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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1637/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025
TRA
(C.F. ,), nato a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
CU (Stati Uniti d'America) il 09.05.1966 e residente in 10, Madera del
Presidio Drive, Corte Madera, CA 94925 (Stati Uniti d'America);
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(Stati Uniti d'America) il 04.07.1996 e residente in 1820, Vallejo Street, Unit 102 San
Francisco, CA 94123 (Stati Uniti d'America);
(C.F. ), nato a [...], Parte_2 CodiceFiscale_3
California (Stati Uniti d'America) il 15.03.1999 e residente in 2903, North Clark Street,
Apartment 2S Chicago, IL 60657 (Stati Uniti d'America);
(C.F. ), nata a [...], Missouri Parte_3 CodiceFiscale_4
(Stati Uniti d'America) il 29.01.1964 e residente in 149, Jefferson Heights Road,
Jeffersonville, VT (Stati Uniti d'America); C.F._5
, (C.F. ), nato a [...], Controparte_2 CodiceFiscale_6
ON (Stati Uniti d'America) il 21.04.1993 e residente in 77, Nason Street, #4 Saint
Albans, VT 05478 (Stati Uniti d'America);
(C.F. ), nato a [...], Arizona Parte_4 CodiceFiscale_7
(Stati Uniti d'America) il 13.05.1995 e residente in 5627, South Foresthill Street
Littleton, CO 80120 (Stati Uniti d'America), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. MA AN (C.F. ) del Foro di Rovigo CodiceFiscale_8
unitamente e disgiuntamente all' Avv. Andrea AN (C.F. C.F._9
) del Foro di Bologna e elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
[...]
MA AN, ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
IN (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope C.F._10
legis domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.04.2024, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, premettendo di essere diretti discendenti della sig.ra altrimenti conosciuta come o Persona_1 Persona_1
cittadina italiana nata a [...] il [...] dai genitori italiani Persona_2
e ed emigrata negli Stati Uniti d'America. Più Controparte_4 Persona_3
precisamente, i richiedenti ricostruivano il loro albero genealogico evidenziando i seguenti passaggi generazionali: la sig.ra convolava a nozze, Persona_1
in data 11.01.1914, a New York (New York – Stati Uniti d'America), con il sig.
[...]
cittadino italiano conosciuto anche come o Pt_5 Parte_6 Parte_7 la sig.ra contrariamente al marito, il quale si naturalizzava Persona_1
cittadino statunitense, mai acquisiva volontariamente la cittadinanza statunitense;
dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. nasceva la sig.ra Per_1 Pt_5 Persona_4
alias o in data 08.07.1917 a New York
[...] Persona_5 Persona_5
(New York – Stati Uniti d'America); quest'ultima, in data 18.10.1937, contraeva matrimonio con il sig. anche noto come a New Parte_8 Parte_8
York (New York – Stati Uniti d'America); da suddette nozze nasceva la sig.ra
[...]
alias il 21.12.1939 a New York (New York – Stati Uniti Persona_6 Persona_6
d'America); quest'ultima, in data 26.01.1963, contraeva matrimonio con il sig.
[...]
a Bernards Township (New Jersey – Stati Uniti d'America); da questo Persona_7
legame coniugale nascevano i ricorrenti il 29.01.1964 a St. Louis Parte_9
(Missouri – Stati Uniti d'America) e il 09.05.1966 a New Haven Pt_1 Parte_1
(CU – Stati Uniti d'America); in data 14.07.1990, la sig.ra Parte_9
contraeva matrimonio con il sig. a CK (ON – Stati Parte_10
Uniti d'America), divenendo;
da quest'ultima relazione coniugale Parte_3
nascevano i ricorrenti , in data 21.04.1993 a Berlin (ON – Controparte_2
Stati Uniti d'America), e , in data 13.05.1995 a Mesa (Arizona – Parte_4
Stati Uniti d'America); in data 15.08.1992, il sig. contraeva Parte_1
matrimonio con la sig.ra a Los Angeles (California – Stati Uniti Parte_11
d'America); dai suddetti coniugi nascevano, a San Francisco (California – Stati Uniti
d'America), i ricorrenti , in data 04.07.1996, e Controparte_1 Parte_2
, in data 15.03.1999. In ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire,
[...]
deducevano altresì gli istanti di non poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della pregressa vigenza della L.
555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto. Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore delle odierne ricorrenti.
Parte resistente avanzava, tuttavia, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando l'impossibilità per l'Autorità consolare, in assenza di un intervento del legislatore, di applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna.
In esito alle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ava degli odierni ricorrenti nata nel
Comune di Patti (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione, i richiedenti non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, come correttamente sostenuto tanto dai ricorrenti quanto dal resistente, l'Autorità CP_3
amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della
Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14
e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli
1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e
9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata,
l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo
2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini. Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dalla cittadina italiana nata a [...] Persona_1
(ME) il 24.01.1888. Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra la predetta capostipite e il sig. è nata, in America, la Parte_5
sig.ra madre della sig.ra nonna Persona_8 Persona_9
dei signori e e bisnonna dei signori Parte_3 Parte_1 [...]
, , e . Parte_4 Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
Può dirsi, dunque, compiutamente documentato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega i ricorrenti all'ava italiana Persona_1
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che l'ascendente degli odierni ricorrenti risulta naturalizzata americana solo indirettamente per effetto del matrimonio contratto con un cittadino italiano naturalizzato americano, come risulta dal certificato rilasciato dall'USCIS (allegato n. 8) e dal NARA (allegato n. 9). La sig.ra
[...]
dunque, pur avendo acquisito la cittadinanza americana solo per effetto Persona_1
del matrimonio contratto con il sig. non ha perso la cittadinanza Parte_5
italiana e l'ha trasmessa, per effetto delle pronunce richiamate in narrativa, alla figlia alla nipote ai pronipoti Persona_8 Persona_9 [...]
e e ai di loro figli , Parte_3 Parte_1 Parte_4 CP_2
, e .
[...] Parte_2 CP_2 Parte_1
Per quanto fin qui ritenuto, la domanda va accolta e deve dichiararsi, in virtù dell'applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in precedenza e esclusa l'applicabilità del nuovo art. 3 bis l. n. 91/1992 al caso di specie, la trasmissione dall'ava italiana della Persona_1
cittadinanza iure sanguinis agli odierni ricorrenti e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_3
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, scaturenti dall'impossibilità per il chiamato in giudizio di provvedere sulle domande CP_3 di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis che contemplano passaggi in linea materna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1637/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
IN, 8 ottobre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di IN.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1637/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025
TRA
(C.F. ,), nato a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
CU (Stati Uniti d'America) il 09.05.1966 e residente in 10, Madera del
Presidio Drive, Corte Madera, CA 94925 (Stati Uniti d'America);
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(Stati Uniti d'America) il 04.07.1996 e residente in 1820, Vallejo Street, Unit 102 San
Francisco, CA 94123 (Stati Uniti d'America);
(C.F. ), nato a [...], Parte_2 CodiceFiscale_3
California (Stati Uniti d'America) il 15.03.1999 e residente in 2903, North Clark Street,
Apartment 2S Chicago, IL 60657 (Stati Uniti d'America);
(C.F. ), nata a [...], Missouri Parte_3 CodiceFiscale_4
(Stati Uniti d'America) il 29.01.1964 e residente in 149, Jefferson Heights Road,
Jeffersonville, VT (Stati Uniti d'America); C.F._5
, (C.F. ), nato a [...], Controparte_2 CodiceFiscale_6
ON (Stati Uniti d'America) il 21.04.1993 e residente in 77, Nason Street, #4 Saint
Albans, VT 05478 (Stati Uniti d'America);
(C.F. ), nato a [...], Arizona Parte_4 CodiceFiscale_7
(Stati Uniti d'America) il 13.05.1995 e residente in 5627, South Foresthill Street
Littleton, CO 80120 (Stati Uniti d'America), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. MA AN (C.F. ) del Foro di Rovigo CodiceFiscale_8
unitamente e disgiuntamente all' Avv. Andrea AN (C.F. C.F._9
) del Foro di Bologna e elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
[...]
MA AN, ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
IN (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope C.F._10
legis domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.04.2024, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, premettendo di essere diretti discendenti della sig.ra altrimenti conosciuta come o Persona_1 Persona_1
cittadina italiana nata a [...] il [...] dai genitori italiani Persona_2
e ed emigrata negli Stati Uniti d'America. Più Controparte_4 Persona_3
precisamente, i richiedenti ricostruivano il loro albero genealogico evidenziando i seguenti passaggi generazionali: la sig.ra convolava a nozze, Persona_1
in data 11.01.1914, a New York (New York – Stati Uniti d'America), con il sig.
[...]
cittadino italiano conosciuto anche come o Pt_5 Parte_6 Parte_7 la sig.ra contrariamente al marito, il quale si naturalizzava Persona_1
cittadino statunitense, mai acquisiva volontariamente la cittadinanza statunitense;
dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. nasceva la sig.ra Per_1 Pt_5 Persona_4
alias o in data 08.07.1917 a New York
[...] Persona_5 Persona_5
(New York – Stati Uniti d'America); quest'ultima, in data 18.10.1937, contraeva matrimonio con il sig. anche noto come a New Parte_8 Parte_8
York (New York – Stati Uniti d'America); da suddette nozze nasceva la sig.ra
[...]
alias il 21.12.1939 a New York (New York – Stati Uniti Persona_6 Persona_6
d'America); quest'ultima, in data 26.01.1963, contraeva matrimonio con il sig.
[...]
a Bernards Township (New Jersey – Stati Uniti d'America); da questo Persona_7
legame coniugale nascevano i ricorrenti il 29.01.1964 a St. Louis Parte_9
(Missouri – Stati Uniti d'America) e il 09.05.1966 a New Haven Pt_1 Parte_1
(CU – Stati Uniti d'America); in data 14.07.1990, la sig.ra Parte_9
contraeva matrimonio con il sig. a CK (ON – Stati Parte_10
Uniti d'America), divenendo;
da quest'ultima relazione coniugale Parte_3
nascevano i ricorrenti , in data 21.04.1993 a Berlin (ON – Controparte_2
Stati Uniti d'America), e , in data 13.05.1995 a Mesa (Arizona – Parte_4
Stati Uniti d'America); in data 15.08.1992, il sig. contraeva Parte_1
matrimonio con la sig.ra a Los Angeles (California – Stati Uniti Parte_11
d'America); dai suddetti coniugi nascevano, a San Francisco (California – Stati Uniti
d'America), i ricorrenti , in data 04.07.1996, e Controparte_1 Parte_2
, in data 15.03.1999. In ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire,
[...]
deducevano altresì gli istanti di non poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della pregressa vigenza della L.
555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto. Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore delle odierne ricorrenti.
Parte resistente avanzava, tuttavia, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando l'impossibilità per l'Autorità consolare, in assenza di un intervento del legislatore, di applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna.
In esito alle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ava degli odierni ricorrenti nata nel
Comune di Patti (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione, i richiedenti non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, come correttamente sostenuto tanto dai ricorrenti quanto dal resistente, l'Autorità CP_3
amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della
Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14
e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli
1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e
9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata,
l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo
2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini. Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dalla cittadina italiana nata a [...] Persona_1
(ME) il 24.01.1888. Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra la predetta capostipite e il sig. è nata, in America, la Parte_5
sig.ra madre della sig.ra nonna Persona_8 Persona_9
dei signori e e bisnonna dei signori Parte_3 Parte_1 [...]
, , e . Parte_4 Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
Può dirsi, dunque, compiutamente documentato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega i ricorrenti all'ava italiana Persona_1
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che l'ascendente degli odierni ricorrenti risulta naturalizzata americana solo indirettamente per effetto del matrimonio contratto con un cittadino italiano naturalizzato americano, come risulta dal certificato rilasciato dall'USCIS (allegato n. 8) e dal NARA (allegato n. 9). La sig.ra
[...]
dunque, pur avendo acquisito la cittadinanza americana solo per effetto Persona_1
del matrimonio contratto con il sig. non ha perso la cittadinanza Parte_5
italiana e l'ha trasmessa, per effetto delle pronunce richiamate in narrativa, alla figlia alla nipote ai pronipoti Persona_8 Persona_9 [...]
e e ai di loro figli , Parte_3 Parte_1 Parte_4 CP_2
, e .
[...] Parte_2 CP_2 Parte_1
Per quanto fin qui ritenuto, la domanda va accolta e deve dichiararsi, in virtù dell'applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in precedenza e esclusa l'applicabilità del nuovo art. 3 bis l. n. 91/1992 al caso di specie, la trasmissione dall'ava italiana della Persona_1
cittadinanza iure sanguinis agli odierni ricorrenti e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_3
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, scaturenti dall'impossibilità per il chiamato in giudizio di provvedere sulle domande CP_3 di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis che contemplano passaggi in linea materna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1637/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
IN, 8 ottobre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di IN.