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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/05/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 1117/2020
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Siracusa, via Scala Parte_1 C.F._1
Greca 406 sc B, presso lo studio dell'Avv. Roberto Trigilio ( ) che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Siracusa Via N. Grotticelle n. 16/a , presso lo Controparte_2 studio dell'avv. Ester Melfi e Gabriele Melfi che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONTRO
CARROZZERIA NEW GLASS
CONVENUTA CONTUMACE
CONTRO
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 23.02.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, RI CP_1
EW SS e chiedendo, l'accertamento della responsabilità esclusiva nel sinistro CP_3
occorsogli in data 05.11.2018, di , conducente al momento del sinistro la peugeot CP_3
207 tg DG005GL di proprietà della società “ EW SS” e la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di € 21.000,00 in suo favore a titolo di risarcimento di tutti danni non patrimoniali patiti e delle spese affrontate a seguito del sinistro oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo.
All'uopo premetteva, che al momento del sinistro si stava recando sul posto di lavoro quando veniva investito sul fianco sinistro dall'autovettura UG 207 condotta da che CP_3
procedeva ad alta velocità.
A seguito dell'evento l'attore veniva trasportato d'urgenza dal personale del 118 presso il locale
Ospedale Umberto I, ove i sanitari emettevano la seguente diagnosi “ trauma cranico-facciale, con escoriazioni regione frontale e temporale, trauma contusivo rachide dorso-lombosacrale, presenza di frammento di vetro in regione temporale prognosi gg.30” Successivamente si sottoponeva a diversi accertamenti medici che permettevano di riscontare la “frattura di T1,T2, T3 e sospetta frattura T10 “ oltre alla presenza di un “ endocondroma”alla mano destra, come da certificati medici che si allegano.
Precisava, ancora, di essere stato sottoposto a visita medico legale da parte del Dott. Per_1
fiduciario della Compagnia di Assicurazioni che successivamente provvedeva a CP_1 corrispondere all'attore la somma di € 2.411,00 di cui €. 400,00 quale onorario per il perito che aveva gestito il sinistro in via stragiudiziale, mentre interveniva l' erogando in suo favore la CP_4 somma di € 18.432,22 che richiedeva successivamente all' . Asseriva pertanto che l'importo CP_1 erogato non era satisfattivo del danno patito dall'attore nell'occorso sinistro che era pari all'11% di danno biologico come da quantificazione a firma del c.t.p Dott. tenuto conto che Persona_2 non sono coperti dall' il danno biologico fino al 5% il danno morale, il lucro cessante , la ITT CP_4
e la ITP ed il danno emergente ( spese mediche)
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.04.2024, si costituiva in giudizio l' , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., chiedendo al Tribunale adito : “ preliminarmente o in via subordinata all'esito di CTU Medico legale, accertare e dichiarare che l'attore, in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha ricevuto la complessiva somma di € 20.875,22 ( corrisposta dall' CP_4 per 18.422,22 euro, che poi è stata rimborsata integralmente da e da quest'ultima per CP_1 ulteriori 2.441,00 euro); Per l'effetto accertare che l'attore ha perduto la legittimazione all'azione risarcitoria o, in via subordinata, rigettare la domanda attrice nei confronti dei convenuti perché infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata stauire secondo quanto sarà provato in corso di causa “.In particolare, la Compagnia assicurativa, sebbene non contestava la dinamica del sinistro e le relative responsabilità , affermava che l'attore era stato integralmente risarcito del danno subito nel sinistro stradale per cui è causa attraverso la corresponsione del complessivo importo di
€.20.875,22 dall' (direttamente e indirettamente) e, pertanto, la successiva azione risarcitoria CP_1
proposta meritava di essere rigettata. Ed infatti trattandosi di infortunio in itinere sul lavoro l' , chiedeva di accertate che a causa dell'evento dannoso aveva subito CP_4 Parte_1
una invalidità temporanea assoluta pari a 206 giorni ed un danno non patrimoniale che, ai sensi del
D.P.R 30.06.1965 veniva quantificato complessivamente in € 18.432,22, provvedeva a corrispondere la predetta somma in un'unica soluzione in conto capitale all'odierno attore.
Successivamente con lettera pec del 23.09.20219 e del 16/09/2019 l' ex art. 1916 C.C CP_4 comunicava che intendeva esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicuratore CP_1
Pertanto l' , garante per la responsabilità civile verso terzi da circolazione
[...] CP_1
stradale del veicolo UG 207, eseguiva la propria obbligazione rifondendo ex art. 1916 c.c. quanto corrisposto dall' all'attore versandole subito € 18.432,22, ed eseguiva inoltre un CP_4 ulteriore pagamento di €. 2.441,00 direttamente in favore dell'attore. Tale ultimo pagamento veniva versato in virtù del danno differenziale, ossia facendo applicazione delle valutazioni medico legali del proprio medico fiduciario ed applicando i criteri legali di cui al Codice delle
Assicurazioni, che quantificavano il danno biologico in complessive euro 20.875,22.
Coseguentemente, l'impresa provvedeva a versare la differenza fra quanto corrisposto CP_1 direttamente dall' all'attore pari ad euro 18.432,22 e quanto allo stesso dovuto e calcolato CP_4
secondo i principi della responsabilità civile.
La causa è stata istruita come in atti, dunque esclusivamente mediate CTU medico- legale a firma del Dott. ssa . Persona_3
Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della RI EW SS e di in CP_3
quanto non costituitisi in giudizio, seppur regolarmente citati.
Occorre, inoltre, premettere che nel presente giudizio non vi è contestazione in ordine alla dinamica del sinistro e alla responsabilità di conducente l'auto UG , nella causazione CP_3 dello stesso;
per cui, in virtù del principio di non contestazione consacrato nell'art. 115 c.p.c., tutte le relative questioni rimangono assorbite e si tratterà soltanto dei profili connessi al quantum del danno differenziale eventualmente spettante all'attore a seguito della surroga dell'assicuratore sociale nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile.
Nel merito ed in diritto, occorre precisare come, con la locuzione danno differenziale si identifichi il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall' a titolo di CP_4
indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al responsabile a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica.
Mentre le prestazioni erogate dall'assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell'infortunio, il risarcimento aquiliano presuppone non solo il verificarsi dell'evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo.
Il danno differenziale, dunque, spetta anche a colui il quale, pur percependo già una rendita , CP_4 dimostri di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli e ristoratogli dall'ente.
Sussistono sostanziali divergenze tra l'indennizzo erogato dall' ed il risarcimento del danno CP_4
differenziale. Infatti, il risarcimento del danno differenziale è regolato dalle norme civilistiche ed è teso a risarcire il lavoratore di tutto il danno che ha subito in conseguenza dell'evento che ha determinato il suo infortunio o la sua malattia e il pregiudizio subito sotto tutti gli aspetti e quindi a titolo di danno patrimoniale, biologico, morale, esistenziale;
ristora, in buona sostanza, il danno alla salute e alla capacità reddituale, il peggioramento della qualità della vita del lavoratore e il suo turbamento interiore derivanti dall'infortunio o dalla malattia.
Nel caso di specie, il CTU medico-legale Dott.ssa , all'esito degli accertamenti Persona_3
effettuati ed anche a seguito delle osservazioni ricevute dalle parti del procedimento, ha concluso ritenendo che le lesioni riportate nell'infortunio occorso all'attore il 5.11.2018 e specificate nell'allegata documentazione medica sono in nesso eziologico con il sinistro per cui è causa.
Ha inoltre valutato la durata della malattia posttraumatica temporanea totale e parziale in complessivi gg.85 ( ottantacinque) di cui gg.30 per ITA a 100% , gg 25 per ITP al 75% e gg. 30 per
ITP al 50 %.
Ha inoltre ritenuto che il complesso nosologico configura la presenza di un danno biologico permanente del 10% mentre ha ritenuto che l'invalidità riportata non è talmente grave da incidere sostanzialmente sulla sua capacità di produrre reddito dell'attore, che svolge attività di tipo amministrativo, né sulla normale vita di relazione. Ha inoltre ritenuto congrue le spese mediche documentate per complessive €.1.384,21.
Pertanto l'attore in applicazione delle sopra citate tabelle del Tribunale di Milano 2024 ha diritto, a titolo di valutazione unitaria e globale del danno non patrimoniale al pagamento della complessiva somma di euro 31.954,25 così determinato: € 3.450,00 a titolo di ITA per gg. 30, € 2.156,25 a titolo di ITP al 75% per 25 gg, € 1.725,00 per ITA al 50% per gg. 30 ed € 24.523,00 a titolo di danno non patrimoniale.Vanno inoltre riconosciute le spese mediche documentate e ritenute congrue nella misura di euro 1.384,21
In merito alla personalizzazione del danno biologico, si osservi come la Suprema Corte di
Cassazione ( sentenza n. 7513/2018 Cass III sez.civ.ord ) ha statuito che le tabelle adottate dal
Tribunale di Milano già prevedono una quota di danno morale soggettivo e che le esigenze di personalizzazione devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono diretta conseguenza del danno.
La Suprema Corte quindi ha osservato che l'espressione “ danno dinamico-relazionale” è per la legge, una perifrasi del concetto di danno biologico e che la lesione della salute consiste nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane “ nessuna esclusa”.
Il danno alla salute ha chiarito correttamente la Cassazione è un danno conseguenza dinamico relazionale ed occorre distinguere le conseguenze comuni a tutti, da quelle peculiari del caso concreto ( nel qual caso occorre la prova del maggior pregiudizio sofferto).
Da ciò consegue che la richiesta di personalizzazione del danno alla salute presuppone una prova specifica.
Nel caso di specie, ritiene il decidente che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio su di lui incombente, non avendo dimostrato di aver subito pregiudizi diversi o eccezionali rispetto a quelli ordinari derivanti dalla lesione nella misura medicalmente accertata.
È stato inoltre documentalmente provato, che l'attore ha ricevuto dall' la complessiva somma CP_4 di € 18.432,22 a titolo di risarcimento del danno.
La compagnia convenuta ha, inoltre, dimostrato che l' ha esercitato il diritto di surroga nei CP_4 confronti della stessa, previsto in linea generale in materia di assicurazione dall'art. 1916 c.c. ed espressamente disciplinata con riguardo ad ipotesi di assicurazione sociale.
In particolare, la convenuta ha prodotto in giudizio due comunicazioni Controparte_5 dell' con cui l'Ente dichiarava di voler procedere al recupero degli oneri sostenuti per CP_4
l'erogazione delle prestazioni conseguenti all'infortunio dell'attore, per un totale di € 18.432,22;
La compagnia di Assicurazioni ha documentato di aver a seguito della richiesta dell' effettuato CP_4 un versamento di € 18.432,22
Inoltre a seguito di specifica richiesta, l' ha corrisposto al Controparte_5 Parte_1 la somma di € 2.441,00 di cui € 2.041,00 a titolo di danno biologico ed € 400,00 per
[...]
spese legali . Pertanto tenuto conto per come affermato e documentato, che l'attore ha già ricevuto dall' e CP_4
dalla a titolo di risarcimento del danno biologico la complessiva somma Controparte_6 di € 20.473,22 lo stesso ha ancora diritto a titolo di danno differenziale al pagamento della restante somma di €. 12.765,24, ( €. 31.954,25- € 20.473,22) da devalutare alla data del sinistro e rivalutare con interessi sulla somma via via rivalutata fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Parimenti le spese di CTU sono poste in solido a carico dei convenuti;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella persona del GOP Dott.ssa
Maria Concetta Consoli così provvede:
1. Dichiara la contumacia della RI EW SS e di;
CP_3
2. Dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro;
Controparte_3
3. Accerta che il danno civilistico subito da a seguito del sinistro del 05.11.2018 Parte_1 ammonta ad € 31.954,25;
4. Condanna, per l'effetto l' in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro-tempore la RI “ EW SS “ e in solido fra loro al pagamento della CP_3 complessiva somma di € 12.765,24 a titolo di danno differenziale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
5. Condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento, in favore della parte attrice delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, in virtù del criterio del decisum, in € 5.077,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
6. Pone le spese di CTU a carico dei convenuti in solido.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 06/05/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 1117/2020
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Siracusa, via Scala Parte_1 C.F._1
Greca 406 sc B, presso lo studio dell'Avv. Roberto Trigilio ( ) che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Siracusa Via N. Grotticelle n. 16/a , presso lo Controparte_2 studio dell'avv. Ester Melfi e Gabriele Melfi che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONTRO
CARROZZERIA NEW GLASS
CONVENUTA CONTUMACE
CONTRO
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 23.02.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, RI CP_1
EW SS e chiedendo, l'accertamento della responsabilità esclusiva nel sinistro CP_3
occorsogli in data 05.11.2018, di , conducente al momento del sinistro la peugeot CP_3
207 tg DG005GL di proprietà della società “ EW SS” e la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di € 21.000,00 in suo favore a titolo di risarcimento di tutti danni non patrimoniali patiti e delle spese affrontate a seguito del sinistro oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo.
All'uopo premetteva, che al momento del sinistro si stava recando sul posto di lavoro quando veniva investito sul fianco sinistro dall'autovettura UG 207 condotta da che CP_3
procedeva ad alta velocità.
A seguito dell'evento l'attore veniva trasportato d'urgenza dal personale del 118 presso il locale
Ospedale Umberto I, ove i sanitari emettevano la seguente diagnosi “ trauma cranico-facciale, con escoriazioni regione frontale e temporale, trauma contusivo rachide dorso-lombosacrale, presenza di frammento di vetro in regione temporale prognosi gg.30” Successivamente si sottoponeva a diversi accertamenti medici che permettevano di riscontare la “frattura di T1,T2, T3 e sospetta frattura T10 “ oltre alla presenza di un “ endocondroma”alla mano destra, come da certificati medici che si allegano.
Precisava, ancora, di essere stato sottoposto a visita medico legale da parte del Dott. Per_1
fiduciario della Compagnia di Assicurazioni che successivamente provvedeva a CP_1 corrispondere all'attore la somma di € 2.411,00 di cui €. 400,00 quale onorario per il perito che aveva gestito il sinistro in via stragiudiziale, mentre interveniva l' erogando in suo favore la CP_4 somma di € 18.432,22 che richiedeva successivamente all' . Asseriva pertanto che l'importo CP_1 erogato non era satisfattivo del danno patito dall'attore nell'occorso sinistro che era pari all'11% di danno biologico come da quantificazione a firma del c.t.p Dott. tenuto conto che Persona_2 non sono coperti dall' il danno biologico fino al 5% il danno morale, il lucro cessante , la ITT CP_4
e la ITP ed il danno emergente ( spese mediche)
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.04.2024, si costituiva in giudizio l' , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., chiedendo al Tribunale adito : “ preliminarmente o in via subordinata all'esito di CTU Medico legale, accertare e dichiarare che l'attore, in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha ricevuto la complessiva somma di € 20.875,22 ( corrisposta dall' CP_4 per 18.422,22 euro, che poi è stata rimborsata integralmente da e da quest'ultima per CP_1 ulteriori 2.441,00 euro); Per l'effetto accertare che l'attore ha perduto la legittimazione all'azione risarcitoria o, in via subordinata, rigettare la domanda attrice nei confronti dei convenuti perché infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata stauire secondo quanto sarà provato in corso di causa “.In particolare, la Compagnia assicurativa, sebbene non contestava la dinamica del sinistro e le relative responsabilità , affermava che l'attore era stato integralmente risarcito del danno subito nel sinistro stradale per cui è causa attraverso la corresponsione del complessivo importo di
€.20.875,22 dall' (direttamente e indirettamente) e, pertanto, la successiva azione risarcitoria CP_1
proposta meritava di essere rigettata. Ed infatti trattandosi di infortunio in itinere sul lavoro l' , chiedeva di accertate che a causa dell'evento dannoso aveva subito CP_4 Parte_1
una invalidità temporanea assoluta pari a 206 giorni ed un danno non patrimoniale che, ai sensi del
D.P.R 30.06.1965 veniva quantificato complessivamente in € 18.432,22, provvedeva a corrispondere la predetta somma in un'unica soluzione in conto capitale all'odierno attore.
Successivamente con lettera pec del 23.09.20219 e del 16/09/2019 l' ex art. 1916 C.C CP_4 comunicava che intendeva esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicuratore CP_1
Pertanto l' , garante per la responsabilità civile verso terzi da circolazione
[...] CP_1
stradale del veicolo UG 207, eseguiva la propria obbligazione rifondendo ex art. 1916 c.c. quanto corrisposto dall' all'attore versandole subito € 18.432,22, ed eseguiva inoltre un CP_4 ulteriore pagamento di €. 2.441,00 direttamente in favore dell'attore. Tale ultimo pagamento veniva versato in virtù del danno differenziale, ossia facendo applicazione delle valutazioni medico legali del proprio medico fiduciario ed applicando i criteri legali di cui al Codice delle
Assicurazioni, che quantificavano il danno biologico in complessive euro 20.875,22.
Coseguentemente, l'impresa provvedeva a versare la differenza fra quanto corrisposto CP_1 direttamente dall' all'attore pari ad euro 18.432,22 e quanto allo stesso dovuto e calcolato CP_4
secondo i principi della responsabilità civile.
La causa è stata istruita come in atti, dunque esclusivamente mediate CTU medico- legale a firma del Dott. ssa . Persona_3
Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della RI EW SS e di in CP_3
quanto non costituitisi in giudizio, seppur regolarmente citati.
Occorre, inoltre, premettere che nel presente giudizio non vi è contestazione in ordine alla dinamica del sinistro e alla responsabilità di conducente l'auto UG , nella causazione CP_3 dello stesso;
per cui, in virtù del principio di non contestazione consacrato nell'art. 115 c.p.c., tutte le relative questioni rimangono assorbite e si tratterà soltanto dei profili connessi al quantum del danno differenziale eventualmente spettante all'attore a seguito della surroga dell'assicuratore sociale nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile.
Nel merito ed in diritto, occorre precisare come, con la locuzione danno differenziale si identifichi il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall' a titolo di CP_4
indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al responsabile a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica.
Mentre le prestazioni erogate dall'assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell'infortunio, il risarcimento aquiliano presuppone non solo il verificarsi dell'evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo.
Il danno differenziale, dunque, spetta anche a colui il quale, pur percependo già una rendita , CP_4 dimostri di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli e ristoratogli dall'ente.
Sussistono sostanziali divergenze tra l'indennizzo erogato dall' ed il risarcimento del danno CP_4
differenziale. Infatti, il risarcimento del danno differenziale è regolato dalle norme civilistiche ed è teso a risarcire il lavoratore di tutto il danno che ha subito in conseguenza dell'evento che ha determinato il suo infortunio o la sua malattia e il pregiudizio subito sotto tutti gli aspetti e quindi a titolo di danno patrimoniale, biologico, morale, esistenziale;
ristora, in buona sostanza, il danno alla salute e alla capacità reddituale, il peggioramento della qualità della vita del lavoratore e il suo turbamento interiore derivanti dall'infortunio o dalla malattia.
Nel caso di specie, il CTU medico-legale Dott.ssa , all'esito degli accertamenti Persona_3
effettuati ed anche a seguito delle osservazioni ricevute dalle parti del procedimento, ha concluso ritenendo che le lesioni riportate nell'infortunio occorso all'attore il 5.11.2018 e specificate nell'allegata documentazione medica sono in nesso eziologico con il sinistro per cui è causa.
Ha inoltre valutato la durata della malattia posttraumatica temporanea totale e parziale in complessivi gg.85 ( ottantacinque) di cui gg.30 per ITA a 100% , gg 25 per ITP al 75% e gg. 30 per
ITP al 50 %.
Ha inoltre ritenuto che il complesso nosologico configura la presenza di un danno biologico permanente del 10% mentre ha ritenuto che l'invalidità riportata non è talmente grave da incidere sostanzialmente sulla sua capacità di produrre reddito dell'attore, che svolge attività di tipo amministrativo, né sulla normale vita di relazione. Ha inoltre ritenuto congrue le spese mediche documentate per complessive €.1.384,21.
Pertanto l'attore in applicazione delle sopra citate tabelle del Tribunale di Milano 2024 ha diritto, a titolo di valutazione unitaria e globale del danno non patrimoniale al pagamento della complessiva somma di euro 31.954,25 così determinato: € 3.450,00 a titolo di ITA per gg. 30, € 2.156,25 a titolo di ITP al 75% per 25 gg, € 1.725,00 per ITA al 50% per gg. 30 ed € 24.523,00 a titolo di danno non patrimoniale.Vanno inoltre riconosciute le spese mediche documentate e ritenute congrue nella misura di euro 1.384,21
In merito alla personalizzazione del danno biologico, si osservi come la Suprema Corte di
Cassazione ( sentenza n. 7513/2018 Cass III sez.civ.ord ) ha statuito che le tabelle adottate dal
Tribunale di Milano già prevedono una quota di danno morale soggettivo e che le esigenze di personalizzazione devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono diretta conseguenza del danno.
La Suprema Corte quindi ha osservato che l'espressione “ danno dinamico-relazionale” è per la legge, una perifrasi del concetto di danno biologico e che la lesione della salute consiste nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane “ nessuna esclusa”.
Il danno alla salute ha chiarito correttamente la Cassazione è un danno conseguenza dinamico relazionale ed occorre distinguere le conseguenze comuni a tutti, da quelle peculiari del caso concreto ( nel qual caso occorre la prova del maggior pregiudizio sofferto).
Da ciò consegue che la richiesta di personalizzazione del danno alla salute presuppone una prova specifica.
Nel caso di specie, ritiene il decidente che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio su di lui incombente, non avendo dimostrato di aver subito pregiudizi diversi o eccezionali rispetto a quelli ordinari derivanti dalla lesione nella misura medicalmente accertata.
È stato inoltre documentalmente provato, che l'attore ha ricevuto dall' la complessiva somma CP_4 di € 18.432,22 a titolo di risarcimento del danno.
La compagnia convenuta ha, inoltre, dimostrato che l' ha esercitato il diritto di surroga nei CP_4 confronti della stessa, previsto in linea generale in materia di assicurazione dall'art. 1916 c.c. ed espressamente disciplinata con riguardo ad ipotesi di assicurazione sociale.
In particolare, la convenuta ha prodotto in giudizio due comunicazioni Controparte_5 dell' con cui l'Ente dichiarava di voler procedere al recupero degli oneri sostenuti per CP_4
l'erogazione delle prestazioni conseguenti all'infortunio dell'attore, per un totale di € 18.432,22;
La compagnia di Assicurazioni ha documentato di aver a seguito della richiesta dell' effettuato CP_4 un versamento di € 18.432,22
Inoltre a seguito di specifica richiesta, l' ha corrisposto al Controparte_5 Parte_1 la somma di € 2.441,00 di cui € 2.041,00 a titolo di danno biologico ed € 400,00 per
[...]
spese legali . Pertanto tenuto conto per come affermato e documentato, che l'attore ha già ricevuto dall' e CP_4
dalla a titolo di risarcimento del danno biologico la complessiva somma Controparte_6 di € 20.473,22 lo stesso ha ancora diritto a titolo di danno differenziale al pagamento della restante somma di €. 12.765,24, ( €. 31.954,25- € 20.473,22) da devalutare alla data del sinistro e rivalutare con interessi sulla somma via via rivalutata fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Parimenti le spese di CTU sono poste in solido a carico dei convenuti;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella persona del GOP Dott.ssa
Maria Concetta Consoli così provvede:
1. Dichiara la contumacia della RI EW SS e di;
CP_3
2. Dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro;
Controparte_3
3. Accerta che il danno civilistico subito da a seguito del sinistro del 05.11.2018 Parte_1 ammonta ad € 31.954,25;
4. Condanna, per l'effetto l' in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro-tempore la RI “ EW SS “ e in solido fra loro al pagamento della CP_3 complessiva somma di € 12.765,24 a titolo di danno differenziale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
5. Condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento, in favore della parte attrice delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, in virtù del criterio del decisum, in € 5.077,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
6. Pone le spese di CTU a carico dei convenuti in solido.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 06/05/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli