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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 7217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7217 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 25086/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 25086.22 R.G.,
e vertente tra
(già Parte_1 Parte_2
), con sede in Modena alla via San Carlo n. 8/20, C.F.
[...]
e P.IVA , in persona del suo procuratore speciale P.IVA_1 P.IVA_2
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
), autorizzato giusta procura speciale del 22 settembre C.F._1
2021 a ministero Notaio (Repertorio n. 49235/14840) (all. A), Persona_1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale ex art. 83 c.p.c. su foglio sepa- rato in calce al presente atto (all. B), dall'Avv. Federica Sandulli (C.F.
) e dall'Avv. Fabio Preziosi (C.F. C.F._2
) giusta procura come in atti;
C.F._3
- Opponente contro
1
in persona del legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore Sig. , con sede in Napoli Controparte_2
via Enrico Cosenz, n.13, C.F. e n. iscr. R.I. , rappresentata e di- P.IVA_3
fesa dal prof. avv. Angelo Spena, (C.F. , PEC C.F._4 [...]
presso il quale è elettivamente domiciliata Email_1
al Viale A. Gramsci n.18, e dall'avv. dall'avv. Flavia Auriemma (C.F.
, PEC;
C.F._5 Email_2
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale del 22.4.25.
È presente nell'interesse della , per delega degli avv.ti Parte_1
Preziosi e Sandulli, l'avv. Cristian Ciannella, il quale si riporta al contenuto di tutti i propri scritti difensivi con le relative istanze, eccezioni e deduzioni.
[...]
e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito. L'avv. Pt_4
Ciannella, precisate le conclusioni come rassegnate in atti, chiede assegnarsi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
E' altresì presente per e per delega dell'avv. Ange- Controparte_1
lo Spena l'avv. Carla CRISPO la quale conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi delle quali chiede l'integrale accoglimen- to con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al procuratore costituito per anticipazione fattane. Si insiste quindi per il rigetto della propo- sta opposizione e conseguentemente per la conferma del decreto ingiuntivo n.
6894/2022 emesso dal Tribunale di Napoli. Chiede assegnarsi la causa in de- cisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.”
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 13 luglio 2022, la
[...]
(di seguito anche solo: , Parte_5 Controparte_1
sull'errato assunto della sussistenza dei “presupposti per anticipare la doman- da di ripetizione dell'indebito pagamento in sede monitoria” chiedeva all'Ill.mo Tribunale di Napoli di ingiungere alla il paga- Parte_1
mento “della complessiva somma di € 48.624,76, oltre interessi dal
31.12.2014, data della chiusura conto al saggio legale, e dalla data del presen- te ricorso al saggio di cui all'art 1284, comma 4, cc.”, pari al saldo del rappor- to di conto corrente n. 1258392 intrattenuto con il predetto Istituto di credito alla data del 30 settembre 2014, accertato dal Tribunale di Napoli con senten- za – appellata – n. 7223/2021, pubblicata l'8 settembre 2021, nel giudizio re- cante n. 5280/2015 R.G.
Con decreto ingiuntivo n. 6894/2022 emesso e notificato il 23 settem- bre 2022 e notificato in pari data, il Tribunale di Napoli, ingiungeva quindi “a
GIÀ Parte_1 Controparte_3
dom.to/con sede come in atti, di pagare al/la ricorrente,
[...]
nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di
Euro 48.624,76 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in €
286,00 per spese ed € 1.305,00 per compenso, oltre rimborso spese generali
(15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
A sostegno dell'opposizione al predetto decreto ingiuntivo, esponeva quanto segue.
Con atto di citazione notificato in data 5 marzo 2015, l'odierna opposta
3
conveniva in giudizio la (oggi Parte_2 [...]
innanzi al predetto Tribunale per sentire accogliere le seguenti Parte_1
conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la mancanza dei contratti scritti, e comunque di qualsivoglia pattuizione scritta in ordine ai tassi di interessi, commissioni, spese, oneri e valute applicati dalla Banca convenuta sia ai rapporti di conto corrente (n. 1258392) e di conto anticipi (n. 1270453 e n. 1287709), che alle operazioni di finanziamento concesse sui predetti conti, così come indicate nel presente atto, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare che la banca ai predetti rapporti ha sempre applicato tassi, spese e commissioni, superiori a quelli pattuiti;
2) in conseguenza delle superiori pronunzie, accertare e dichia- rare che le somme addebitate ai suindicati titoli dalla Controparte_4
all'attrice non sono da quest'ultima dovute e, quindi, attraverso la CTU che sin da ora si chiede, procedere allo storno del loro addebito sul conto corrente n. 1258392 e sui conti anticipi n. 1270453 e n. 1287709, con ogni pronuncia consequenziale;
3) accertare e dichiarare, per i motivi innanzi indicati, la illegittima va- riazione in senso sfavorevole per il cliente dei tassi di interesse, commissioni e spese, nonché di ogni altra condizione economica ai rapporti bancari indivi- duati in premessa e, comunque, l'applicazione ai predetti rapporti di tassi, commissioni e valute in costante violazione dei precetti normativi di cui agli art. 117, 117 bis, 118, 120 e 126 sexies TUB;
4) In conseguenza della superiore pronunzia, accertare e dichiarare che le somme addebitate dalla ai suindicati titoli all'attrice non sono da Pt_1
quest'ultima dovute e quindi attraverso CTU, che sin da ora si chiede, proce-
4
dere allo storno del loro addebito sul conto corrente n. 1258392 e sui conti an- ticipi n. 1270453 e n. 1287709 con ogni pronuncia consequenziale;
5) accertare e dichiarare, per i motivi innanzi indicati, la nullità della commissione di massimo scoperto e in conseguenza di tanto accertare e di- chiarare che le somme addebitate dalla al suindicato titolo all'attrice Pt_1
non sono da quest'ultima dovute e quindi attraverso la CTU, che sin da ora si chiede, procedere allo storno del loro addebito sul conto corrente n. 1258392 e sui conti anticipi n. 1270453 e n. 1287709 con ogni pronuncia consequenziale;
6) accertare e dichiarare, per i motivi innanzi indicati, la inesistenza e/o comunque l'inefficacia della eventuale clausola negoziale con la quale sareb- be stata convenuta la capitalizzazione trimestrale degli interessi e comunque la illegittimità della capitalizzazione ogni tre mesi di trassi passivi operata dalla con riferimento ai predetti conti corrente (n. 1258392) e anticipi (n. Pt_1
1270453, n. 1287709);
7) in conseguenza della superiore pronuncia, accertare e dichiarare che le somme addebitate dalla al suindicato titolo all'attrice non sono da Pt_1
quest'ultima dovute e quindi attraverso la CTU che sin da ora si chiede proce- dere allo storno del loro addebito dai conti in parola con ogni altra pronunzia consequenziale;
8) per le ragioni esposte in premessa e in conseguenza di tutte le supe- riori pronunzie, condannare la alla restituzione, Controparte_5
a favore della di tutto quanto illegittimamente Controparte_1
percepito dall'inizio del rapporto ai suindicati titoli nulli, mediante l'addebito sul conto corrente n. 1258392 e sui conti anticipi n. 1270453 e n. 1287709, nell'importo da quantificarsi in corso di giudizio e che risulterà dovuto, anche
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a seguito di accertamento tecnico contabile che sin da ora si chiede, oltre inte- ressi sulle somme che risulteranno dovute e rivalutazione monetaria;
9) Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con diretta attribuzio- ne ai sottoscritti procuratori per anticipazione fatta”.
Nel giudizio iscritto al n. 5280/2015, con comparsa di risposta ritual- mente e tempestivamente depositata il 27 maggio 2015, si costituiva in giudi- zio l'odierna opponente che – impugnata estensivamente ogni avversa do- manda –chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“1. Dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperi- mento del tentativo di mediazione
2. Nel merito rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto
3. Condannare la per responsabilità processuale Controparte_1
aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura da determinarsi in via equitativa. 4.
Con vittoria di spese”.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., il G.I. disponeva la Consulenza Tecnica d'Ufficio e, all'udienza del 17 febbraio
2017, la causa veniva interrotta per il decesso dell'Avv. Prof. Persona_2
[.
, difensore costituito della Banca.
All'esito della riassunzione del giudizio su ricorso della Parte_6
e della costituzione dell'Istituto di credito con gli scriventi procurato-
[...]
ri, in data 30 aprile 2019 il Consulente depositava la relazione, elaborando n. 3 ipotesi di calcolo.
La Banca impugnava le risultanze dell'elaborato peritale chiedendo, all'udienza del 25 giugno 2019, disporsi integrazione della perizia.
6
Con provvedimento del 29 luglio 2019 – reso a scioglimento della ri- serva assunta alla predetta udienza - il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 marzo 2021 e in quella sede tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 7223/2021 il Tribunale di Napoli, disattese solo in par- te le difese ed eccezioni proposte dalla Banca, così statuiva:
“- accoglie in parte le domande;
- dichiara che, alla data del 30.09.2014, il saldo rideterminato sul conto corrente n. 1258392 ammonta ad euro + €
48.624,76 in favore del correntista;
- rigetta la domanda di condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto a titolo di indebito;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del legale anticipatario di parte attrice per € 7.800,00 oltre IVA, Cassa e spese generali e di CTU oltre euro 600,00 per spese”.
Segnatamente, il Tribunale dava accesso alla eccezione di improponibi- lità/inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito sollevata dalla in quanto alla data di notifica dell'atto di citazione (5 marzo 2015) il Pt_1
conto corrente n. 1258392 era ancora in essere.
Il Primo Giudice rideterminava quindi il saldo del conto corrente n.
1258391, recependo la terza ipotesi di calcolo elaborata dal C.T.U., che accer- tava un saldo a credito del correntista pari ad € 48.624,76.
12. Con atto di citazione notificato il 3 marzo 2022, la Parte_1
interponeva gravame avverso la sentenza n. 7223/2021, chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“1.- In accoglimento dell'atto di appello, riformare in parte qua la sen-
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tenza n. 7223/2021 resa il 7 settembre 2021 dal Tribunale di Napoli, II Sezio- ne Civile, pubblicata l'8 settembre 2021, nel giudizio recante n. 5280/2015
R.G. e, per l'effetto, dichiarare inutilizzabile la CTU espletata nel giudizio di primo grado per difetto di prova e, quindi, rigettare tutte le avverse domande in quanto inammissibili, improcedibili, nulle ed infondate;
2.- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e, per l'effetto,
3.- Ordinare la restituzione dell'importo versato dalla a titolo di Pt_1
spese e competenze del primo grado di giudizio”.
Nel giudizio iscritto al n. 980/2022 ed assegnato alla Sez. III Bis della
Corte d'Appello di Napoli con comparsa di risposta depositata il 19 maggio
2022 si costituiva la , limitandosi ad impugnare le censu- Controparte_1
re sollevate dalla Banca e – senza spiegare appello incidentale – così conclu- deva “- rigettare l'appello poiché infondato in fatto e diritto, per le ragioni esposte nella presente comparsa, con ogni pronunzia consequenziale o neces- saria;
- vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, in ap- plicazione del principio della soccombenza con diretta attribuzione al sotto- scritto procuratore per anticipazione fattane”.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva formulata alla prima udienza cartolare del 16 giugno 2022, la Corte d'Appello così provvedeva
“Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28 marzo 2024”.
Il giudizio di appello, quindi, è tutt'ora pendente e verrà chiamato all'udienza del 28 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Ciò rassegnato, allegava i seguenti motivi in diritto.
-Nullità del decreto ingiuntivo opposto.
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Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base del dispositivo della sentenza n. 7223/2021 del Tribunale di Napoli che, come compiutamente dedotto e documentato, è una sentenza di mero accertamento contenente sta- tuizioni ancora sub iudice, attesa la pendenza del giudizio di appello introdotto dalla (RG. 980/2022). Parte_1
-La sentenza di primo grado è stata appellata ed il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato a gravame pendente.
- La sentenza di mero accertamento è priva di efficacia esecutiva e non contiene alcun capo condannatorio (ad eccezione di quello afferente le spese legali), sicché non costituisce titolo per l'esecuzione forzata.
Ciò premesso, formulava anche richiesta di sospensione ex art. 295
c.p.c.
Nel merito contestava la pretesa azionata con il ricorso per decreto in- giuntivo.
Queste le conclusioni formulate con l'opposizione al decreto ingiunti- vo.
1. Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 6894/2022
(RG. 17208/2022) emesso dal Tribunale di Napoli il 23 settembre 2022 e, per l'effetto, revocarlo per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
2. In subordine, attesa la continenza tra la domanda proposta in via mo- nitoria dall'opposta/convenuta e quella formulata da con Parte_1
l'atto di appello introduttivo del giudizio n. 980/2022 RG pendente dinanzi al- la Corte d'Appello di Napoli, con udienza del 28 marzo 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio di opposizione;
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3. Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del
D.Lgs. 28/2010;
4. In ogni caso, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza delle ragioni cre- ditorie dell'opposta ed in ragione dell'infondatezza della domanda monitoria;
5. Condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudi- zio.
Si costituiva parte opposta che chiedeva il rigetto dell'avversa opposi- zione allegando che una volta chiuso il 31.12.2014 il conto corrente ha pro- posto azione in via monitoria di pagamento dell'indebito nello stesso importo a suo credito di + € 48.624,76 che avrebbe avuto essere presente su tale conto alla data 30.9.2014, sì come accertato dalla sentenza n 7223/2021.
La chiusura del conto corrente si presenta come fatto storico nuovo e diverso dalla originaria domanda proposta in sede di giudizio conclusosi con la sentenza 7223.2021.
Con ordinanza del 27.2.23, il giudice istruttore concedeva la provviso- ria esecuzione del decreto opposto e rigettava l'istanza di sospensione sulla base della seguente ordinanza:
” ritenuto che parte opposta aziona in monitorio un credito il cui impor- to è stato rideterminato sul conto corrente n. 1258392 alla data del 30.09.14, ed ammonta ad euro € 48.624,76, così come accertato dalla sentenza n.
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7223/2021 del 07/09/2021 (pronunzia di mero accertamento); considerato che in data successiva a tale sentenza (avverso cui pende impugnazione), ovvero in data 31.12.14, il predetto c.c. veniva estinto e con- seguentemente diveniva esigibile;
ritenuto che
la fonte del credito azionato in monitorio è quindi comples- sa perché costituita dalla pronunzia di mero accertamento e dall'intervenuta chiusura del c.c.; ritenuto che pertanto, nessuna preclusione sussiste nell'azionate tale credito così costituito e che, la pendenza del giudizio di appello in ordine alla pronunzia di accertamento integra in astratto la sussumibilità della fattispecie nell'ambito della sospensione del processo ex art. 337 secondo comma c.p.c. che si verifica quando in un giudizio venga invocata l'autorità di una sentenza, resa in un altro giudizio, che sia stata impugnata e che sia in qualche modo pregiudicante l'esito del processo in cui viene invocata;
in tal caso è conferito al giudice il potere discrezionale di tenere conto della sentenza pronunciata nell'altro processo, sebbene impugnata, ovvero di sospendere il processo in attesa di conoscere l'esito dell'impugnazione (cfr.
Cass. S.U. 10027.12) quando il giudice ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunciata nel primo giudizio;
Tale sospensione, è quindi diversa dall'art. 295 c.p.c., che presuppone l'esistenza di un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non me- ramente logico;
considerato che
, l'aver azionato in primo grado la domanda di restitu- zione alla somma di cui al predetto saldo, una volta intervenuta sentenza di inammissibilità della domanda ed in assenza di riproposizione della stessa in
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appello (essendo quindi intercorso il giudicato formale sull'inammissibilità), non impedisce al presunto creditore di agire nuovamente per azionare il credi- to, tra l'altro, sulla base di ulteriori circostanze sopravvenute successivamente alla sentenza di primo grado (la intervenuta chiusura del c.c.)”
Veniva inoltre espletato il procedimento di mediazione obbligatoria con esito negativo.
Il giudizio di gravame iscritto al n. 980/2022 R.G. della Corte
d'Appello di Napoli veniva rinviato alla udienza di precisazione delle conclu- sioni per il 9 ottobre 2025.
Preliminare all'esame delle altre questioni di diritto proposte dall'opponente è l'esame della questione se la sentenza di accertamento del diritto di credito contenuta nella sentenza non ancora passata in giudicato par- te opposta ha allegato come uno degli elementi a sostegno della prova - nel procedimento monitorio - dell'esistenza del credito certo liquido ed esigibile, credito il cui importo è stato rideterminato sul conto corrente n. 1258392 alla data del 30.09.14, ed ammonta ad euro € 48.624,76, ( sentenza n. 7223/2021 del 07/09/2021).
In limine occorre evidenziare che la sentenza su richiamata non ha na- tura di semplice accertamento, ma natura costitutiva atteso che, la ridetermi- nazione del credito tra le parti e quindi la modifica dell'oggetto di un rapporto giuridico tra le parti, ovvero il credito-debito tra loro sussistente, è la conse- guenza dell'accertamento della nullità di alcune clausole contrattuali contenu- te nei contratti bancari intercorsi tra le parti con conseguente caducazione di
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alcuni addebiti sulla base di tali clausole accertate nulle, con la conseguente riduzione delle pretese creditorie della banca, sino al punto di ridefinire il rap- porto tra le parti nel senso di un credito del cliente verso la banca.
Appurata la natura di accertamento – costitutivo della pronunzia invo- cata dall'opposta al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, deve indagarsi sul se il credito azionato in monitorio possa considerarsi certo.
Si premette che tale indagine, prescinde dalla circostanza pacifica se- condo cui in un momento successivo alla sentenza di primo grado su indicata sia stato chiuso il conto corrente, tale requisito al più incide sull'esigibilità del credito ma non sulla certezza di esso.
Ritornando all'esame del valore della sentenza di primo grado costituti- va, si richiama da subito l'art. 2909 c.c. il quale introduce il principio genera- le secondo cui il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (peti- tum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato.
Occorre quindi, qualunque sia la statuizione, che la sentenza per essere vincolante tra le parti, per essere la fonte del rapporto come modificato - ride- terminato dalla statuizione, debba essere passata in giudicato.
Tale principio generale, ha una deroga la cui portata è delineata dall'art. 282 c.p.c. che stabilisce quali tra le pronunzie giudiziali, di mero accertamen- to, costitutive o di condanna, siano provvisoriamente esecutive. La scelta rica- de esclusivamente sulle sentenza di condanna.
L'interpretazione su esposta, fa leva sui riscontri testuali nelle norme adiacenti l' art. 282 e che con esso formano sistema, quali: la circostanza che
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gli artt. 431, 447 bis si riferiscano univocamente alla sola ipotesi di sentenza di condanna;
il fatto che lo stesso immediatamente seguente art. 283, dettato per regolare la sospensione dell'esecuzione provvisoria in generale sancita ap- punto nell'art. 282, preveda che l'inibitoria attenga proprio (e solo) alla «effi- cacia esecutiva» della sentenza di primo grado, che è dunque l'unico tipo di efficacia che l'art. 282 oggi vuole anticipare in modo generalizzato, così da ri- ferirsi alle sole decisioni o ai soli capi decisorii di condanna.
L'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato riguarda quindi soltanto il momento della esecutività della pro- nuncia, con la conseguenza, per la necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione forzata, che la disciplina dell'esecuzione provvisoria ex art. 282 trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna, poi- ché è l'unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.
Il concetto stesso di esecuzione postula, infatti, una esigenza di ade- guamento della realtà al decisum, che, evidentemente, manca sia nelle pro- nunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento.
Ne consegue, con ciò operando un ripensamento delle ragioni espresse all'emissione del decreto e nel presente giudizio, che la corretta interpretazio- ne della disciplina dell'art. 282, secondo la quale la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, è nel senso che la deroga al giudicato valga solo per le sentenze di condanna, cosicché ogni altra sentenza, di rigetto, di accertamento, costitutiva o su questioni processuali, rinvierà ogni efficacia al suo passaggio in giudicato.
Tale considerazione, impone di ritenere che il credito azionato in moni- torio non sia certo tra le parti, nel senso che non sia vincolante la decisione su
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di esso contenuta nella sentenza di primo grado.
Tale soluzione, al di là delle su esposte valutazioni, appare anche coe- rente con il sistema.
Infatti, il mancato passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e quindi l'essere soggetta a gravame, deve portare a ritenere che l'eventuale pronunzia di appello, possa necessariamente avere una ripercussione sul rap- porto giuridico – credito – debito tra le parti. Tale effetto di revisione, sarebbe precluso dall'eventuale passaggio in giudicato della pronunzia in sede di op- posizione a decreto ingiuntivo di conferma del decreto. Sussisterebbero quin- di potenzialmente, giudicati incompatibili tra loro.
Per quanto esposto, consegue che il debito non può considerarsi certo e liquido, il decreto va revocato e l'opposizione accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto;
- condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in euro 7500,00 per compensi, oltre IVA e
CPA se dovuti e rimborso di spese generali ed euro 300,00 per spese.
Napoli, 17.7.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 25086.22 R.G.,
e vertente tra
(già Parte_1 Parte_2
), con sede in Modena alla via San Carlo n. 8/20, C.F.
[...]
e P.IVA , in persona del suo procuratore speciale P.IVA_1 P.IVA_2
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
), autorizzato giusta procura speciale del 22 settembre C.F._1
2021 a ministero Notaio (Repertorio n. 49235/14840) (all. A), Persona_1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale ex art. 83 c.p.c. su foglio sepa- rato in calce al presente atto (all. B), dall'Avv. Federica Sandulli (C.F.
) e dall'Avv. Fabio Preziosi (C.F. C.F._2
) giusta procura come in atti;
C.F._3
- Opponente contro
1
in persona del legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore Sig. , con sede in Napoli Controparte_2
via Enrico Cosenz, n.13, C.F. e n. iscr. R.I. , rappresentata e di- P.IVA_3
fesa dal prof. avv. Angelo Spena, (C.F. , PEC C.F._4 [...]
presso il quale è elettivamente domiciliata Email_1
al Viale A. Gramsci n.18, e dall'avv. dall'avv. Flavia Auriemma (C.F.
, PEC;
C.F._5 Email_2
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale del 22.4.25.
È presente nell'interesse della , per delega degli avv.ti Parte_1
Preziosi e Sandulli, l'avv. Cristian Ciannella, il quale si riporta al contenuto di tutti i propri scritti difensivi con le relative istanze, eccezioni e deduzioni.
[...]
e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito. L'avv. Pt_4
Ciannella, precisate le conclusioni come rassegnate in atti, chiede assegnarsi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
E' altresì presente per e per delega dell'avv. Ange- Controparte_1
lo Spena l'avv. Carla CRISPO la quale conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi delle quali chiede l'integrale accoglimen- to con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al procuratore costituito per anticipazione fattane. Si insiste quindi per il rigetto della propo- sta opposizione e conseguentemente per la conferma del decreto ingiuntivo n.
6894/2022 emesso dal Tribunale di Napoli. Chiede assegnarsi la causa in de- cisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.”
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 13 luglio 2022, la
[...]
(di seguito anche solo: , Parte_5 Controparte_1
sull'errato assunto della sussistenza dei “presupposti per anticipare la doman- da di ripetizione dell'indebito pagamento in sede monitoria” chiedeva all'Ill.mo Tribunale di Napoli di ingiungere alla il paga- Parte_1
mento “della complessiva somma di € 48.624,76, oltre interessi dal
31.12.2014, data della chiusura conto al saggio legale, e dalla data del presen- te ricorso al saggio di cui all'art 1284, comma 4, cc.”, pari al saldo del rappor- to di conto corrente n. 1258392 intrattenuto con il predetto Istituto di credito alla data del 30 settembre 2014, accertato dal Tribunale di Napoli con senten- za – appellata – n. 7223/2021, pubblicata l'8 settembre 2021, nel giudizio re- cante n. 5280/2015 R.G.
Con decreto ingiuntivo n. 6894/2022 emesso e notificato il 23 settem- bre 2022 e notificato in pari data, il Tribunale di Napoli, ingiungeva quindi “a
GIÀ Parte_1 Controparte_3
dom.to/con sede come in atti, di pagare al/la ricorrente,
[...]
nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di
Euro 48.624,76 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in €
286,00 per spese ed € 1.305,00 per compenso, oltre rimborso spese generali
(15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
A sostegno dell'opposizione al predetto decreto ingiuntivo, esponeva quanto segue.
Con atto di citazione notificato in data 5 marzo 2015, l'odierna opposta
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conveniva in giudizio la (oggi Parte_2 [...]
innanzi al predetto Tribunale per sentire accogliere le seguenti Parte_1
conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la mancanza dei contratti scritti, e comunque di qualsivoglia pattuizione scritta in ordine ai tassi di interessi, commissioni, spese, oneri e valute applicati dalla Banca convenuta sia ai rapporti di conto corrente (n. 1258392) e di conto anticipi (n. 1270453 e n. 1287709), che alle operazioni di finanziamento concesse sui predetti conti, così come indicate nel presente atto, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare che la banca ai predetti rapporti ha sempre applicato tassi, spese e commissioni, superiori a quelli pattuiti;
2) in conseguenza delle superiori pronunzie, accertare e dichia- rare che le somme addebitate ai suindicati titoli dalla Controparte_4
all'attrice non sono da quest'ultima dovute e, quindi, attraverso la CTU che sin da ora si chiede, procedere allo storno del loro addebito sul conto corrente n. 1258392 e sui conti anticipi n. 1270453 e n. 1287709, con ogni pronuncia consequenziale;
3) accertare e dichiarare, per i motivi innanzi indicati, la illegittima va- riazione in senso sfavorevole per il cliente dei tassi di interesse, commissioni e spese, nonché di ogni altra condizione economica ai rapporti bancari indivi- duati in premessa e, comunque, l'applicazione ai predetti rapporti di tassi, commissioni e valute in costante violazione dei precetti normativi di cui agli art. 117, 117 bis, 118, 120 e 126 sexies TUB;
4) In conseguenza della superiore pronunzia, accertare e dichiarare che le somme addebitate dalla ai suindicati titoli all'attrice non sono da Pt_1
quest'ultima dovute e quindi attraverso CTU, che sin da ora si chiede, proce-
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dere allo storno del loro addebito sul conto corrente n. 1258392 e sui conti an- ticipi n. 1270453 e n. 1287709 con ogni pronuncia consequenziale;
5) accertare e dichiarare, per i motivi innanzi indicati, la nullità della commissione di massimo scoperto e in conseguenza di tanto accertare e di- chiarare che le somme addebitate dalla al suindicato titolo all'attrice Pt_1
non sono da quest'ultima dovute e quindi attraverso la CTU, che sin da ora si chiede, procedere allo storno del loro addebito sul conto corrente n. 1258392 e sui conti anticipi n. 1270453 e n. 1287709 con ogni pronuncia consequenziale;
6) accertare e dichiarare, per i motivi innanzi indicati, la inesistenza e/o comunque l'inefficacia della eventuale clausola negoziale con la quale sareb- be stata convenuta la capitalizzazione trimestrale degli interessi e comunque la illegittimità della capitalizzazione ogni tre mesi di trassi passivi operata dalla con riferimento ai predetti conti corrente (n. 1258392) e anticipi (n. Pt_1
1270453, n. 1287709);
7) in conseguenza della superiore pronuncia, accertare e dichiarare che le somme addebitate dalla al suindicato titolo all'attrice non sono da Pt_1
quest'ultima dovute e quindi attraverso la CTU che sin da ora si chiede proce- dere allo storno del loro addebito dai conti in parola con ogni altra pronunzia consequenziale;
8) per le ragioni esposte in premessa e in conseguenza di tutte le supe- riori pronunzie, condannare la alla restituzione, Controparte_5
a favore della di tutto quanto illegittimamente Controparte_1
percepito dall'inizio del rapporto ai suindicati titoli nulli, mediante l'addebito sul conto corrente n. 1258392 e sui conti anticipi n. 1270453 e n. 1287709, nell'importo da quantificarsi in corso di giudizio e che risulterà dovuto, anche
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a seguito di accertamento tecnico contabile che sin da ora si chiede, oltre inte- ressi sulle somme che risulteranno dovute e rivalutazione monetaria;
9) Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con diretta attribuzio- ne ai sottoscritti procuratori per anticipazione fatta”.
Nel giudizio iscritto al n. 5280/2015, con comparsa di risposta ritual- mente e tempestivamente depositata il 27 maggio 2015, si costituiva in giudi- zio l'odierna opponente che – impugnata estensivamente ogni avversa do- manda –chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“1. Dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperi- mento del tentativo di mediazione
2. Nel merito rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto
3. Condannare la per responsabilità processuale Controparte_1
aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura da determinarsi in via equitativa. 4.
Con vittoria di spese”.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., il G.I. disponeva la Consulenza Tecnica d'Ufficio e, all'udienza del 17 febbraio
2017, la causa veniva interrotta per il decesso dell'Avv. Prof. Persona_2
[.
, difensore costituito della Banca.
All'esito della riassunzione del giudizio su ricorso della Parte_6
e della costituzione dell'Istituto di credito con gli scriventi procurato-
[...]
ri, in data 30 aprile 2019 il Consulente depositava la relazione, elaborando n. 3 ipotesi di calcolo.
La Banca impugnava le risultanze dell'elaborato peritale chiedendo, all'udienza del 25 giugno 2019, disporsi integrazione della perizia.
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Con provvedimento del 29 luglio 2019 – reso a scioglimento della ri- serva assunta alla predetta udienza - il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 marzo 2021 e in quella sede tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 7223/2021 il Tribunale di Napoli, disattese solo in par- te le difese ed eccezioni proposte dalla Banca, così statuiva:
“- accoglie in parte le domande;
- dichiara che, alla data del 30.09.2014, il saldo rideterminato sul conto corrente n. 1258392 ammonta ad euro + €
48.624,76 in favore del correntista;
- rigetta la domanda di condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto a titolo di indebito;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del legale anticipatario di parte attrice per € 7.800,00 oltre IVA, Cassa e spese generali e di CTU oltre euro 600,00 per spese”.
Segnatamente, il Tribunale dava accesso alla eccezione di improponibi- lità/inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito sollevata dalla in quanto alla data di notifica dell'atto di citazione (5 marzo 2015) il Pt_1
conto corrente n. 1258392 era ancora in essere.
Il Primo Giudice rideterminava quindi il saldo del conto corrente n.
1258391, recependo la terza ipotesi di calcolo elaborata dal C.T.U., che accer- tava un saldo a credito del correntista pari ad € 48.624,76.
12. Con atto di citazione notificato il 3 marzo 2022, la Parte_1
interponeva gravame avverso la sentenza n. 7223/2021, chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“1.- In accoglimento dell'atto di appello, riformare in parte qua la sen-
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tenza n. 7223/2021 resa il 7 settembre 2021 dal Tribunale di Napoli, II Sezio- ne Civile, pubblicata l'8 settembre 2021, nel giudizio recante n. 5280/2015
R.G. e, per l'effetto, dichiarare inutilizzabile la CTU espletata nel giudizio di primo grado per difetto di prova e, quindi, rigettare tutte le avverse domande in quanto inammissibili, improcedibili, nulle ed infondate;
2.- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e, per l'effetto,
3.- Ordinare la restituzione dell'importo versato dalla a titolo di Pt_1
spese e competenze del primo grado di giudizio”.
Nel giudizio iscritto al n. 980/2022 ed assegnato alla Sez. III Bis della
Corte d'Appello di Napoli con comparsa di risposta depositata il 19 maggio
2022 si costituiva la , limitandosi ad impugnare le censu- Controparte_1
re sollevate dalla Banca e – senza spiegare appello incidentale – così conclu- deva “- rigettare l'appello poiché infondato in fatto e diritto, per le ragioni esposte nella presente comparsa, con ogni pronunzia consequenziale o neces- saria;
- vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, in ap- plicazione del principio della soccombenza con diretta attribuzione al sotto- scritto procuratore per anticipazione fattane”.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva formulata alla prima udienza cartolare del 16 giugno 2022, la Corte d'Appello così provvedeva
“Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28 marzo 2024”.
Il giudizio di appello, quindi, è tutt'ora pendente e verrà chiamato all'udienza del 28 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Ciò rassegnato, allegava i seguenti motivi in diritto.
-Nullità del decreto ingiuntivo opposto.
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Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base del dispositivo della sentenza n. 7223/2021 del Tribunale di Napoli che, come compiutamente dedotto e documentato, è una sentenza di mero accertamento contenente sta- tuizioni ancora sub iudice, attesa la pendenza del giudizio di appello introdotto dalla (RG. 980/2022). Parte_1
-La sentenza di primo grado è stata appellata ed il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato a gravame pendente.
- La sentenza di mero accertamento è priva di efficacia esecutiva e non contiene alcun capo condannatorio (ad eccezione di quello afferente le spese legali), sicché non costituisce titolo per l'esecuzione forzata.
Ciò premesso, formulava anche richiesta di sospensione ex art. 295
c.p.c.
Nel merito contestava la pretesa azionata con il ricorso per decreto in- giuntivo.
Queste le conclusioni formulate con l'opposizione al decreto ingiunti- vo.
1. Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 6894/2022
(RG. 17208/2022) emesso dal Tribunale di Napoli il 23 settembre 2022 e, per l'effetto, revocarlo per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
2. In subordine, attesa la continenza tra la domanda proposta in via mo- nitoria dall'opposta/convenuta e quella formulata da con Parte_1
l'atto di appello introduttivo del giudizio n. 980/2022 RG pendente dinanzi al- la Corte d'Appello di Napoli, con udienza del 28 marzo 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio di opposizione;
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3. Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del
D.Lgs. 28/2010;
4. In ogni caso, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza delle ragioni cre- ditorie dell'opposta ed in ragione dell'infondatezza della domanda monitoria;
5. Condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudi- zio.
Si costituiva parte opposta che chiedeva il rigetto dell'avversa opposi- zione allegando che una volta chiuso il 31.12.2014 il conto corrente ha pro- posto azione in via monitoria di pagamento dell'indebito nello stesso importo a suo credito di + € 48.624,76 che avrebbe avuto essere presente su tale conto alla data 30.9.2014, sì come accertato dalla sentenza n 7223/2021.
La chiusura del conto corrente si presenta come fatto storico nuovo e diverso dalla originaria domanda proposta in sede di giudizio conclusosi con la sentenza 7223.2021.
Con ordinanza del 27.2.23, il giudice istruttore concedeva la provviso- ria esecuzione del decreto opposto e rigettava l'istanza di sospensione sulla base della seguente ordinanza:
” ritenuto che parte opposta aziona in monitorio un credito il cui impor- to è stato rideterminato sul conto corrente n. 1258392 alla data del 30.09.14, ed ammonta ad euro € 48.624,76, così come accertato dalla sentenza n.
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7223/2021 del 07/09/2021 (pronunzia di mero accertamento); considerato che in data successiva a tale sentenza (avverso cui pende impugnazione), ovvero in data 31.12.14, il predetto c.c. veniva estinto e con- seguentemente diveniva esigibile;
ritenuto che
la fonte del credito azionato in monitorio è quindi comples- sa perché costituita dalla pronunzia di mero accertamento e dall'intervenuta chiusura del c.c.; ritenuto che pertanto, nessuna preclusione sussiste nell'azionate tale credito così costituito e che, la pendenza del giudizio di appello in ordine alla pronunzia di accertamento integra in astratto la sussumibilità della fattispecie nell'ambito della sospensione del processo ex art. 337 secondo comma c.p.c. che si verifica quando in un giudizio venga invocata l'autorità di una sentenza, resa in un altro giudizio, che sia stata impugnata e che sia in qualche modo pregiudicante l'esito del processo in cui viene invocata;
in tal caso è conferito al giudice il potere discrezionale di tenere conto della sentenza pronunciata nell'altro processo, sebbene impugnata, ovvero di sospendere il processo in attesa di conoscere l'esito dell'impugnazione (cfr.
Cass. S.U. 10027.12) quando il giudice ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunciata nel primo giudizio;
Tale sospensione, è quindi diversa dall'art. 295 c.p.c., che presuppone l'esistenza di un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non me- ramente logico;
considerato che
, l'aver azionato in primo grado la domanda di restitu- zione alla somma di cui al predetto saldo, una volta intervenuta sentenza di inammissibilità della domanda ed in assenza di riproposizione della stessa in
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appello (essendo quindi intercorso il giudicato formale sull'inammissibilità), non impedisce al presunto creditore di agire nuovamente per azionare il credi- to, tra l'altro, sulla base di ulteriori circostanze sopravvenute successivamente alla sentenza di primo grado (la intervenuta chiusura del c.c.)”
Veniva inoltre espletato il procedimento di mediazione obbligatoria con esito negativo.
Il giudizio di gravame iscritto al n. 980/2022 R.G. della Corte
d'Appello di Napoli veniva rinviato alla udienza di precisazione delle conclu- sioni per il 9 ottobre 2025.
Preliminare all'esame delle altre questioni di diritto proposte dall'opponente è l'esame della questione se la sentenza di accertamento del diritto di credito contenuta nella sentenza non ancora passata in giudicato par- te opposta ha allegato come uno degli elementi a sostegno della prova - nel procedimento monitorio - dell'esistenza del credito certo liquido ed esigibile, credito il cui importo è stato rideterminato sul conto corrente n. 1258392 alla data del 30.09.14, ed ammonta ad euro € 48.624,76, ( sentenza n. 7223/2021 del 07/09/2021).
In limine occorre evidenziare che la sentenza su richiamata non ha na- tura di semplice accertamento, ma natura costitutiva atteso che, la ridetermi- nazione del credito tra le parti e quindi la modifica dell'oggetto di un rapporto giuridico tra le parti, ovvero il credito-debito tra loro sussistente, è la conse- guenza dell'accertamento della nullità di alcune clausole contrattuali contenu- te nei contratti bancari intercorsi tra le parti con conseguente caducazione di
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alcuni addebiti sulla base di tali clausole accertate nulle, con la conseguente riduzione delle pretese creditorie della banca, sino al punto di ridefinire il rap- porto tra le parti nel senso di un credito del cliente verso la banca.
Appurata la natura di accertamento – costitutivo della pronunzia invo- cata dall'opposta al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, deve indagarsi sul se il credito azionato in monitorio possa considerarsi certo.
Si premette che tale indagine, prescinde dalla circostanza pacifica se- condo cui in un momento successivo alla sentenza di primo grado su indicata sia stato chiuso il conto corrente, tale requisito al più incide sull'esigibilità del credito ma non sulla certezza di esso.
Ritornando all'esame del valore della sentenza di primo grado costituti- va, si richiama da subito l'art. 2909 c.c. il quale introduce il principio genera- le secondo cui il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (peti- tum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato.
Occorre quindi, qualunque sia la statuizione, che la sentenza per essere vincolante tra le parti, per essere la fonte del rapporto come modificato - ride- terminato dalla statuizione, debba essere passata in giudicato.
Tale principio generale, ha una deroga la cui portata è delineata dall'art. 282 c.p.c. che stabilisce quali tra le pronunzie giudiziali, di mero accertamen- to, costitutive o di condanna, siano provvisoriamente esecutive. La scelta rica- de esclusivamente sulle sentenza di condanna.
L'interpretazione su esposta, fa leva sui riscontri testuali nelle norme adiacenti l' art. 282 e che con esso formano sistema, quali: la circostanza che
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gli artt. 431, 447 bis si riferiscano univocamente alla sola ipotesi di sentenza di condanna;
il fatto che lo stesso immediatamente seguente art. 283, dettato per regolare la sospensione dell'esecuzione provvisoria in generale sancita ap- punto nell'art. 282, preveda che l'inibitoria attenga proprio (e solo) alla «effi- cacia esecutiva» della sentenza di primo grado, che è dunque l'unico tipo di efficacia che l'art. 282 oggi vuole anticipare in modo generalizzato, così da ri- ferirsi alle sole decisioni o ai soli capi decisorii di condanna.
L'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato riguarda quindi soltanto il momento della esecutività della pro- nuncia, con la conseguenza, per la necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione forzata, che la disciplina dell'esecuzione provvisoria ex art. 282 trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna, poi- ché è l'unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.
Il concetto stesso di esecuzione postula, infatti, una esigenza di ade- guamento della realtà al decisum, che, evidentemente, manca sia nelle pro- nunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento.
Ne consegue, con ciò operando un ripensamento delle ragioni espresse all'emissione del decreto e nel presente giudizio, che la corretta interpretazio- ne della disciplina dell'art. 282, secondo la quale la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, è nel senso che la deroga al giudicato valga solo per le sentenze di condanna, cosicché ogni altra sentenza, di rigetto, di accertamento, costitutiva o su questioni processuali, rinvierà ogni efficacia al suo passaggio in giudicato.
Tale considerazione, impone di ritenere che il credito azionato in moni- torio non sia certo tra le parti, nel senso che non sia vincolante la decisione su
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di esso contenuta nella sentenza di primo grado.
Tale soluzione, al di là delle su esposte valutazioni, appare anche coe- rente con il sistema.
Infatti, il mancato passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e quindi l'essere soggetta a gravame, deve portare a ritenere che l'eventuale pronunzia di appello, possa necessariamente avere una ripercussione sul rap- porto giuridico – credito – debito tra le parti. Tale effetto di revisione, sarebbe precluso dall'eventuale passaggio in giudicato della pronunzia in sede di op- posizione a decreto ingiuntivo di conferma del decreto. Sussisterebbero quin- di potenzialmente, giudicati incompatibili tra loro.
Per quanto esposto, consegue che il debito non può considerarsi certo e liquido, il decreto va revocato e l'opposizione accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto;
- condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in euro 7500,00 per compensi, oltre IVA e
CPA se dovuti e rimborso di spese generali ed euro 300,00 per spese.
Napoli, 17.7.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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