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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1592/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1592/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Parte_1 P.IVA_1
ME OM, SE RD e HE DE BE
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Controparte_1 P.IVA_2
Sama e IL EC
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate:
- Per l'attrice in data 11.09.2025;
- Per la convenuta il 10.09.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 23.05.2022 d'ora in poi ha convenuto Parte_1
in giudizio l' chiedendo la sua condanna al pagamento di crediti acquistati pro Controparte_2
soluto da aziende fornitrici della convenuta:
A. € 1.345.621,86 per sorte capitale, portati dalle fatture riepilogate al doc. 2;
B. interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al saldo;
C. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura degli pagina 1 di 8 interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
D. € 19.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, ovvero € 40 moltiplicato per le fatture relative alla sorte capitale;
E. € 137.068,03 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli di cui al punto A e fatturati da mediante “Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 3 e riepilogate nell'elenco sub doc. 4;
F. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito che, alla data di notifica, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
G. € 672.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, ovvero € 40 moltiplicato per le fatture indicate sub doc. 5 riepilogate nel documento sub doc. 6.
In via subordinata, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo della diversa somma risultata dovuta per i predetti crediti, anche a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
2. Si è costituita in data 22.02.2023 l' chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2
avversarie ed eccependo:
- La nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi;
- Il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del diritto azionato in capo a - Pt_1
inopponibilità della cessione di crediti ad a fronte del divieto di cessione dei CP_2
crediti derivanti dall'esecuzione degli appalti e della mancata prova dell'accettazione/mancato rifiuto della cessione;
- Mancata prova del credito, documentato solo tramite un elenco di fatture senza produzione di queste, dei contratti di cessione notificati, dei contratti con i fornitori;
- (punto A attrice) Errata quantificazione dell'importo in linea capitale, essendo parte delle fatture pagate alle cedenti o a o sospese e/o rifiutate per errata fatturazione;
- (punto B attrice) Errata quantificazione degli interessi di mora dovuti sul capitale (perché indimostrata la titolarità dei crediti, o comunque perché non prodottisi rispetto a fatture pagate nei termini o rifiutate;
errata indicazione del dies a quo per la decorrenza e di quello ad quem per il saldo;
mancata considerazione delle note di credito);
pagina 2 di 8 - (punto C attrice) Non debenza degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora sulla sorte capitale (perché non dovuti gli interessi di mora, perché assente la costituzione in mora ex art. 1219 c.c., perché, in subordine, da calcolarsi al tasso legale in quanto non concordato per iscritto un tasso extralegale);
- (punto E attrice) Inesatto calcolo degli interessi per errata indicazione del dies a quo per la decorrenza e di quello ad quem per il saldo, salva la valutazione della non colpevolezza del ritardo nei pagamenti in applicazione della normativa emergenziale Covid, tenuto conto del fatto che fra le misure di contenimento indicate dalla normativa emergenziale rientri il c.d. “lavoro agile”, che ha determinato ritardi fisiologici e giustificati anche nell'ambito delle attività di controllo, liquidazione e pagamento dei fornitori;
- (punto F attrice) Non debenza degli interessi anatocistici perché non dovuti gli interessi moratori di cui al punto E;
- (punto D attrice) Non debenza per gli argomenti già richiamati in ordine alla carenza di legittimazione/mancata prova del credito quanto alle fatture per sorte capitale;
- (punto G attrice) Non debenza (anche) a fronte della mancata indicazione del numero di fatture
(costituenti il doc 5 e 6 mero riepilogo di n. 7 fatture) e, in ogni caso, la non debenza dell'importo di € 40 per singola fattura;
- L'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. posta in via subordinata.
3. Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha ridotto l'ammontare della sorte capitale in € 51.839,37, producendo un riepilogo delle fatture aggiornato al doc. 11, e reiterato le altre richieste.
La causa è stata istruita mediante CTU contabile volta a ricostruire i rapporti di dare/avere tra le parti, e trattenuta in decisione dalla scrivente (assegnataria del fascicolo in data 14.07.2025) il 12.09.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
4. Preliminarmente, è infondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di nullità dell'atto di citazione, perché dalle allegazioni di parte attrice risultano ricostruibili il petitum e la causa petendi, nonché le ragioni su cui le domande si fondano, come sinteticamente riportate al par. 1.
Infatti, l'atto introduttivo comprende sia l'indicazione dell'oggetto della domanda e delle relative conclusioni, sia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui le stesse si fondano.
Pertanto, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione deve essere respinta.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della società attrice, avendo la stessa pagina 3 di 8 agito in giudizio in qualità di cessionaria dei crediti azionati. Dunque, al di là dell'effettiva titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio - questione che attiene al merito della causa - si rileva che l'attrice ha dedotto fatti astrattamente idonei a fondare le domande azionate nei confronti della convenuta.
5. Nel merito, le domande di parte attrice appaiono infondate e debbono essere respinte.
Quanto agli importi sub A, B, C e D (ovvero sorte capitale non pagata fino all'instaurazione del giudizio, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici maturati sui predetti interessi di mora, e importo forfettario ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 calcolato in 40 euro per ogni fattura relativa alla sorte capitale), in virtù del consolidato principio della c.d “ragione più liquida", che rende superfluo l'esame di questioni logicamente preordinate (nel caso in esame, fra le tante, la titolarità del credito), può essere esaminato direttamente l'elaborato peritale, avendo a mente che:
- ha originariamente dedotto un credito per sorte capitale pari ad oltre 1 milione di euro, e precisamente € 1.345.621,86;
- ha ridotto il credito per sorte capitale, nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., ad €
51.839,37, producendo un riepilogo delle fatture e dei relativi importi al doc. 11.
Esaminando tale documento si rinviene l'identificazione di sette creditori cedenti
( , , , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
) e l'indicazione del credito residuo nella cui colonna sono indicate anche le note a credito, CP_9
come peraltro precisato dalla stessa attrice in prima memoria (“Preliminarmente, si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'importo ancora dovuto per sorte capitale, ha già tenuto conto delle note di credito emesse dalle società cedenti (note di credito che negli elenchi sono indicate sub “NC” e precedute dal segno meno”);
- il CTU ha quindi esaminato gli importi come rideterminati in prima memoria, individuando il credito residuo per sorte capitale alla data dell'atto di citazione in € 32.325,58; il perito ha espunto gli importi relativi alle note di credito ed ulteriori importi (una fattura non presente sullo
SDI, fatture rifiutate dalla convenuta e ritrasmesse in data successiva all'instaurazione del giudizio, una fattura rifiutata e non ritrasmessa, fatture pagate prima nella pendenza della lite, una fattura di addebito di interessi di mora, una stornata con nota di credito e una in attesa di storno – cfr. all. 1 CTU) rilevando peraltro che fra le fatture non pagate ve ne erano quattro, per un importo complessivo pari ad € 37.517,50, con scadenza successiva (21.01.2024) all'instaurazione del giudizio (maggio 2022). Il CTU non ha pertanto riconosciuto alcun credito per sorte capitale. ha obiettato che gli importi delle fatture a scadere nel 2024 avrebbero dovuto comunque essere pagina 4 di 8 considerati (e con essi gli accessori: interessi di mora, interessi anatocistici, oltre agli importi ex art. 6 D.
Lgs. n. 231/02) perché di fatto ancora da saldare. Tale assunto si appalesa erroneo, perché non si comprende a che titolo l'attrice abbia azionato (nel 2022) crediti portati da fatture ancora non scadute (a scadere nel 2024) e quindi non esigibili.
Ancor più criptica è l'ulteriore doglianza relativa al conteggio delle note di credito, allorché l'attrice ha osservato che “è necessario verificare se tali note di credito siano state effettivamente utilizzate in compensazione o se, invece, il credito originario risulti ancora esigibile”, dato che è stata la stessa con la memoria n. 1, a precisare il proprio credito sottraendo ad esso le note di credito.
Le conclusioni della CTU sul punto sono quindi pienamente condivisibili, sicché nessun importo è dovuto alla cessionaria a titolo di capitale.
Ne consegue che nessun importo può essere riconosciuto a titolo di interessi di mora sulla sorte capitale,
a titolo di interessi anatocistici sugli interessi di mora di cui sopra e, infine, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, in mancanza di ritardo nel pagamento dei crediti.
6. ha chiesto anche il pagamento di € 137.068,03 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli di cui al punto A e fatturati da mediante
“Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 3 e riepilogate nell'elenco sub doc. 4.
Si tratta di fatture che la convenuta avrebbe saldato tardivamente (comunque prima dell'instaurazione del giudizio), e rispetto alle quali agisce per vedersi riconoscere interessi moratori, interessi anatocistici prodotti dai predetti e, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, l'importo forfettario di € 40 per fattura (punti E, F, G).
Il nesso fra le richieste G) ed E) si desume dalla prima memoria autorizzata ex art. 183 co. 6 c.p.c., dove ha messo in correlazione le fatture doc. 13 (mera riproduzione del doc. 5) – aventi ad oggetto il pagamento dell'importo forfettario di € 40 per fattura – con le Note di Debito (doc. 12).
L'esame delle richieste va quindi svolto complessivamente, perché (analogamente ai crediti di cui ai punti
A, B, C e D) dalla prova del credito sub E (l'esistenza del credito portato dalle c.d. Note di Debito) discende il riconoscimento degli ulteriori importi per accessori e ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02.
A supporto del proprio credito parte attrice ha prodotto:
- con l'atto introduttivo:
i) il doc. 3, che contiene 34 documenti pdf di cui n. 17 fatture di (le note di debito emesse nei confronti della convenuta) e n. 17 “Dettaglio Nota Debito per Interessi di Mora”, ovvero documenti interni di indicanti dati quali il cedente, numero e anno fattura, data di scadenza, incasso;
ii) il doc. 4 è un mero riepilogo delle note di debito;
pagina 5 di 8 iii) il doc. 10 contiene svariate cartelle contenenti contratti di cessione di crediti e prova della loro notifica alla convenuta;
- con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha prodotto:
i) il doc. 12, ovvero il doc. 3 sotto diversa numerazione;
ii) il doc. 15, in realtà 25 sub documenti denominati doc. 15 contenenti a loro volta sub cartelle con migliaia di allegati;
2) con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha prodotto il doc. 17 (“atti di cessione sotto NDI”) senza però menzionarlo in memoria.
Parte convenuta ha, sin dal proprio atto introduttivo, contestato la prova del credito, deducendo svariate argomentazioni, innanzitutto il fatto che, con il proprio atto introduttivo, si fosse limitata a produrre documenti interni (fatture riepilogative, riepiloghi delle stesse) e contratti di cessione, senza dare prova dell'esistenza del credito ceduto, tenuto anche conto del fatto che gli accordi negoziali diretti ad esplicare efficacia nei confronti di una pubblica amministrazione, nonché quelli stipulati con la stessa, devono essere redatti, a pena di nullità, mediante forma scritta, come stabilito dal Codice dei Contratti di cui al
D.Lgs. n. 50/2016.
Tanto premesso, in relazione alla somma di € 137.068,03 la pretesa di è infondata in quanto priva di adeguato supporto probatorio, non avendo la stessa dimostrato il titolo e l'esistenza dei crediti ceduti.
Tale onere, gravante sulla parte attrice, non può dirsi assolto con la produzione indistinta e stratificata di una elevata quantità di documenti che ha, di fatto, impedito alla convenuta di prendere puntualmente e tempestivamente posizione sui singoli crediti. ha infatti riversato nel fascicolo telematico, con il c.d. doc. 15, migliaia di files comprendenti fatture, elenchi riepilogativi di fatture, pdf relativi all'invio sul sistema di interscambio, senza mai fornire nelle proprie memorie o anche solo nei documenti un prospetto riepilogativo dei crediti né una descrizione dei suddetti documenti.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, chi agisce in giudizio non può proporre la domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto, sicché la carenza assertiva non può ritenersi superata mediante il rinvio ai documenti allegati in assenza di alcun puntuale riferimento: come affermato dalla S.C., infatti, le produzioni documentali non possono assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità poiché, diversamente opinando, si demanderebbe inammissibilmente alla controparte ed anche al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, (cfr. Cass.
08/02/2018 n. 3022).
Tali carenze assertive e probatorie non sono colmabili con CTU tecnico contabile;
infatti il consulente nominato si è limitato – nel rispondere al quesito sub 5 “accertare il residuo credito (…) gli interessi di mora ex
pagina 6 di 8 D.Lgs 231/02 di cui alle note di debito interessi di cui ai doc. 3 e 4 fasc. attoreo e gli interessi ex art. 1283 cc prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note di debito scaduti da oltre 6 mesi alla data di notifica dell'atto di citazione nella misura degli interessi legali di mora ex D.Lgs. 231/02 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione oltre alla somma dovuta ex art. 6 comma 2 D.Lgs. di cui ai doc. 5 e 6 fasc. attoreo, tutto ciò effettuando due ipotesi, la prima che non tenga conto e la seconda che tenga conto delle cessioni di credito rifiutate da
[...]
” cfr. ordinanza del 24.05.2024 – ad una ricognizione dei documenti 3 e 4, ovvero di CP_2 documenti che ha formato e che costituiscono meri riepiloghi, senza riscontrare in alcun modo l'esistenza dei crediti originati dai contratti di fornitura sottesi alle Note di Debito.
Né avrebbe potuto il consulente compiere tale verifica, perché la CTU sul punto sarebbe stata assolutamente esplorativa perché volta, appunto, a colmare le patenti carenze assertive in cui è incorsa l'attrice. Infatti, la mera produzione di elenchi di fatture o delle fatture stesse non può costituire prova del rapporto sottostante (contratto di fornitura, adempimento dello stesso) né della debenza dei relativi accessori.
Risulta poi irrilevante il fatto, evidenziato dall'attrice, che la convenuta abbia eseguito pagamenti parziali o ritardati per le forniture, considerato che “il contratto con la PA mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili da comportamenti concludenti” (cfr. Cass. civ. n. 27910/2018).
In conclusione, non è stata fornita la prova del credito allegato a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di fatture, sicché non sono dovuti né gli interessi anatocistici prodotti dai predetti né, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, l'importo forfettario di € 40 per ogni fattura pagata in ritardo.
Anche in merito a questi ultimi importi deve osservarsi che i documenti 5 e 6 esaminati dal CTU sono meri documenti interni di disancorati dai singoli crediti di cui manca la prova (ancor prima della prova del ritardo nel loro pagamento).
7. Va rigettata infine la domanda per indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante la natura sussidiaria dell'azione e il rigetto della domanda principale, nel caso in cui il rimedio contrattuale esistente e prospettabile sia nel merito rigettato (Cass. 132023/2023).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie previste per lo scaglione da €
520.000,01 a € 1.000.000,00, tenuto conto della riduzione della domanda di in prima memoria.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande dell'attrice;
- Condanna altresì a rimborsare ad le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 29.193,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ravenna, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1592/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Parte_1 P.IVA_1
ME OM, SE RD e HE DE BE
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Controparte_1 P.IVA_2
Sama e IL EC
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate:
- Per l'attrice in data 11.09.2025;
- Per la convenuta il 10.09.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 23.05.2022 d'ora in poi ha convenuto Parte_1
in giudizio l' chiedendo la sua condanna al pagamento di crediti acquistati pro Controparte_2
soluto da aziende fornitrici della convenuta:
A. € 1.345.621,86 per sorte capitale, portati dalle fatture riepilogate al doc. 2;
B. interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al saldo;
C. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura degli pagina 1 di 8 interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
D. € 19.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, ovvero € 40 moltiplicato per le fatture relative alla sorte capitale;
E. € 137.068,03 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli di cui al punto A e fatturati da mediante “Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 3 e riepilogate nell'elenco sub doc. 4;
F. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito che, alla data di notifica, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
G. € 672.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, ovvero € 40 moltiplicato per le fatture indicate sub doc. 5 riepilogate nel documento sub doc. 6.
In via subordinata, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo della diversa somma risultata dovuta per i predetti crediti, anche a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
2. Si è costituita in data 22.02.2023 l' chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2
avversarie ed eccependo:
- La nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi;
- Il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del diritto azionato in capo a - Pt_1
inopponibilità della cessione di crediti ad a fronte del divieto di cessione dei CP_2
crediti derivanti dall'esecuzione degli appalti e della mancata prova dell'accettazione/mancato rifiuto della cessione;
- Mancata prova del credito, documentato solo tramite un elenco di fatture senza produzione di queste, dei contratti di cessione notificati, dei contratti con i fornitori;
- (punto A attrice) Errata quantificazione dell'importo in linea capitale, essendo parte delle fatture pagate alle cedenti o a o sospese e/o rifiutate per errata fatturazione;
- (punto B attrice) Errata quantificazione degli interessi di mora dovuti sul capitale (perché indimostrata la titolarità dei crediti, o comunque perché non prodottisi rispetto a fatture pagate nei termini o rifiutate;
errata indicazione del dies a quo per la decorrenza e di quello ad quem per il saldo;
mancata considerazione delle note di credito);
pagina 2 di 8 - (punto C attrice) Non debenza degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora sulla sorte capitale (perché non dovuti gli interessi di mora, perché assente la costituzione in mora ex art. 1219 c.c., perché, in subordine, da calcolarsi al tasso legale in quanto non concordato per iscritto un tasso extralegale);
- (punto E attrice) Inesatto calcolo degli interessi per errata indicazione del dies a quo per la decorrenza e di quello ad quem per il saldo, salva la valutazione della non colpevolezza del ritardo nei pagamenti in applicazione della normativa emergenziale Covid, tenuto conto del fatto che fra le misure di contenimento indicate dalla normativa emergenziale rientri il c.d. “lavoro agile”, che ha determinato ritardi fisiologici e giustificati anche nell'ambito delle attività di controllo, liquidazione e pagamento dei fornitori;
- (punto F attrice) Non debenza degli interessi anatocistici perché non dovuti gli interessi moratori di cui al punto E;
- (punto D attrice) Non debenza per gli argomenti già richiamati in ordine alla carenza di legittimazione/mancata prova del credito quanto alle fatture per sorte capitale;
- (punto G attrice) Non debenza (anche) a fronte della mancata indicazione del numero di fatture
(costituenti il doc 5 e 6 mero riepilogo di n. 7 fatture) e, in ogni caso, la non debenza dell'importo di € 40 per singola fattura;
- L'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. posta in via subordinata.
3. Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha ridotto l'ammontare della sorte capitale in € 51.839,37, producendo un riepilogo delle fatture aggiornato al doc. 11, e reiterato le altre richieste.
La causa è stata istruita mediante CTU contabile volta a ricostruire i rapporti di dare/avere tra le parti, e trattenuta in decisione dalla scrivente (assegnataria del fascicolo in data 14.07.2025) il 12.09.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
4. Preliminarmente, è infondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di nullità dell'atto di citazione, perché dalle allegazioni di parte attrice risultano ricostruibili il petitum e la causa petendi, nonché le ragioni su cui le domande si fondano, come sinteticamente riportate al par. 1.
Infatti, l'atto introduttivo comprende sia l'indicazione dell'oggetto della domanda e delle relative conclusioni, sia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui le stesse si fondano.
Pertanto, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione deve essere respinta.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della società attrice, avendo la stessa pagina 3 di 8 agito in giudizio in qualità di cessionaria dei crediti azionati. Dunque, al di là dell'effettiva titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio - questione che attiene al merito della causa - si rileva che l'attrice ha dedotto fatti astrattamente idonei a fondare le domande azionate nei confronti della convenuta.
5. Nel merito, le domande di parte attrice appaiono infondate e debbono essere respinte.
Quanto agli importi sub A, B, C e D (ovvero sorte capitale non pagata fino all'instaurazione del giudizio, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici maturati sui predetti interessi di mora, e importo forfettario ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 calcolato in 40 euro per ogni fattura relativa alla sorte capitale), in virtù del consolidato principio della c.d “ragione più liquida", che rende superfluo l'esame di questioni logicamente preordinate (nel caso in esame, fra le tante, la titolarità del credito), può essere esaminato direttamente l'elaborato peritale, avendo a mente che:
- ha originariamente dedotto un credito per sorte capitale pari ad oltre 1 milione di euro, e precisamente € 1.345.621,86;
- ha ridotto il credito per sorte capitale, nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., ad €
51.839,37, producendo un riepilogo delle fatture e dei relativi importi al doc. 11.
Esaminando tale documento si rinviene l'identificazione di sette creditori cedenti
( , , , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
) e l'indicazione del credito residuo nella cui colonna sono indicate anche le note a credito, CP_9
come peraltro precisato dalla stessa attrice in prima memoria (“Preliminarmente, si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'importo ancora dovuto per sorte capitale, ha già tenuto conto delle note di credito emesse dalle società cedenti (note di credito che negli elenchi sono indicate sub “NC” e precedute dal segno meno”);
- il CTU ha quindi esaminato gli importi come rideterminati in prima memoria, individuando il credito residuo per sorte capitale alla data dell'atto di citazione in € 32.325,58; il perito ha espunto gli importi relativi alle note di credito ed ulteriori importi (una fattura non presente sullo
SDI, fatture rifiutate dalla convenuta e ritrasmesse in data successiva all'instaurazione del giudizio, una fattura rifiutata e non ritrasmessa, fatture pagate prima nella pendenza della lite, una fattura di addebito di interessi di mora, una stornata con nota di credito e una in attesa di storno – cfr. all. 1 CTU) rilevando peraltro che fra le fatture non pagate ve ne erano quattro, per un importo complessivo pari ad € 37.517,50, con scadenza successiva (21.01.2024) all'instaurazione del giudizio (maggio 2022). Il CTU non ha pertanto riconosciuto alcun credito per sorte capitale. ha obiettato che gli importi delle fatture a scadere nel 2024 avrebbero dovuto comunque essere pagina 4 di 8 considerati (e con essi gli accessori: interessi di mora, interessi anatocistici, oltre agli importi ex art. 6 D.
Lgs. n. 231/02) perché di fatto ancora da saldare. Tale assunto si appalesa erroneo, perché non si comprende a che titolo l'attrice abbia azionato (nel 2022) crediti portati da fatture ancora non scadute (a scadere nel 2024) e quindi non esigibili.
Ancor più criptica è l'ulteriore doglianza relativa al conteggio delle note di credito, allorché l'attrice ha osservato che “è necessario verificare se tali note di credito siano state effettivamente utilizzate in compensazione o se, invece, il credito originario risulti ancora esigibile”, dato che è stata la stessa con la memoria n. 1, a precisare il proprio credito sottraendo ad esso le note di credito.
Le conclusioni della CTU sul punto sono quindi pienamente condivisibili, sicché nessun importo è dovuto alla cessionaria a titolo di capitale.
Ne consegue che nessun importo può essere riconosciuto a titolo di interessi di mora sulla sorte capitale,
a titolo di interessi anatocistici sugli interessi di mora di cui sopra e, infine, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, in mancanza di ritardo nel pagamento dei crediti.
6. ha chiesto anche il pagamento di € 137.068,03 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli di cui al punto A e fatturati da mediante
“Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 3 e riepilogate nell'elenco sub doc. 4.
Si tratta di fatture che la convenuta avrebbe saldato tardivamente (comunque prima dell'instaurazione del giudizio), e rispetto alle quali agisce per vedersi riconoscere interessi moratori, interessi anatocistici prodotti dai predetti e, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, l'importo forfettario di € 40 per fattura (punti E, F, G).
Il nesso fra le richieste G) ed E) si desume dalla prima memoria autorizzata ex art. 183 co. 6 c.p.c., dove ha messo in correlazione le fatture doc. 13 (mera riproduzione del doc. 5) – aventi ad oggetto il pagamento dell'importo forfettario di € 40 per fattura – con le Note di Debito (doc. 12).
L'esame delle richieste va quindi svolto complessivamente, perché (analogamente ai crediti di cui ai punti
A, B, C e D) dalla prova del credito sub E (l'esistenza del credito portato dalle c.d. Note di Debito) discende il riconoscimento degli ulteriori importi per accessori e ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02.
A supporto del proprio credito parte attrice ha prodotto:
- con l'atto introduttivo:
i) il doc. 3, che contiene 34 documenti pdf di cui n. 17 fatture di (le note di debito emesse nei confronti della convenuta) e n. 17 “Dettaglio Nota Debito per Interessi di Mora”, ovvero documenti interni di indicanti dati quali il cedente, numero e anno fattura, data di scadenza, incasso;
ii) il doc. 4 è un mero riepilogo delle note di debito;
pagina 5 di 8 iii) il doc. 10 contiene svariate cartelle contenenti contratti di cessione di crediti e prova della loro notifica alla convenuta;
- con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha prodotto:
i) il doc. 12, ovvero il doc. 3 sotto diversa numerazione;
ii) il doc. 15, in realtà 25 sub documenti denominati doc. 15 contenenti a loro volta sub cartelle con migliaia di allegati;
2) con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha prodotto il doc. 17 (“atti di cessione sotto NDI”) senza però menzionarlo in memoria.
Parte convenuta ha, sin dal proprio atto introduttivo, contestato la prova del credito, deducendo svariate argomentazioni, innanzitutto il fatto che, con il proprio atto introduttivo, si fosse limitata a produrre documenti interni (fatture riepilogative, riepiloghi delle stesse) e contratti di cessione, senza dare prova dell'esistenza del credito ceduto, tenuto anche conto del fatto che gli accordi negoziali diretti ad esplicare efficacia nei confronti di una pubblica amministrazione, nonché quelli stipulati con la stessa, devono essere redatti, a pena di nullità, mediante forma scritta, come stabilito dal Codice dei Contratti di cui al
D.Lgs. n. 50/2016.
Tanto premesso, in relazione alla somma di € 137.068,03 la pretesa di è infondata in quanto priva di adeguato supporto probatorio, non avendo la stessa dimostrato il titolo e l'esistenza dei crediti ceduti.
Tale onere, gravante sulla parte attrice, non può dirsi assolto con la produzione indistinta e stratificata di una elevata quantità di documenti che ha, di fatto, impedito alla convenuta di prendere puntualmente e tempestivamente posizione sui singoli crediti. ha infatti riversato nel fascicolo telematico, con il c.d. doc. 15, migliaia di files comprendenti fatture, elenchi riepilogativi di fatture, pdf relativi all'invio sul sistema di interscambio, senza mai fornire nelle proprie memorie o anche solo nei documenti un prospetto riepilogativo dei crediti né una descrizione dei suddetti documenti.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, chi agisce in giudizio non può proporre la domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto, sicché la carenza assertiva non può ritenersi superata mediante il rinvio ai documenti allegati in assenza di alcun puntuale riferimento: come affermato dalla S.C., infatti, le produzioni documentali non possono assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità poiché, diversamente opinando, si demanderebbe inammissibilmente alla controparte ed anche al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, (cfr. Cass.
08/02/2018 n. 3022).
Tali carenze assertive e probatorie non sono colmabili con CTU tecnico contabile;
infatti il consulente nominato si è limitato – nel rispondere al quesito sub 5 “accertare il residuo credito (…) gli interessi di mora ex
pagina 6 di 8 D.Lgs 231/02 di cui alle note di debito interessi di cui ai doc. 3 e 4 fasc. attoreo e gli interessi ex art. 1283 cc prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note di debito scaduti da oltre 6 mesi alla data di notifica dell'atto di citazione nella misura degli interessi legali di mora ex D.Lgs. 231/02 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione oltre alla somma dovuta ex art. 6 comma 2 D.Lgs. di cui ai doc. 5 e 6 fasc. attoreo, tutto ciò effettuando due ipotesi, la prima che non tenga conto e la seconda che tenga conto delle cessioni di credito rifiutate da
[...]
” cfr. ordinanza del 24.05.2024 – ad una ricognizione dei documenti 3 e 4, ovvero di CP_2 documenti che ha formato e che costituiscono meri riepiloghi, senza riscontrare in alcun modo l'esistenza dei crediti originati dai contratti di fornitura sottesi alle Note di Debito.
Né avrebbe potuto il consulente compiere tale verifica, perché la CTU sul punto sarebbe stata assolutamente esplorativa perché volta, appunto, a colmare le patenti carenze assertive in cui è incorsa l'attrice. Infatti, la mera produzione di elenchi di fatture o delle fatture stesse non può costituire prova del rapporto sottostante (contratto di fornitura, adempimento dello stesso) né della debenza dei relativi accessori.
Risulta poi irrilevante il fatto, evidenziato dall'attrice, che la convenuta abbia eseguito pagamenti parziali o ritardati per le forniture, considerato che “il contratto con la PA mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili da comportamenti concludenti” (cfr. Cass. civ. n. 27910/2018).
In conclusione, non è stata fornita la prova del credito allegato a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di fatture, sicché non sono dovuti né gli interessi anatocistici prodotti dai predetti né, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, l'importo forfettario di € 40 per ogni fattura pagata in ritardo.
Anche in merito a questi ultimi importi deve osservarsi che i documenti 5 e 6 esaminati dal CTU sono meri documenti interni di disancorati dai singoli crediti di cui manca la prova (ancor prima della prova del ritardo nel loro pagamento).
7. Va rigettata infine la domanda per indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante la natura sussidiaria dell'azione e il rigetto della domanda principale, nel caso in cui il rimedio contrattuale esistente e prospettabile sia nel merito rigettato (Cass. 132023/2023).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie previste per lo scaglione da €
520.000,01 a € 1.000.000,00, tenuto conto della riduzione della domanda di in prima memoria.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande dell'attrice;
- Condanna altresì a rimborsare ad le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 29.193,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ravenna, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
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