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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2430/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LUIGIA ESPOSITO, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto iscritto a ruolo in data 22/10/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in data 09/05/2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nola (al N. 8, Parte I, anno 2005). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, (in Sarno il 10/04/2007) le parti hanno Per_1 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 31/01/2025 e l'11/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
4. Appare conforme agli interessi del figlio minore , rispettoso delle norme di cui agli Per_1 artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
18/02/2025 e del 15/04/2025.
5. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio di Stato
Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
2) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare ogni mutamento di residenza o domicilio.
3) Il figlio minore resterà collocato presso la madre che con lei vivrà in San Paolo Belsito (NA) alla Via
Casavisciano, 33.
4) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori.
2 5) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo vorrà avuto riguardo degli impegni scolastici e parascolastici del minore. Il padre, compatibilmente con le esigenze e la volontà del figlio, potrà tenerlo con sé presso la propria dimora, a settimane alterne, dal venerdì e per tutto il fine settimana, fino alla domenica.
6) Il figlio trascorrerà durante il periodo natalizio ad anni alterni con uno dei genitori il 24 dicembre e il 25 dicembre ed il 31 dicembre e il 1° gennaio, mentre durante il periodo pasquale trascorrerà ad anni alterni con uno dei genitori
o il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis. Il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori oppure, laddove ciò non fosse possibile, ad anni alterni con la madre o con il padre;
trascorrerà inoltre con il padre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa del papà e con la madre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa della mamma. Per le vacanze estive il figlio minore starà per 20 giorni continuativi con ciascun genitore.
7) Il padre verserà la somma mensile di € 150,00= quale contributo per il mantenimento del figlio direttamente alla sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
detto contributo sarà accreditato direttamente sul Pt_1
c/c intestato alla madre e sarà rivalutato anno per anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
8) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore saranno a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno: i coniugi recepiscono, facendolo proprio, il “Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso”, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Nola e dal
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nola.
9) L'assegno unico sarà percepito per l'intero dalla sig.ra la quale provvede da sola al pagamento del canone Pt_1 di locazione dell'immobile ove vive con il minore.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento.
11) I coniugi si impegnano a conservare un contegno improntato alla salvaguardia del dovuto decoro, riservatezza, onorabilità e rispetto reciproco, a preminente tutela del minore.
12) I coniugi convengono che le condizioni contenute nel presente ricorso hanno efficacia vincolante immediata sin dall' iscrizione a ruolo del ricorso medesimo.
13) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
3 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a Parte_1
CROTONE (KR) il 03/11/1985, e , nato a [...] il Parte_2
02/11/1978, che hanno contratto matrimonio a Nola (NA) il 09/05/2005 (atto n. 8, Parte I, anno 2005);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2430/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LUIGIA ESPOSITO, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto iscritto a ruolo in data 22/10/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in data 09/05/2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nola (al N. 8, Parte I, anno 2005). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, (in Sarno il 10/04/2007) le parti hanno Per_1 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 31/01/2025 e l'11/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
4. Appare conforme agli interessi del figlio minore , rispettoso delle norme di cui agli Per_1 artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
18/02/2025 e del 15/04/2025.
5. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio di Stato
Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
2) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare ogni mutamento di residenza o domicilio.
3) Il figlio minore resterà collocato presso la madre che con lei vivrà in San Paolo Belsito (NA) alla Via
Casavisciano, 33.
4) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori.
2 5) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo vorrà avuto riguardo degli impegni scolastici e parascolastici del minore. Il padre, compatibilmente con le esigenze e la volontà del figlio, potrà tenerlo con sé presso la propria dimora, a settimane alterne, dal venerdì e per tutto il fine settimana, fino alla domenica.
6) Il figlio trascorrerà durante il periodo natalizio ad anni alterni con uno dei genitori il 24 dicembre e il 25 dicembre ed il 31 dicembre e il 1° gennaio, mentre durante il periodo pasquale trascorrerà ad anni alterni con uno dei genitori
o il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis. Il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori oppure, laddove ciò non fosse possibile, ad anni alterni con la madre o con il padre;
trascorrerà inoltre con il padre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa del papà e con la madre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa della mamma. Per le vacanze estive il figlio minore starà per 20 giorni continuativi con ciascun genitore.
7) Il padre verserà la somma mensile di € 150,00= quale contributo per il mantenimento del figlio direttamente alla sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
detto contributo sarà accreditato direttamente sul Pt_1
c/c intestato alla madre e sarà rivalutato anno per anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
8) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore saranno a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno: i coniugi recepiscono, facendolo proprio, il “Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso”, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Nola e dal
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nola.
9) L'assegno unico sarà percepito per l'intero dalla sig.ra la quale provvede da sola al pagamento del canone Pt_1 di locazione dell'immobile ove vive con il minore.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento.
11) I coniugi si impegnano a conservare un contegno improntato alla salvaguardia del dovuto decoro, riservatezza, onorabilità e rispetto reciproco, a preminente tutela del minore.
12) I coniugi convengono che le condizioni contenute nel presente ricorso hanno efficacia vincolante immediata sin dall' iscrizione a ruolo del ricorso medesimo.
13) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
3 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a Parte_1
CROTONE (KR) il 03/11/1985, e , nato a [...] il Parte_2
02/11/1978, che hanno contratto matrimonio a Nola (NA) il 09/05/2005 (atto n. 8, Parte I, anno 2005);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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