TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 726
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che la normativa definitoria di "bosco" (art. 2, co. 6, D.lgs. 227/2001 e successive modifiche) non escluda in via generale i giardini privati e che la classificazione regionale sia basata su elementi probatori idonei (immagini aeree, mappali). Ha inoltre affermato che la natura pertinenziale delle aree rispetto agli edifici non è dirimente e che la classificazione catastale è irrilevante ai fini della qualificazione paesaggistica. La presenza di singoli alberi da frutto non elide il carattere di superficie boscata riconosciuto nel PPTR, e le aree contermini, anche se intervallate da superfici inferiori ai 2000 mq, concorrono ai limiti dimensionali minimi, richiedendo una visione d'insieme.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990

    Il Tribunale ha ritenuto non condivisibili tali censure, affermando che la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione di ciascuna osservazione procedimentale, essendo sufficiente che dall'atto si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, delle osservazioni pervenute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 726
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 726
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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