TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RGEN N 535/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Cessione dei crediti”
TRA
(Cod. Fisc. e P. Iva ), con sede legale in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Largo Augusto 1/a, in persona del Procuratore dott. Controparte_1
Avv.ti Francesca Ferrario e Alessandra Ricciardi del foro di Milano
ATTRICE
CONTRO
Controparte_2
(cod. fisc. , con sede in Piazza Armerina, Piazza Senatore Marescalchi n.2, in P.IVA_2
persona del Legale Rappresentante pro-tempore
Avvocatura di Stato
CONVENUTO
, codice fiscale n. , in persona Controparte_3 P.IVA_3
del legale rappresentante p.t., il Commissario Straordinario, Dott.ssa , Controparte_4
domiciliato per la carica in Piazza Garibaldi n. 2 CP_3
Avv. Camillo Francesco Mastroianni del foro di CP_3 TERZO CHIAMATO
Conclusioni delle parti:
Le parti concludono riportandosi ai rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione depositata in data 24/3/2023, ritualmente notificata a controparte,
, in persona del procuratore speciale, riassumeva, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, il giudizio precedentemente introdotto avanti al Tribunale di Enna – dichiaratosi incompetente per territorio – per ottenere la condanna dell' Parte_2
di Piazza Armerina al pagamento in suo favore della somma di Euro 37.422,61 in
[...]
linea capitale per fatture insolute, oltre interessi di mora già maturati e maturandi, ai sensi del
D. Lgs. n. 231/02, decorrenti dalla scadenza del termine per il pagamento indicato in ciascuna fattura e sino al soddisfo, oltre ad Euro 40,00 per ciascuna fattura a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 del citato D. Lgs. 231/2002.
L'attrice premetteva, infatti, di essersi resa cessionaria del superiore credito - vantato dal fornitore cedente EN RG PA nei confronti dell'Istituto superiore convenuto al quale era stata erogata la fornitura - giusta scrittura privata autenticata del 23/6/2020, scrittura regolarmente notificata all'istituto ceduto in data 22/7/2020.
Chiedeva, in subordine, la condanna al pagamento di un indennizzo ex art.2041 c.c.
Con comparsa di risposta del 7/6/2023, si costituiva l' Controparte_2
con il ministero dell'Avvocatura distrettuale, la quale, preliminarmente,
[...]
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in luogo del Controparte_3
l'inopponibilità a sé della intervenuta cessione dei crediti, la sua nullità, l'avvenuto
[...] pagamento delle fatture, la non debenza degli interessi e dell'indennizzo richiesto, la mancanza dei presupposti per l'azione di arricchimento senza giusta causa avanzata in via sussidiaria.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, veniva disposta la chiamata in causa, ex art.107 cpc, del Controparte_3
L'Amministrazione provinciale, costituitasi con comparsa del 21/12/2023, eccepiva l'inammissibilità, l'indeterminatezza, la nullità dell'atto di citazione, l'assenza di una specifica domanda formulata nei suoi riguardi, la carenza di legittimazione passiva, stante la personalità giuridica delle istituzioni scolastiche, dotate di fondi destinati alle spese di funzionamento,
l'estinzione della pretesa creditoria per prescrizione, l'insussistenza del credito per avvenuto pagamento delle fatture, la mancanza di prova della cessione in favore di , Parte_1 oltre che del credito vantato, la mancanza dei presupposti dell'azione sussidiaria ex art.2041 cc.
Depositate le memorie ex art.183, comma 6, cpc, la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 cpc, termini che venivano a scadere il 24/2/2025.
OSSERVA
La domanda azionata da risulta fondata sebbene in misura largamente Parte_1
ridotta per i motivi di cui appresso.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA -
SUSSISTENZA
La difesa pubblica ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, individuando, quale legittimo contraddittore della avversa pretesa, il Controparte_5
Libero consorzio comunale di in forza del disposto di cui all'art.3, commi 1 e 2, CP_3
L.n.23/1996, recante “Norme per l'edilizia scolastica”.
A mente della citata disposizione, rubricata “Competenze degli enti locali”, il legislatore – nel distribuire e ripartire le attribuzioni tra i diversi livelli territoriali dell'amministrazione pubblica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, buon andamento ed efficienza della PA – ha attribuito a comuni e province i compiti connessi alla realizzazione, fornitura, manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli edifici scolastici.
In particolare, gli edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie appartengono ai Comuni;
quelli sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi licei artistici e istituti d'arte, conservatori di musica, accademie, convitti e istituzioni educative statali, competono alle Province, con conseguente assunzione dei relativi oneri.
Secondo le norme vigenti, agli enti territoriali spettano gli oneri dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti, salva la facoltà di delegare alle istituzioni scolastiche funzioni di manutenzione ordinaria, con assegnazione delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni delegate. Tra i riferiti obblighi spettanti agli enti locali, rientrano proprio quelli relativi alle spese per le utenze elettriche, telefoniche, per la provvista d'acqua, del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.
Sul punto, è stato osservato, in linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.19956/2020), che il trasferimento delle competenze e degli oneri opera automaticamente, ex lege, a partire dal 1997, con conseguente automatica successione, non già cumulativa, ma novativa degli enti territoriali nella titolarità passiva delle obbligazioni verso i terzi creditori di pagamento delle spese varie di ufficio, nonché per quelle relative alle utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento, e ciò a prescindere sia dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati, sia, soprattutto, da specifiche previsioni di eventuali contratti di somministrazione e dalla formale intestazione o meno delle varie utenze destinate agli stessi istituti, i quali non possono, pertanto, essere considerati debitori (o condebitori) diretti
-nei confronti dei fornitori- del pagamento dei relativi corrispettivi, invece dovuti soltanto dai predetti enti territoriali.
Si tratta, in definitiva, di un'obbligazione esclusiva, a carico dei comuni e delle province, giustificata dalla mancanza, nel bilancio dei pur autonomi istituti scolastici, di specifici fondi al riguardo destinati e vincolati, obbligazione nascente direttamente dalla citata fonte primaria
(legge statale n. 23/1996), quale atto normativo idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.) (cfr. CdA Catania, sentenza n.171/2025).
Dunque, condivisibilmente con la superiore ricostruzione, la titolarità passiva delle relative obbligazioni spetta, formalmente e sostanzialmente, all'ente territoriale competente, nel caso di specie al Libero consorzio comunale di Enna, a prescindere da un'eventuale delega di funzioni in favore dell'istituto scolastico.
Trattasi, invero, di mera delegazione di pagamento, dunque di un accordo tra debitore e terzo delegato che non libera né l'ente territoriale tenuto ex lege al pagamento delle utenze elettriche e del gas, né vale ad attribuire un valido vincolo obbligatorio tra l'istituto delegato e i terzi creditori della Provincia.
Dal regolamento allegato in atti e dalle determine provinciali, si evince, tra l'altro, che solo per motivi di opportunità e di continuità dell'attività didattica e dei servizi di istituto, la Provincia
– soggetto tenuto ex lege a provvedere alla manutenzione ordinaria delle scuole superiori – anticipava apposite somme in favore dei singoli istituti, i quali, nella veste di meri delegati, avrebbero provveduto ad assolvere tempestivamente alle incombenze di legge e, dunque, a pagare le spese di funzionamento di cui all'art.5 del regolamento provinciale, con obbligo di rendiconto all'ente provinciale, oltre che di restituzione delle spese economizzate.
Peraltro, la fornitura oggetto di causa veniva erogata in regime di ultima istanza, servizio che veniva attivato dal distributore territorialmente competente, appunto EN RG, in quanto il cliente finale – nella specie, il liceo scientifico convenuto – trovandosi temporaneamente senza fornitore e senza un contratto di vendita, continuava a prelevare gas siccome connesso alla rete
(cfr. art.30 TIVG).
Ne deriva, per quanto detto, l'esclusiva legittimazione passiva del Controparte_3
, la cui chiamata, effettuata da in forza della specifica eccezione sollevata
[...] Parte_1 dall'istituto scolastico, non è stata effettuata a titolo di garanzia, ma quale soggetto responsabile, effettivamente e direttamente obbligato alla pretesa della società attrice, con conseguente estensione automatica dell'originaria domanda attorea nei suoi confronti e la possibilità di una pronuncia di condanna del terzo chiamato direttamente e senza necessità di richiesta dell'attrice
(cfr. Cass. 15232/2021), che ne ha comunque fatto specificazione tempestivamente, con la prima memoria ex art.183, comma 6, cpc, rito ante Cartabia.
NULLITA' DELLA CITAZIONE PER GENERICITA' E INDETERMINATEZZA –
INFONDATEZZA
La superiore eccezione, sollevata dal Libero Consorzio terzo chiamato, risulta priva di pregio.
Ad avviso dello scrivente GU, l'attrice ha chiarito sufficientemente il petitum e la causa petendi della domanda svolta nei confronti dell e Controparte_6
successivamente estesa al volta alla condanna al Controparte_3
pagamento in suo favore degli importi di cui alle fatture relative alla somministrazione di gas nel periodo 2018/2019, crediti poi successivamente ceduti a , giusta Parte_1
scrittura privata autenticata del 23/6/2020, in atti.
IL PROBLEMA DELLA OPPONIBILITA' DELLA CESSIONE DEI CREDITI
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
ATTIVA DI BANCA Controparte_7 Parte convenuta ha poi eccepito la inopponibilità nei suoi confronti dell'atto di cessione dei crediti, intervenuto tra la cedente EN RG e la cessionaria attrice Parte_1
notificato, in forma autentica, in data 22/7/2020 all' .
[...] Controparte_6
I due convenuti hanno evidenziato che le cessioni dei crediti vantati nei confronti di enti pubblici, derivanti da contratti di durata, tra cui quello di somministrazione e fornitura, subiscono delle deroghe rispetto alla disciplina civilistica contenuta negli artt.1260 e ss., quest'ultima ispirata al principio della libera cedibilità dei crediti, senza necessità del consenso del debitore ceduto, al quale, nel sistema ordinario ex art.1264 c.c.. la cessione sarà opponibile anche sulla scorta della sola notificazione, da effettuarsi peraltro senza particolari formalità.
Di converso, le cessioni di credito, quali quelle oggetto di causa, relative a crediti vantati nei confronti della PA, necessitano del preventivo consenso del debitore ceduto o del mancato espresso suo rifiuto. Circostanza del tutto mancante nella specie.
La mancata adesione, al pari dell'espresso rifiuto, sono tali da rendere inefficace ed inopponibile la cessione in favore dell'attrice . Parte_1
Ciò che, a sua volta, rende il contratto di cessione del credito inefficace o nullo, con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice.
A fronte della superiore eccezione, ha dedotto che la disciplina Parte_1
eccezionale – di cui agli artt. artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923 e nell'art. 9 della legge
2248/1965 – deve trovare applicazione alle cessioni di crediti riguardanti rapporti di durata, in corso di esecuzione al tempo della cessione, circostanza non ricorrente nella specie trattandosi di somministrazione già esaurita al tempo dell'intervenuta cessione.
Illustrate le due contrapposte posizioni, in forza della documentazione prodotta in atti, lo scrivente GU ritiene che il contratto di cessione di cui è causa risulti opponibile al
[...]
terzo chiamato. Controparte_3
Ed invero, la normativa relativa alla cessione dei crediti sorti in occasione di un contratto pubblico risulta regolata in maniera particolare e in deroga alla generale disciplina codicistica di cui agli artt.1260 e ss. c.c., e ciò al fine di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Dispone l'art 69 del R.D. 2440/2023 che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno,
i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.…Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”, mentre il successivo art. 70 dispone che “Gli atti considerati nel precedente articolo 69, debbono indicare il titolo e
l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare … Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima”. A sua volta, l'art 9, allegato E, richiamato, prevede che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Si aggiunga, da ultimo, l'art.117, comma 3, D.lgs. 163/2006, successivamente confluito nell'art.106, comma 13, D.lgs. 50/2016, secondo il quale “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Dunque, in virtù della normativa sopra esaminata, avuto riguardo alla cessione dei crediti verso la PA, da intendersi nel suo complesso, ivi compresi pertanto anche gli enti pubblici territoriali, si ricava, da una parte, che il divieto di cessione senza l'adesione della amministrazione opera solamente per i rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale previsto dal codice civile, quale condizione di efficacia della cessione, oltre che la notificazione, il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito (Cass. n.24758/2021; Cass. 18339/2014); d'altra parte,
l'art.106, comma 13, D. Lgs. n.50/2016, stabilisce, in luogo dell'espressa adesione della PA,
l'onere della stessa di opporsi entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla notifica, impedendo in tal modo che l'atto diventi efficace nei suoi confronti.
Non sussiste nessuna contraddizione tra le due normative: è stato infatti osservato che la diversa struttura delle stesse ed il differente ambito oggettivo non le ponga in contrasto;
infatti per i rapporti di fornitura non esauriti, la cessione sarà inefficace in assenza di esplicita adesione della PA, previa dimostrazione della natura permanente dei contratti;
per i rapporti esauriti, diversamente, è necessario l'espresso rifiuto della PA, da manifestare entro 45 gg al cedente ed al cessionario, trattandosi di atto recettizio, a partire dalla notifica.
Ora, nel caso in esame, tenuto conto che le singole fatture cedute riguardavano una fornitura pregressa e ormai eseguita, nel senso che la prestazione era già stata erogata all'istituto, al quale competeva ordinare il pagamento della spesa, nella qualità di delegato al pagamento, non risulta pervenuto, notificato e/o comunicato, alla cedente EN RG, né alla cessionaria
[...]
, l'espresso rifiuto della cessione entro 45 gg dalla notifica della scrittura privata Parte_1
autenticata, così come espressamente previsto dal legislatore.
Pertanto, per quanto argomentato, è convincimento di questo GU che la cessione del credito in favore di , ancorché notificato all'Istituto scolastico pagatore – cfr. Parte_1 art.69 del R.D. 2440/2023 “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti,
i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento…” – risulti opponibile all'Amministrazione provinciale di con conseguente legittimazione attiva della cessionaria attrice. CP_3
FATTURE INSOLUTE – PRETESA CREDITORIA – AVVENUTO PAGAMENTO –
DEBENZA DEGLI INTERESSI MORATORI – PARZIALE FONDATEZZA
Venendo al merito della pretesa creditoria, si osserva che con l'atto di citazione introduttivo,
a preteso il pagamento in suo favore di n. quarantaquattro fatture, Parte_1
tutte oggetto di cessione, emesse dalla cedente EN RG per la fornitura di gas in favore dell'Istituto superiore convenuto.
Il tutto è risultato sufficientemente dimostrato dalle fatture depositate in seno al fascicolo processuale e dalle quali emerge sia il luogo dove è stata erogata la fornitura, sia il soggetto in favore del quale è stata adempiuta la prestazione, appunto l' . Controparte_8
Le fatture peraltro non sono state contestate, né è stata messa in discussione l'erogazione, piuttosto l'Istituto pagatore ha documentato di aver emesso, prima ancora della notifica dell'atto di citazione, mandati di pagamento per n. trenta fatture, risultando, successivamente, saldate ulteriori n. dieci fatture: invero, con la memoria ex art.183, co.6, n.1 cpc dava Parte_1 atto che “Nelle more del presente procedimento, inoltre, all'esito delle ulteriori verifiche svolte dalla cedente, questa ha provveduto alla predisposizione di un ulteriore rimborso in favore della determinato, anche in questo caso, dall'intervenuto erroneo pagamento da parte Pt_1
del debitore a chi non era più titolare del relativo diritto di credito, con conseguente riconoscimento della pretesa creditoria azionata in giudizio. Si dà pertanto atto del fatto che, in data 8 febbraio 2024, la cedente ha rimborsato alla Banca l'ulteriore importo di Euro
6.035,29 …”.
A fronte della richiesta iniziale, ha quindi ridotto la pretesa in linea Parte_1 capitale alla sola somma di Euro 110,14 per n. quattro fatture non saldate dall'Istituto pagatore, il quale ha così dedotto : “Le sottostanti fatture non risultano tra i residui passivi pertanto non
è possibile procedere al pagamento immediato se non dopo approvazione e riconoscimento del dovuto da parte del Libero Consorzio Comunale di Enna quale ente deputato al sostentamento dell'istituto circa le spese di funzionamento e manutenzione al quale si chiede autorizzazione al pagamento”.
La debenza di tale importo, al pari di analoghe fatture regolarmente saldate, sussiste, atteso che le bollette risultano essere pervenute al sistema SDI – l'istituto scolastico infatti non ha contestato il loro mancato inoltro – e, ancorché non inserite nella rendicontazione, tra i residui passivi dell'istituto somministrato, ciò non toglie che la fornitura sia stata resa e che debba essere saldata, in mancanza di una contestazione sul punto.
Per quanto riguarda, poi, le ulteriori richieste attoree ( - fondando la Parte_1
sua domanda sul presupposto del pagamento tardivo delle fatture - ha insistito nella pretesa degli interessi moratori, maturati e maturandi, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura, oltre che nella condanna di controparte al pagamento dell'indennizzo di Euro 40,00 per ciascuna fattura non saldata tempestivamente ) deve osservarsi che tali richieste non possono essere accolte, atteso che parte attrice non ha dimostrato come doveva – puntualmente e per singola fattura emessa dalla cedente EN - né il momento dell'avvenuta trasmissione e ricezione delle singole fatture all'Istituto pagatore tenuto al pagamento, né il ritardato pagamento delle medesime.
Infatti, la documentazione prodotta a sostegno non è adeguata a provare l'effettivo ritardato pagamento dal momento che non risulta documentata la trasmissione delle fatture all'ente pubblico convenuto. Essendo, il ritardo, il presupposto necessario ai fini del riconoscimento della somma richiesta, parte attrice ben avrebbe dovuto dimostrare l'imputabilità del ritardo in capo all'istituto pagatore, dimostrando che quest'ultimo ha di fatto provveduto ad effettuare i relativi pagamenti oltre il termine di scadenza ivi debitamente indicato sul presupposto, in concreto probatoriamente non acquisito, di una tempestiva trasmissione di ogni singola fattura.
Dal momento che il debitore non può considerarsi in mora sino all'effettiva ricezione della fattura, in mancanza di tale prova, la richiesta di condanna degli accessori richiesti così formulata non potrà trovare accoglimento, con conseguente rigetto della medesima.
Inoltre, non può trascurarsi che gran parte delle fatture venivano saldate ancora prima della notifica del primo atto di citazione, risalente al novembre 2021, mentre nel corso del giudizio la cessionaria ha dato atto di un ulteriore rimborso di somme ricevuto dalla Parte_1
cedente EN senza nulla riferire in ordine al momento in cui il debitore saldava le bollette.
Ciò determina incertezze in ordine al momento di effettiva ricezione delle fatture ed in ordine al momento degli effettuati singoli pagamenti, un'incertezza che osta al riconoscimento degli accessori richiesti da con riferimento a tute le fatture saldate ante causam ( Parte_1
quando esattamente e singolarmente ? ) o successivamente alla introduzione del presente giudizio.
Ciò detto, ne deriva che la sola debenza residua ammonta ad Euro 110,14 in linea capitale, somma cui vanno aggiunti gli interessi moratori ex D.lgs 231/2002, con decorrenza dalla domanda (26/10/2023) all'effettivo soddisfo, in mancanza di prova in ordine al momento di avvenuta trasmissione e/o ricezione al sistema SDI delle bollette in questione.
Dovrà inoltre essere riconosciuto all'attrice l'importo di euro 40,00 per ciascuna fattura, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 D. lgs. 231/2002, come novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, (introdotto per l'integrale recepimento della direttiva dell'Unione
Europea 2011/7/UE), in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.
Da ultimo, per completezza espositiva, va escluso che la pretesa creditoria di
[...]
si sia prescritta, in quanto, da un lato, non risulta applicabile alle pubbliche Pt_1 amministrazioni la prescrizione biennale di cui all'art. 1, co., L. n.27 dicembre 2017 n. 205, tenuto conto delle ragioni normative di riduzione da 5 a 2 anni della detta prescrizione, valevole solo per gli utenti finali, consumatori, ma non per le PPAA, in considerazione della normativa di contabilità pubblica cui sono sottoposte, dall'altro, si rileva la tempestività delle domanda introduttiva, notificata al legittimo contraddittore in data 26/10/2023, per il mancato pagamento di fatture tutte emesse nel 2019, rispetto alle quali deve trovare applicazione il regime di prescrizione quinquennale.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Stante l'esito del giudizio e la complessità delle questioni trattate, sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t.;
- Condanna il , in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t., alla corresponsione in favore di della somma di Euro 110,14 a Parte_1
titolo di sorte capitale non corrisposta, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, dovuti dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo, oltre alla somma di Euro 160,00 a titolo di indennizzo ex art.6 D.lgs. 231/2002;
- compensa integralmente, tra tutte le parti, le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta il 22/5/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Cessione dei crediti”
TRA
(Cod. Fisc. e P. Iva ), con sede legale in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Largo Augusto 1/a, in persona del Procuratore dott. Controparte_1
Avv.ti Francesca Ferrario e Alessandra Ricciardi del foro di Milano
ATTRICE
CONTRO
Controparte_2
(cod. fisc. , con sede in Piazza Armerina, Piazza Senatore Marescalchi n.2, in P.IVA_2
persona del Legale Rappresentante pro-tempore
Avvocatura di Stato
CONVENUTO
, codice fiscale n. , in persona Controparte_3 P.IVA_3
del legale rappresentante p.t., il Commissario Straordinario, Dott.ssa , Controparte_4
domiciliato per la carica in Piazza Garibaldi n. 2 CP_3
Avv. Camillo Francesco Mastroianni del foro di CP_3 TERZO CHIAMATO
Conclusioni delle parti:
Le parti concludono riportandosi ai rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione depositata in data 24/3/2023, ritualmente notificata a controparte,
, in persona del procuratore speciale, riassumeva, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, il giudizio precedentemente introdotto avanti al Tribunale di Enna – dichiaratosi incompetente per territorio – per ottenere la condanna dell' Parte_2
di Piazza Armerina al pagamento in suo favore della somma di Euro 37.422,61 in
[...]
linea capitale per fatture insolute, oltre interessi di mora già maturati e maturandi, ai sensi del
D. Lgs. n. 231/02, decorrenti dalla scadenza del termine per il pagamento indicato in ciascuna fattura e sino al soddisfo, oltre ad Euro 40,00 per ciascuna fattura a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 del citato D. Lgs. 231/2002.
L'attrice premetteva, infatti, di essersi resa cessionaria del superiore credito - vantato dal fornitore cedente EN RG PA nei confronti dell'Istituto superiore convenuto al quale era stata erogata la fornitura - giusta scrittura privata autenticata del 23/6/2020, scrittura regolarmente notificata all'istituto ceduto in data 22/7/2020.
Chiedeva, in subordine, la condanna al pagamento di un indennizzo ex art.2041 c.c.
Con comparsa di risposta del 7/6/2023, si costituiva l' Controparte_2
con il ministero dell'Avvocatura distrettuale, la quale, preliminarmente,
[...]
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in luogo del Controparte_3
l'inopponibilità a sé della intervenuta cessione dei crediti, la sua nullità, l'avvenuto
[...] pagamento delle fatture, la non debenza degli interessi e dell'indennizzo richiesto, la mancanza dei presupposti per l'azione di arricchimento senza giusta causa avanzata in via sussidiaria.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, veniva disposta la chiamata in causa, ex art.107 cpc, del Controparte_3
L'Amministrazione provinciale, costituitasi con comparsa del 21/12/2023, eccepiva l'inammissibilità, l'indeterminatezza, la nullità dell'atto di citazione, l'assenza di una specifica domanda formulata nei suoi riguardi, la carenza di legittimazione passiva, stante la personalità giuridica delle istituzioni scolastiche, dotate di fondi destinati alle spese di funzionamento,
l'estinzione della pretesa creditoria per prescrizione, l'insussistenza del credito per avvenuto pagamento delle fatture, la mancanza di prova della cessione in favore di , Parte_1 oltre che del credito vantato, la mancanza dei presupposti dell'azione sussidiaria ex art.2041 cc.
Depositate le memorie ex art.183, comma 6, cpc, la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 cpc, termini che venivano a scadere il 24/2/2025.
OSSERVA
La domanda azionata da risulta fondata sebbene in misura largamente Parte_1
ridotta per i motivi di cui appresso.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA -
SUSSISTENZA
La difesa pubblica ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, individuando, quale legittimo contraddittore della avversa pretesa, il Controparte_5
Libero consorzio comunale di in forza del disposto di cui all'art.3, commi 1 e 2, CP_3
L.n.23/1996, recante “Norme per l'edilizia scolastica”.
A mente della citata disposizione, rubricata “Competenze degli enti locali”, il legislatore – nel distribuire e ripartire le attribuzioni tra i diversi livelli territoriali dell'amministrazione pubblica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, buon andamento ed efficienza della PA – ha attribuito a comuni e province i compiti connessi alla realizzazione, fornitura, manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli edifici scolastici.
In particolare, gli edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie appartengono ai Comuni;
quelli sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi licei artistici e istituti d'arte, conservatori di musica, accademie, convitti e istituzioni educative statali, competono alle Province, con conseguente assunzione dei relativi oneri.
Secondo le norme vigenti, agli enti territoriali spettano gli oneri dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti, salva la facoltà di delegare alle istituzioni scolastiche funzioni di manutenzione ordinaria, con assegnazione delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni delegate. Tra i riferiti obblighi spettanti agli enti locali, rientrano proprio quelli relativi alle spese per le utenze elettriche, telefoniche, per la provvista d'acqua, del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.
Sul punto, è stato osservato, in linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.19956/2020), che il trasferimento delle competenze e degli oneri opera automaticamente, ex lege, a partire dal 1997, con conseguente automatica successione, non già cumulativa, ma novativa degli enti territoriali nella titolarità passiva delle obbligazioni verso i terzi creditori di pagamento delle spese varie di ufficio, nonché per quelle relative alle utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento, e ciò a prescindere sia dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati, sia, soprattutto, da specifiche previsioni di eventuali contratti di somministrazione e dalla formale intestazione o meno delle varie utenze destinate agli stessi istituti, i quali non possono, pertanto, essere considerati debitori (o condebitori) diretti
-nei confronti dei fornitori- del pagamento dei relativi corrispettivi, invece dovuti soltanto dai predetti enti territoriali.
Si tratta, in definitiva, di un'obbligazione esclusiva, a carico dei comuni e delle province, giustificata dalla mancanza, nel bilancio dei pur autonomi istituti scolastici, di specifici fondi al riguardo destinati e vincolati, obbligazione nascente direttamente dalla citata fonte primaria
(legge statale n. 23/1996), quale atto normativo idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.) (cfr. CdA Catania, sentenza n.171/2025).
Dunque, condivisibilmente con la superiore ricostruzione, la titolarità passiva delle relative obbligazioni spetta, formalmente e sostanzialmente, all'ente territoriale competente, nel caso di specie al Libero consorzio comunale di Enna, a prescindere da un'eventuale delega di funzioni in favore dell'istituto scolastico.
Trattasi, invero, di mera delegazione di pagamento, dunque di un accordo tra debitore e terzo delegato che non libera né l'ente territoriale tenuto ex lege al pagamento delle utenze elettriche e del gas, né vale ad attribuire un valido vincolo obbligatorio tra l'istituto delegato e i terzi creditori della Provincia.
Dal regolamento allegato in atti e dalle determine provinciali, si evince, tra l'altro, che solo per motivi di opportunità e di continuità dell'attività didattica e dei servizi di istituto, la Provincia
– soggetto tenuto ex lege a provvedere alla manutenzione ordinaria delle scuole superiori – anticipava apposite somme in favore dei singoli istituti, i quali, nella veste di meri delegati, avrebbero provveduto ad assolvere tempestivamente alle incombenze di legge e, dunque, a pagare le spese di funzionamento di cui all'art.5 del regolamento provinciale, con obbligo di rendiconto all'ente provinciale, oltre che di restituzione delle spese economizzate.
Peraltro, la fornitura oggetto di causa veniva erogata in regime di ultima istanza, servizio che veniva attivato dal distributore territorialmente competente, appunto EN RG, in quanto il cliente finale – nella specie, il liceo scientifico convenuto – trovandosi temporaneamente senza fornitore e senza un contratto di vendita, continuava a prelevare gas siccome connesso alla rete
(cfr. art.30 TIVG).
Ne deriva, per quanto detto, l'esclusiva legittimazione passiva del Controparte_3
, la cui chiamata, effettuata da in forza della specifica eccezione sollevata
[...] Parte_1 dall'istituto scolastico, non è stata effettuata a titolo di garanzia, ma quale soggetto responsabile, effettivamente e direttamente obbligato alla pretesa della società attrice, con conseguente estensione automatica dell'originaria domanda attorea nei suoi confronti e la possibilità di una pronuncia di condanna del terzo chiamato direttamente e senza necessità di richiesta dell'attrice
(cfr. Cass. 15232/2021), che ne ha comunque fatto specificazione tempestivamente, con la prima memoria ex art.183, comma 6, cpc, rito ante Cartabia.
NULLITA' DELLA CITAZIONE PER GENERICITA' E INDETERMINATEZZA –
INFONDATEZZA
La superiore eccezione, sollevata dal Libero Consorzio terzo chiamato, risulta priva di pregio.
Ad avviso dello scrivente GU, l'attrice ha chiarito sufficientemente il petitum e la causa petendi della domanda svolta nei confronti dell e Controparte_6
successivamente estesa al volta alla condanna al Controparte_3
pagamento in suo favore degli importi di cui alle fatture relative alla somministrazione di gas nel periodo 2018/2019, crediti poi successivamente ceduti a , giusta Parte_1
scrittura privata autenticata del 23/6/2020, in atti.
IL PROBLEMA DELLA OPPONIBILITA' DELLA CESSIONE DEI CREDITI
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
ATTIVA DI BANCA Controparte_7 Parte convenuta ha poi eccepito la inopponibilità nei suoi confronti dell'atto di cessione dei crediti, intervenuto tra la cedente EN RG e la cessionaria attrice Parte_1
notificato, in forma autentica, in data 22/7/2020 all' .
[...] Controparte_6
I due convenuti hanno evidenziato che le cessioni dei crediti vantati nei confronti di enti pubblici, derivanti da contratti di durata, tra cui quello di somministrazione e fornitura, subiscono delle deroghe rispetto alla disciplina civilistica contenuta negli artt.1260 e ss., quest'ultima ispirata al principio della libera cedibilità dei crediti, senza necessità del consenso del debitore ceduto, al quale, nel sistema ordinario ex art.1264 c.c.. la cessione sarà opponibile anche sulla scorta della sola notificazione, da effettuarsi peraltro senza particolari formalità.
Di converso, le cessioni di credito, quali quelle oggetto di causa, relative a crediti vantati nei confronti della PA, necessitano del preventivo consenso del debitore ceduto o del mancato espresso suo rifiuto. Circostanza del tutto mancante nella specie.
La mancata adesione, al pari dell'espresso rifiuto, sono tali da rendere inefficace ed inopponibile la cessione in favore dell'attrice . Parte_1
Ciò che, a sua volta, rende il contratto di cessione del credito inefficace o nullo, con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice.
A fronte della superiore eccezione, ha dedotto che la disciplina Parte_1
eccezionale – di cui agli artt. artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923 e nell'art. 9 della legge
2248/1965 – deve trovare applicazione alle cessioni di crediti riguardanti rapporti di durata, in corso di esecuzione al tempo della cessione, circostanza non ricorrente nella specie trattandosi di somministrazione già esaurita al tempo dell'intervenuta cessione.
Illustrate le due contrapposte posizioni, in forza della documentazione prodotta in atti, lo scrivente GU ritiene che il contratto di cessione di cui è causa risulti opponibile al
[...]
terzo chiamato. Controparte_3
Ed invero, la normativa relativa alla cessione dei crediti sorti in occasione di un contratto pubblico risulta regolata in maniera particolare e in deroga alla generale disciplina codicistica di cui agli artt.1260 e ss. c.c., e ciò al fine di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Dispone l'art 69 del R.D. 2440/2023 che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno,
i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.…Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”, mentre il successivo art. 70 dispone che “Gli atti considerati nel precedente articolo 69, debbono indicare il titolo e
l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare … Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima”. A sua volta, l'art 9, allegato E, richiamato, prevede che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Si aggiunga, da ultimo, l'art.117, comma 3, D.lgs. 163/2006, successivamente confluito nell'art.106, comma 13, D.lgs. 50/2016, secondo il quale “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Dunque, in virtù della normativa sopra esaminata, avuto riguardo alla cessione dei crediti verso la PA, da intendersi nel suo complesso, ivi compresi pertanto anche gli enti pubblici territoriali, si ricava, da una parte, che il divieto di cessione senza l'adesione della amministrazione opera solamente per i rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale previsto dal codice civile, quale condizione di efficacia della cessione, oltre che la notificazione, il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito (Cass. n.24758/2021; Cass. 18339/2014); d'altra parte,
l'art.106, comma 13, D. Lgs. n.50/2016, stabilisce, in luogo dell'espressa adesione della PA,
l'onere della stessa di opporsi entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla notifica, impedendo in tal modo che l'atto diventi efficace nei suoi confronti.
Non sussiste nessuna contraddizione tra le due normative: è stato infatti osservato che la diversa struttura delle stesse ed il differente ambito oggettivo non le ponga in contrasto;
infatti per i rapporti di fornitura non esauriti, la cessione sarà inefficace in assenza di esplicita adesione della PA, previa dimostrazione della natura permanente dei contratti;
per i rapporti esauriti, diversamente, è necessario l'espresso rifiuto della PA, da manifestare entro 45 gg al cedente ed al cessionario, trattandosi di atto recettizio, a partire dalla notifica.
Ora, nel caso in esame, tenuto conto che le singole fatture cedute riguardavano una fornitura pregressa e ormai eseguita, nel senso che la prestazione era già stata erogata all'istituto, al quale competeva ordinare il pagamento della spesa, nella qualità di delegato al pagamento, non risulta pervenuto, notificato e/o comunicato, alla cedente EN RG, né alla cessionaria
[...]
, l'espresso rifiuto della cessione entro 45 gg dalla notifica della scrittura privata Parte_1
autenticata, così come espressamente previsto dal legislatore.
Pertanto, per quanto argomentato, è convincimento di questo GU che la cessione del credito in favore di , ancorché notificato all'Istituto scolastico pagatore – cfr. Parte_1 art.69 del R.D. 2440/2023 “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti,
i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento…” – risulti opponibile all'Amministrazione provinciale di con conseguente legittimazione attiva della cessionaria attrice. CP_3
FATTURE INSOLUTE – PRETESA CREDITORIA – AVVENUTO PAGAMENTO –
DEBENZA DEGLI INTERESSI MORATORI – PARZIALE FONDATEZZA
Venendo al merito della pretesa creditoria, si osserva che con l'atto di citazione introduttivo,
a preteso il pagamento in suo favore di n. quarantaquattro fatture, Parte_1
tutte oggetto di cessione, emesse dalla cedente EN RG per la fornitura di gas in favore dell'Istituto superiore convenuto.
Il tutto è risultato sufficientemente dimostrato dalle fatture depositate in seno al fascicolo processuale e dalle quali emerge sia il luogo dove è stata erogata la fornitura, sia il soggetto in favore del quale è stata adempiuta la prestazione, appunto l' . Controparte_8
Le fatture peraltro non sono state contestate, né è stata messa in discussione l'erogazione, piuttosto l'Istituto pagatore ha documentato di aver emesso, prima ancora della notifica dell'atto di citazione, mandati di pagamento per n. trenta fatture, risultando, successivamente, saldate ulteriori n. dieci fatture: invero, con la memoria ex art.183, co.6, n.1 cpc dava Parte_1 atto che “Nelle more del presente procedimento, inoltre, all'esito delle ulteriori verifiche svolte dalla cedente, questa ha provveduto alla predisposizione di un ulteriore rimborso in favore della determinato, anche in questo caso, dall'intervenuto erroneo pagamento da parte Pt_1
del debitore a chi non era più titolare del relativo diritto di credito, con conseguente riconoscimento della pretesa creditoria azionata in giudizio. Si dà pertanto atto del fatto che, in data 8 febbraio 2024, la cedente ha rimborsato alla Banca l'ulteriore importo di Euro
6.035,29 …”.
A fronte della richiesta iniziale, ha quindi ridotto la pretesa in linea Parte_1 capitale alla sola somma di Euro 110,14 per n. quattro fatture non saldate dall'Istituto pagatore, il quale ha così dedotto : “Le sottostanti fatture non risultano tra i residui passivi pertanto non
è possibile procedere al pagamento immediato se non dopo approvazione e riconoscimento del dovuto da parte del Libero Consorzio Comunale di Enna quale ente deputato al sostentamento dell'istituto circa le spese di funzionamento e manutenzione al quale si chiede autorizzazione al pagamento”.
La debenza di tale importo, al pari di analoghe fatture regolarmente saldate, sussiste, atteso che le bollette risultano essere pervenute al sistema SDI – l'istituto scolastico infatti non ha contestato il loro mancato inoltro – e, ancorché non inserite nella rendicontazione, tra i residui passivi dell'istituto somministrato, ciò non toglie che la fornitura sia stata resa e che debba essere saldata, in mancanza di una contestazione sul punto.
Per quanto riguarda, poi, le ulteriori richieste attoree ( - fondando la Parte_1
sua domanda sul presupposto del pagamento tardivo delle fatture - ha insistito nella pretesa degli interessi moratori, maturati e maturandi, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura, oltre che nella condanna di controparte al pagamento dell'indennizzo di Euro 40,00 per ciascuna fattura non saldata tempestivamente ) deve osservarsi che tali richieste non possono essere accolte, atteso che parte attrice non ha dimostrato come doveva – puntualmente e per singola fattura emessa dalla cedente EN - né il momento dell'avvenuta trasmissione e ricezione delle singole fatture all'Istituto pagatore tenuto al pagamento, né il ritardato pagamento delle medesime.
Infatti, la documentazione prodotta a sostegno non è adeguata a provare l'effettivo ritardato pagamento dal momento che non risulta documentata la trasmissione delle fatture all'ente pubblico convenuto. Essendo, il ritardo, il presupposto necessario ai fini del riconoscimento della somma richiesta, parte attrice ben avrebbe dovuto dimostrare l'imputabilità del ritardo in capo all'istituto pagatore, dimostrando che quest'ultimo ha di fatto provveduto ad effettuare i relativi pagamenti oltre il termine di scadenza ivi debitamente indicato sul presupposto, in concreto probatoriamente non acquisito, di una tempestiva trasmissione di ogni singola fattura.
Dal momento che il debitore non può considerarsi in mora sino all'effettiva ricezione della fattura, in mancanza di tale prova, la richiesta di condanna degli accessori richiesti così formulata non potrà trovare accoglimento, con conseguente rigetto della medesima.
Inoltre, non può trascurarsi che gran parte delle fatture venivano saldate ancora prima della notifica del primo atto di citazione, risalente al novembre 2021, mentre nel corso del giudizio la cessionaria ha dato atto di un ulteriore rimborso di somme ricevuto dalla Parte_1
cedente EN senza nulla riferire in ordine al momento in cui il debitore saldava le bollette.
Ciò determina incertezze in ordine al momento di effettiva ricezione delle fatture ed in ordine al momento degli effettuati singoli pagamenti, un'incertezza che osta al riconoscimento degli accessori richiesti da con riferimento a tute le fatture saldate ante causam ( Parte_1
quando esattamente e singolarmente ? ) o successivamente alla introduzione del presente giudizio.
Ciò detto, ne deriva che la sola debenza residua ammonta ad Euro 110,14 in linea capitale, somma cui vanno aggiunti gli interessi moratori ex D.lgs 231/2002, con decorrenza dalla domanda (26/10/2023) all'effettivo soddisfo, in mancanza di prova in ordine al momento di avvenuta trasmissione e/o ricezione al sistema SDI delle bollette in questione.
Dovrà inoltre essere riconosciuto all'attrice l'importo di euro 40,00 per ciascuna fattura, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 D. lgs. 231/2002, come novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, (introdotto per l'integrale recepimento della direttiva dell'Unione
Europea 2011/7/UE), in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.
Da ultimo, per completezza espositiva, va escluso che la pretesa creditoria di
[...]
si sia prescritta, in quanto, da un lato, non risulta applicabile alle pubbliche Pt_1 amministrazioni la prescrizione biennale di cui all'art. 1, co., L. n.27 dicembre 2017 n. 205, tenuto conto delle ragioni normative di riduzione da 5 a 2 anni della detta prescrizione, valevole solo per gli utenti finali, consumatori, ma non per le PPAA, in considerazione della normativa di contabilità pubblica cui sono sottoposte, dall'altro, si rileva la tempestività delle domanda introduttiva, notificata al legittimo contraddittore in data 26/10/2023, per il mancato pagamento di fatture tutte emesse nel 2019, rispetto alle quali deve trovare applicazione il regime di prescrizione quinquennale.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Stante l'esito del giudizio e la complessità delle questioni trattate, sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t.;
- Condanna il , in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t., alla corresponsione in favore di della somma di Euro 110,14 a Parte_1
titolo di sorte capitale non corrisposta, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, dovuti dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo, oltre alla somma di Euro 160,00 a titolo di indennizzo ex art.6 D.lgs. 231/2002;
- compensa integralmente, tra tutte le parti, le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta il 22/5/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella