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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RG 72/2025
Tribunale di Mantova VERBALE D'UDIENZA con l'avv. BASSI GIORGIO Parte_1
Contro
con l'avvocato SAVONA EUGENIA CP_1
Successivamente oggi 22/05/2025 sono l'avv. Miconi in sost. avv Savona e l'avv. Bassi che discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni. I procuratori delle parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza. Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
- 1 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 22.5.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria promossa con domanda depositata in data 30.1.2025 da rappresentato e difeso, per procura allegata telematicamente al Parte_1 presente atto dall'Avv.to Giorgio Bassi
- ricorrente -
CONTRO
difesa e rappresentata dall'avv. Eugenia Savona CP_1
- resistente -
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento immediato in favore dell'istante dei ratei non corrisposti di giugno e luglio 2023 della pensione anticipata per lavoratori precoci, nella misura lorda di €2.839,00
(corrispondente all'importo netto di €2.107,00, o nella diversa maggiore o minore misura che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 2 - b) condannare l' al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con CP_1
attribuzione al procuratore che ne fa anticipo. .
Per la parte convenuta
Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso proposto da in quanto infondato in Parte_1
fatto ed in diritto.
Spese ed onorari rifusi.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
Mantova l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. CP_1
Il procuratore del ricorrente esponeva;
con domanda del 24 gennaio 2023 il sig. hiedeva il riconoscimento delle condizioni di Parte_1
accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci;
che con comunicazione 06 aprile 2023 riferiva di non poter accogliere la domanda in quanto, CP_1
alla data di presentazione della domanda (24/01/2023) non risultava conclusa la prestazione a sostegno del reddito di cui il sig. risultava beneficiario (e che sarebbe terminata il giorno Parte_1
29/01/2023); che come da accordi intervenuti con il/la sig./sig.ra ella sede di Mantova il patronato Parte_2 CP_1
di Mantova presentava istanza di riesame in data 01 marzo 2023 chiedendo espressamente CP_2
di considerare sulla domanda di pensione del 24 gennaio 2023, ancora in lavorazione, la nuova richiesta di verifica del requisito per l'accesso alla pensione anticipata ai lavoratori precoci inoltrata nella medesima data;
che a tale richiesta rispondeva testualmente: “Buongiorno abbiamo elaborato la domanda di CP_1
verifica del requisito per l'accesso alla pensione anticipata lavoratori precoci con esito positivo, la decorrenza dovrebbe essere giugno 2023, però bisogna attendere la comunicazione… dopo l'elaborazione della graduatoria per la liquidazione della pensione” ; che su suggerimento il patronato reiterava quindi la domanda in data 13/07/2024 e nonostante CP_1 gli accordi, rigettava la richiesta in data 17 agosto 2023 “a causa di duplicazione della richiesta”; CP_1
che il ricorso amministrativo veniva rigettato ma diversamente da quanto riferito nella propria motivazione di rigetto, la prima domanda di pensione, n. 2088952000015, presentata il 24.01.2024,
NON è stata respinta a seguito del mancato riconoscimento del requisito per l'accesso alla pensione anticipata - lavoratori precoci, bensì “a causa di duplicazione della richiesta” che conseguentemente il Sig. perdeva il diritto a percepire i ratei di giugno e luglio Parte_1
2023, e iniziava a percepire la pensione solo da agosto 2023
- 3 - In punto di diritto rilevava che è pacifico e non contestato che il ricorrente ha diritto a percepire la pensione anticipata per lavoratori precoci e che è altrettanto pacifico che la domanda di accesso n.
2088952000015, prot. .4500.24/01/2023.0012313 del 24 gennaio 2023 è stata rigettata in data CP_1
17 agosto 2023 “a causa di duplicazione della richiesta” ma in realtà il ricorrente non ha mai duplicato la richiesta, essendosi limitato a reiterare la domanda, su indicazione espressa dell' , per ovviare CP_1
alla circostanza per cui risultava ancora beneficiario, alla data di presentazione della domanda, di una prestazione a sostegno del reddito (che sarebbe terminata il giorno 29/01/2023).
Rivendicava quindi, con articolate argomentazioni , il diritto di percepire la pensione anticipata anche per i mesi di giugno e luglio 2023
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso . CP_1
Il procuratore dell' rilevava che la prima domanda è stata respinta in data Controparte_3
6.4.2023, a seguito del mancato riconoscimento del requisito per l'accesso alla pensione anticipata - lavoratori precoci, più precisamente per la mancata cessazione della fruizione della NASpI.
CP_ Invocava la circolare 99 del 16.06.2017 e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso .
La causa , istruita sulla documentazione prodotta dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La vicenda in esame appare parossistica.
E' lo stesso , nella persona dell'impiegata che ha affermato in data 17.4.9 che CP_1 Pt_2
l'originaria domanda di pensione precoce presentata dal ricorrente in data 20.1.23 era stata elaborata con esito positivo salva la necessità di attendere la elaborazione della graduatoria per la liquidazione della pensione ( cfr. doc. 4 di parte ricorrente)
Tutto cio' che è successo dopo non ha alcuna rilevanza e puo' essere etichettato come attività superflua frutto di un fraintendimento fra uffici e patronato ”, che avrebbe dovuto indurre l' a CP_1 CP_1
qualificare semplicemente la seconda domanda come inammissibile per carenza di interesse volta che già per la prima vi erano i requisiti per accedere alla pensione precoce .
Basterà leggere cosa ha statuito lo stesso istituto previdenziale nella circolare 16.6.2017 al punto 5.6.
La domanda di pensione (accesso al beneficio di cui all'articolo 1, commi 199 – 205 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) è presentata, con modalità telematica, all' ed il relativo trattamento è CP_1
corrisposto, al ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, oltrechè all'esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Nella predetta domanda
l'interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti
- 4 - al momento della domanda di riconoscimento, oppure l'avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica. Il trattamento pensionistico in parola decorre, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda. Qualora si tratti di un iscritto alla gestione esclusiva la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Resta inteso che, in conformità alla normativa vigente, la decorrenza del trattamento pensionistico potrà essere riconosciuta ove il soggetto abbia cessato
l'attività lavorativa dipendente alla suddetta data. Come sopra precisato (par. 5.1), relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate in attesa dell'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola. Contestualmente alla domanda di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell'istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).(...)
Ed è esattamente quello che ha fatto il ricorrente : ha presentato la domanda in data 20.1.2023 , la percezione della prestazione a sostegno del reddito , ostativa al godimento della pensione precoce, sarebbe pacificamente terminata 9 giorni dopo , ossia in data 29.1.2023 e, pertanto , sicuramente a far tempo dal giugno 2023 il ossedeva tutti i requisiti per fruire della pensione anticipata. Parte_1
Nulla piu' vi è da aggiungere
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale ( causa decisa in un'unica udienza ), seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa , così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
dei ratei di pensione precoce maturati e non corrisposti di giugno e luglio 2023 , oltre interessi legali condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi CP_1
euro 885,00 , oltre contr. Forf, , iva e cpa da distrarsi a favore del procuratore anticipatario
Così deciso in Mantova, il 22.5.2025
Il Giudice dott. Simona Gerola
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