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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.87/2024 R.G. di riassunzione a seguito della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 32142/2023 con la quale è stata cassata la sentenza di questa Corte n. 329/2021; promossa con ricorso depositato in data 15/02/2024 da:
Parte_1
[...]
[...] [...]
Parte_2
[...] [...]
Parte_3 [...]
Parte_4
[...]
[...] [...]
Parte_5
[...]
[...] [...]
Parte_6 [...]
Pt_7 Pt_8
Parte_9
Parte_10
[...]
Controparte_1
1 Parte_11
[...] Pt_12
Parte_13
Parte_14
[...] [...]
Parte_15
[...]
[...] CP_2
[...] [...]
Pt_16 Pt_17
[...] Pt_18
[...] Parte_19
Parte_20
elettivamente domiciliati a Torino C.so Matteotti n.42 bis presso e nello studio degli avv. Paolo Berti, Paolo Bagnasco, Valerio Veronesi e Fabio Muccilli che li rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
Contro
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via Val d'Aposa n.13 presso e nello studio dell'avv. Gianfranco
Focherini e rappresentata e difesa dagli avv. Arturo Maresca e Franco Rimondo
Boccia che la rappresentano e difendono come da procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 26.06.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione cassava la sentenza della
Corte d'appello di Bologna n. 329/2021 rinviando per l'esatta quantificazione dei crediti dei lavoratori e per la regolazione delle spese
2 2. I lavoratori con ricorso in riassunzione depositato in data 15 febbraio 2024 riassumevano il giudizio nei confronti di Controparte_3 chiedendo la condanna di quest'ultima al
[...] pagamento di somme che indicavano dettagliatamente.
Si costituiva con memoria depositata in data 22 maggio 2024
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_3 riassunzione.
All'udienza del 26 giugno 2025 le parti con conciliavano la controversia sottoscrivendo verbale di conciliazione.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che stante la conciliazione deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Nulla si deve disporre sulle spese del presente grado di giudizio essendo le stesse già state regolate dalla conciliazione.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla presente fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 87/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio
2) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Bologna, il 26 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.87/2024 R.G. di riassunzione a seguito della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 32142/2023 con la quale è stata cassata la sentenza di questa Corte n. 329/2021; promossa con ricorso depositato in data 15/02/2024 da:
Parte_1
[...]
[...] [...]
Parte_2
[...] [...]
Parte_3 [...]
Parte_4
[...]
[...] [...]
Parte_5
[...]
[...] [...]
Parte_6 [...]
Pt_7 Pt_8
Parte_9
Parte_10
[...]
Controparte_1
1 Parte_11
[...] Pt_12
Parte_13
Parte_14
[...] [...]
Parte_15
[...]
[...] CP_2
[...] [...]
Pt_16 Pt_17
[...] Pt_18
[...] Parte_19
Parte_20
elettivamente domiciliati a Torino C.so Matteotti n.42 bis presso e nello studio degli avv. Paolo Berti, Paolo Bagnasco, Valerio Veronesi e Fabio Muccilli che li rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
Contro
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via Val d'Aposa n.13 presso e nello studio dell'avv. Gianfranco
Focherini e rappresentata e difesa dagli avv. Arturo Maresca e Franco Rimondo
Boccia che la rappresentano e difendono come da procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 26.06.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione cassava la sentenza della
Corte d'appello di Bologna n. 329/2021 rinviando per l'esatta quantificazione dei crediti dei lavoratori e per la regolazione delle spese
2 2. I lavoratori con ricorso in riassunzione depositato in data 15 febbraio 2024 riassumevano il giudizio nei confronti di Controparte_3 chiedendo la condanna di quest'ultima al
[...] pagamento di somme che indicavano dettagliatamente.
Si costituiva con memoria depositata in data 22 maggio 2024
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_3 riassunzione.
All'udienza del 26 giugno 2025 le parti con conciliavano la controversia sottoscrivendo verbale di conciliazione.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che stante la conciliazione deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Nulla si deve disporre sulle spese del presente grado di giudizio essendo le stesse già state regolate dalla conciliazione.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla presente fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 87/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio
2) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Bologna, il 26 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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