TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13512 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4930 /2025
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 01/10/2025 innanzi al giudice dott.ssa Lucia De Bernardin è comparso per parte appellante l'avv. Alessandro Freni, per Roma capitale, il quale si riporta all'appello e ai motivi ivi presentati, chiedendone l'accoglimento.
È presente per parte appellata l'avv. Dario Perugini il quale si riporta alle difese spiegate in comparsa e chiede il rigetto dell'appello ovvero in subordine l'accoglimento delle domande subordinate già presentate in primo grado.
Il giudice
Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art.436 bis cpc invita le parti a concludere e a discutere oralmente.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Lucia De Bernardin
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.15, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
Lucia De Bernardin N. R.G. 4930/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4930 /2025
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI Parte_1 P.IVA_1
GIOVE N. 21 00186 rappresentato e difeso dall'avv. GAROZZO Pt_1
SALVATORE giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), domiciliato in VIALE ANGELICO 301 00195
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. PERUGINI DARIO;
Pt_1
APPELLATA CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con ricorso ex art. art. 7 del d.lgs. 150/2011, depositato il 6.05.2023 ed iscritto al n.r.g. 22264/23 dell'ufficio del Giudice di Pace di la Pt_1 [...]
ha impugnato ventisei verbali Controparte_1
di accertamento di violazione del C.d.S., irrogati dal Corpo di Polizia Locale di
[...]
, per violazione dell'art. 7, commi 9 e 14 del Codice della Strada Pt_1 [...]
; Pt_1
rilevato che a fondamento dell'opposizione è stata dedotta -in via principale- la buona fede serbata nella condotta contestata, stante l'omesso invio da parte di
[...]
dell'avviso di scadenza del permesso di accesso in zona ZTL;
Pt_1
rilevato che il Giudice di Pace di con sentenza n. 15372/2024 del Pt_1
19.12.2024, depositata in data 15.10.2024, all. 1, ha accolto il ricorso, annullando tutti i VAV impugnati e compensando le spese di giudizio e così motivando: “Nel caso di specie la parte ricorrente ha ammesso di aver compiuto le infrazioni contestate, ma in buona fede, ritenendo sussistenti circostanze di fatto positive atte ad ingenerare nella stessa la convinzione della liceità della sua condotta, essendo titolare di un permesso di accesso alla z.t.l., sempre rinnovato nel corso degli anni in tempo utile, avendo in altre occasioni ricevuto dall'Amministrazione la comunicazione di scadenza del permesso con l'invito a rinnovarlo”;
rilevato che con ricorso depositato il 29.01.2025 ha impugnato Parte_1
l'indicata sentenza del giudice di pace lamentando -quale motivo di appello- la
Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2 L. n. 689/1981 nonché dell'art. 2697 c.c in quanto: “L'esimente della buona fede, dunque, richiede la sussistenza di un errore sul fatto, inteso come errore sulla liceità del fatto, non determinato da colpa dell'agente” e che;
“controparte avrebbe potuto agevolmente verificare la data di scadenza del permesso (10.01.2023) la quale è ben indicata all'interno dello stesso” di tal che: “il GDP ha erroneamente ritenuto integrata l'esimente della buona fede in assenza di elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, co. 2, della L. 689/1981 per come interpretati dal costante e granitico orientamento della Giurisprudenza. Inoltre, il giudice di prime cure non ha tenuto conto del riparto dell'onere della prova in applicazione del sopra richiamato art. 3 L.
n. 689/1981, considerando che non è stato in alcun modo provato da controparte di aver agito secondo l'ordinaria diligenza”;
rilevato che l'appello così conclude: “In accoglimento dell'appello proposto, riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di n. 15372/2024 del Pt_1
15.10.2024, pubblicata in data 19.12.2024 e, per l'effetto, respingere l'opposizione promossa da Controparte_1
Contr avverso i n. 00000186413/2023/1/1/1 del 16/1/2023, notificato il 19/4/2023; n.
00000186414/2023/1/1/1del 16/1/2023, notificato il 19/4/2023; n.
00000186436/2023/1/1/1 del 16/1/2023, notificato il 19/4/2023; n.
00000186437/2023/1/1/1 del 16/1/2023, notificato il 19/4/2023; n.
00000186483/2023/1/1/1 del 17/1/2023, notificato il 19/4/2023; n.
00000186565/2023/1/1/1 del 18/1/2023, notificato il 19/4/2023; n.
00000186654/2023/1/1/1 del 19/1/2023, notificato il 19/4/2023;
00000186656/2023/1/1/1 del 19/1/2023, notificano il 19/4/2023;
00000186726/2023/1/1/1 del 20/1/2023, notificato il 19/4/2023;
00000186727/2023/1/1/1 del 20/1/2023, notificato il 19/4/2023; 00000186740/2023/1/1/1 del 20/1/2023, notificato il 19/4/2023;
00000187156/2023/1/1/1 del 23/1/2023, notificato il 26/4/2023;
00000187160/2023/1/1/1 del 23/1/2023, notificato il 26/4/20123;
00000188707/2023/1/1/1 del 24/1/2023, notificato il 26/4/2023;
00000190907/2023/1/1/1 del 25/1/2023, notificato il 26/4/2123;
00000190919/2023/1/1/1 del 25/1/2023, notificate li 26/4/2023;
00000195489/2023/1/1/1 del 27/1/2023, notificato il 26/4/2023;
00000195490/2023/1/1/1 del 27/1/2023, notificato li 26/4/2023; n.
00000200849/2023/1/1/1 del 30/1/2023, notificato il 26/4/2023; n.
00000200853/2023/1/1/1 del 30/1/2023, notificato il 26/4/2023; n.
00000202869/2023/1/1/1 del 31/1/2023, notificato li 26/4/2023; n.
00000229779/2023/1/1/1 del 1/2/2023, notificato li 3/5/2023; n.
00000229783/2023/1/1/1 del 1/2/2023, notificato li 3/5/2023; n.
00000237191/2023/1/1/1 del 4/2/2023, notificato il 3/5/20123; n.
00000251536/2023/1/1/1 del 9/2/2023, notificato il 3/5/2023; n.
00000251542/2023/1/1/1 del 9/2/2023, notificato il 3/5/2023 per tutti i motivi su esposti;
- con condanna al rimborso delle spese vive per il giudizio di primo grado, come quantificate dalla nota spese depositata dal funzionario delegato, nonché condanna alla refusione delle spese e compensi legali comprensivi degli oneri riflessi per il grado di appello, in quanto l'Amministrazione è difesa nel presente giudizio da avvocato iscritto presso l'albo speciale degli avvocati degli enti pubblici”;
rilevato che costituendosi l'appellata ha dedotto -fra le altre cose-:
- In punto di fatto: che il permesso era stato rinnovato dopo tre mesi dalla scadenza, che l'autovettura che aveva commesso la violazione era sempre stata dotata di permesso all'accesso alla ZTL, che aveva sempre Parte_1
inviato avviso della scadenza dei permessi, che nel periodo in cui erano state elevate le contravvenzioni essa appellata era stata titolare di altri permessi con scadenze diversificate nel tempo;
- In punto di diritto: “riproposizione della domanda di riduzione della sanzione complessiva alla minor somma ritenuta di giustizia, previa riunione delle violazioni sotto il vincolo della continuazione, avanzata in primo grado in via subordinata e rimasta assorbita in virtù dell'accoglimento integrale del ricorso”; “riproposizione della domanda di annullamento di uno dei due verbali, indicati nella narrativa del ricorso di primo grado, elevati per ciascun medesimo unico accesso nei giorni 16-19-20-23-25-27-30.1.2023 e nei giorni 1-
9.2.2023, avanzata in primo grado in via ulteriormente subordinata e rimasta assorbita in virtù dell'accoglimento integrale del ricorso”, in particolare: “Per raggiungere Via San Sebastianello n. 3 (Piazza di Spagna), ubicata nella ZTL
“A1”, è necessario: – oltrepassare il varco ZTL di Via Francesco Crispi, all'incrocio svoltare a destra su Via Sistina, superare Piazza della Trinità dei
Monti e svoltare a sinistra su Via San Sebastianello oltrepassando il relativo varco ZTL “A1”; – oppure, oltrepassare il varco ZTL di Via Ferdinando di
Savoia (Piazza del Popolo), e/o quello ZTL “A1” di Via di Ripetta, proseguire sino alla Piazza Augusto Imperatore e oltrepassare il varco ZTL “A1” di Via dei Pontefici;
Orbene: a) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 1) e 2) della narrativa sono stati rilevati il 16/1/2023 al varco di Via
Crispi alle ore 8.02 (n. 00000186413/2023/1/1/1) e al varco di Via San
Sebastianello alle ore 8.04 (n. 00000186414/2023/1/1/1); b) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 3) e 4) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il 16/1/2023 al varco di Via Crispi alle ore 10.54
(n.00000186436/2023/1/1/1) e al varco di Via San Sebastianello alle ore 10.56
(n. 00000186437/2023/1/1/1); c) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 7) e 8) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il
19/1/2023 al varco di Via Crispi alle ore 8.01 (n. 00000186654/2023/1/1/1) e al varco di Via San Sebastianello alle ore 8.03 (n. 00000186656/2023/1/1/1); d) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 9) e 10) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il 20/1/2023 al varco di Via Crispi alle ore 6.42 (n.00000186726/2023/1/1/1) e al varco di Via San Sebastianello alle ore 6.43 (n.00000186727/2023/1/1/1); e) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 12) e 13) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il 23/1/2023 al varco di Via Crispi alle ore 8.08 (n.
00000187156/2023/1/1/1) e al varco di Via San Sebastianello alle ore 8.11 (n.
00000187160/2023/1/1/1); f) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 15) e 16) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il
25/1/2023 al varco di Via Crispi alle ore 8.14 (n.00000190907/2023/1/1/1) e al varco di Via San Sebastianello alle ore 8.17 (n.00000190919/2023/1/1/1); g) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 17) e 18) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il 27/1/2023 al varco di Via Crispi alle ore
7.42 (n. 00000195489/2023/1/1/1) e al varco di Via San Sebastianello alle ore
7.43 (n. 00000195490/2023/1/1/1); h) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 19) e 20) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il 30/1/2023 al varco di Via Crispi alle ore 7.58 (n.
00000200849/2023/1/1/1) e al varco di Via San Sebastianello alle ore 7.59 (n.
00000200853/2023/1/1/1); i) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 22) e 23) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il 1/2/2023 al varco di Via di Ripetta alle ore 11.31 (n. 00000229779/2023/1/1/1) e al varco di Via dei Pontefici alle ore 11.32 (n. 00000229783/2023/1/1/1); j) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 25) e 26) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il 9/2/2023 al varco di Via Ferdinando di Savoia
(Piazza del Popolo) alle ore 10.42 (n. 00000251536/2023/1/1/1) e al varco di
Via dei Pontefici alle ore 10.43 (n.00000251542/2023/1/1/1)”;
rilevato che la comparsa così conclude: “in via principale, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
– in via subordinata, previa riunione delle violazioni sotto il vincolo della continuazione, ridurre la sanzione complessiva alla minor somma ritenuta di giustizia;
– in via ulteriormente subordinata, annullare uno dei due verbali, indicati in narrativa, elevati per ciascun medesimo unico accesso nei giorni 16-19-20-23-25-27-30.1.2023
e nei giorni 1-9.2.2023”;
ritenuto -quanto alla dedotta sussistenza di buona fede della condotta- che in tema di sanzioni amministrative, ai sensi della legge n. 689 del 1981, articolo 3, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. in tema: Cassazione civile sez. II, 23/02/2021, n.483);
ritenuto che -nella specie- la buona fede non appare integrata da nessuno dei motivi dedotti da parte appellata in quanto è onere del titolare del permesso monitorare la scadenza dello stesso, di tal che l'invio del preavviso da parte del comune costituisce un'agevolazione che non esime il cittadino di adottare le dovute accortezze per procedere tempestivamente al rinnovo e ciò anche nell'eventuale ipotesi di detenzione di plurimi permessi;
ritenuto che va quindi riformata la sentenza impugnata;
rilevato -in ordine alle domande subordinati già proposte in primo grado e riproposte nella presente sede- che l'art. 198 C.d.S. -nel testo applicabile ratione temporis- al comma 2 dispone che in caso di plurimo accesso alla zona ZTL: "il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione";
ritenuto che discende da quanto precede l'impossibilità di applicare l'istituto della continuazione all'accesso non autorizzato in Z.T.L. (cfr. in tal senso anche:
Cassazione civile sez. II, 18/01/2019, n.1374);
ritenuto -quanto al chiesto annullamento delle contravvenzioni elevate in arco temporale molto contenuto che -anche a prescindere dalla considerazione per cui non vi è prova in atti di quanto dedotto in ordine all'esigenza di attraversa due distinti varchi al fine di accedere al luogo di residenza dell'utilizzatore del permesso- comunque deve rilevarsi che emerge dalle contravvenzioni elevate che: il varco 23 di via Francesco Crispi e il varco 2 via di Ripetta riguardano la ZTL centro storico, mentre il varco 105 di via Sebastianello e il varco 102 di via dei pontefici riguardano la ZTL Tridente;
ritenuto quindi che -pur se in ristretto arco temporale- sono stati attraversati varchi riguardanti due distinte zone a traffico limitato e sono state quindi commesse due distinte violazioni;
ritenuta pertanto l'impossibilità di assumere la violazione della medesima disposizione per effetto di un'unica condotta, posto che le condotte sono state due, una per ciascuna violazione;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso avverso le contravvenzioni elevate non può essere accolto in ragione dei motivi subordinati sollevati da parte appellata;
ritenuto che le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'esiguità dell'attività processuale svolta nella presente sede che giustifica il contenimento ai minimi di legge e l'esclusione della fase istruttoria non svolta;
ritenuto che: “quanto alla richiesta della difesa comunale di rifusione degli oneri riflessi ex art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005, va richiamato il principio espresso a riguardo in sede di legittimità (Cass., Sez. 2 -, n. 7499 del 15/3/2023) secondo cui la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché "trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata" (nello stesso senso, di recente, Cass., Sez. 2 -, n. 3242 del 05/02/2024 dove si ribadisce che "i compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 cod. civ., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi") (Cassazione civile sez. lav., 20/02/2025, n.4436; cfr. nello stesso senso: Cassazione civile sez. II,
05/02/2024, n.3242 );
ritenuto -quanto al giudizio innanzi al giudice di pace- che per giurisprudenza pacifica di legittimità e dell'intestato ufficio cui si stima di prestare adesione:
“l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato
(come è consentito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota (ex multis, Sez. 2, n. 18066,
27/8/2007, Rv. 599746; Sez. 2, n. 11389, 24/5/2011, Rv. 618099)” (Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, n.31860);
rilevato che -nella specie- risulta agli atti del fascicolo di primo grado di
[...]
la nota spese relativa alle spese vive, quantificata in euro 112,50, di cui euro Pt_1
26.00 per spese di cancelleria ed euro 86.50 per deposito comparsa di costituzione e risposta;
ritenuto che
in difetto di specificazioni in ordine alla tipologia di spesa viva sostenuta sotto la voce: “deposito comparsa e risposta” questa non può essere riconosciuta;
ritenuto che va disposta la refusione del solo importo delle spese vive a Pt_1
capitale per il giudizio innanzi al giudice di pace;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto annulla la sentenza del giudice di pace di Pt_1
n.15372/2024;
AN parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellante che liquida in euro 900,00 per compensi, nonché rimborso spese vive euro
174,00;
AN parte appellata alla refusione dell'importo di euro 26,00 per spese vive del giudizio innanzi al giudice di pace.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 01/10/2025
IL GIUDICE
Lucia De Bernardin
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 01/10/2025 innanzi al giudice dott.ssa Lucia De Bernardin è comparso per parte appellante l'avv. Alessandro Freni, per Roma capitale, il quale si riporta all'appello e ai motivi ivi presentati, chiedendone l'accoglimento.
È presente per parte appellata l'avv. Dario Perugini il quale si riporta alle difese spiegate in comparsa e chiede il rigetto dell'appello ovvero in subordine l'accoglimento delle domande subordinate già presentate in primo grado.
Il giudice
Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art.436 bis cpc invita le parti a concludere e a discutere oralmente.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Lucia De Bernardin
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.15, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
Lucia De Bernardin N. R.G. 4930/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4930 /2025
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI Parte_1 P.IVA_1
GIOVE N. 21 00186 rappresentato e difeso dall'avv. GAROZZO Pt_1
SALVATORE giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), domiciliato in VIALE ANGELICO 301 00195
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. PERUGINI DARIO;
Pt_1
APPELLATA CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con ricorso ex art. art. 7 del d.lgs. 150/2011, depositato il 6.05.2023 ed iscritto al n.r.g. 22264/23 dell'ufficio del Giudice di Pace di la Pt_1 [...]
ha impugnato ventisei verbali Controparte_1
di accertamento di violazione del C.d.S., irrogati dal Corpo di Polizia Locale di
[...]
, per violazione dell'art. 7, commi 9 e 14 del Codice della Strada Pt_1 [...]
; Pt_1
rilevato che a fondamento dell'opposizione è stata dedotta -in via principale- la buona fede serbata nella condotta contestata, stante l'omesso invio da parte di
[...]
dell'avviso di scadenza del permesso di accesso in zona ZTL;
Pt_1
rilevato che il Giudice di Pace di con sentenza n. 15372/2024 del Pt_1
19.12.2024, depositata in data 15.10.2024, all. 1, ha accolto il ricorso, annullando tutti i VAV impugnati e compensando le spese di giudizio e così motivando: “Nel caso di specie la parte ricorrente ha ammesso di aver compiuto le infrazioni contestate, ma in buona fede, ritenendo sussistenti circostanze di fatto positive atte ad ingenerare nella stessa la convinzione della liceità della sua condotta, essendo titolare di un permesso di accesso alla z.t.l., sempre rinnovato nel corso degli anni in tempo utile, avendo in altre occasioni ricevuto dall'Amministrazione la comunicazione di scadenza del permesso con l'invito a rinnovarlo”;
rilevato che con ricorso depositato il 29.01.2025 ha impugnato Parte_1
l'indicata sentenza del giudice di pace lamentando -quale motivo di appello- la
Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2 L. n. 689/1981 nonché dell'art. 2697 c.c in quanto: “L'esimente della buona fede, dunque, richiede la sussistenza di un errore sul fatto, inteso come errore sulla liceità del fatto, non determinato da colpa dell'agente” e che;
“controparte avrebbe potuto agevolmente verificare la data di scadenza del permesso (10.01.2023) la quale è ben indicata all'interno dello stesso” di tal che: “il GDP ha erroneamente ritenuto integrata l'esimente della buona fede in assenza di elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, co. 2, della L. 689/1981 per come interpretati dal costante e granitico orientamento della Giurisprudenza. Inoltre, il giudice di prime cure non ha tenuto conto del riparto dell'onere della prova in applicazione del sopra richiamato art. 3 L.
n. 689/1981, considerando che non è stato in alcun modo provato da controparte di aver agito secondo l'ordinaria diligenza”;
rilevato che l'appello così conclude: “In accoglimento dell'appello proposto, riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di n. 15372/2024 del Pt_1
15.10.2024, pubblicata in data 19.12.2024 e, per l'effetto, respingere l'opposizione promossa da Controparte_1
Contr avverso i n. 00000186413/2023/1/1/1 del 16/1/2023, notificato il 19/4/2023; n.
00000186414/2023/1/1/1del 16/1/2023, notificato il 19/4/2023; n.
00000186436/2023/1/1/1 del 16/1/2023, notificato il 19/4/2023; n.
00000186437/2023/1/1/1 del 16/1/2023, notificato il 19/4/2023; n.
00000186483/2023/1/1/1 del 17/1/2023, notificato il 19/4/2023; n.
00000186565/2023/1/1/1 del 18/1/2023, notificato il 19/4/2023; n.
00000186654/2023/1/1/1 del 19/1/2023, notificato il 19/4/2023;
00000186656/2023/1/1/1 del 19/1/2023, notificano il 19/4/2023;
00000186726/2023/1/1/1 del 20/1/2023, notificato il 19/4/2023;
00000186727/2023/1/1/1 del 20/1/2023, notificato il 19/4/2023; 00000186740/2023/1/1/1 del 20/1/2023, notificato il 19/4/2023;
00000187156/2023/1/1/1 del 23/1/2023, notificato il 26/4/2023;
00000187160/2023/1/1/1 del 23/1/2023, notificato il 26/4/20123;
00000188707/2023/1/1/1 del 24/1/2023, notificato il 26/4/2023;
00000190907/2023/1/1/1 del 25/1/2023, notificato il 26/4/2123;
00000190919/2023/1/1/1 del 25/1/2023, notificate li 26/4/2023;
00000195489/2023/1/1/1 del 27/1/2023, notificato il 26/4/2023;
00000195490/2023/1/1/1 del 27/1/2023, notificato li 26/4/2023; n.
00000200849/2023/1/1/1 del 30/1/2023, notificato il 26/4/2023; n.
00000200853/2023/1/1/1 del 30/1/2023, notificato il 26/4/2023; n.
00000202869/2023/1/1/1 del 31/1/2023, notificato li 26/4/2023; n.
00000229779/2023/1/1/1 del 1/2/2023, notificato li 3/5/2023; n.
00000229783/2023/1/1/1 del 1/2/2023, notificato li 3/5/2023; n.
00000237191/2023/1/1/1 del 4/2/2023, notificato il 3/5/20123; n.
00000251536/2023/1/1/1 del 9/2/2023, notificato il 3/5/2023; n.
00000251542/2023/1/1/1 del 9/2/2023, notificato il 3/5/2023 per tutti i motivi su esposti;
- con condanna al rimborso delle spese vive per il giudizio di primo grado, come quantificate dalla nota spese depositata dal funzionario delegato, nonché condanna alla refusione delle spese e compensi legali comprensivi degli oneri riflessi per il grado di appello, in quanto l'Amministrazione è difesa nel presente giudizio da avvocato iscritto presso l'albo speciale degli avvocati degli enti pubblici”;
rilevato che costituendosi l'appellata ha dedotto -fra le altre cose-:
- In punto di fatto: che il permesso era stato rinnovato dopo tre mesi dalla scadenza, che l'autovettura che aveva commesso la violazione era sempre stata dotata di permesso all'accesso alla ZTL, che aveva sempre Parte_1
inviato avviso della scadenza dei permessi, che nel periodo in cui erano state elevate le contravvenzioni essa appellata era stata titolare di altri permessi con scadenze diversificate nel tempo;
- In punto di diritto: “riproposizione della domanda di riduzione della sanzione complessiva alla minor somma ritenuta di giustizia, previa riunione delle violazioni sotto il vincolo della continuazione, avanzata in primo grado in via subordinata e rimasta assorbita in virtù dell'accoglimento integrale del ricorso”; “riproposizione della domanda di annullamento di uno dei due verbali, indicati nella narrativa del ricorso di primo grado, elevati per ciascun medesimo unico accesso nei giorni 16-19-20-23-25-27-30.1.2023 e nei giorni 1-
9.2.2023, avanzata in primo grado in via ulteriormente subordinata e rimasta assorbita in virtù dell'accoglimento integrale del ricorso”, in particolare: “Per raggiungere Via San Sebastianello n. 3 (Piazza di Spagna), ubicata nella ZTL
“A1”, è necessario: – oltrepassare il varco ZTL di Via Francesco Crispi, all'incrocio svoltare a destra su Via Sistina, superare Piazza della Trinità dei
Monti e svoltare a sinistra su Via San Sebastianello oltrepassando il relativo varco ZTL “A1”; – oppure, oltrepassare il varco ZTL di Via Ferdinando di
Savoia (Piazza del Popolo), e/o quello ZTL “A1” di Via di Ripetta, proseguire sino alla Piazza Augusto Imperatore e oltrepassare il varco ZTL “A1” di Via dei Pontefici;
Orbene: a) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 1) e 2) della narrativa sono stati rilevati il 16/1/2023 al varco di Via
Crispi alle ore 8.02 (n. 00000186413/2023/1/1/1) e al varco di Via San
Sebastianello alle ore 8.04 (n. 00000186414/2023/1/1/1); b) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 3) e 4) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il 16/1/2023 al varco di Via Crispi alle ore 10.54
(n.00000186436/2023/1/1/1) e al varco di Via San Sebastianello alle ore 10.56
(n. 00000186437/2023/1/1/1); c) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 7) e 8) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il
19/1/2023 al varco di Via Crispi alle ore 8.01 (n. 00000186654/2023/1/1/1) e al varco di Via San Sebastianello alle ore 8.03 (n. 00000186656/2023/1/1/1); d) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 9) e 10) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il 20/1/2023 al varco di Via Crispi alle ore 6.42 (n.00000186726/2023/1/1/1) e al varco di Via San Sebastianello alle ore 6.43 (n.00000186727/2023/1/1/1); e) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 12) e 13) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il 23/1/2023 al varco di Via Crispi alle ore 8.08 (n.
00000187156/2023/1/1/1) e al varco di Via San Sebastianello alle ore 8.11 (n.
00000187160/2023/1/1/1); f) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 15) e 16) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il
25/1/2023 al varco di Via Crispi alle ore 8.14 (n.00000190907/2023/1/1/1) e al varco di Via San Sebastianello alle ore 8.17 (n.00000190919/2023/1/1/1); g) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 17) e 18) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il 27/1/2023 al varco di Via Crispi alle ore
7.42 (n. 00000195489/2023/1/1/1) e al varco di Via San Sebastianello alle ore
7.43 (n. 00000195490/2023/1/1/1); h) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 19) e 20) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il 30/1/2023 al varco di Via Crispi alle ore 7.58 (n.
00000200849/2023/1/1/1) e al varco di Via San Sebastianello alle ore 7.59 (n.
00000200853/2023/1/1/1); i) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 22) e 23) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il 1/2/2023 al varco di Via di Ripetta alle ore 11.31 (n. 00000229779/2023/1/1/1) e al varco di Via dei Pontefici alle ore 11.32 (n. 00000229783/2023/1/1/1); j) gli accessi sanzionati con i verbali opposti di cui ai numeri 25) e 26) della narrativa sono stati rispettivamente rilevati il 9/2/2023 al varco di Via Ferdinando di Savoia
(Piazza del Popolo) alle ore 10.42 (n. 00000251536/2023/1/1/1) e al varco di
Via dei Pontefici alle ore 10.43 (n.00000251542/2023/1/1/1)”;
rilevato che la comparsa così conclude: “in via principale, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
– in via subordinata, previa riunione delle violazioni sotto il vincolo della continuazione, ridurre la sanzione complessiva alla minor somma ritenuta di giustizia;
– in via ulteriormente subordinata, annullare uno dei due verbali, indicati in narrativa, elevati per ciascun medesimo unico accesso nei giorni 16-19-20-23-25-27-30.1.2023
e nei giorni 1-9.2.2023”;
ritenuto -quanto alla dedotta sussistenza di buona fede della condotta- che in tema di sanzioni amministrative, ai sensi della legge n. 689 del 1981, articolo 3, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. in tema: Cassazione civile sez. II, 23/02/2021, n.483);
ritenuto che -nella specie- la buona fede non appare integrata da nessuno dei motivi dedotti da parte appellata in quanto è onere del titolare del permesso monitorare la scadenza dello stesso, di tal che l'invio del preavviso da parte del comune costituisce un'agevolazione che non esime il cittadino di adottare le dovute accortezze per procedere tempestivamente al rinnovo e ciò anche nell'eventuale ipotesi di detenzione di plurimi permessi;
ritenuto che va quindi riformata la sentenza impugnata;
rilevato -in ordine alle domande subordinati già proposte in primo grado e riproposte nella presente sede- che l'art. 198 C.d.S. -nel testo applicabile ratione temporis- al comma 2 dispone che in caso di plurimo accesso alla zona ZTL: "il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione";
ritenuto che discende da quanto precede l'impossibilità di applicare l'istituto della continuazione all'accesso non autorizzato in Z.T.L. (cfr. in tal senso anche:
Cassazione civile sez. II, 18/01/2019, n.1374);
ritenuto -quanto al chiesto annullamento delle contravvenzioni elevate in arco temporale molto contenuto che -anche a prescindere dalla considerazione per cui non vi è prova in atti di quanto dedotto in ordine all'esigenza di attraversa due distinti varchi al fine di accedere al luogo di residenza dell'utilizzatore del permesso- comunque deve rilevarsi che emerge dalle contravvenzioni elevate che: il varco 23 di via Francesco Crispi e il varco 2 via di Ripetta riguardano la ZTL centro storico, mentre il varco 105 di via Sebastianello e il varco 102 di via dei pontefici riguardano la ZTL Tridente;
ritenuto quindi che -pur se in ristretto arco temporale- sono stati attraversati varchi riguardanti due distinte zone a traffico limitato e sono state quindi commesse due distinte violazioni;
ritenuta pertanto l'impossibilità di assumere la violazione della medesima disposizione per effetto di un'unica condotta, posto che le condotte sono state due, una per ciascuna violazione;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso avverso le contravvenzioni elevate non può essere accolto in ragione dei motivi subordinati sollevati da parte appellata;
ritenuto che le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'esiguità dell'attività processuale svolta nella presente sede che giustifica il contenimento ai minimi di legge e l'esclusione della fase istruttoria non svolta;
ritenuto che: “quanto alla richiesta della difesa comunale di rifusione degli oneri riflessi ex art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005, va richiamato il principio espresso a riguardo in sede di legittimità (Cass., Sez. 2 -, n. 7499 del 15/3/2023) secondo cui la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché "trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata" (nello stesso senso, di recente, Cass., Sez. 2 -, n. 3242 del 05/02/2024 dove si ribadisce che "i compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 cod. civ., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi") (Cassazione civile sez. lav., 20/02/2025, n.4436; cfr. nello stesso senso: Cassazione civile sez. II,
05/02/2024, n.3242 );
ritenuto -quanto al giudizio innanzi al giudice di pace- che per giurisprudenza pacifica di legittimità e dell'intestato ufficio cui si stima di prestare adesione:
“l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato
(come è consentito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota (ex multis, Sez. 2, n. 18066,
27/8/2007, Rv. 599746; Sez. 2, n. 11389, 24/5/2011, Rv. 618099)” (Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, n.31860);
rilevato che -nella specie- risulta agli atti del fascicolo di primo grado di
[...]
la nota spese relativa alle spese vive, quantificata in euro 112,50, di cui euro Pt_1
26.00 per spese di cancelleria ed euro 86.50 per deposito comparsa di costituzione e risposta;
ritenuto che
in difetto di specificazioni in ordine alla tipologia di spesa viva sostenuta sotto la voce: “deposito comparsa e risposta” questa non può essere riconosciuta;
ritenuto che va disposta la refusione del solo importo delle spese vive a Pt_1
capitale per il giudizio innanzi al giudice di pace;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto annulla la sentenza del giudice di pace di Pt_1
n.15372/2024;
AN parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellante che liquida in euro 900,00 per compensi, nonché rimborso spese vive euro
174,00;
AN parte appellata alla refusione dell'importo di euro 26,00 per spese vive del giudizio innanzi al giudice di pace.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 01/10/2025
IL GIUDICE
Lucia De Bernardin