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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/09/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 780/2023 R.G.L. promossa da:
(C.F. ), nata il [...] in [...] eresidente Parte_1 C.F._1 in Vezzano sul Crostolo (RE), Via al Castello, n. 31/01, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Silvia Casari e Andrea Pellegrini
Parte ricorrente contro
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Castelvetro di Modena (MO), Via Spilamberto, n. 30/C in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. prof. Francesco Basenghi
Parte resistente
in punto a: pagamento provvigioni
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la sig. ha adito il Tribunale di Reggio Emilia, Parte_1 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
- accertato e dichiarato il diritto della Sig.ra alla corresponsione delle Parte_1 provvigioni per l'attività di promozione e vendita dei prodotti della preponente svolta a decorrere dal 2018 e fino alla fine del mandato presso i clienti Susa Commerce d.o.o.,
e condannare (C.F. e P. IVA Parte_2 Parte_3 CP_1 P.IVA_1 ) con sede legale in Castelvetro di Modena (MO), Via Spilamberto, n. 30/C, P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente, per provvigioni maturate e mai corrisposte, della somma di € 260.796,14
(duecentosessantamilasettecentonovantasei//14), nonché alla somma di € 5.706,46
(cinquemilasettecentosei//46) a titolo di FIRR sulle provvigioni riferite ai succitati clienti
e € 8.983,14 (ottomilanovecentottantatre//14) quale Indennità Suppletiva di Clientela sempre sulle provvigioni riferite ai tre clienti Susa Commerce d.o.o., e Parte_2 per un importo totale di € 275.485,74 Parte_3
(duecentosettantacinquemilaquattrocentottantacinque//74) oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
Il tutto con vittoria di spese, compensi, spese generali e accessori della presente procedura”.
Esponeva di aver svolto attività di agente per la società dall'anno 2018 sino CP_1 al 02.01.2023, data del termine del periodo di preavviso a seguito della risoluzione del succitato contratto da parte della mandante.
Il contratto di agenzia prevedeva, all'art. 3.02, che l'Agente dovesse promuovere la conclusione di contratti di vendita dei Prodotti limitatamente “ai clienti esistenti nella
Zona, che diano pieno affidamento di solvibilità, che appartengono esclusivamente alla
GD, GDO e NORMAL TRADE (per il seguito, per brevità, unitariamente la “Clientela) e che vengono elencati nell'allegato A del presente atto”; tuttavia l'Allegato A al contratto di agenzia (cfr. doc. 1) è un foglio in bianco timbrato e firmato da di fatto, CP_1 sia alla firma del contratto che successivamente, non esisteva un pacchetto clienti cui l'agente avrebbe dovuto attenersi/limitarsi nello svolgimento del proprio mandato, ma solo una limitazione dell'area di operatività (paesi dell'ex Jugoslavia) e rispetto alle categorie della clientela di cui sopra s'è detto.
L'odierna ricorrente, fin dall'inizio del mandato, svolgeva stabilmente la propria attività di agente su tutta la zona dell'ex Jugoslavia;
nello specifico, l'agente promuoveva la conclusione di contratti anche per tre clienti appartenente alla GD, alla GDO e alla
NORMAL TRADE, siti in Bosnia Erzegovina (i clienti Susa Commerce d.o.o., Pt_2
e maturando ingenti provvigioni, mai corrisposte da , come
[...] Parte_3 CP_1 attestano i tabulati di vendita (docc. da 7 a 17) e gli ordini (docc. da 18 a 31) che la
Pag. 2 di 9 ricorrente ha sempre inoltrato a nel corso dei 5 anni sopra individuati, senza CP_1 tuttavia mai percepire alcuna provvigione.
Da qui il presente ricorso, con il quale, giusti dettagliati conteggi prodotti in atti e specificati nel corpo dell'atto, la lavoratrice evidenzia come le provvigioni maturate per l'attività di agenzia svolta in favore di sui clienti Susa, e nel periodo CP_1 Pt_2 Pt_3
2018-2022, ammontano a complessivi € 260.796,14 oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo e oltre alle indennità di risoluzione del rapporto di agenzia (FIRR e
Suppletiva di clientela).
Si è costituita nei termini chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente CP_1
e contestando in fatto e diritto le allegazioni dell'agente.
L'azienda sostiene in sintesi che, con riguardo alle tre ditte di cui al ricorso, fosse intervenuto specifico accordo in base al quale le provvigioni sulle vendite venivano corrisposte alla sig. direttamente dai compratori, come per altro si evince da Pt_1 elementi documentali versati in atti (messaggi w/a e e-mail) che hanno valore confessorio, oltre che dalla circostanza della mancata contestazione, per ben cinque anni, degli estratti provvisionali e dei conteggi trasmessi dalla mandante all'agente.
Il Tribunale, esperito senz'esito il tentativo di conciliazione, ha ammesso la prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, la causa è ora decisa previo deposito di note scritte autorizzate.
Il ricorso è in parte fondato, in particolare con riguardo alle domande relative alle provvigioni e alle terminative per le vendite effettuate ai clienti e . Pt_2 Pt_3
Le parti concordano che l'allegato A facente parte dell'originario contratto stipulato nel
2018 non contenesse alcun nominativo di clienti (e la circostanza è comunque provata sia documentalmente, tramite la produzione del suddetto allegato, che è appunto un foglio bianco, sia ), e che nel corso del tempo -salvo qualche addenda contrattuale Email_1
(cfr. doc-6 ric)- il contratto di agenzia ha avuto regolare esecuzione per tutti i clienti di cui ai rendiconti provvigionali e relativi estratti conto, cui hanno fatto seguito le fatture.
Da ciò consegue che la regola contrattuale del rapporto di agenzia in oggetto (non contenendo l'all'A alcun elenco clienti) è che la ricorrente ha diritto alle provvigioni di cui al contratto per ogni cliente da lei seguito nell'area di operatività (paesi dell'ex CP_1
Pag. 3 di 9 Jugoslavia) e rispetto alle categorie della clientela appartenenti alla GD, alla GDO e al
NORMAL TRADE, non essendovi pattuizione scritte limitative e/o contrarie a quanto previsto dall'art.3 vari commi del predetto contratto inter partes.
Tale regola è conforme alla normativa statale (art1748 cc) che prevede che per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando
l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento, al punto che la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito
Ogni patto contrario deve risultare da forma scritta, seppure ad probationem;
e tanto vale ad escludere la prova testimoniale in subiecta quaestio (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 18/05/2022, n. 15993 «Il contratto di agenzia va provato per iscritto, non essendo invocabile di per sé la prova testimoniale a supporto dell'insufficiente documentazione comunque prodotta ove, a giudizio del tribunale, singole fatture, estratti conto sui contributi e biglietti da visita non siano in grado di permettere la ricostruzione del contratto stesso. La prescrizione della forma scritta ad probationem, infatti, assume un ruolo essenziale per ricostruire la volontà delle parti specie in punto di stabilità dell'incarico, elemento distintivo della fattispecie rispetto ad altre figure, come il procacciamento di affari. Fuori, dunque, dai casi di perdita incolpevole del documento o della presenza di elementi scritturali parziali da cui comunque emerga il contratto, con le sue clausole connotative, nemmeno sono ammissibili la prova per testi o le presunzioni, tale essendo il portato civilistico della regola probatoria che non cambia a fronte della terzietà della posizione del curatore, rappresentante degli interessi della massa.»).
Dunque, la regola generale e contrattuale nella presente vicenda, in mancanza di qualsivoglia pattuizione scritta contraria, è che certamente la sig. ha diritto alle Pt_1 provvigioni per gli affari promossi presso tutti i clienti che rientrino nell'area geografica Parte_ di competenza e facciano parte della
Non è contestato che i clienti Susa Commerce d.o.o., e rientrino Parte_2 Parte_3
Parte_ in tale area e facciano parte della ne consegue che il diritto alle provvigioni su
Pag. 4 di 9 affari promossi con tali clienti può essere escluso solo da una fonte contrattuale che esclude costoro dal novero della clientela seguita dall'agente.
Tale clausola pacificamente non esiste.
La prova per testi (che dovrebbe ritenersi inammissibile in caso sia finalizzata a provare l'esistenza di una pattuizione contraria al dettato contrattuale) è stata ammessa a fronte dell'esistenza di elementi indiziari rappresentati dalla conversazione w/app 29/10/2021 e dalla @ 24/3/2022.
In essi, la avrebbe ammesso che le provvigioni di sua spettanza non erano pagate Pt_1 da ma dal cliente finale. CP_1
Le risultanze della prova per testi, unite alla mail 24/3/2022 sopra citata (doc. 2 conv.) portano a ritenere esclusi dal diritto alla provvigione gli affari promossi con la sola società Susa Commerce d.o.o..
Anzitutto, ed è dirimente ai fini della decisione, sia il messaggio w/a che la @ 24/3/2022 non si riferiscono ma al cliente per il quale dunque, a fronte dell'assenza di Parte_2 qualunque prova documentale di un accordo che ne escluda la provvigione, non v'è ragione che le provvigioni non vengano corrisposte.
Per quanto riguarda il cliente , l'analisi della mail citata1 consente di escludere che Pt_3 per tale cliente esistesse la pattuizione invocata da , dal momento che la CP_1 Pt_1 in essa @, chiede al uno sconto sui prezzi solo per Susa affermando che Parte_5 unicamente tale cliente è senza provvigione, mentre nel listino trasmessole compariva il prezzario anche per il cliente , per il quale non viene richiesto alcuno sconto Pt_3
(eppure, in tesi , anche tale soggetto era esonerato dalle provvigioni, e dunque CP_1 meritevole di uno sconto).
Per quanto riguarda il messaggio w/a (doc.1 conv.)2, si osserva che la frase “non hai la provvigione… ci può stare” che in tesi INALCA comporterebbe il riconoscimento, da
Pag. 5 di 9 parte della dell'esistenza di un accordo che esclude le provvigioni anche per il Pt_1 cliente , è ambigua ed estrapolata da un contesto nel quale non vengono prodotti i Pt_3 messaggi vocali che seguono tale frase.
Infatti, non è conseguente che alla proposta del cliente di 3.75, e al rilancio di 3.80 Pt_3 che formula , la ricorrente commenti: “non hai la provvigione… ci può stare”, CP_1 commento che sarebbe stato adeguato se avesse accettato il prezzo di , CP_1 Pt_3 non nel caso di un rilancio maggiorato. In ogni caso, a tale commento della segue Pt_1 un messaggio vocale di ben 1minuto e 38 secondi (non versato in atti), nel quale evidentemente spiegava le modalità della controproposta, cui la risponde: CP_2 Pt_1
“è tutto chiaro”. Seguono poi altri due messaggi vocali di (anch'essi non CP_2 riprodotti) e dalle risposte della si comprende che stanno discutendo di prezzi o di Pt_1 modalità di fornitura.
Si tratta perciò di una conversazione che evidenzia una trattativa complessa, e l'estrapolazione della sola frase “non hai la provvigione… ci può stare” da un contesto ben più articolato, che tuttavia non è stato, per scelta difensiva, reso ostensibile al
Tribunale, fa sì che tale unico spezzone non possa in alcun modo essere ritenuto un riconoscimento. A maggior ragione in presenza della @ già citata che chiede lo sconto per il solo cliente SUSA che non ha le provvigioni.
Ne consegue che tale messaggio non può considerarsi indizio significativo né principio di prova scritta, e non ha alcun valore processuale.
Per quanto riguarda le prove testimoniali raccolte, sia i testi aziendali (tutti anche attualmente dipendenti ) che i testi portati da (ossia i tre legali CP_1 Pt_1 rappresentanti delle tre società in contestazione) sono risultati inattendibili, contraddittori, probabilmente falsi.
I testi aziendali in quanto all'evidenza appiattiti sulla tesi della mancanza di provvigione perché corrisposta direttamente dai compratori (tesi indimostrata per tabulas ed anzi smentita dai testi di che hanno affermato di non avere mai corrisposto nulla Pt_1 all'agente); i testi di perché -quanto meno per Susa- non appare credibile che, Pt_1
controproposta: “mi serve 3,8”, chiedendo un “ritocco” del prezzo di 0,05 euro. La ricorrente risponde:
“non hai la provvigione… ci può stare” (doc. n. 1).
Pag. 6 di 9 ottenendo una scontistica maggiore grazie all'intervento della ricorrente, non venisse premiato con compensi il merito dell'agente.
Quanto alla tesi di secondo cui i prezzi applicati ai tre clienti in questione CP_1 sarebbero risultati più bassi rispetto ai prezzi applicati agli altri clienti perché nel primo caso non doveva considerare il costo delle provvigioni dell'Agente, la stessa CP_1 risulta smentita dalla produzione effettuata da con i docc. da 18 a 34 ric, che evidenziano, oltre all'attività di agente svolta Pt_1 dalla ricorrente, le trattative per la chiusura degli ordine con l'indicazione dei prezzi applicati. I valori di acquisto stabiliti per i tre clienti Susa Commerce d.o.o., Parte_2
e sono spesso i medesimi applicati agli altri clienti per i quali Parte_3 CP_1 riconosceva le provvigioni alla come per esempio Intermeat, Semic e Madi. Pt_1
In alcuni casi, addirittura, i prezzi indicati da per Susa Commerce d.o.o., CP_1 Pt_2
e sono più alti di quelli previsti per altri clienti.
[...] Parte_3
E' pacifico poi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis sentenza n.
12544 del 10 maggio 2019) che l'approvazione dei rendiconti provvigionali o la mancata contestazione degli estratti conto non comportano rinuncia tacita a maggiori compensi, dovendosi escludere che l'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti un'approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell'agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.
Da tutte tali considerazioni, ne consegue che -escluso per le ragioni di cui sopra il cliente debba essere condannata al pagamento in favore di delle provvigioni Persona_1 Pt_1
e terminative per i clienti e . Pt_2 Pt_3
Specificamente, rispetto al cliente Cliente Beslic d.o.o., la Sig.ra con la propria Pt_1 attività di agenzia, generava per Inalca i seguenti fatturati:
nel 2018 € 1.866.091,71, come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 12)
nel 2019 € 392.513,19, come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 12)
nel 2020 € 102.492,06, come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 12)
nel 2021 € 121.587,03, come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 12)
Pag. 7 di 9 Secondo la percentuale di provvigioni stabilita dal contratto di agenzia, art. 13, applicando tuttavia la percentuale di cui all'addendum (cfr. doc. 6) l'odierna ricorrente maturava pertanto le seguenti provvigioni:
- anno 2018 € 23.326,15
- anno 2019 € 4.906,41
- anno 2020 € 2.018,00
- anno 2021 € 1.519,84
TOTALE € 31.033,55
A conferma dell'attività promozionale di agenzia svolta dalla Sig.ra è stata Pt_1 prodotta abbondante corrispondenza mail attestante l'inoltro degli ordini effettuato dall'agente alla preponente e tutta l'attività di raccordo volta ad organizzare le consegne, la gestione dei reclami, l'applicazione dei listini prezzi ecc. svolta negli anni (cfr. docc.
19, 22, 25, 28 e 33). Per altro non ha minimamente contestato tali dati. CP_1
Rispetto al cliente la Sig.ra con la propria attività di Parte_3 Pt_1 agenzia, generava per i seguenti fatturati: CP_1
nel 2018 € 2.192.088,14 come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 13)
nel 2019 € 2.996.742,36 come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 14)
nel 2020 € 1.409.371,7 come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 15)
nel 2021 € 1.008.562,22 come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 16)
nel 2022 € 260.666,88 come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 17)
Secondo la percentuale di provvigioni stabilita dal contratto di agenzia, art. 13, applicando tuttavia la percentuale di cui all'addendum (cfr. doc. 6) l'odierna maturava pertanto le seguenti provvigioni:
- anno 2018 € 28.136,04
- anno 2019 € 37.459,28
- anno 2020 € 17.617,15
- anno 2021 € 12.607,03
- anno 2022 € 3.258,34
TOTALE € 99.077,82.
Pag. 8 di 9 Oltre a tali somme, dovrà corrispondere a le terminative di rapporto CP_1 Pt_1 come espressamente calcolate nei docc. 38B e 38C, anch'essi non contesti, e comunque congrui, e che la scrivente espressamente recepisce trattandosi di conteggi matematici non inficiati da vizi.
Sul totale, anch'esso risultante da semplice calcolo matematico, dovranno poi essere corrisposti gli accessori di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione di valore fino a 260mila euro, e dei valori medi di compensi.
PQM
- accerta e dichiara il diritto della Sig.ra alla corresponsione delle Parte_1 provvigioni per l'attività di promozione e vendita dei prodotti della preponente svolta a decorrere dal 2018 e fino alla fine del mandato presso i clienti e Parte_2 Pt_3
e conseguentemente condanna in persona del suo legale
[...] CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente, per provvigioni maturate e mai corrisposte, della somma di € 130.111,37, oltre alle terminative come calcolate nei docc. 38B e 38C, oltre ad accessori di legge dal dovuto al saldo.
alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite del CP_3 CP_1 presente procedimento, che liquida in complessivi € 13.395,00 per compensi oltre IVA,
CPA e CU se dovuto.
Reggio Emilia, li 27/9/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il 24 marzo 2022 il sig. invia alla ricorrente una e-mail contenente la quotazione di Testimone_1 alcuni tagli di carne per la clientela della sig.ra compresa proprio Susa. Alla mail risponde qualche Pt_1 minuto dopo la ricorrente scrivendo: “Si possono rivedere i prezzi di Susa considerando che è senza provvigione? (doc. n. 2). 2 Il 29 ottobre 2021 si svolge una conversazione via Whattsapp tra la ricorrente ed il sig. CP_2 funzionario vendite di e referente della sig.ra I due discutono delle condizioni economiche CP_1 Pt_1 da praticare al cliente . Pt_3 La ricorrente scrive: “ ha proposto 3,75 per caricare quelle di questa settimana. Se ti interessa Pt_3 fammi sapere che organizziamo il carico”. Il sig. coinvolto nella trattativa, formula una CP_2
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 780/2023 R.G.L. promossa da:
(C.F. ), nata il [...] in [...] eresidente Parte_1 C.F._1 in Vezzano sul Crostolo (RE), Via al Castello, n. 31/01, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Silvia Casari e Andrea Pellegrini
Parte ricorrente contro
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Castelvetro di Modena (MO), Via Spilamberto, n. 30/C in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. prof. Francesco Basenghi
Parte resistente
in punto a: pagamento provvigioni
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la sig. ha adito il Tribunale di Reggio Emilia, Parte_1 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
- accertato e dichiarato il diritto della Sig.ra alla corresponsione delle Parte_1 provvigioni per l'attività di promozione e vendita dei prodotti della preponente svolta a decorrere dal 2018 e fino alla fine del mandato presso i clienti Susa Commerce d.o.o.,
e condannare (C.F. e P. IVA Parte_2 Parte_3 CP_1 P.IVA_1 ) con sede legale in Castelvetro di Modena (MO), Via Spilamberto, n. 30/C, P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente, per provvigioni maturate e mai corrisposte, della somma di € 260.796,14
(duecentosessantamilasettecentonovantasei//14), nonché alla somma di € 5.706,46
(cinquemilasettecentosei//46) a titolo di FIRR sulle provvigioni riferite ai succitati clienti
e € 8.983,14 (ottomilanovecentottantatre//14) quale Indennità Suppletiva di Clientela sempre sulle provvigioni riferite ai tre clienti Susa Commerce d.o.o., e Parte_2 per un importo totale di € 275.485,74 Parte_3
(duecentosettantacinquemilaquattrocentottantacinque//74) oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
Il tutto con vittoria di spese, compensi, spese generali e accessori della presente procedura”.
Esponeva di aver svolto attività di agente per la società dall'anno 2018 sino CP_1 al 02.01.2023, data del termine del periodo di preavviso a seguito della risoluzione del succitato contratto da parte della mandante.
Il contratto di agenzia prevedeva, all'art. 3.02, che l'Agente dovesse promuovere la conclusione di contratti di vendita dei Prodotti limitatamente “ai clienti esistenti nella
Zona, che diano pieno affidamento di solvibilità, che appartengono esclusivamente alla
GD, GDO e NORMAL TRADE (per il seguito, per brevità, unitariamente la “Clientela) e che vengono elencati nell'allegato A del presente atto”; tuttavia l'Allegato A al contratto di agenzia (cfr. doc. 1) è un foglio in bianco timbrato e firmato da di fatto, CP_1 sia alla firma del contratto che successivamente, non esisteva un pacchetto clienti cui l'agente avrebbe dovuto attenersi/limitarsi nello svolgimento del proprio mandato, ma solo una limitazione dell'area di operatività (paesi dell'ex Jugoslavia) e rispetto alle categorie della clientela di cui sopra s'è detto.
L'odierna ricorrente, fin dall'inizio del mandato, svolgeva stabilmente la propria attività di agente su tutta la zona dell'ex Jugoslavia;
nello specifico, l'agente promuoveva la conclusione di contratti anche per tre clienti appartenente alla GD, alla GDO e alla
NORMAL TRADE, siti in Bosnia Erzegovina (i clienti Susa Commerce d.o.o., Pt_2
e maturando ingenti provvigioni, mai corrisposte da , come
[...] Parte_3 CP_1 attestano i tabulati di vendita (docc. da 7 a 17) e gli ordini (docc. da 18 a 31) che la
Pag. 2 di 9 ricorrente ha sempre inoltrato a nel corso dei 5 anni sopra individuati, senza CP_1 tuttavia mai percepire alcuna provvigione.
Da qui il presente ricorso, con il quale, giusti dettagliati conteggi prodotti in atti e specificati nel corpo dell'atto, la lavoratrice evidenzia come le provvigioni maturate per l'attività di agenzia svolta in favore di sui clienti Susa, e nel periodo CP_1 Pt_2 Pt_3
2018-2022, ammontano a complessivi € 260.796,14 oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo e oltre alle indennità di risoluzione del rapporto di agenzia (FIRR e
Suppletiva di clientela).
Si è costituita nei termini chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente CP_1
e contestando in fatto e diritto le allegazioni dell'agente.
L'azienda sostiene in sintesi che, con riguardo alle tre ditte di cui al ricorso, fosse intervenuto specifico accordo in base al quale le provvigioni sulle vendite venivano corrisposte alla sig. direttamente dai compratori, come per altro si evince da Pt_1 elementi documentali versati in atti (messaggi w/a e e-mail) che hanno valore confessorio, oltre che dalla circostanza della mancata contestazione, per ben cinque anni, degli estratti provvisionali e dei conteggi trasmessi dalla mandante all'agente.
Il Tribunale, esperito senz'esito il tentativo di conciliazione, ha ammesso la prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, la causa è ora decisa previo deposito di note scritte autorizzate.
Il ricorso è in parte fondato, in particolare con riguardo alle domande relative alle provvigioni e alle terminative per le vendite effettuate ai clienti e . Pt_2 Pt_3
Le parti concordano che l'allegato A facente parte dell'originario contratto stipulato nel
2018 non contenesse alcun nominativo di clienti (e la circostanza è comunque provata sia documentalmente, tramite la produzione del suddetto allegato, che è appunto un foglio bianco, sia ), e che nel corso del tempo -salvo qualche addenda contrattuale Email_1
(cfr. doc-6 ric)- il contratto di agenzia ha avuto regolare esecuzione per tutti i clienti di cui ai rendiconti provvigionali e relativi estratti conto, cui hanno fatto seguito le fatture.
Da ciò consegue che la regola contrattuale del rapporto di agenzia in oggetto (non contenendo l'all'A alcun elenco clienti) è che la ricorrente ha diritto alle provvigioni di cui al contratto per ogni cliente da lei seguito nell'area di operatività (paesi dell'ex CP_1
Pag. 3 di 9 Jugoslavia) e rispetto alle categorie della clientela appartenenti alla GD, alla GDO e al
NORMAL TRADE, non essendovi pattuizione scritte limitative e/o contrarie a quanto previsto dall'art.3 vari commi del predetto contratto inter partes.
Tale regola è conforme alla normativa statale (art1748 cc) che prevede che per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando
l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento, al punto che la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito
Ogni patto contrario deve risultare da forma scritta, seppure ad probationem;
e tanto vale ad escludere la prova testimoniale in subiecta quaestio (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 18/05/2022, n. 15993 «Il contratto di agenzia va provato per iscritto, non essendo invocabile di per sé la prova testimoniale a supporto dell'insufficiente documentazione comunque prodotta ove, a giudizio del tribunale, singole fatture, estratti conto sui contributi e biglietti da visita non siano in grado di permettere la ricostruzione del contratto stesso. La prescrizione della forma scritta ad probationem, infatti, assume un ruolo essenziale per ricostruire la volontà delle parti specie in punto di stabilità dell'incarico, elemento distintivo della fattispecie rispetto ad altre figure, come il procacciamento di affari. Fuori, dunque, dai casi di perdita incolpevole del documento o della presenza di elementi scritturali parziali da cui comunque emerga il contratto, con le sue clausole connotative, nemmeno sono ammissibili la prova per testi o le presunzioni, tale essendo il portato civilistico della regola probatoria che non cambia a fronte della terzietà della posizione del curatore, rappresentante degli interessi della massa.»).
Dunque, la regola generale e contrattuale nella presente vicenda, in mancanza di qualsivoglia pattuizione scritta contraria, è che certamente la sig. ha diritto alle Pt_1 provvigioni per gli affari promossi presso tutti i clienti che rientrino nell'area geografica Parte_ di competenza e facciano parte della
Non è contestato che i clienti Susa Commerce d.o.o., e rientrino Parte_2 Parte_3
Parte_ in tale area e facciano parte della ne consegue che il diritto alle provvigioni su
Pag. 4 di 9 affari promossi con tali clienti può essere escluso solo da una fonte contrattuale che esclude costoro dal novero della clientela seguita dall'agente.
Tale clausola pacificamente non esiste.
La prova per testi (che dovrebbe ritenersi inammissibile in caso sia finalizzata a provare l'esistenza di una pattuizione contraria al dettato contrattuale) è stata ammessa a fronte dell'esistenza di elementi indiziari rappresentati dalla conversazione w/app 29/10/2021 e dalla @ 24/3/2022.
In essi, la avrebbe ammesso che le provvigioni di sua spettanza non erano pagate Pt_1 da ma dal cliente finale. CP_1
Le risultanze della prova per testi, unite alla mail 24/3/2022 sopra citata (doc. 2 conv.) portano a ritenere esclusi dal diritto alla provvigione gli affari promossi con la sola società Susa Commerce d.o.o..
Anzitutto, ed è dirimente ai fini della decisione, sia il messaggio w/a che la @ 24/3/2022 non si riferiscono ma al cliente per il quale dunque, a fronte dell'assenza di Parte_2 qualunque prova documentale di un accordo che ne escluda la provvigione, non v'è ragione che le provvigioni non vengano corrisposte.
Per quanto riguarda il cliente , l'analisi della mail citata1 consente di escludere che Pt_3 per tale cliente esistesse la pattuizione invocata da , dal momento che la CP_1 Pt_1 in essa @, chiede al uno sconto sui prezzi solo per Susa affermando che Parte_5 unicamente tale cliente è senza provvigione, mentre nel listino trasmessole compariva il prezzario anche per il cliente , per il quale non viene richiesto alcuno sconto Pt_3
(eppure, in tesi , anche tale soggetto era esonerato dalle provvigioni, e dunque CP_1 meritevole di uno sconto).
Per quanto riguarda il messaggio w/a (doc.1 conv.)2, si osserva che la frase “non hai la provvigione… ci può stare” che in tesi INALCA comporterebbe il riconoscimento, da
Pag. 5 di 9 parte della dell'esistenza di un accordo che esclude le provvigioni anche per il Pt_1 cliente , è ambigua ed estrapolata da un contesto nel quale non vengono prodotti i Pt_3 messaggi vocali che seguono tale frase.
Infatti, non è conseguente che alla proposta del cliente di 3.75, e al rilancio di 3.80 Pt_3 che formula , la ricorrente commenti: “non hai la provvigione… ci può stare”, CP_1 commento che sarebbe stato adeguato se avesse accettato il prezzo di , CP_1 Pt_3 non nel caso di un rilancio maggiorato. In ogni caso, a tale commento della segue Pt_1 un messaggio vocale di ben 1minuto e 38 secondi (non versato in atti), nel quale evidentemente spiegava le modalità della controproposta, cui la risponde: CP_2 Pt_1
“è tutto chiaro”. Seguono poi altri due messaggi vocali di (anch'essi non CP_2 riprodotti) e dalle risposte della si comprende che stanno discutendo di prezzi o di Pt_1 modalità di fornitura.
Si tratta perciò di una conversazione che evidenzia una trattativa complessa, e l'estrapolazione della sola frase “non hai la provvigione… ci può stare” da un contesto ben più articolato, che tuttavia non è stato, per scelta difensiva, reso ostensibile al
Tribunale, fa sì che tale unico spezzone non possa in alcun modo essere ritenuto un riconoscimento. A maggior ragione in presenza della @ già citata che chiede lo sconto per il solo cliente SUSA che non ha le provvigioni.
Ne consegue che tale messaggio non può considerarsi indizio significativo né principio di prova scritta, e non ha alcun valore processuale.
Per quanto riguarda le prove testimoniali raccolte, sia i testi aziendali (tutti anche attualmente dipendenti ) che i testi portati da (ossia i tre legali CP_1 Pt_1 rappresentanti delle tre società in contestazione) sono risultati inattendibili, contraddittori, probabilmente falsi.
I testi aziendali in quanto all'evidenza appiattiti sulla tesi della mancanza di provvigione perché corrisposta direttamente dai compratori (tesi indimostrata per tabulas ed anzi smentita dai testi di che hanno affermato di non avere mai corrisposto nulla Pt_1 all'agente); i testi di perché -quanto meno per Susa- non appare credibile che, Pt_1
controproposta: “mi serve 3,8”, chiedendo un “ritocco” del prezzo di 0,05 euro. La ricorrente risponde:
“non hai la provvigione… ci può stare” (doc. n. 1).
Pag. 6 di 9 ottenendo una scontistica maggiore grazie all'intervento della ricorrente, non venisse premiato con compensi il merito dell'agente.
Quanto alla tesi di secondo cui i prezzi applicati ai tre clienti in questione CP_1 sarebbero risultati più bassi rispetto ai prezzi applicati agli altri clienti perché nel primo caso non doveva considerare il costo delle provvigioni dell'Agente, la stessa CP_1 risulta smentita dalla produzione effettuata da con i docc. da 18 a 34 ric, che evidenziano, oltre all'attività di agente svolta Pt_1 dalla ricorrente, le trattative per la chiusura degli ordine con l'indicazione dei prezzi applicati. I valori di acquisto stabiliti per i tre clienti Susa Commerce d.o.o., Parte_2
e sono spesso i medesimi applicati agli altri clienti per i quali Parte_3 CP_1 riconosceva le provvigioni alla come per esempio Intermeat, Semic e Madi. Pt_1
In alcuni casi, addirittura, i prezzi indicati da per Susa Commerce d.o.o., CP_1 Pt_2
e sono più alti di quelli previsti per altri clienti.
[...] Parte_3
E' pacifico poi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis sentenza n.
12544 del 10 maggio 2019) che l'approvazione dei rendiconti provvigionali o la mancata contestazione degli estratti conto non comportano rinuncia tacita a maggiori compensi, dovendosi escludere che l'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti un'approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell'agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.
Da tutte tali considerazioni, ne consegue che -escluso per le ragioni di cui sopra il cliente debba essere condannata al pagamento in favore di delle provvigioni Persona_1 Pt_1
e terminative per i clienti e . Pt_2 Pt_3
Specificamente, rispetto al cliente Cliente Beslic d.o.o., la Sig.ra con la propria Pt_1 attività di agenzia, generava per Inalca i seguenti fatturati:
nel 2018 € 1.866.091,71, come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 12)
nel 2019 € 392.513,19, come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 12)
nel 2020 € 102.492,06, come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 12)
nel 2021 € 121.587,03, come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 12)
Pag. 7 di 9 Secondo la percentuale di provvigioni stabilita dal contratto di agenzia, art. 13, applicando tuttavia la percentuale di cui all'addendum (cfr. doc. 6) l'odierna ricorrente maturava pertanto le seguenti provvigioni:
- anno 2018 € 23.326,15
- anno 2019 € 4.906,41
- anno 2020 € 2.018,00
- anno 2021 € 1.519,84
TOTALE € 31.033,55
A conferma dell'attività promozionale di agenzia svolta dalla Sig.ra è stata Pt_1 prodotta abbondante corrispondenza mail attestante l'inoltro degli ordini effettuato dall'agente alla preponente e tutta l'attività di raccordo volta ad organizzare le consegne, la gestione dei reclami, l'applicazione dei listini prezzi ecc. svolta negli anni (cfr. docc.
19, 22, 25, 28 e 33). Per altro non ha minimamente contestato tali dati. CP_1
Rispetto al cliente la Sig.ra con la propria attività di Parte_3 Pt_1 agenzia, generava per i seguenti fatturati: CP_1
nel 2018 € 2.192.088,14 come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 13)
nel 2019 € 2.996.742,36 come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 14)
nel 2020 € 1.409.371,7 come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 15)
nel 2021 € 1.008.562,22 come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 16)
nel 2022 € 260.666,88 come risulta dalle schede contabili (cfr. doc. 17)
Secondo la percentuale di provvigioni stabilita dal contratto di agenzia, art. 13, applicando tuttavia la percentuale di cui all'addendum (cfr. doc. 6) l'odierna maturava pertanto le seguenti provvigioni:
- anno 2018 € 28.136,04
- anno 2019 € 37.459,28
- anno 2020 € 17.617,15
- anno 2021 € 12.607,03
- anno 2022 € 3.258,34
TOTALE € 99.077,82.
Pag. 8 di 9 Oltre a tali somme, dovrà corrispondere a le terminative di rapporto CP_1 Pt_1 come espressamente calcolate nei docc. 38B e 38C, anch'essi non contesti, e comunque congrui, e che la scrivente espressamente recepisce trattandosi di conteggi matematici non inficiati da vizi.
Sul totale, anch'esso risultante da semplice calcolo matematico, dovranno poi essere corrisposti gli accessori di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione di valore fino a 260mila euro, e dei valori medi di compensi.
PQM
- accerta e dichiara il diritto della Sig.ra alla corresponsione delle Parte_1 provvigioni per l'attività di promozione e vendita dei prodotti della preponente svolta a decorrere dal 2018 e fino alla fine del mandato presso i clienti e Parte_2 Pt_3
e conseguentemente condanna in persona del suo legale
[...] CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente, per provvigioni maturate e mai corrisposte, della somma di € 130.111,37, oltre alle terminative come calcolate nei docc. 38B e 38C, oltre ad accessori di legge dal dovuto al saldo.
alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite del CP_3 CP_1 presente procedimento, che liquida in complessivi € 13.395,00 per compensi oltre IVA,
CPA e CU se dovuto.
Reggio Emilia, li 27/9/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il 24 marzo 2022 il sig. invia alla ricorrente una e-mail contenente la quotazione di Testimone_1 alcuni tagli di carne per la clientela della sig.ra compresa proprio Susa. Alla mail risponde qualche Pt_1 minuto dopo la ricorrente scrivendo: “Si possono rivedere i prezzi di Susa considerando che è senza provvigione? (doc. n. 2). 2 Il 29 ottobre 2021 si svolge una conversazione via Whattsapp tra la ricorrente ed il sig. CP_2 funzionario vendite di e referente della sig.ra I due discutono delle condizioni economiche CP_1 Pt_1 da praticare al cliente . Pt_3 La ricorrente scrive: “ ha proposto 3,75 per caricare quelle di questa settimana. Se ti interessa Pt_3 fammi sapere che organizziamo il carico”. Il sig. coinvolto nella trattativa, formula una CP_2