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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile n. 2065/2023 r.g., promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 17-24 novembre 2023 da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), tutti in qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3
di eredi di difesi dall'avv. Sonia Benato del foro di Vicenza e con domicilio eletto Persona_1
presso lo studio della stessa (attori in riassunzione) nei confronti di
(già Controparte_1 Controparte_2
) con sede legale in Napoli (c.f. ), quale cessionaria del credito
[...] P.IVA_1 di che agisce per il tramite del patrimonio destinato “Gruppo Veneto” e quale Parte_4 cessionaria del credito di che agisce per il tramite del patrimonio Controparte_3 destinato , rappresentata da (già con CP_4 Controparte_5 Controparte_6
1 sede legale in Roma (c.f. ), difesa dall'avv. Giuseppe Pedrizzi del foro di Roma e P.IVA_2 con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma,
(convenuta in riassunzione)
e di con sede legale in San Bonifacio Controparte_7
(Vr) (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. P.IVA_3
AR ZZ del foro di Roma e con domicilio eletto presso lo stesso
(convenuto in riassunzione) nonché di la OS dei Tributi per la provincia di Vicenza – EQUITALIA SERVIZI CP_8
DI RISCOSSIONE s.p.a. (già con sede legale in Roma (c.f. Controparte_9
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_4
(convenuto in riassunzione contumace)
e di con sede in Lonigo (Vi) (c.f. ), in persona Controparte_10 P.IVA_5 del legale rappresentante pro tempore,
(convenuta in riassunzione contumace)
sulle seguenti conclusioni: per gli attori:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
- In applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte nell'Ordinanza n. RG. 21989/2021, dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento notificato in data 10.05.2012 in ragione dell'accertata e dichiarata nullità/inesistenza/invalidità del titolo esecutivo per le ragioni esposte nel corso del procedimento e, in particolare, per la mancanza dei requisiti ex art. 474 cpc, e, conseguentemente, dichiarare estinto il procedimento esecutivo n. 290/2012 RGE;
- Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, delle quali lo scrivente procuratore chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. poiché ha anticipato le spese e non ha incassato le competenze.
2 per la convenuta rappresentata da Controparte_1 Controparte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: previo accertamento dell'inammissibilità, della carenza di interesse/legittimazione attiva in capo agli appellanti , e , nonché la carenza della Parte_1 Parte_2 Parte_3 legittimazione passiva in capo ad ella veste Parte_5 in premessa indicata e per i motivi dettagliatamente indicati in parte motiva, ri-gettare lo spiegato appello per inammissibilità e manifesta infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi in esso contenuti e per l'effetto confermarsi, per tutte le ragioni esposte in atto e attesa la validità dei titoli esecutivi posti a sostegno della procedura esecutiva avversariamente contestata, accertare e di-chiarare il diritto di ia n.q. di cessionaria Controparte_1 del credito di che del credito di di procedere Controparte_11 Parte_6 all'esecuzione forzata di cui è causa.
Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudi-zio, compreso il presente.
per il convenuto : Controparte_7
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia disattesa ogni contraria istanza,
- respingere, con riguardo alla posizione specifica del , Controparte_7 tutte le domande formulate con l'atto di citazione in appello in riassunzione ex art. 392 c.p.c. dai sigg.ri e - accertare e dichiarare che il Parte_1 Parte_2 Parte_3
non ha avuto alcun ruolo nella stipula del contratto di Controparte_7 mutuo e non ha promosso alcuna procedura esecutiva immobiliare sulla base di esso, essendo stato chiamato in causa dall'allora Equitalia Servizi di OS s.p.a.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente giudizio di appello in riassunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615 c.p.c. dell'11 dicembre 2015, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di si opponevano all'esecuzione immobiliare promossa da
[...] Persona_1 [...] sui beni del de cuius, terzo datore di ipoteca a garanzia del Controparte_12 finanziamento (credito agrario) concesso al figlio procedura nella quale erano Parte_1
3 intervenuti gli ulteriori creditori Controparte_10 Controparte_9 Parte_6 per un credito totale di euro 995.274,54.
[...]
Gli opponenti chiedevano, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione, eccependo l'invalidità del titolo esecutivo, in quanto contratto di mutuo condizionato e quindi carente dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., nonché l'incapacità naturale dell'esecutato nel momento della dazione della garanzia ipotecaria (nei due mutui stipulati con la pignorante Controparte_3
e con l'interveniente .
[...] Parte_6
Si costituiva nel procedimento la chiedendo il rigetto della Controparte_3 sospensione.
Si costituiva anche Equitalia Nord s.p.a. - Agenzia delle Entrate OS, dichiarando che i ruoli di riscossione erano stati formati da Inps di Vicenza, Comune di Mossano, Agenzia delle
Entrate e alta pianura veneta. CP_3 CP_7 CP_7
Rigettata la domanda di sospensione dell'esecuzione da parte del giudice dell'esecuzione, gli opponenti proponevano reclamo, che il collegio accoglieva, sospendendo l'esecuzione poiché il pignoramento, compiuto da era avvenuto in forza di un atto notarile Controparte_3 privo dei requisiti indispensabili per valere come titolo esecutivo;
il vizio originario precludeva l'azione esecutiva.
Per quanto disposto dall'art. 624 c.p.c. e avendo interesse a ottenere la pronuncia del tribunale anche sugli altri motivi dedotti nell'opposizione, gli opponenti promuovevano il giudizio di merito con atto di citazione notificato il 16 settembre 2016, deducendo la nullità dell'atto di pignoramento per inadeguatezza del titolo esecutivo del creditore procedente, l'incapacità naturale di al momento della prestazione di ipoteca e la necessità di rideterminare il credito Persona_1 di nel merito, essi chiedevano che fosse dichiarata l'estinzione del Controparte_9 procedimento esecutivo n. 290/2012, nonché l'impossibilità per i creditori di proseguire nell'azione esecutiva o comunque di agire esecutivamente nei confronti degli eredi di
[...]
naturalmente incapace nel momento della concessione di ipoteca volontaria;
quanto al Per_1 credito di , infine, che fossero dichiarati non dovuto gli importi richiesti a titolo di CP_9 sanzioni pecuniarie, in quanto il debito per sanzioni non era trasmissibile agli eredi.
Si costituivano nel giudizio di opposizione Controparte_11 Parte_6
l'Agenzia delle Entrate - OS (già ), il dell'alta pianura del CP_9 Controparte_7
e Inps, mentre restavano contumaci e Comune di Mossano. Pt_6 Controparte_10
4 All'udienza del 9 novembre 2017, preso atto della messa in liquidazione coatta amministrativa delle due banche (con decreti MEF nn. 185 e 186 del 25 giugno 2017 e d.l. n. 99 di pari data, pubblicato in G.U. del 25 giugno 2017), il giudice dichiarava l'interruzione del giudizio.
Gli attori riassumevano il giudizio con ricorso depositato il 31 gennaio 2018.
Si costituiva nel giudizio riassunto quale cessionaria dei crediti di Controparte_13 [...]
, chiedendo che fosse dichiarata Controparte_14
l'estinzione della causa, stante la tardiva riassunzione, e il giudizio fosse dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 83 t.u.b. a seguito della liquidazione coatta amministrativa della creditrice;
nel merito, chiedeva che fossero rigettate le domande ed eccezioni attoree.
Si costituiva anche , eccependo in via Parte_7 preliminare l'estinzione della causa per mancata tempestiva riassunzione e chiedendo che il giudizio fosse dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 83 t.u.b. a seguito della sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, nonché il rigetto delle domande ed eccezioni attoree.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate - OS (già ), eccependo il proprio CP_9 difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande di nullità del titolo esecutivo e di accertamento dell'incapacità naturale di e, quanto alla domanda di rideterminazione Persona_1 del debito epurato dalle sanzioni amministrative, deducendo la riconducibilità anche di queste ultime agli enti impositori (INPS di Vicenza, Comune di Mossano, Agenzia delle entrate di
Vicenza e di bonifica alta pianura veneta); chiedeva, in ogni caso, che fosse rigettata CP_7 ogni domanda nei suoi confronti.
Si costituiva il dell'alta pianura del , eccependo il proprio difetto di Controparte_7 Pt_6 legittimazione passiva con riferimento alle domande di nullità del titolo esecutivo e di accertamento dell'incapacità naturale di e, quanto alle cartelle di pagamento, Persona_1 evidenziando che gli importi richiesti riguardavano solo i contributi di bonifica e non anche sanzioni amministrative.
Restava contumace Controparte_10
Preso atto dei provvedimenti di sgravio delle sanzioni del Comune di Mossano e della rinuncia degli opponenti alle domande relative ai crediti fatti valere dall'Inps, nonché della relativa contestuale accettazione della rinuncia a spese compensate, il giudice dichiarava estinto il processo limitatamente ai rapporti tra gli opponenti e Inps e, senza concedere termini per memorie istruttorie, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni sull'eccepita tardività della riassunzione ai sensi degli artt. 83 t.u.b., 299 e 305 c.p.c.
5 Con sentenza n. 1732/2019 del 26 luglio 2019, il Tribunale di Vicenza, accoglieva l'eccezione di tardività della riassunzione, dichiarava estinto il processo e condannava gli attori-opponenti al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite. Secondo il giudice, il termine trimestrale dall'interruzione, previsto dall'art. 305 c.p.c. a pena di estinzione del procedimento, aveva iniziato a correre nel momento della conoscenza della messa in liquidazione coatta amministrativa della banca pignorante e della banca intervenuta, ossia dalla pubblicazione decreto legge, che aveva disposto la l.c.a., nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017, cosicché il ricorso in riassunzione del 31 gennaio 2018, successivo alla scadenza del termine decadenziale, era tardivo.
Avverso la sentenza proponevano appello e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 formulando tre motivi di impugnazione con i quali lamentavano che il Tribunale: i) aveva ritenuto tardivo il deposito del ricorso in riassunzione sulla base dell'erroneo convincimento che la liquidazione coatta amministrativa avesse comportato l'interruzione automatica del procedimento e che il dies a quo per la riassunzione fosse decorso dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa poiché da quel momento doveva ritenersi legalmente conosciuto l'evento; ii) non aveva concesso i termini per memorie istruttorie per poi ritenere non fornita la prova dell'incapacità naturale del concedente l'ipoteca (in ordine alla quale chiedevano disporsi c.t.u. documentale) e aveva erroneamente considerato non provato il pregiudizio dallo stesso subìto e la mala fede della banca, omettendo di rilevare che la concessione di ipoteca era stata compiuta con atto unilaterale, trovando perciò applicazione la prima ipotesi dell'art. 428 c.c.; iii) aveva erroneamente desunto dalla restituzione di alcune rate del finanziamento che la contestazione non concernesse il titolo, ma dovesse qualificarsi invece quale opposizione agli atti esecutivi (soggetta al termine decadenziale già decorso), così omettendo di considerare che si trattava di mutuo condizionato per il quale, non essendo stata data prova dell'avveramento delle condizioni né del versamento del denaro, difettavano i requisiti di certezza del titolo previsti dall'art. 474 c.p.c.
Si costituiva quale procuratrice di Controparte_1 CP_13
cessionaria dei crediti di nonché quale diretta
[...] Controparte_15 cessionaria dei crediti di chiedendo che fosse accertata la propria carenza Parte_8 di legittimazione passiva e la carenza di interesse e legittimazione attiva in capo agli appellanti;
si opponeva alla richiesta di c.t.u. e chiedeva il rigetto dell'appello perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva anche il , chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_7 con accertamento della propria carenza di legittimazione passiva in riferimento ai motivi di
6 appello relativi agli atti posti in essere dal creditore procedente e dal Controparte_3 creditore intervenuto e del fatto che gli importi di cui alle cartelle messe in Parte_4 esecuzione riguardavano il pagamento del solo contributo di bonifica relativo alle annualità dal
2008 al 2013 e non, invece, di sanzioni amministrative.
Restavano contumaci Agenzia delle Entrate - OS e Controparte_10
La Corte di Appello, con sentenza n. 1723/2021 del 15 giugno 2021, accoglieva la prima doglianza degli appellanti e rigettava gli ulteriori motivi di impugnazione.
Il Collegio riteneva che “l'effetto interruttivo automatico, causato dalla messa in liquidazione coatta amministrativa dei due istituti di credito - derivante ex art. 300 c.p.c. dalla perdita della capacità processuale degli organi societari e dalla improponibilità o improseguibilità di alcuna azione intrapresa (da o) nei confronti dell'ente in liquidazione (ex art. 43 Regio Decreto 267/1942
e art. 83, co.III T.U.B.) - va infatti tenuto distinto dalla individuazione del momento dell'effettiva conoscenza di tale evento interruttivo in capo alla parte interessata, che rileva ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione” che richiede invece che “la conoscenza dell'evento interruttivo sia acquisita, nell'ambito dello specifico giudizio, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione assistite da fede privilegiata o a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, si da assicurare il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria”.
Pertanto, secondo il giudice dell'appello, il termine trimestrale per la riassunzione aveva iniziato a correre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, coincidente con l'udienza del 9 novembre
2017, e quindi il ricorso doveva ritenersi tempestivamente depositato il 31 gennaio 2018, cosicché il procedimento non doveva essere dichiarato estinto.
Riformata la sentenza sul punto, non ricorrendo le ipotesi di cui agli artt. 308 2° co. e 354, 2° comma c.p.c. per la rimessione della causa al giudice di primo grado come richiesta dagli appellanti, la Corte tratteneva la causa per la decisione nel merito e rigettava l'opposizione proposta in primo grado con conferma della validità del titolo esecutivo costituito dal “Contratto di finanziamento di Credito Agrario Ipotecario-Fondiario” del 20 novembre 2008, munito di formula esecutiva il 9 gennaio 2009, a rogito del Notaio Dott. di Vicenza e Persona_2 confermava il diritto di di proseguire, quale Controparte_1 procuratrice di nell'azione esecutiva immobiliare intrapresa con la procedura Controparte_13 già iscritta al n. 290/2012 R.G.- Es. e sospesa con provvedimento del 24 giugno 2016 del
Tribunale di Vicenza.
7 Il giudice dell'appello dichiarava anche che aveva Controparte_1 titolo per intervenire nella stessa procedura n. 290/2012 del Tribunale di Vicenza, in forza del mutuo ipotecario dell'11 settembre 2009 a rogito del Notaio , Rep. n. 27.285, Persona_2
Racc. n. 14.211, munito di formula esecutiva il 14 settembre 2009 e che il Controparte_7
aveva titolo per intervenire nella stessa procedura esecutiva in forza delle
[...] cartelle di pagamento dei contributi di bonifica, intestate a 1) n. Persona_1
12420080034325619000 (contributi di bonifica 2008) per € 2.024,31 ed € 393,07 per un totale di
€ 2.417,38; 2) n. 12420090026977382000 (contributi di bonifica 2009) per un totale di € 2.442,03;
3) n. 12420100039361632000 (contributi di bonifica 2010) per un totale di € 1.722,93; 4) n.
12420110002675034000 (contributi di bonifica 2010) per un totale di € 1.355,43; 5) n.
12420120037514635000 (contributi di bonifica 2012) per un totale di € 1.447,24; 6) n.
12420130024117863000 (contributi di bonifica 2013) per un totale di € 1.218,42; 7) n.
12420140013590650000 (contributi di bonifica 2013) per un totale di € 1.290,89.
Le spese e competenze di lite venivano poste a carico degli appellanti e liquidate in favore dele banche appellate e in favore del . Controparte_7
Avverso la suddetta sentenza n. 1723/2021, e Parte_1 Parte_2 Parte_9 ricorrevano per Cassazione, formulando tre diversi motivi di impugnazione: i) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 474 c.p.c., 1813 c.c., 1353 c.c., 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., 1° co., nn. 3, 4 e 5, per avere il giudice erroneamente escluso che il contratto concluso con la
[...]
fosse un mutuo condizionato e, come tale, carente dei requisiti di cui all'art. Controparte_3
474 c.p.c., peraltro valorizzando documenti non riprodotti in appello;
ii) violazione degli artt. 428
c.c. e 2821 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., per non avere disposto l'annullamento ai sensi dell'art. 428 c.c. dell'atto di concessione di ipoteca da parte di per incapacità Persona_1 naturale dello stesso, considerando la dazione di ipoteca contratto anziché atto unilaterale, e ritenendo non provati il grave pregiudizio in capo all'incapace e la malafede della banca;
iii) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per essere stati condannati dal giudice dell'appello al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, nonostante la riforma della sentenza impugnata.
Depositavano controricorso il e Controparte_16 [...]
(quale cessionaria di già cessionaria dei crediti Controparte_1 Controparte_13 della , chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o Controparte_3 comunque rigettato, mentre Controparte_10 Controparte_1
(quale cessionaria del credito di e l' ,
[...] Parte_4 Controparte_17 succeduta ad non proponevano difese. Controparte_9
8 Con ordinanza n. 25311/2023 del 25 agosto 2023, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
In particolare, la Suprema Corte riteneva fondato il primo motivo nella parte in cui deduceva la mancanza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., e cioè la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata del documento attestante l'avvenuta erogazione della somma mutuata. Il Collegio rilevava che la sentenza impugnata avesse una motivazione soltanto apparente poiché “non chiarisce se sia lo stesso contratto di mutuo a dare conto dell'avvenuta erogazione del finanziamento, ovvero un atto ulteriore (come, per vero, sembrerebbe desumersi a pag. 14 della stessa, là dove essa afferma che è l'estratto conto del 31 dicembre 2008 il documento “da cui risulta l'erogazione”), sicché delle due l'una. O il contratto si limitava a programmare la successiva erogazione, ma allora il documento attestante la sua effettuazione doveva presentare i requisiti di cui all'art. 474 cod. proc. civ., non bastando “la semplice prova, anche se documentale, del fatto successivo generatore dell'obbligazione, occorrendo che anche quest'ultimo fosse dotato della medesima forma notarile” (così, da ultimo, in motivazione, Cass.
Sez. 3, ord, 3 gennaio 2023, n. 52, Rv. 666684-01), oppure il contratto aveva già realizzato la stessa, dovendo, però, essa risultare da atto erogazione e quietanza o dalla quietanza a saldo.”
Il secondo motivo di ricorso, relativo all'asserita incapacità naturale del mutuatario, veniva respinto, mentre il terzo motivo, relativo alla pronuncia sulle spese, restava assorbito dall'accoglimento del primo.
Cassata la sentenza impugnata nei limiti di cui sopra, la Suprema Corte rinviava alla Corte
d'Appello di Venezia per la decisione sul merito e sulle spese, anche del giudizio di legittimità.
Il processo era tempestivamente riassunto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di quale cessionaria del credito di Controparte_1
dell'Agente per la OS dei Tributi per la provincia di Parte_10
Vicenza - Equitalia servizi di riscossione s.p.a. (già , del Controparte_9 [...]
e di e, accolta l'istanza per Controparte_7 Controparte_10 rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione in riassunzione, anche nei confronti di in qualità di cessionaria del credito di Controparte_1 Controparte_3
.
[...]
Gli appellanti in riassunzione chiedevano che la Corte d'appello, conformandosi ai princìpi enunciati dalla Suprema Corte, dichiarasse la nullità dell'atto di pignoramento notificato in data 10 maggio 2012, in ragione della nullità/inesistenza/invalidità del titolo esecutivo per le ragioni esposte e, in particolare, per mancanza dei requisiti ex art. 474 c.p.c., conseguentemente dichiarando estinta la procedura esecutiva n. 290/2012 RGE del Tribunale di Vicenza.
9 Si costituiva in giudizio (già , in rappresentanza di Controparte_18 Controparte_6 [...] chiedendo, in via preliminare, l'accertamento Controparte_1 dell'inammissibilità “dell'appello”, della carenza di interesse e legittimazione attiva in capo agli appellanti, nonché della carenza della legittimazione passiva di Controparte_1
e, nel merito, il rigetto “dell'appello” proposto con integrale conferma
[...] dell'impugnata sentenza e accertamento del diritto di Controparte_1 di procedere all'esecuzione forzata sia quale cessionaria del credito di Controparte_11
che di quello di
[...] Parte_6
Si costituiva in giudizio anche il , chiedendo il rigetto Controparte_7 dell'appello come riassunto nei propri confronti e l'accertamento della propria estraneità alla stipula del contratto di mutuo e alla collegata procedura esecutiva immobiliare, essendo stato chiamato in causa da Equitalia Servizi di OS s.p.a.
Con ordinanza del 29 maggio 2024, dichiarata la contumacia di Agenzia delle Entrate -
OS e di venivano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. Controparte_10
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 1723/2021 della Corte di Appello di Venezia è divenuta definitiva sulla statuizione di rigetto della domanda, proposta dagli eredi di
[...]
di accertamento dell'invalidità della dazione di ipoteca da parte del predetto a garanzia Per_1 dell'obbligazione restitutoria sorta dal “Contratto di finanziamento di Credito Agrario Ipotecari-
Fondiario” concluso per atto pubblico del 20 novembre 2008 (registrato il 18 dicembre 2008) da con e della dazione di ipoteca, sempre di Controparte_3 Parte_1 [...]
a garanzia dell'obbligazione restitutoria sorta dal contratto di mutuo fondiario stipulato Per_1
l'11 settembre 2009 da con Parte_4 Parte_1
Infatti, il motivo d'impugnazione di detta statuizione della Corte di Appello è stato rigettato dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25311/2023 (alla cui motivazione si rimanda).
2. E' certo che ricevette il finanziamento, che gli venne accredito sul conto Parte_1 corrente, in seguito alla stipulazione del mutuo con (la banca esibì Controparte_3
l'estratto conto al 31 dicembre 2008 [doc. 6/BPV], da cui risultava l'accredito di Euro 689.500, pari all'importo erogato di Euro 700.000, dedotte imposte e costi).
Del resto, gli opponenti, tra cui lo stesso non contestarono l'erogazione della Parte_1 somma di denaro, bensì l'idoneità del contratto di mutuo, concluso per atto pubblico, a valere
10 come titolo esecutivo sulla base di formula apposta dal notaio rogante (v. ricorso in opposizione dell'11 dicembre 2015).
Con il ricorso per cassazione, gli opponenti hanno precisato che l'estratto conto, che attestava l'erogazione, non aveva la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La prospettazione dei ricorrenti era infondata laddove essi deducevano che il contratto fosse condizionato (nessuna condizione era apposta al contratto di mutuo, sospendendone gli effetti fino al verificarsi di un evento futuro ed incerto), ma era corretta nella parte in cui affermavano che non vi era un atto di erogazione del finanziamento in forma di atto pubblico.
Il fatto che il mutuo non desse conto dell'erogazione, ma impegnasse la banca ad effettuarla (come poi fece lo stesso giorno di stipulazione del negozio), ossia che avesse un contenuto obbligatorio e non reale, non significa che fosse condizionato. La sentenza n. 1723/2021 già aveva messo in evidenza che il contratto dava atto della sussistenza delle “condizioni per l'erogazione”, che sarebbe avvenuta mediante accredito sul conto corrente intestato a Quest'ultimo Parte_1 iniziò addirittura a compiere il pagamento delle rate di rimborso (e mai ha negato, nel corso del giudizio, la sussistenza del debito).
3. Il giudice del rinvio è vincolato alla decisione assunta dalla Corte di Cassazione, secondo cui, affinché il contratto di mutuo, per quanto concluso con atto pubblico, possa essere impiegato come titolo esecutivo, è necessario che dia atto della corresponsione del capitale mutuato (ossia contenga quietanza) oppure che la successiva erogazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autentica.
Si legge, infatti, nell'ordinanza della Corte, che “O il contratto si limitava a programmare la successiva erogazione, ma allora il documento attestante la sua effettuazione doveva presentare i requisiti di cui all'art. 474 cod. proc. civ., non bastando “la semplice prova, anche se documentale, del fatto successivo generatore dell'obbligazione, occorrendo che anche quest'ultimo fosse dotato della medesima forma notarile” (così, da ultimo, in motivazione, Cass.
Sez. 3, ord, 3 gennaio 2023, n. 52, Rv. 666684-01), oppure il contratto aveva già realizzato la stessa, dovendo, però, essa risultare da atto erogazione e quietanza o dalla quietanza a saldo”.
Nella specie, il contratto di mutuo non contiene una quietanza di ricevimento dell'erogazione, altrimenti detto non dà atto che l'erogazione era avvenuta, e non è stata esibita da
[...]
(o dai cessionari del suo credito) alcuna quietanza, tantomeno in forma di atto Controparte_11 pubblico.
Conseguentemente, non disponeva di un titolo esecutivo per iniziare Controparte_3
l'esecuzione.
11 4. La sentenza n. 1723/2021 della Corte di Appello di Venezia è altresì divenuta definitiva sull'accertamento dei titoli di (mutuo ipotecario Controparte_1 dell'11 settembre 2009, registrato lo stesso giorno, munito di formula esecutiva, e - in questo caso
- contestuale quietanza di erogazione) e di (varie Controparte_7 cartelle di pagamento emesse per contributi di bonifica relativi agli anni 2009-2013), che hanno legittimato l'intervento nella procedura esecutiva.
Infatti, tali statuizioni, contenute ai punti 2 e 3 del dispositivo della suddetta sentenza, non sono state oggetto d'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione.
5. In conclusione, deve dichiararsi la nullità del pignoramento compiuto da Controparte_3 il 10 maggio 2012, che ha dato avvio al procedimento esecutivo n. 290/2012 r.g.e.
[...]
Tribunale di Vicenza.
Gli interventi degli ulteriori creditori, per quanto compiuti in forza di validi titoli, non consentono la prosecuzione del procedimento esecutivo (ciò presupporrebbe che il pignoramento fosse originariamente valido ed efficace: v. Cass. civ., ord., 2 agosto 2023, n. 23654; Cass. civ., sent., 2 agosto 2024, n. 21860; Cass. civ., sent., 7 febbraio 2025: “in tema di esecuzione forzata,
l'accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere in executivis da parte del creditore procedente, per originario difetto di titolo esecutivo, impone al giudice dell'esecuzione - in assenza di pignoramento successivo ex art. 493 c.p.c. da parte di altro creditore titolato - di rilevare d'ufficio l'improcedibilità del processo esecutivo anche in caso di inerzia del debitore”).
I creditori, i cui titoli sono stati accertati nel giudizio di opposizione (o la cessionaria di
[...]
, che non dispone di titolo esecutivo, ma ha comunque ottenuto l'accertamento Controparte_3 della validità dell'ipoteca iscritta sui beni di , dovranno pertanto promuovere nuovo Persona_1 procedimento esecutivo.
6. Considerato l'esito complessivo della controversia, le spese processuali di tutti i gradi di giudizio sono interamente compensate.
Si evidenzia, in proposito, che il giudizio di legittimità è stato solo in parte favorevole ai ricorrenti.
Questi avevano ottenuto la sospensione dell'esecuzione dal Tribunale di Vicenza in seguito di reclamo dell'ordinanza del g.d. e hanno poi introdotto il giudizio di merito, dichiarando di avere interesse all'accertamento della nullità delle dazioni di ipoteca di per incapacità Persona_1
d'intendere e volere ed altro. Tale domanda è stata rigettata con decisione divenuta definitiva a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione (v. sopra al punto 1), così come sono state respinte le contestazioni relative ai titoli dei creditori intervenuti nel procedimento esecutivo (in particolare, come definitivamente accertato dal giudice di appello, le cartelle emesse per il
12 recupero dei crediti del non contengono l'applicazione Controparte_7 di sanzioni [ancora con la comparsa conclusione del 22 novembre 2018, gli appellanti avevano sostenuto che “per quanto concerne, infine, la posizione del , la Controparte_7 documentazione prodotta non è idonea a giustificare l'affermazione secondo la quale non sarebbero state applicate sanzioni alle cartelle oggetto del presente giudizio”]).
In definitiva, è vero che e ottengono la Parte_1 Parte_2 Parte_3 caducazione del procedimento esecutivo promosso da sui beni del de Controparte_3 cuius ma è altrettanto vero che il processo ha accertato il diritto, anche dei Persona_1 cessionari del credito della banca suddetta e del credito di di soddisfarsi sui beni Parte_4 ipotecati, pur rimanendo onerati di promuovere un nuovo procedimento esecutivo (munendosi di un titolo esecutivo con riferimento al “Contratto di finanziamento di Credito Agrario Ipotecari-
Fondiario” concluso il 20 novembre 2008, non anche con riferimento al contratto di mutuo fondiario 11 settembre 2009 stipulato con per il quale l'accertamento della validità Parte_4 del titolo esecutivo è già stata compiuta dalla Corte di Appello con statuizione divenuta definitiva:
v. sopra al punto 4). Ciò giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2065/2023 r.g.a. promossa in riassunzione da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(attori in riassunzione) nei confronti di
[...] Controparte_1
(convenuti in riassunzione), Agenzia delle Entrate - Controparte_7
OS e (convenuti in riassunzione contumaci) così ha deciso: Controparte_10
1) dichiara la nullità del pignoramento compiuto da e notificato il Controparte_3
10 maggio 2012, il quale ha dato inizio al procedimento esecutivo n. 290/2012 r.g.e.
Tribunale di Vicenza, che dichiara estinto;
2) compensa interamente le spese processuali di tutti i gradi di giudizio tra tutte le parti in causa.
Venezia, 26 settembre 2025
Il Presidente dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile n. 2065/2023 r.g., promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 17-24 novembre 2023 da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), tutti in qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3
di eredi di difesi dall'avv. Sonia Benato del foro di Vicenza e con domicilio eletto Persona_1
presso lo studio della stessa (attori in riassunzione) nei confronti di
(già Controparte_1 Controparte_2
) con sede legale in Napoli (c.f. ), quale cessionaria del credito
[...] P.IVA_1 di che agisce per il tramite del patrimonio destinato “Gruppo Veneto” e quale Parte_4 cessionaria del credito di che agisce per il tramite del patrimonio Controparte_3 destinato , rappresentata da (già con CP_4 Controparte_5 Controparte_6
1 sede legale in Roma (c.f. ), difesa dall'avv. Giuseppe Pedrizzi del foro di Roma e P.IVA_2 con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma,
(convenuta in riassunzione)
e di con sede legale in San Bonifacio Controparte_7
(Vr) (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. P.IVA_3
AR ZZ del foro di Roma e con domicilio eletto presso lo stesso
(convenuto in riassunzione) nonché di la OS dei Tributi per la provincia di Vicenza – EQUITALIA SERVIZI CP_8
DI RISCOSSIONE s.p.a. (già con sede legale in Roma (c.f. Controparte_9
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_4
(convenuto in riassunzione contumace)
e di con sede in Lonigo (Vi) (c.f. ), in persona Controparte_10 P.IVA_5 del legale rappresentante pro tempore,
(convenuta in riassunzione contumace)
sulle seguenti conclusioni: per gli attori:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
- In applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte nell'Ordinanza n. RG. 21989/2021, dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento notificato in data 10.05.2012 in ragione dell'accertata e dichiarata nullità/inesistenza/invalidità del titolo esecutivo per le ragioni esposte nel corso del procedimento e, in particolare, per la mancanza dei requisiti ex art. 474 cpc, e, conseguentemente, dichiarare estinto il procedimento esecutivo n. 290/2012 RGE;
- Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, delle quali lo scrivente procuratore chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. poiché ha anticipato le spese e non ha incassato le competenze.
2 per la convenuta rappresentata da Controparte_1 Controparte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: previo accertamento dell'inammissibilità, della carenza di interesse/legittimazione attiva in capo agli appellanti , e , nonché la carenza della Parte_1 Parte_2 Parte_3 legittimazione passiva in capo ad ella veste Parte_5 in premessa indicata e per i motivi dettagliatamente indicati in parte motiva, ri-gettare lo spiegato appello per inammissibilità e manifesta infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi in esso contenuti e per l'effetto confermarsi, per tutte le ragioni esposte in atto e attesa la validità dei titoli esecutivi posti a sostegno della procedura esecutiva avversariamente contestata, accertare e di-chiarare il diritto di ia n.q. di cessionaria Controparte_1 del credito di che del credito di di procedere Controparte_11 Parte_6 all'esecuzione forzata di cui è causa.
Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudi-zio, compreso il presente.
per il convenuto : Controparte_7
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia disattesa ogni contraria istanza,
- respingere, con riguardo alla posizione specifica del , Controparte_7 tutte le domande formulate con l'atto di citazione in appello in riassunzione ex art. 392 c.p.c. dai sigg.ri e - accertare e dichiarare che il Parte_1 Parte_2 Parte_3
non ha avuto alcun ruolo nella stipula del contratto di Controparte_7 mutuo e non ha promosso alcuna procedura esecutiva immobiliare sulla base di esso, essendo stato chiamato in causa dall'allora Equitalia Servizi di OS s.p.a.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente giudizio di appello in riassunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615 c.p.c. dell'11 dicembre 2015, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di si opponevano all'esecuzione immobiliare promossa da
[...] Persona_1 [...] sui beni del de cuius, terzo datore di ipoteca a garanzia del Controparte_12 finanziamento (credito agrario) concesso al figlio procedura nella quale erano Parte_1
3 intervenuti gli ulteriori creditori Controparte_10 Controparte_9 Parte_6 per un credito totale di euro 995.274,54.
[...]
Gli opponenti chiedevano, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione, eccependo l'invalidità del titolo esecutivo, in quanto contratto di mutuo condizionato e quindi carente dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., nonché l'incapacità naturale dell'esecutato nel momento della dazione della garanzia ipotecaria (nei due mutui stipulati con la pignorante Controparte_3
e con l'interveniente .
[...] Parte_6
Si costituiva nel procedimento la chiedendo il rigetto della Controparte_3 sospensione.
Si costituiva anche Equitalia Nord s.p.a. - Agenzia delle Entrate OS, dichiarando che i ruoli di riscossione erano stati formati da Inps di Vicenza, Comune di Mossano, Agenzia delle
Entrate e alta pianura veneta. CP_3 CP_7 CP_7
Rigettata la domanda di sospensione dell'esecuzione da parte del giudice dell'esecuzione, gli opponenti proponevano reclamo, che il collegio accoglieva, sospendendo l'esecuzione poiché il pignoramento, compiuto da era avvenuto in forza di un atto notarile Controparte_3 privo dei requisiti indispensabili per valere come titolo esecutivo;
il vizio originario precludeva l'azione esecutiva.
Per quanto disposto dall'art. 624 c.p.c. e avendo interesse a ottenere la pronuncia del tribunale anche sugli altri motivi dedotti nell'opposizione, gli opponenti promuovevano il giudizio di merito con atto di citazione notificato il 16 settembre 2016, deducendo la nullità dell'atto di pignoramento per inadeguatezza del titolo esecutivo del creditore procedente, l'incapacità naturale di al momento della prestazione di ipoteca e la necessità di rideterminare il credito Persona_1 di nel merito, essi chiedevano che fosse dichiarata l'estinzione del Controparte_9 procedimento esecutivo n. 290/2012, nonché l'impossibilità per i creditori di proseguire nell'azione esecutiva o comunque di agire esecutivamente nei confronti degli eredi di
[...]
naturalmente incapace nel momento della concessione di ipoteca volontaria;
quanto al Per_1 credito di , infine, che fossero dichiarati non dovuto gli importi richiesti a titolo di CP_9 sanzioni pecuniarie, in quanto il debito per sanzioni non era trasmissibile agli eredi.
Si costituivano nel giudizio di opposizione Controparte_11 Parte_6
l'Agenzia delle Entrate - OS (già ), il dell'alta pianura del CP_9 Controparte_7
e Inps, mentre restavano contumaci e Comune di Mossano. Pt_6 Controparte_10
4 All'udienza del 9 novembre 2017, preso atto della messa in liquidazione coatta amministrativa delle due banche (con decreti MEF nn. 185 e 186 del 25 giugno 2017 e d.l. n. 99 di pari data, pubblicato in G.U. del 25 giugno 2017), il giudice dichiarava l'interruzione del giudizio.
Gli attori riassumevano il giudizio con ricorso depositato il 31 gennaio 2018.
Si costituiva nel giudizio riassunto quale cessionaria dei crediti di Controparte_13 [...]
, chiedendo che fosse dichiarata Controparte_14
l'estinzione della causa, stante la tardiva riassunzione, e il giudizio fosse dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 83 t.u.b. a seguito della liquidazione coatta amministrativa della creditrice;
nel merito, chiedeva che fossero rigettate le domande ed eccezioni attoree.
Si costituiva anche , eccependo in via Parte_7 preliminare l'estinzione della causa per mancata tempestiva riassunzione e chiedendo che il giudizio fosse dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 83 t.u.b. a seguito della sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, nonché il rigetto delle domande ed eccezioni attoree.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate - OS (già ), eccependo il proprio CP_9 difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande di nullità del titolo esecutivo e di accertamento dell'incapacità naturale di e, quanto alla domanda di rideterminazione Persona_1 del debito epurato dalle sanzioni amministrative, deducendo la riconducibilità anche di queste ultime agli enti impositori (INPS di Vicenza, Comune di Mossano, Agenzia delle entrate di
Vicenza e di bonifica alta pianura veneta); chiedeva, in ogni caso, che fosse rigettata CP_7 ogni domanda nei suoi confronti.
Si costituiva il dell'alta pianura del , eccependo il proprio difetto di Controparte_7 Pt_6 legittimazione passiva con riferimento alle domande di nullità del titolo esecutivo e di accertamento dell'incapacità naturale di e, quanto alle cartelle di pagamento, Persona_1 evidenziando che gli importi richiesti riguardavano solo i contributi di bonifica e non anche sanzioni amministrative.
Restava contumace Controparte_10
Preso atto dei provvedimenti di sgravio delle sanzioni del Comune di Mossano e della rinuncia degli opponenti alle domande relative ai crediti fatti valere dall'Inps, nonché della relativa contestuale accettazione della rinuncia a spese compensate, il giudice dichiarava estinto il processo limitatamente ai rapporti tra gli opponenti e Inps e, senza concedere termini per memorie istruttorie, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni sull'eccepita tardività della riassunzione ai sensi degli artt. 83 t.u.b., 299 e 305 c.p.c.
5 Con sentenza n. 1732/2019 del 26 luglio 2019, il Tribunale di Vicenza, accoglieva l'eccezione di tardività della riassunzione, dichiarava estinto il processo e condannava gli attori-opponenti al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite. Secondo il giudice, il termine trimestrale dall'interruzione, previsto dall'art. 305 c.p.c. a pena di estinzione del procedimento, aveva iniziato a correre nel momento della conoscenza della messa in liquidazione coatta amministrativa della banca pignorante e della banca intervenuta, ossia dalla pubblicazione decreto legge, che aveva disposto la l.c.a., nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017, cosicché il ricorso in riassunzione del 31 gennaio 2018, successivo alla scadenza del termine decadenziale, era tardivo.
Avverso la sentenza proponevano appello e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 formulando tre motivi di impugnazione con i quali lamentavano che il Tribunale: i) aveva ritenuto tardivo il deposito del ricorso in riassunzione sulla base dell'erroneo convincimento che la liquidazione coatta amministrativa avesse comportato l'interruzione automatica del procedimento e che il dies a quo per la riassunzione fosse decorso dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa poiché da quel momento doveva ritenersi legalmente conosciuto l'evento; ii) non aveva concesso i termini per memorie istruttorie per poi ritenere non fornita la prova dell'incapacità naturale del concedente l'ipoteca (in ordine alla quale chiedevano disporsi c.t.u. documentale) e aveva erroneamente considerato non provato il pregiudizio dallo stesso subìto e la mala fede della banca, omettendo di rilevare che la concessione di ipoteca era stata compiuta con atto unilaterale, trovando perciò applicazione la prima ipotesi dell'art. 428 c.c.; iii) aveva erroneamente desunto dalla restituzione di alcune rate del finanziamento che la contestazione non concernesse il titolo, ma dovesse qualificarsi invece quale opposizione agli atti esecutivi (soggetta al termine decadenziale già decorso), così omettendo di considerare che si trattava di mutuo condizionato per il quale, non essendo stata data prova dell'avveramento delle condizioni né del versamento del denaro, difettavano i requisiti di certezza del titolo previsti dall'art. 474 c.p.c.
Si costituiva quale procuratrice di Controparte_1 CP_13
cessionaria dei crediti di nonché quale diretta
[...] Controparte_15 cessionaria dei crediti di chiedendo che fosse accertata la propria carenza Parte_8 di legittimazione passiva e la carenza di interesse e legittimazione attiva in capo agli appellanti;
si opponeva alla richiesta di c.t.u. e chiedeva il rigetto dell'appello perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva anche il , chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_7 con accertamento della propria carenza di legittimazione passiva in riferimento ai motivi di
6 appello relativi agli atti posti in essere dal creditore procedente e dal Controparte_3 creditore intervenuto e del fatto che gli importi di cui alle cartelle messe in Parte_4 esecuzione riguardavano il pagamento del solo contributo di bonifica relativo alle annualità dal
2008 al 2013 e non, invece, di sanzioni amministrative.
Restavano contumaci Agenzia delle Entrate - OS e Controparte_10
La Corte di Appello, con sentenza n. 1723/2021 del 15 giugno 2021, accoglieva la prima doglianza degli appellanti e rigettava gli ulteriori motivi di impugnazione.
Il Collegio riteneva che “l'effetto interruttivo automatico, causato dalla messa in liquidazione coatta amministrativa dei due istituti di credito - derivante ex art. 300 c.p.c. dalla perdita della capacità processuale degli organi societari e dalla improponibilità o improseguibilità di alcuna azione intrapresa (da o) nei confronti dell'ente in liquidazione (ex art. 43 Regio Decreto 267/1942
e art. 83, co.III T.U.B.) - va infatti tenuto distinto dalla individuazione del momento dell'effettiva conoscenza di tale evento interruttivo in capo alla parte interessata, che rileva ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione” che richiede invece che “la conoscenza dell'evento interruttivo sia acquisita, nell'ambito dello specifico giudizio, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione assistite da fede privilegiata o a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, si da assicurare il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria”.
Pertanto, secondo il giudice dell'appello, il termine trimestrale per la riassunzione aveva iniziato a correre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, coincidente con l'udienza del 9 novembre
2017, e quindi il ricorso doveva ritenersi tempestivamente depositato il 31 gennaio 2018, cosicché il procedimento non doveva essere dichiarato estinto.
Riformata la sentenza sul punto, non ricorrendo le ipotesi di cui agli artt. 308 2° co. e 354, 2° comma c.p.c. per la rimessione della causa al giudice di primo grado come richiesta dagli appellanti, la Corte tratteneva la causa per la decisione nel merito e rigettava l'opposizione proposta in primo grado con conferma della validità del titolo esecutivo costituito dal “Contratto di finanziamento di Credito Agrario Ipotecario-Fondiario” del 20 novembre 2008, munito di formula esecutiva il 9 gennaio 2009, a rogito del Notaio Dott. di Vicenza e Persona_2 confermava il diritto di di proseguire, quale Controparte_1 procuratrice di nell'azione esecutiva immobiliare intrapresa con la procedura Controparte_13 già iscritta al n. 290/2012 R.G.- Es. e sospesa con provvedimento del 24 giugno 2016 del
Tribunale di Vicenza.
7 Il giudice dell'appello dichiarava anche che aveva Controparte_1 titolo per intervenire nella stessa procedura n. 290/2012 del Tribunale di Vicenza, in forza del mutuo ipotecario dell'11 settembre 2009 a rogito del Notaio , Rep. n. 27.285, Persona_2
Racc. n. 14.211, munito di formula esecutiva il 14 settembre 2009 e che il Controparte_7
aveva titolo per intervenire nella stessa procedura esecutiva in forza delle
[...] cartelle di pagamento dei contributi di bonifica, intestate a 1) n. Persona_1
12420080034325619000 (contributi di bonifica 2008) per € 2.024,31 ed € 393,07 per un totale di
€ 2.417,38; 2) n. 12420090026977382000 (contributi di bonifica 2009) per un totale di € 2.442,03;
3) n. 12420100039361632000 (contributi di bonifica 2010) per un totale di € 1.722,93; 4) n.
12420110002675034000 (contributi di bonifica 2010) per un totale di € 1.355,43; 5) n.
12420120037514635000 (contributi di bonifica 2012) per un totale di € 1.447,24; 6) n.
12420130024117863000 (contributi di bonifica 2013) per un totale di € 1.218,42; 7) n.
12420140013590650000 (contributi di bonifica 2013) per un totale di € 1.290,89.
Le spese e competenze di lite venivano poste a carico degli appellanti e liquidate in favore dele banche appellate e in favore del . Controparte_7
Avverso la suddetta sentenza n. 1723/2021, e Parte_1 Parte_2 Parte_9 ricorrevano per Cassazione, formulando tre diversi motivi di impugnazione: i) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 474 c.p.c., 1813 c.c., 1353 c.c., 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., 1° co., nn. 3, 4 e 5, per avere il giudice erroneamente escluso che il contratto concluso con la
[...]
fosse un mutuo condizionato e, come tale, carente dei requisiti di cui all'art. Controparte_3
474 c.p.c., peraltro valorizzando documenti non riprodotti in appello;
ii) violazione degli artt. 428
c.c. e 2821 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., per non avere disposto l'annullamento ai sensi dell'art. 428 c.c. dell'atto di concessione di ipoteca da parte di per incapacità Persona_1 naturale dello stesso, considerando la dazione di ipoteca contratto anziché atto unilaterale, e ritenendo non provati il grave pregiudizio in capo all'incapace e la malafede della banca;
iii) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per essere stati condannati dal giudice dell'appello al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, nonostante la riforma della sentenza impugnata.
Depositavano controricorso il e Controparte_16 [...]
(quale cessionaria di già cessionaria dei crediti Controparte_1 Controparte_13 della , chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o Controparte_3 comunque rigettato, mentre Controparte_10 Controparte_1
(quale cessionaria del credito di e l' ,
[...] Parte_4 Controparte_17 succeduta ad non proponevano difese. Controparte_9
8 Con ordinanza n. 25311/2023 del 25 agosto 2023, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
In particolare, la Suprema Corte riteneva fondato il primo motivo nella parte in cui deduceva la mancanza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., e cioè la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata del documento attestante l'avvenuta erogazione della somma mutuata. Il Collegio rilevava che la sentenza impugnata avesse una motivazione soltanto apparente poiché “non chiarisce se sia lo stesso contratto di mutuo a dare conto dell'avvenuta erogazione del finanziamento, ovvero un atto ulteriore (come, per vero, sembrerebbe desumersi a pag. 14 della stessa, là dove essa afferma che è l'estratto conto del 31 dicembre 2008 il documento “da cui risulta l'erogazione”), sicché delle due l'una. O il contratto si limitava a programmare la successiva erogazione, ma allora il documento attestante la sua effettuazione doveva presentare i requisiti di cui all'art. 474 cod. proc. civ., non bastando “la semplice prova, anche se documentale, del fatto successivo generatore dell'obbligazione, occorrendo che anche quest'ultimo fosse dotato della medesima forma notarile” (così, da ultimo, in motivazione, Cass.
Sez. 3, ord, 3 gennaio 2023, n. 52, Rv. 666684-01), oppure il contratto aveva già realizzato la stessa, dovendo, però, essa risultare da atto erogazione e quietanza o dalla quietanza a saldo.”
Il secondo motivo di ricorso, relativo all'asserita incapacità naturale del mutuatario, veniva respinto, mentre il terzo motivo, relativo alla pronuncia sulle spese, restava assorbito dall'accoglimento del primo.
Cassata la sentenza impugnata nei limiti di cui sopra, la Suprema Corte rinviava alla Corte
d'Appello di Venezia per la decisione sul merito e sulle spese, anche del giudizio di legittimità.
Il processo era tempestivamente riassunto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di quale cessionaria del credito di Controparte_1
dell'Agente per la OS dei Tributi per la provincia di Parte_10
Vicenza - Equitalia servizi di riscossione s.p.a. (già , del Controparte_9 [...]
e di e, accolta l'istanza per Controparte_7 Controparte_10 rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione in riassunzione, anche nei confronti di in qualità di cessionaria del credito di Controparte_1 Controparte_3
.
[...]
Gli appellanti in riassunzione chiedevano che la Corte d'appello, conformandosi ai princìpi enunciati dalla Suprema Corte, dichiarasse la nullità dell'atto di pignoramento notificato in data 10 maggio 2012, in ragione della nullità/inesistenza/invalidità del titolo esecutivo per le ragioni esposte e, in particolare, per mancanza dei requisiti ex art. 474 c.p.c., conseguentemente dichiarando estinta la procedura esecutiva n. 290/2012 RGE del Tribunale di Vicenza.
9 Si costituiva in giudizio (già , in rappresentanza di Controparte_18 Controparte_6 [...] chiedendo, in via preliminare, l'accertamento Controparte_1 dell'inammissibilità “dell'appello”, della carenza di interesse e legittimazione attiva in capo agli appellanti, nonché della carenza della legittimazione passiva di Controparte_1
e, nel merito, il rigetto “dell'appello” proposto con integrale conferma
[...] dell'impugnata sentenza e accertamento del diritto di Controparte_1 di procedere all'esecuzione forzata sia quale cessionaria del credito di Controparte_11
che di quello di
[...] Parte_6
Si costituiva in giudizio anche il , chiedendo il rigetto Controparte_7 dell'appello come riassunto nei propri confronti e l'accertamento della propria estraneità alla stipula del contratto di mutuo e alla collegata procedura esecutiva immobiliare, essendo stato chiamato in causa da Equitalia Servizi di OS s.p.a.
Con ordinanza del 29 maggio 2024, dichiarata la contumacia di Agenzia delle Entrate -
OS e di venivano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. Controparte_10
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 1723/2021 della Corte di Appello di Venezia è divenuta definitiva sulla statuizione di rigetto della domanda, proposta dagli eredi di
[...]
di accertamento dell'invalidità della dazione di ipoteca da parte del predetto a garanzia Per_1 dell'obbligazione restitutoria sorta dal “Contratto di finanziamento di Credito Agrario Ipotecari-
Fondiario” concluso per atto pubblico del 20 novembre 2008 (registrato il 18 dicembre 2008) da con e della dazione di ipoteca, sempre di Controparte_3 Parte_1 [...]
a garanzia dell'obbligazione restitutoria sorta dal contratto di mutuo fondiario stipulato Per_1
l'11 settembre 2009 da con Parte_4 Parte_1
Infatti, il motivo d'impugnazione di detta statuizione della Corte di Appello è stato rigettato dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25311/2023 (alla cui motivazione si rimanda).
2. E' certo che ricevette il finanziamento, che gli venne accredito sul conto Parte_1 corrente, in seguito alla stipulazione del mutuo con (la banca esibì Controparte_3
l'estratto conto al 31 dicembre 2008 [doc. 6/BPV], da cui risultava l'accredito di Euro 689.500, pari all'importo erogato di Euro 700.000, dedotte imposte e costi).
Del resto, gli opponenti, tra cui lo stesso non contestarono l'erogazione della Parte_1 somma di denaro, bensì l'idoneità del contratto di mutuo, concluso per atto pubblico, a valere
10 come titolo esecutivo sulla base di formula apposta dal notaio rogante (v. ricorso in opposizione dell'11 dicembre 2015).
Con il ricorso per cassazione, gli opponenti hanno precisato che l'estratto conto, che attestava l'erogazione, non aveva la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La prospettazione dei ricorrenti era infondata laddove essi deducevano che il contratto fosse condizionato (nessuna condizione era apposta al contratto di mutuo, sospendendone gli effetti fino al verificarsi di un evento futuro ed incerto), ma era corretta nella parte in cui affermavano che non vi era un atto di erogazione del finanziamento in forma di atto pubblico.
Il fatto che il mutuo non desse conto dell'erogazione, ma impegnasse la banca ad effettuarla (come poi fece lo stesso giorno di stipulazione del negozio), ossia che avesse un contenuto obbligatorio e non reale, non significa che fosse condizionato. La sentenza n. 1723/2021 già aveva messo in evidenza che il contratto dava atto della sussistenza delle “condizioni per l'erogazione”, che sarebbe avvenuta mediante accredito sul conto corrente intestato a Quest'ultimo Parte_1 iniziò addirittura a compiere il pagamento delle rate di rimborso (e mai ha negato, nel corso del giudizio, la sussistenza del debito).
3. Il giudice del rinvio è vincolato alla decisione assunta dalla Corte di Cassazione, secondo cui, affinché il contratto di mutuo, per quanto concluso con atto pubblico, possa essere impiegato come titolo esecutivo, è necessario che dia atto della corresponsione del capitale mutuato (ossia contenga quietanza) oppure che la successiva erogazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autentica.
Si legge, infatti, nell'ordinanza della Corte, che “O il contratto si limitava a programmare la successiva erogazione, ma allora il documento attestante la sua effettuazione doveva presentare i requisiti di cui all'art. 474 cod. proc. civ., non bastando “la semplice prova, anche se documentale, del fatto successivo generatore dell'obbligazione, occorrendo che anche quest'ultimo fosse dotato della medesima forma notarile” (così, da ultimo, in motivazione, Cass.
Sez. 3, ord, 3 gennaio 2023, n. 52, Rv. 666684-01), oppure il contratto aveva già realizzato la stessa, dovendo, però, essa risultare da atto erogazione e quietanza o dalla quietanza a saldo”.
Nella specie, il contratto di mutuo non contiene una quietanza di ricevimento dell'erogazione, altrimenti detto non dà atto che l'erogazione era avvenuta, e non è stata esibita da
[...]
(o dai cessionari del suo credito) alcuna quietanza, tantomeno in forma di atto Controparte_11 pubblico.
Conseguentemente, non disponeva di un titolo esecutivo per iniziare Controparte_3
l'esecuzione.
11 4. La sentenza n. 1723/2021 della Corte di Appello di Venezia è altresì divenuta definitiva sull'accertamento dei titoli di (mutuo ipotecario Controparte_1 dell'11 settembre 2009, registrato lo stesso giorno, munito di formula esecutiva, e - in questo caso
- contestuale quietanza di erogazione) e di (varie Controparte_7 cartelle di pagamento emesse per contributi di bonifica relativi agli anni 2009-2013), che hanno legittimato l'intervento nella procedura esecutiva.
Infatti, tali statuizioni, contenute ai punti 2 e 3 del dispositivo della suddetta sentenza, non sono state oggetto d'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione.
5. In conclusione, deve dichiararsi la nullità del pignoramento compiuto da Controparte_3 il 10 maggio 2012, che ha dato avvio al procedimento esecutivo n. 290/2012 r.g.e.
[...]
Tribunale di Vicenza.
Gli interventi degli ulteriori creditori, per quanto compiuti in forza di validi titoli, non consentono la prosecuzione del procedimento esecutivo (ciò presupporrebbe che il pignoramento fosse originariamente valido ed efficace: v. Cass. civ., ord., 2 agosto 2023, n. 23654; Cass. civ., sent., 2 agosto 2024, n. 21860; Cass. civ., sent., 7 febbraio 2025: “in tema di esecuzione forzata,
l'accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere in executivis da parte del creditore procedente, per originario difetto di titolo esecutivo, impone al giudice dell'esecuzione - in assenza di pignoramento successivo ex art. 493 c.p.c. da parte di altro creditore titolato - di rilevare d'ufficio l'improcedibilità del processo esecutivo anche in caso di inerzia del debitore”).
I creditori, i cui titoli sono stati accertati nel giudizio di opposizione (o la cessionaria di
[...]
, che non dispone di titolo esecutivo, ma ha comunque ottenuto l'accertamento Controparte_3 della validità dell'ipoteca iscritta sui beni di , dovranno pertanto promuovere nuovo Persona_1 procedimento esecutivo.
6. Considerato l'esito complessivo della controversia, le spese processuali di tutti i gradi di giudizio sono interamente compensate.
Si evidenzia, in proposito, che il giudizio di legittimità è stato solo in parte favorevole ai ricorrenti.
Questi avevano ottenuto la sospensione dell'esecuzione dal Tribunale di Vicenza in seguito di reclamo dell'ordinanza del g.d. e hanno poi introdotto il giudizio di merito, dichiarando di avere interesse all'accertamento della nullità delle dazioni di ipoteca di per incapacità Persona_1
d'intendere e volere ed altro. Tale domanda è stata rigettata con decisione divenuta definitiva a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione (v. sopra al punto 1), così come sono state respinte le contestazioni relative ai titoli dei creditori intervenuti nel procedimento esecutivo (in particolare, come definitivamente accertato dal giudice di appello, le cartelle emesse per il
12 recupero dei crediti del non contengono l'applicazione Controparte_7 di sanzioni [ancora con la comparsa conclusione del 22 novembre 2018, gli appellanti avevano sostenuto che “per quanto concerne, infine, la posizione del , la Controparte_7 documentazione prodotta non è idonea a giustificare l'affermazione secondo la quale non sarebbero state applicate sanzioni alle cartelle oggetto del presente giudizio”]).
In definitiva, è vero che e ottengono la Parte_1 Parte_2 Parte_3 caducazione del procedimento esecutivo promosso da sui beni del de Controparte_3 cuius ma è altrettanto vero che il processo ha accertato il diritto, anche dei Persona_1 cessionari del credito della banca suddetta e del credito di di soddisfarsi sui beni Parte_4 ipotecati, pur rimanendo onerati di promuovere un nuovo procedimento esecutivo (munendosi di un titolo esecutivo con riferimento al “Contratto di finanziamento di Credito Agrario Ipotecari-
Fondiario” concluso il 20 novembre 2008, non anche con riferimento al contratto di mutuo fondiario 11 settembre 2009 stipulato con per il quale l'accertamento della validità Parte_4 del titolo esecutivo è già stata compiuta dalla Corte di Appello con statuizione divenuta definitiva:
v. sopra al punto 4). Ciò giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2065/2023 r.g.a. promossa in riassunzione da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(attori in riassunzione) nei confronti di
[...] Controparte_1
(convenuti in riassunzione), Agenzia delle Entrate - Controparte_7
OS e (convenuti in riassunzione contumaci) così ha deciso: Controparte_10
1) dichiara la nullità del pignoramento compiuto da e notificato il Controparte_3
10 maggio 2012, il quale ha dato inizio al procedimento esecutivo n. 290/2012 r.g.e.
Tribunale di Vicenza, che dichiara estinto;
2) compensa interamente le spese processuali di tutti i gradi di giudizio tra tutte le parti in causa.
Venezia, 26 settembre 2025
Il Presidente dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
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