Sig.ra CP 6 nata a Pagani(SA), in data 13/01/1977,
[...]
con sede in Salerno, in Via Costanzella Calenda n°2, rappresentata e difesai.v.a. P.IVA 2
,p. dall'Avv. Antonello Portanova giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore, elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico Email 4
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
I procuratori delle parti, a mezzo di scambio di note di trattazione scritta, sostitutive della udienza del 21 maggio 2024 h. 09,30, riportandosi alle rispettive istanze, deduzioni ed eccezioni, chiedevano trattenersi la causa in decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Controparte_4 la Parte_1 ed il Sig. CP 2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n ° 11212/2020,
n ° 24229/2020, emesso inter partes R.G.
il 20 luglio 2020 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo didi € 456.952,95 oltre interessi come da domanda e spese di procedura. notificato di citazione ritualmente Con atto
Controparte_4 la Sig.ra alla Controparte_3
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°11212/2020, R.G. n° 24229/2020 emesso inter partes. il 20 luglio 2020 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 456.952,95 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Entrambe le parti opponenti eccepivano in rito la improcedibilità della domanda per mancato della procedura di conciliazione esperimento e di arbitraggio contrattualmente prevista;
nel merito contestavano la fondatezza della pretesa creditoria azionata con decreto ingiuntivo atteso che l'aggiustamento del prezzo di trasferimento delle quote della Parte 2
era stato adottato con modalità non condivise.
Tanto esposto la difesa della Parte 1 e del Sig. formulava le seguenti conclusioni: CP_2
" voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione qui proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1)in via preliminare e di rito: revocare il decreto ingiuntivo n°11212/2020 per improcedibilità
e/o dichiarare il difetto di competenza del Tribunale adito in relazione alla clausola contrattuale di conciliazione e di arbitraggio ex artt. 1349 c.c.
e 1473 c.c.;
2) nel merito: in accoglimento dei motivi di opposizione anche in ordine alla declaratoria di inadempimento dell'opposta per violazione dei principi di buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. revocare il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, in mero subordine, determinare anche a mezzo C.T.U. il corrispettivo di aggiustamento prezzo per cui è causa in relazione alle quote di ciascun cedente;
3) condannare l'opposta al pagamento in via diretta mediante compensazione giudiziale ovvero dell'importo di € 96.633,00 quale corrispettivo integrativo del prezzo di magazzino ai sensi dell'art.
4. del preliminare di cessione di quote del 21/06/2019 e del verbale di riconoscimento di credito del
30/09/2019;
4) condannare l'opposta al pagamento delle spese ed onorari di giudizio ovvero compensare in tutto o in parte dette spese nel caso di accoglimento parziale dell'opposizione".
Del pari la difesa della Sig.ra Controparte_3
rassegnava le seguenti conclusioni:
" voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, denegata ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, accertata la connessione ex art. 40 c.p.c. del presente giudizio con la causa di opposizione R.G. n° 44350/2020 pendente presso il medesimo Tribunale di Roma e disposta la riunione dei due procedimenti: in vial pregiudiziale ed assorbente: revocarsi o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo n°11212/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 20/07/2020
R.G. n° 24229/2020 per difetto di competenza del
Tribunale adito in sede monitoria;
in via preliminare: comunque revocarsi o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo n°11212/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 20/07/2020 R.G. n° 24229/2020 per improcedibilità dell'azione monitoria conseguente al mancato espletamento del tentativo di conciliazione.
e dell'arbitraggio; nel merito, in via principale,: revocarsi il decreto ingiuntivo n°11212/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 20/07/2020 R.G. n°
24229/2020 per carenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c.
e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla
Sig.ra allaControparte_3 Controparte_4 per la ragione di credito azionata;
in subordine: revocarsi in ogni caso il decreto ingiuntivo n°11212/2020 per le ragioni tutte di cui alla narrativa;
è accertare e dichiarare che Controparte_4
debitrice nei confronti della Sig.ral Controparte_3 della quota parte di spettanza ( in proporzione delle partecipazioni cedute) dell'importo di € 96.633,00 a titolo di corrispettivo integrativo del prezzo del accertare e dichiarare la Sig.ramagazzino; CP 3
-
tenuta al pagamento nei confronti di
[...]
senza vincolo di solidarietà, Controparte 4
esclusivamente della quota parte di propria spettanza
( in proporzione delle partecipazioni cedute) che sarà ritenuta di giustizia a seguito di idonea C.T.U. contabile sull'effettivo valore dell'aggiustamento del prezzo di cessione,cessione, previa compensazione della somma di cui al superiore punto 2( corrispettivo integrativo del prezzo del magazzino); in ogni caso: con vittoria delle spese di lite".
Si costituiva la Controparte_4 che, con comparsa di risposta, replicava che la procedura di aggiustamento del prezzo delle quote trasferite della era stata perfezionata in vial Parte 2
unilaterale attesa la omessa collaborazione dei cedenti.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
" voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni avversa istanza, previa concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., così decidere: - alrigettare l'opposizione decreto ingiuntivo quanto infondata e meramente dilatoria, in per le ragioni espresse supra;
rigettare la domanda di condanna al versamento del prezzo in quanto l'importo è stato già compensato nel decreto con il maggior credito. vantato da CP_4
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi incluso. il rimborso forfettario delle spese, ai sensi del D.M. n°140/2012". Veniva disposta la riunione per ragioni di connessione al fascicolo di più antica iscrizione di quello annotato al R.G. n° 24229/2020.
Espletata la C.T.U.( ammessa al fine di valutare l'importo a titolo di aggiustamento del prezzo delle quote societarie trasferite) la causa veniva trattenuta in decisione a mezzo di scambio di note di trattazione scritta sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni del 21 maggio 2024 h. 09,30. Motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione formulata da entrambe le parti opponenti di improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura didella procedura di conciliazione e di arbitraggio prevista nel contratto di trasferimento. delle quote della Parte_2
Giova rammentare che nel suddetto atto di trasferimento di quote societarie il procedimento di aggiustamento del prezzo era stato proceduralmente disciplinato nei seguenti termini:
a) entro novanta giorni dalla data di conclusione del contratto( i.e. il 30 dicembre 2019) CP_4
avrebbe dovuto redigere una situazione patrimoniale aggiornata alla data di conclusione del contratto da cui sarebbero state ricavate tutte le passività esistenti a tale data, congiuntamente al prospetto di aggiustamento del prezzo attestante l'entità dell'aggiustamento del prezzo calcolato in base alla suddetta formula riportata al punto 4 che precede;
b) Il suddetto aggiustamento del prezzo avrebbe essere contestato mediante l'inviopotuto ad CP 4 entro venti giorni dalla ricezione, di una comunicazione scritta da trasmettersi a mezzo p.e.c., che avrebbe dovuto contenere la descrizione delle singole contestazioni mosse e dei motivi che ne avrebbero costituito il fondamento, con l'indicazione dei valori e dei rapporti ritenuti corretti;
c) a seguito della ricezione della contestazione, nei tre ( 3 ) giorni seguenti, le parti avrebbero dovuto esperire tentativo di conciliazioneun in via amichevole, negoziando in buona fede al fine di raggiungere un accordo sulle questioni contenziose;
d) esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, alla scadenza del termine di conciliazione, la decisione in merito agli elementi controversi sarebbe stata rimessa ad un arbitratore nominato dalle parti di comune accordo;
e) la determinazione dell'arbitratore sarebbe stata definitivamente vincolante per le parti;
f) il pagamento dell'importo dovuto a titolo di aggiustamento prezzo sarebbe stato eseguito entro 10 giorni lavorativi dalla definitiva quantificazione dello stesso. In ragione delle superiori pattuizioni la definizione della res controversa( vertente in ordine all'aggiustamento del prezzo) avrebbe richiesto.
l'attivazione delle condotte analiticamente regolate;
il che non è occorso nel caso oggetto di indagine.
Ed infatti con p.e.c. del 18 dicembre CP 4
2019, inviava ai cedenti la situazione patrimoniale aggiornata unitamente alle evidenze utilizzate per la redazione della stessa, nonché il prospetto di aggiustamento prezzo dal quale si evinceval la esistenza di un credito della parte opposta di € 438.138,00. CP 4Con p.e.c. del 13 febbraio 2020 contestava ai cedenti la esistenza di un'ulteriore passività che non era stata presente nella situazione patrimoniale aggiornata e nel prospetto di aggiustamento prezzo perché non ancora emersa a tale data, sebbene fosse riferibile al periodo anteriore alla cessione delle quote.
Più precisamente prima della cessione delle quote ad aveva ottenuto dal Servizio Controparte_7
Sanitario del Lazio un acconto sui crediti che sarebbero maturati nell'anno 2020 per un importo. di € 18.814,95; tale credito non era stato esposto nelle scritture contabili di Pt 2 ragion per cui
, CP 4 se ne era avveduta solamente in data
07 gennaio 2020 a seguito di richiesta di pagamento di quelle stesse somme alla Parte_ per tale ragione il credito indicato nel prospetto di aggiustamento prezzo, originariamente pari ad € 438.138,00, era stato incrementato di ulteriori
€ 18.814,95; il tutto per un totale di € 456.952,95.
Anche successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano emerse ulteriori passività non palesate dai cedenti.
,Osserva il Tribunale che i cedenti nonostante il chiaro tenore della clausola di aggiustamento prezzo di cui all'art. 1 del contratto, non hanno inviato la contestazione nei termini pattizi limitandosi a far pervenire- in data 11 marzo 2020-,
a termini decorsi, una comunicazione con cui hanno invocato l'invio della documentazione a supporto delle richieste di CP_4
Opina il Collegio che, non essendo stato osservato l'iter procedimentale di cui al richiamato contratto ed, in ogni caso, essendo in fieri la determinazione delle passività, debba ritenersi abbandonata per fatti concludenti la procedura stragiudiziale di conciliazione e di arbitraggio. che la determinazione Ne consegue di aggiustamento del prezzo indicata in misura pari all'importo dalla CP_4
ingiunto( € 456.952,95 a titolo di sorte capitale), non essendo stata condivisa, non può costituire. parametro per la risoluzione valido della lite.
Il Tribunale, preso atto di ciò, ha ammesso C.T.U. al fine di consentire al nominato esperto
" di accertare l'ammontare dell'aggiustamento del prezzo della cessione delle quote societarie, considerando e dando specifica evidenza di tutte le poste attive e passive oggetto di contestazione, tra cui il magazzino con detrazione della somma già versata pari ad € 150.000,00".
Orbene l'ausiliario di giustizia, con relazione definitiva (tratta sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici) ha condivisibilmente accertato che: la CP 4 in sede di rogito notarile, ha corrisposto ai cedenti la somma provvisoria di € 1.188.000,00 con l'impegno di verificare entro novanti giorni dall'atto di cessione le passività/attività definitive;
CP 4 nel corso delle verifiche, ha riscontrato. le differenze fra la situazione contabile presentata in sede di atto notarile e quella accertata successivamente determinandola in misura pari ad € 438.138,00;
CTU haall'esito delle suddette verifiche ilil CTU quantificato in € 304.636,00 l'importo che i soci Parte 2 sono tenuti a corrispondere della per la cessione alla Controparte_4 delle quote del 30/09/2019.
La bozza di relazione peritale è stata fatta oggetto di censura dal CTP di parte opponente:
1) per non essere stata operata alcuna verifica
-
in ordine alla operatività, validità ed opponibilità delle due transazioni novative stipulate con riconoscimento di debiti unilaterali in data successiva ( 18/10/2019) alla cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale della Parte_2
· Il nominato esperto ha replicato che il risultato cui è pervenuto nel determinare il debito nei confronti CP 8 CP 9 unica posta del fornitore Part contestata) è scaturito:
- dalla analisi delle fatture emesse dalla SO. CP 8 CP 9 sia alla Parte 2
che alla Controparte 10 ( poi incorporata nella Parte 2 detraendo i pagamenti in acconto eseguiti;
- dagli estratti notarili delle scritture contabili( registri
I.V.A.) ove le fatture risultano registrate;
si è provveduto poi ad integrare il saldo contabile al 30/09/2019 con le fatture mancanti prodotte in giudizio) ottenendo l'importo di € 404.066,31 quale debito della Parte 2 ed € 40.222,97 quale debito diretto nei confronti per un totale della Controparte_10
complessivo di € 444.289,28; sono stati poi analizzati i due accordi transattivi fra le predette società con i quali si determinava il credito di Parte_4 CP 8 ORRA al 30/09/2019 nei confronti di Parte_2 nell'importo totale di € 442.596,44 determinato con le modalità indicate a pag. 3 della relazione definitiva;
l'ausiliario di giustizia non ha attribuito
"Ivalore di prova regina" alle transazioni effettuate ed ai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano, ma ha soltanto confutato la metodologia ex adverso adottata esaminando le scritture contabili e le fatture emesse unitamente ai suddetti documenti;
per tali motivi l'osservazione non è stata accolta;
giova del pari osservare che il nominato esperto ha, all'udienza del 16/04/2024, ulteriormente risposto al rilievo se lo stesso avesse tenuto conto nella determinazione dell'aggiustamento prezzo delle transazioni stipulate nel mese di ottobre 2019 fra SO. CP 8 CP_9 e la nuova Parte_2 nei seguenti termini: il CTU conferma quanto già riportato nelle valutazioni alle osservazioni delle parti ove è chiarito che il debito maturato nei confronti CP_9 sia nei confronti delladi SO. CP_8 Pt 2
[...] che della Controparte_10 è stato determinato sulla scorta dell'analisi delle fatture emesse dalla SO. CP 8 CP 9 degli estratti notarili delle scritture contabili della
SO. CP 8 CP 9 dei mastrini di sottoconto dall'inizio del rapporto intrapreso con le due società fino alla conclusione dello stesso, nonché validato anche dall'analisi dei decreti ingiuntivi emessi dal
Tribunale di Milano nei confronti della Parte_2 e nonché dall'analisi delle della Controparte_10
transazioni effettuate in data 18/10/2019.
Precisa, pertanto, che le transazioni non hanno costituito il parametro per la determinazione del debito verso Part CP 8 CP 9 ma sono state valutate a corroborazione dei risultati già raggiunti nei termini sopra espressi ( cfr. pagg. 3 e 4 della relazione definitiva, recante le risposte alle osservazioni delle parti);
2) per incoerenza fra quanto indicato nelle scadenze alle transazioni ed di pagamento allegate i documenti consegnati da CP_4
chiusura anticipata" Il CTU ha precisato che la "I
della posizione debitoria della Pt 2 è dovuta alla emissione ed alla consegna di effetti cambiari
( con importi e scadenze indicati nell'accordo) e non ad un pagamento anticipato;
pertali motivi l'osservazione non è stata accolta.
Ne consegue che, non essendo state formulate osservazioni dalle altre parti processuali, deve essere confermato che:
l'importo che i cedenti devono versare
a titolo di aggiustamento prezzo,alla CP_4 netto di quella già corrisposta al
( pari ad € 150.000,00) risulta essere pari ad € 304.636,00; il predetto credito deve essere maggiorato degli interessi commerciali spettando, per l'effetto, alla data del 13/11/2024 la somma a titolo di sorte capitale e di interessi commerciali pari ad € 456.922,56; il tutto oltre interessi commerciali a far data dal 14/11/2024 sino alla data di effettivo. soddisfo.
Il predetto complessivo importo deve essere versato con vincolo solidale atteso che a prescindere dal trasferimento delle rispettive quote societarie, di valore analogo, ma non identico) la cessionaria ha diritto a percepire il surplus a titolo di aggiustamento in ragione del prezzo di sopravvenienze passive e minori attività, profilo che è riferibile indistintamente ai soci cedenti.
Le spese di lite- liquidate come da dispositivo- devono essere poste a carico degli opponenti con vincolo solidale.
Per il medesimo principio le spese di C.T.U. liquidate come in atti- devono essere poste a
-
carico solidale delle parti opponenti.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n°11212/2020, R.G. n°24229/2020, il 20/07/2020 dal Tribunale Ordinario di Roma, e, per l'effetto, in revoca del decreto monitorio medesimo, condanna gli opponenti, in solido fra loro, a versare alla a titolo di aggiustamento Controparte_4
prezzo la somma complessiva pari ad € 456.922,26 per sorte capitale e per interessi commerciali maturati alla data del 13/11/2024, già dedotta la somma percepita pari ad € 150.000,00; il tutto oltre interessi commerciali maturati a far data dal 14/11/2024 sino alla data di effettivo soddisfo.
Condanna le parti opponenti, in solido fra loro, a rifondere in favore della le spese Controparte_4
del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 21.387,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Spese di C.T.U.- liquidate come in atti- da porsi in via definitiva a carico solidale delle parti opponenti.
Così deciso il 14 gennaio 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo