Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00726/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2021, proposto da AN SC, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Lai, Donato NT Muschio Schiavone, Flaviano Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
Segretariato regionale Soprintendenza di Lecce Brindisi e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Comune di Martina Franca, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo - Segretariato regionale per la Puglia, Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, Soprintendenza nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia prot. n. r_puglia/AOO_145-09/02/2021/1135 del 9/2/2021, con la quale è stata rigettata l'istanza di rettifica ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR presentata in data 24/10/2020 dal sig. AN SC e dell'allegato atto denominato “istruttoria relativa al procedimento ex art. 104 delle NTA del PPTR su istanza di SC AN”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Segretariato Regionale Soprintendenza di Lecce Brindisi e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. FA BE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
Con il ricorso all’esame si contesta la classificazione (con conseguente applicazione del regime di vincolo) quali “boschi” e “area di rispetto dei boschi”, da parte del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), dei seguenti terreni (siti in Martina Franca) di proprietà del ricorrente: sul foglio 111, un’area bosco che si estende complessivamente per 9.798 mq su parte delle particelle 105, 106, 131, 132, 311, 338, 339, 383 e 547 e che determina un'area di rispetto avente profondità di metri 20 dal perimetro dell’area boscata; sul foglio 134, un’area bosco che si estende complessivamente per mq 10.321 su parte delle particelle 3, 6, 9, 482, 484, 576 e 578 e che determina un'area di rispetto avente profondità di metri cinquanta dal perimetro dell’area boscata.
Evidenzia il ricorrente che tali terreni sono catastalmente classificati quali “frutteto”.
Ritenendo erronea la classificazione delle suddette aree a bosco e/o a zona di rispetto, in data 24/10/2019 il ricorrente presentava formale istanza ex art. 104 NTA del PPTR, supportata da relazione tecnica e fotografica, volta alla rettifica del Piano e dei relativi elaborati grafici e alla conseguente riperimetrazione. Tuttavia, con nota prot. n. 4988 del 30/6/2020 la Regione Puglia trasmetteva il preavviso di rigetto, al quale il ricorrente contro deduceva, senza, però, ottenere esiti per lui positivi.
Con l'impugnata nota prot. 1135 del 9/2/2021, la Regione comunicava il rigetto definitivo dell'istanza, assumendo che “ si evince che la particella in questione, sin dal 1996, è occupata, nella porzione ad oggi individuata come Boschi, sia da esemplari isolati che in filare che da altri più piccoli, a IA e, come richiamato, nella definizione di BP Boschi, sono incluse anche le formazioni artificiali. Pertanto, il territorio analizzato rientra nella definizione giuridica, così come prevista dall’art. 58 comma 1 delle NTA del PPTR e ha le caratteristiche dimensionali di cui all’art. 2 comma 6 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore fo restale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". A tali rilievi si è già esaustivamente risposto nella nota prot. n AOO_145/004988 del 30/06/2020, per cui quanto affermato nella relazione di controdeduzione nulla aggiunge. Alla luce del procedimento sin qui svolto e di quanto riportato nelle controdeduzioni, non si accoglie la richiesta di rettifica non esistendo elementi utili a dimostrare che l’area non sia correttamente individuata come BP “Boschi” come definiti nel PPTR ”.
Avverso tale diniego sono mosse censure compendiate in un unico motivo di diritto, volto a dedurre violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Nel motivo si evidenzia l'insussistenza dei presupposti normativi e sostanziali dettati dal combinato disposto degli artt. 58 e 59 delle NTA del PPTR e dall'art. 2 del D.lgs. n. 227/2001 (oggi artt. 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 34/2018), dai primi richiamato, per sottoporre a tutela tali aree e quelle contermini. Ciò in ragione del fatto che, da un lato, le specie arboree rinvenibili nei terreni che occupano sono perlopiù alberi da frutto e, dall'altro, che gli alberi di NO presenti in alcune particelle hanno natura assolutamente artificiale, essendo stati piantati nei giardini privati di pertinenza delle residenze della zona a meri fini estetici e di ombreggiatura.
Si deduce che il comma 6 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 227/2001 esclude dalla nozione di bosco “ i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi ”.
Si afferma che previsioni sostanzialmente analoghe sono oggi contenute negli artt. 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 34/2018, che ha dettato la nuova disciplina in materia disponendo, al contempo, l'abrogazione del D. Lgs. n. 227/2001. In particolare, l'art. 5 predetto, rubricato “ aree escluse dalla definizione di bosco ”, prevede espressamente che non rientrano nella definizione di bosco: a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea; …. c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree.
A fronte di tali previsioni, come documentato dalla perizia tecnica di parte, si afferma la presenza di alberi da frutta, olivo da olio, mandorlo e noci sull’intera superficie della particella 131, di proprietà del ricorrente (si richiamano le foto da 7 a 24 del doc. 10 e foto aree da 1 a 4 del doc. 11).
L’avvenuta coltivazione del fondo rustico e la natura agricola dello stesso, si evidenzia, è confermata dalla presenza di tracce di lavorazioni meccaniche e dagli innesti presenti su numerose piante da frutto nonché dalla stessa classificazione catastale a “frutteto di prima classe” impressa fin dal 1976.
Nella particella 131, si sottolinea, sono presenti soltanto quattro piante giovani di NO d'EP (cfr. foto 26 del doc. 10), attecchite, da una parte, soltanto per merito del vento che ha trasportato i semi dai vicini giardini privati, dall’altra, in ragione delle mancate lavorazioni agricole ordinarie determinate dall'apposizione del vincolo boschivo sull'area.
Quelle che, in fase di perimetrazione del PPTR operata tramite mera interpretazione meccanizzata di foto aeree, la Regione ha ritenuto essere “macchie” o “arbusti”, si dice che nient'altro sono se non piante di olivo con la caratteristica chioma “sempreverde”. L’impossibilità di effettuare interventi agronomici ordinari (aratura, fresatura, trattamenti fitosanitari, concimazioni, ecc.), conseguente alle prescrizioni imposte dall’art. 62 delle NTA, ha inoltre determinato l'accrescimento di erbe infestanti e spine ma non certo di arbusti di natura forestale (cfr. foto n. 25 del doc. 10).
Per le medesime ragioni, si deduce, risulta scorretta anche la catalogazione quale “bosco” di parte delle particelle confinanti 547 e 338, trattandosi di “terreno agrario” con annesso passaggio pedonale interpoderale, così come tra l’altro facilmente evincibile dalla visualizzazione delle foto aeree (cfr. foto dall’alto nn. 1, 2 e 4 del doc. 11).
Con riferimento, invece, alla particella 132, anch'essa di proprietà del ricorrente, si evidenzia che il perito ha rilevato come essa sia stata erroneamente cartografata come bosco per 116 mq (si richiamano le figure 1.8 e 1.9 del doc. 7) sebbene l'accesso ai luoghi abbia acclarato come tale superficie sia addirittura costituita da un battuto di pietrisco, cemento, terreno e da una scala in cemento e blocchetti che collega l’area pertinenziale dell'edificio ivi presente alla confinante particella 131 (cfr. foto 1, 2 e 3 del doc. 10 e foto aeree 1, 2 e 4 del doc. 11).
Si dice, poi, che il PPTR ha erroneamente qualificato e perimetrato quale bosco anche un'area di circa 1031 mq all'interno della confinante particella 339, di proprietà di terzi, non definibile “bosco” neanche in termini dimensionali atteso che essa, oltre a integrare meri giardini privati ombreggiati con pini in filare, ha comunque una superficie inferiore al limite legale di 2000 mq.
Si afferma che le deduzioni che precedono valgono anche con riferimento alla seconda area bosco posto a sud dei terreni del sig. SC, ovvero quella che si estende complessivamente per mq 10.321 su parte delle particelle 3, 6, 9, 482, 484, 576 e 578 del foglio 134.
In particolare, si evidenzia che come attestato nella perizia allegata sub 7, dalla misurazione della sola area di sedime dei singoli fabbricati, effettuata mediante il Portale Regionale Web-Gis PPTR - foto aerea anno 2006, senza considerare le rispettive aree pertinenziali scoperte, si evince come siano stati indebitamente computati quali bosco ben 492 mq, pari alla somma delle mere superfici di sedime dei fabbricati presenti sulle particelle 3 (254 mq) e 6 (238 mq). Tali aree, ovviamente prive di essenze arboree, non possono essere computate a bosco non rientrando in alcun modo nella definizione normativa. Secondo il ricorrente, laddove la Regione avesse debitamente “scomputato” le aree edificate dal calcolo della superficie boschiva, essa sarebbe risultata inferiore ai 10.000 mq (10.321-492=9.829) e, quindi, la fascia di rispetto prevista dall'art. 59 delle NTA non si estenderebbe per una profondità di 50 metri, bensì, soltanto di 20 metri, con conseguente minor impatto sui terreni di proprietà del ricorrente ubicati nelle particelle 132, 379 e 380.
Viene ribadita la non computabilità quale bosco delle aree di pertinenza dei fabbricati che, ove anche piantumate con essenze arboree non fruttifere (NO d’EP e cipresso), costituiscono giardini privati.
Si dice che deve escludersi che l'area della particella 9 individuata nel 2006 come bosco per 929 mq possa tutt'oggi mantenere tale qualificazione considerato che, come attestato dalla foto aerea del 2016 (cfr. fig. 2.1, 2.2 e 2.3 della perizia, pagine 25 e 26), essa risulta attualmente pressoché priva di vegetazione. Pertanto, l’area attualmente occupata dalla vegetazione e (solo) astrattamente considerabile quale bosco risulta di gran lunga inferiore anche rispetto ai 9.829 mq di cui al capo II.1.2., con conseguente inapplicabilità della fascia di rispetto di 50 metri in luogo di quella di 20 metri in ragione del mancato raggiungimento della soglia dell'ettaro.
Si deduce, inoltre, violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990, perché nel provvedimento finale, la Regione ha omesso di prendere espressa posizione sul fatto che un sensibile numero di essenze che essa aveva erroneamente scambiato per arbusti e/o IA costituissero, in realtà, la chioma di piante da frutto e che, comunque, anche i filari di pini ricadessero in gran parte in giardini privati, esclusi dalla catalogazione a bosco.
Nel ricorso è avanzata istanza istruttoria mediante consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento dello stato dei luoghi.
Si è costituito per resistere con memoria di stile il Segretariato regionale Soprintendenza di Lecce Brindisi e Taranto.
Alla udienza straordinaria del 23 aprile 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va rigettato, senza che siano necessari approfondimenti istruttori, per essersi già espresso questo Tribunale su fattispecie in parte sovrapponibile, nonché per le seguenti ragioni.
Come già posto in evidenza da questo Tribunale, relativamente alla dedotta presenza di giardini o aree pertinenziali residenziali nell’ambito del bosco, “ dal combinato disposto dell’art. 58 delle NTA al PPTR e dell’art. 2, co. 2 e 5, d.lgs. 227/2001, la Regione Puglia ha esercitato la facoltà definitoria prevista dall’art. 2, co. 2, recependo direttamente la nozione di bosco contenuta nel comma 5, cui deve, pertanto, farsi riferimento ai fini della valutazione della qualificazione da attribuire alle aree ricoperte da vegetazione arborea presenti nel territorio regionale.
4.7. Ciò posto, i ricorrenti, a contestazione del provvedimento di diniego impugnato, hanno in primo luogo precisato che l’art. 2, co. 6, d.lgs. 227/2001, nel dettare la definizione di bosco, escluderebbe dalla stessa le aree qualificabili come giardini pubblici o privati, evidenziando, poi, che il terreno di loro titolarità sarebbe qualificabile come tale.
4.8. Tale lettura della normativa di riferimento non risulta corretta, non potendosi ritenere, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che l’art. 2, co. 6, d.lgs. 227/2001 escluda in via generale dalla definizione di bosco le aree qualificabili come giardini pubblici o privati.
4.9. Come risulta, infatti, dal testo del comma 6, la categoria dei “giardini pubblici e privati” non è richiamata in funzione di eccezione rispetto alla definizione generale contenuta nella prima parte della norma, ma risulta, invece, correlata alla seconda parte, ove il legislatore individua specifiche tipologie di aree alberate che sono comunque ricomprese nella nozione di bosco, salvo, per alcune di queste, l’esclusione da tale qualifica qualora riconducibili alla nozione di giardino. Più nello specifico, nel comma 6, dopo la definizione generale di bosco e una prima elencazione di aree incluse in detta categoria (“si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la IA mediterranea”), è presente una virgola, cui segue la congiunzione “e” e solo successivamente è fatto riferimento ai “giardini pubblici e privati” in via di eccezione rispetto all’ulteriore elenco che segue ( “… , ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 …”).
4.10. Di conseguenza, alla luce della formulazione letterale della norma, non può affermarsi che dalla nozione generale di bosco individuata nella prima parte dell’art. 2, co. 6, d.lgs. 227/2001 siano sempre esclusi i “giardini pubblici e privati”, in quanto tale eccezione rileva solo con riferimento all’elenco presente nella parte finale del comma. Ove, infatti, il legislatore avesse inteso attribuire a tale ipotesi valore di eccezione di carattere generale, avrebbe dovuto inserire il richiamo o immediatamente dopo la definizione di bosco (e prima, quindi, della successiva elencazione delle tipologie specifiche di aree incluse) o, in alternativa, a chiusura del periodo.
4.11. Siffatta interpretazione risulta, peraltro, coerente con la nozione di bosco adottata dal legislatore regionale, nell’ambito della quale, come emerge dalla lettura del comma 6, il dato dirimente è la prevalenza nell’area di vegetazione di carattere arboreo, risultando irrilevante che la stessa abbia origine spontanea o meno e fermo restando, in ogni caso, l’ulteriore requisito dimensionale, che circoscrive la nozione alle sole aree di rilevante estensione. Ciò, peraltro, in considerazione della natura prettamente normativa della definizione di bosco (cfr. ex multis TAR Toscana, Sez. III, sent. n. 454 del 26 marzo 2019), la quale non è da intendersi come strettamente e esclusivamente correlata al dato naturalistico o alla sua comune definizione (….) il Collegio non ritiene condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui, ai fini della differenziazione tra bosco e giardino, assumerebbe valore dirimente la natura pertinenziale o meno dell’area rispetto agli edifici ivi presenti. Ed invero, a fronte della definizione di bosco per come individuata negli artt. 58 delle NTA del PPTR e 2, co. 6, d.lgs. 227/2001 e della nozione giuridica di pertinenza di cui all’art. 817 cod. civ., nulla impedisce di ritenere che anche un’area boschiva possa assumere funzione pertinenziale rispetto ad eventuali edifici collocati al suo interno o in sua prossimità” (TAR Puglia, Lecce, sez. Prima, 23 giugno 2025, n. 1087).
Non può, inoltre, condividersi che l’Amministrazione si sia determinata sulla base di un’istruttoria insufficiente o incompleta, avendo, viceversa, fatto riferimento a elementi probatori (in particolare, i mappali dell’area e le immagini aeree) idonei all’individuazione delle caratteristiche rilevanti e necessarie ai fini della qualificazione dell’area.
Nemmeno le deduzioni inerenti all’esistenza di fabbricati (la cui superficie sarebbe da scorporare rispetto a quella boschiva) o di opere edilizie persuadono in quanto, come già affermato, “ non dirimenti ai fini della qualificazione paesaggistica del terreno, non risultando esclusa la caratterizzazione boschiva dalla presenza di edifici in prossimità e non potendo la classificazione urbanistica contenuta nello strumento di pianificazione comunale prevalere sui vincoli paesaggistici stabiliti dalla normativa statale e regionale. Peraltro, con specifico riferimento alla connotazione del territorio circostante alla particella di interesse, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Regione, l’area di titolarità dei ricorrenti si trova inserita in un più ampio contesto di aree boschive e di rispetto tra loro interconnesse, elemento questo che ulteriormente corrobora la qualificazione in termini di bosco (….) Le opere presenti in loco, inoltre, non risultano idonee a incidere sulla caratterizzazione complessiva dell’area. Gli edifici presenti, infatti, interessano una superficie modesta rispetto a quella complessiva, nella quale risulta prevalente la componente di vegetazione arborea” (TAR Lecce n. 1087 cit.).
Quanto alle deduzioni inerenti alla presenza di ulivi e alberi da frutto, dalle foto allegate (cfr. allegato 11 al ricorso) non emergono veri e propri frutteti, né sono configurabili uliveti. Viceversa si scorgono giovani singoli olivi e altri alberi, alcuni dei quali secchi e avvolti da rampicanti. Nel complesso sono ritratte specie arboree diverse, inserite in aree incolte, caratterizzate da arbusti ed erbe infestanti ed intricate, circondati da fitta vegetazione e alberi ad alto fusto.
Relativamente alla classificazione catastale a frutteto, deve ribadirsi la sua irrilevanza, poiché “ il bene giuridico bosco ha una caratteristica di dinamicità spazio-temporale la cui definizione è rimessa esclusivamente all’Amministrazione competente, di volta in volta e solamente mediante sopralluoghi puntuali, in via del tutto indipendente rispetto alla classificazione della stessa negli strumenti urbanistici e nelle visure catastali che alla prima dovrebbero adeguarsi ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 aprile 2025, n. 2899).
Deve tenersi in considerazione che nella definizione di “bosco” il legislatore nazionale aveva già previsto una sua equiparazione alla foresta e alla selva (art.2, comma 1, D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227) ed ha individuato alcune fattispecie assimilate a bosco (art.2, comma 3, D.lgs. n. 227 del 2001) definendo così una disciplina unitaria e coordinata per i boschi e le aree boscate.
Infatti “ i termini bosco, foresta e selva sono equiparati ”, (art. 3 c. 1 D.lgs. 34/2018, ora vigente).
La presenza di singoli alberi da frutto, non può dunque elidere il carattere di superficie boscata riconosciuto nel PPTR alle aree in rilievo e riscontrabile visivamente dal semplice esame delle foto aeree della zona che occupa. La prodotta perizia di parte non risulta, quindi, idonea a confutare la diversa individuazione del bene paesaggistico e a sostituire la valutazione tecnico discrezionale operata dalla Regione, che non appare manifestamente illogica o frutto di travisamento di fatto.
Inoltre ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. e) D.lgs. 34/2018 sono “ aree assimilate al bosco” , “e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati ”.
Per cui non persuade la tesi secondo cui la presenza o meno del bosco vada ricondotta a singole aree considerate in modo parcellizzato, in funzione dei confini proprietari dei fondi coinvolti o della loro delimitazione catastale. Viceversa, aree contermini, anche intervallate da superfici (inferiori ai 2.000 mq) che interrompono la continuità del bosco, concorrono ai limiti dimensionali minimi normativamente previsti. L’approccio tutorio ha necessariamente, quindi una visione di insieme dell’area. Sotto tale profilo deve ribadirsi che “ la definizione normativa di bosco, contrariamente a quanto sembra ipotizzare il ricorrente: a) non richiede necessariamente la presenza di una vegetazione di rilevante sviluppo in altezza, né una copertura dimensionale perfettamente sovrapponibile all’intera estensione del terreno da perimetrare; b) riconduce a bosco alcuni tipi di vegetazione – foreste, boschi e macchie – con il preciso obiettivo di porre un divieto di antropizzazione e di salvaguardia di elementi naturali; c) non consente una valutazione atomistica del singolo terreno di pertinenza del privato perché guarda all’area dotata di certe caratteristiche naturalistiche nel suo insieme ”, (T.A.R. Puglia, Bari, sez. Terza, 3 giugno 2021, n. 950).
Né sono condivisibili le dedotte censure inerenti alla violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990, in quanto le controdeduzioni di parte sono state adeguatamente considerate, infatti, seppure l'Amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse.
Va riaffermato che " la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà " (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2025, n. 4971).
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di lite, anche alla luce della ridotta attività difensiva di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
FA BE, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| FA BE | NT CA |
IL SEGRETARIO